Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 3. assetto ed utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 3.9 lavori pubblici, viabilità e acquedotti |
Data: | 03/02/1999 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali. |
Art. 3. Cooperazione tra i comuni e le province. |
Art. 4. Termini e poteri sostituivi. |
Art. 5. Funzioni dell'autorità d'ambito. |
Art. 6. Convenzione tipo per la gestione dei servizi idrici. |
Art. 7. Convenzione per la gestione dei servizi idrici. |
Art. 8. Scelta del soggetto gestore e salvaguardia degli organismi di gestione esistenti. |
Art. 9. Personale. |
Art. 10. Coordinamento e vigilanza. |
Art. 11. Accordi di programma. |
Art. 12. Norme finanziarie. |
Art. 13. Norme transitorie. |
Art. 14. |
§ 3.9.26 - Legge Regionale 3 febbraio 1999, n. 5. [1]
Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Disposizioni in materia di risorse idriche.
(B.U. n. 3 del 16 febbraio 1999).
Art. 1. Finalità.
1. La Regione Molise promuove una politica generale di governo delle risorse idriche mirata alla loro tutela, riqualificazione e corretta utilizzazione, secondo principi di solidarietà e di reciprocità, anche con le Regioni limitrofe. Promuove inoltre la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici; la salvaguardia delle aspettative e dei diritti delle generazioni future nonché il rinnovo ed il risparmio delle risorse e l'uso plurimo delle stesse, con priorità di soddisfacimento delle esigenze idropotabili della popolazione.
2. In attuazione della
a) di captazione, adduzione, distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, attualmente gestiti direttamente o in concessione dai comuni o dalle comunità montane;
b) relativi agli acquedotti locali e di distribuzione di acqua ad usi civili attualmente gestiti dall'ERIM Ente Risorse Idriche Molise - come elencati nell'allegato A) facente parte integrante della presente legge; le opere, gli impianti e le canalizzazioni relative ai predetti servizi idrici sono trasferite, previa ricognizione, dall'ERIM agli Enti locali.
3. La Regione Molise. in attuazione dell'articolo 5 della
- il risanamento ed il graduale ripristino delle reti esistenti che evidenziano perdite rilevanti;
- l'installazione di reti duali nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni;
- l'installazione di contatori in ogni singola unità abitativa nonché di contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziarlo;
- la diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico domestico e nei settori industriali, terziario ed agricolo anche mediante incentivi ed agevolazioni così come previsti al comma 2 dell'articolo 6 della
4. Con successiva legge regionale, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede a trasformare l'ERIM in azienda speciale, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera c) della
Art. 2. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali.
1. Per la organizzazione dei servizi idrici è individuato, ai sensi dell'articolo 8 della
2. Alle modifiche della delimitazione dell'ambito territoriale ottimale, che risultassero necessarie per ottimizzare la gestione o per armonizzare la organizzazione territoriale alle sopravvenute scelte della programmazione regionale, provvede il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentite le Province interessate e dopo aver acquisito le determinazioni di competenza dell'Autorità di bacino di rilievo nazionale.
3. I pareri delle amministrazioni provinciali e le determinazioni dell'Autorità di bacino devono essere rilasciati entro sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine i pareri e le determinazioni si considerano favorevolmente espressi.
Art. 3. Cooperazione tra i comuni e le province.
1. Per l'esercizio in forma associata delle funzioni previste dalla
a) stipulano una convenzione secondo l'articolo 24 della
b) costituiscono un consorzio ai sensi dell'articolo 25 della
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva lo schema di convenzione di cooperazione e lo schema, di convenzione con annesso statuto tipo per la costituzione del consorzio.
3. E' individuato nella Provincia di Campobasso, nel cui territorio ricade il maggior numero di comuni ed abitanti l'ente che provvede:
a) a convocare la conferenza dei sindaci e dei presidenti per la scelta della forma di cooperazione tra i comuni e le province;
b) a definire sulla base degli schemi approvati dalla Giunta regionale, la convenzione di cooperazione oppure la convenzione con annesso statuto per la costituzione del consorzio;
c) ad assicurare, con la propria struttura organizzativa, il primo funzionamento dell'Autorità d'ambito.
4. La rappresentanza in seno alla conferenza spetta al sindaci od ai loro delegati ed è determinata in proporzione alla popolazione residente nel territorio di ciascun comune come risultante dall'ultimo censimento ISTAT.
5. La conferenza è validamente convocata quando sia presente la maggioranza assoluta dei comuni sia in termini numerici che in termini di rappresentanza.
6. La scelta della forma di cooperazione è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta, sia in termini numerici che in termini di rappresentanza, dei comuni presenti nella prima riunione valida della conferenza.
Art. 4. Termini e poteri sostituivi.
1. Entro trenta giorni dalla avvenuta approvazione degli schemi di convenzione di cui all'articolo 3, comma 2, il Presidente della Provincia di Campobasso convoca la conferenza dei sindaci e dei presidenti.
