Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.4 bilanci |
Data: | 12/09/2007 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto) |
Art. 2. Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1 (Nuove norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario) |
Art. 3. Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2004, n. 27 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise "Giacomo SEDATI" - ARSIAM) |
Art. 4. Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1999, n. 37 (Istituzione dell'Azienda speciale regionale, denominata: "MOLISE ACQUE") |
Art. 5. Modifiche alla legge regionale 3 agosto 1999, n. 27 (Organizzazione delle politiche regionali del lavoro e del sistema regionale dei servizi per l'impiego) |
Art. 6. Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2004, n. 33 (Riordinamento dell'Istituto regionale per gli studi storici del Molise "Vincenzo CUOCO" - IRESMO) |
Art. 7. Sostituzione dell'articolo 33-bis della legge regionale 8 aprile 1997, n. 7 (Norme sulla riorganizzazione dell'amministrazione regionale secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo 3 [...] |
Art. 8. Soppressione del Comitato regionale di controllo e delle Sezioni provinciali di Campobasso e Isernia |
Art. 9. Controllo sugli atti degli Enti dipendenti |
Art. 10. Riduzione del numero dei componenti di organismi disciplinati da leggi regionali |
Art. 11. 1. La Regione partecipa alle Assemblee del FORMEZ e dell'AICCRE. La Giunta Regionale è delegata a stabilirne le modalità, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza per le prerogative del Consiglio, e la [...] |
Art. 12. Disposizioni finali |
§ 5.4.270 - L.R. 12 settembre 2007, n. 24.
Primo intervento per l'attuazione del programma di razionalizzazione della spesa previsto dalla legge regionale 22 marzo 2007, n. 8.
(B.U. 15 settembre 2007, n. 21)
Art. 1. (Oggetto)
1. La presente legge detta disposizioni di prima attuazione del programma di razionalizzazione della spesa di cui alla
a) modifiche agli ordinamenti degli enti regionali per i quali è prevista la riduzione del numero dei componenti dei Consigli di amministrazione e dei Collegi dei revisori dei conti;
b) la soppressione del Comitato regionale di controllo e delle sue Sezioni;
c) la riduzione del numero dei componenti di alcuni organismi disciplinati da leggi regionali.
Art. 2. Modifiche alla
1. Il comma 1 dell'articolo 22 della
2. Al comma 2 dell'articolo 22 della
3. Al comma 4 dell'articolo 22 della
4. Il comma 1 dell'articolo 23 della
Art. 3. Modifiche alla
1. Il comma 1 dell'articolo 6 della
2. Il comma 4 dell'articolo 6 della
3. Il comma 1 dell'articolo 8 della
Art. 4. Modifiche alla
1. Il comma 1 dell'articolo 9 della
2. Il comma 2 dell'articolo 9 della
3. Il comma