2. I Comuni e le province, entro sessanta giorni dalla data della prima convocazione della conferenza dei sindaci e dei presidenti, provvedono ad approvare, nei rispettivi consigli, ed a stipulare la convenzione di cooperazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) oppure la convenzione con annesso statuto per la costituzione del consorzio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).
3. Decorso inutilmente il termine di quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione attua, previa diffida, le procedure sostitutive necessarie per la definizione e la stipula della convenzione di cooperazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), sulla base dello schema approvato dalla Giunta regionale.
Art. 5. Funzioni dell'autorità d'ambito.
1. L'Autorità d'ambito svolge funzioni di organizzazione, programmazione e controllo sull'attività di gestione dei servizi idrici. E' esclusa ogni attività attinente alla gestione dei servizi.
2. Le funzioni di organizzazione e di programmazione attengono in particolare:
a) alla ricognizione delle opere di captazione, di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti;
b) alla predisposizione ed all'approvazione del programma degli interventi e del piano economico finanziario per la gestione integrata dei servizi, redatti sulla base dei criteri fissati dalla Regione. Il piano indica le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi da tariffa;
c) alla definizione dei contenuti ed all'approvazione della convenzione e relativo disciplinare regolante i rapporti tra gli enti locali convenzionati o consorziati ed il soggetto gestore dei servizi idrici, elaborata sulla base della convenzione tipo predisposta dalla Regione;
d) all'aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano finanziario di cui al punto b) sulla scorta di una precisa attività di controllo di gestione e di qualità;
e) alla determinazione della tariffa dei servizi idrici;
f) alla scelta della forma di gestione del servizio;
g) all'affidamento del servizio.
3. La funzione di controllo sull'attività di gestione dei servizi idrici ha per oggetto la verifica del raggiungimento degli standards economici, qualitativi, tariffari fissati dalla convenzione con il soggetto gestore. La verifica comprende la puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano tecnico finanziario e il rispetto dei diritti dell'utenza.
4. Al fine di consentire l'esercizio della funzione di controllo prevista dal comma 3, la convenzione di gestione contiene l'obbligo per il gestore di garantire all'Autorità d'ambito la disponibilità di tutti i dati utili per il riscontro dell'attività di gestione e comunque di tutte le informazioni ritenute da esso necessarie.
5. I dati di natura economico - finanziaria, inerenti la gestione, sono certificati da società di certificazione e revisione riconosciute dalla Consob o da un collegio di revisori ai sensi di legge.
Art. 6. Convenzione tipo per la gestione dei servizi idrici.
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, d'intesa con la Commissione consiliare competente, adotta la convenzione tipo per la gestione dei servizi idrici ed il relativo disciplinare in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 della
2. Con la convenzione tipo di cui al comma 1, sono fissati anche i criteri e gli indirizzi per la predisposizione da parte dell'Autorità d'ambito del programma degli interventi necessari, del relativo piano finanziario e del connesso modello gestionale ed organizzativo, nonché per la ricognizione delle opere di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti sui territori comunali.
3. L'atto della Giunta regionale di cui al comma 1 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Art. 7. Convenzione per la gestione dei servizi idrici.
1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise della convenzione tipo, l'Autorità d'ambito provvede alla definizione dei contenuti ed all'approvazione della convenzione e del relativo disciplinare per regolare i rapporti tra gli enti locali convenzionati o consorziati ed il soggetto gestore dei servizi idrici.
2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, alla definizione dei contenuti ed all'approvazione della convenzione e del relativo disciplinare si provvede, previa diffida, con la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 20 della,
Art. 8. Scelta del soggetto gestore e salvaguardia degli organismi di gestione esistenti.
1. L'Autorità d'ambito può affidare la gestione dei servizi idrici anche ad una pluralità di soggetti, nel rispetto dei criteri di interesse generale dell'intero ambito, di qualità del servizio prestato all'utenza, di risparmio dei costi di gestione ed a condizione che ciascuno dei soggetti provveda, per la porzione del territorio regionale servita, alla gestione unitaria dell'insieme dei servizi idrici di competenza della stessa Autorità d'ambito.
2. Con la sottoscrizione della convenzione da parte del soggetto gestore cessano le gestioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con l'esclusione di quelle indicate dall'articolo 10, comma 3, della
3. Per la salvaguardia degli organismi esistenti, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della
4. L'Autorità d'ambito, nel caso di una pluralità di soggetti individua tra i gestori dell'ambito il soggetto che svolge il compito di coordinamento del servizio ed adotta ogni altra misura di organizzazione e di integrazione delle funzioni e delle attività tra la pluralità di soggetti gestori.
5. Fino a quando l'Autorità d'ambito non sarà in grado di sottoscrivere la convenzione di gestione e di determinare la tariffa dei servizi idrici, la tariffa delle gestioni in atto è determinata dagli enti locali convenzionati o consorziati, in osservanza delle norme vigenti ed è applicata dai soggetti gestori esistenti.
Art. 9. Personale.
1. Con successiva legge da emanarsi entro cinque mesi dalla entrata in vigore della presente legge, la Regione disciplina le forme e le modalità per il trasferimento al soggetto gestore dei servizi idrici del personale appartenente agli enti locali convenzionati o consorziati ed alle comunità montane già adibito al servizi idrici, secondo quanto stabilito dall'articolo 12, comma 3, della
Art. 10. Coordinamento e vigilanza.
1. La Regione, avvalendosi della competente struttura regionale, esercita le funzioni di coordinamento per l'attuazione della presente legge e svolge le attività richieste dal Comitato di vigilanza per l'uso delle risorse idriche per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 21 della
2. La Giunta regionale, per specifiche problematiche connesse con l'esercizio delle funzioni e con lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1, può costituire gruppi di lavoro o di studio avvalendosi di personale regionale ed eventualmente di consulenze esterne di alta professionalità.
Art. 11. Accordi di programma.
1. In applicazione dell'articolo 17 della
2. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente legge, valgono in quanto compatibili le norme di cui all'articolo 27 della
Art. 12. Norme finanziarie.
1. In attesa della organizzazione dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della
2. L'onere derivante dall'attuazione della presente, quantificato per l'anno 1999 in L. 200.000.000, troverà copertura finanziaria con lo stesso provvedimento legislativo di approvazione del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1999.
3. Lo stanziamento di cui al comma 2 è finalizzato:
a) ad assicurare la concessione di un Provincia di Campobasso per le spese da sostenere per gli adempimenti dì cui all'articolo 3, comma 3, della presente legge;
b) al pagamento degli eventuali oneri, conseguenti all'attuazione delle procedure sostitutive, previste dall'articolo 4, comma 3 e dall'articolo 7, della presente legge;
c) ad assicurare la concessione di un contributo all'Autorità d'ambito per le spese da sostenere per le attività relative alla prima attuazione della presente legge.
Art. 13. Norme transitorie.
1. Fino alla stipula della convenzione di gestione da parte dell'Autorità d'ambito, l'ERIM continua a gestire i servizi idrici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) e le Comunità Montane assicurano i servizi assegnati dall'articolo 3 della
2. Fino alla effettiva attivazione della gestione prevista dall'articolo 1, comma 4, l'ERIM continua a gestire in via transitoria i servizi attualmente affidati con
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno, successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.
Tabella «A »
ELENCO DEGLI ACQUEDOTTI GESTITI DALL'ERIM DA TRASFERIRE AGLI ENTI LOCALI
(Voci in ordire di riferimento: |
Cod. Acquedotto Sorgenti Com. e Comuni serviti |
Prov. |
01 Bagnoli Castagna: Bagnoli del |
(Molisano Pescolanciano (IS) Trigno (CB) |
Sinistro) |
|
02 Ex Consorzio Potabilizzatore Loc. Nuova |
Basso Larinese Ponte Liscione: Cliternia di |
[1] Larino (CB) Campomarino (CB) |
03 Cerro al Fonte Acquara: Cerro Cerro al Volturno |
Volturno al Volturno (IS) (IS) |
04 Acquabona Acquabona: Longano Longano, |
(IS) Sant'Agapito, |
Monteroduni (IS) |
05 Montenero Tasseta: Alfedena Montenero |
Valcocchiara (AQ) Valcocchiara |
(IS). |
06 Riaina Di Cola e Del Forli del S., |
Cretone: Forli del Roccasicura, |
S. (IS) Isernia Borgate |
Nord Occidentali. |
07 Rionero Coliembro (Morrone) Rionero Sannitico |
Sannitico S. Angelo e (IS) |
Fonteviva: Rionero |
S. (IS) |
Montalto: Rionero S. |
(IS) |
08 Pescopennataro Fonte degli Angeli: Pescopennataro, |
S. Angelo del P. S. Angelo del P., |
(IS) Castel del |
Giudice (IS) |
Vozza: S. Angelo del |
P. (IS) |
09 Miranda Fonte la Noce: Miranda (IS) |
Miranda (IS) |
10 Busso S. Maria in Valle: Busso e Baranello |
Busso (CB) (CB) |
Acqua Alta: Busso |
(CB) |
11 Campitello Capo d'Acqua: S. Loc. Campitello |
Massimo (CB) di S. Massimo |
(CB) |
12 Fornelli Fonte del Lago: Fornelli (IS) |
Fornelli (IS) |
13 Cercemaggiore Fonte Boiari: Cercemaggiore |
Cercemaggiore (CE) (CB) |
Fonte Di Vito: |
Cercemaggiore (CB) |
14 Rotello Fontanile: Rotello Rotello (CB). |
(CB) |
15 Vastogirardi Pozzacchio: Vastogirardi e |
Vastogirardi (IS) Loc. Villa S. |
Michele di |
Vastogirardi (IS) |
Capo Trigno: |
Vastogirardi (IS) |
[1] da trasferire solo la rete di distribuzione.
[1] Abrogata dall'art. 22 della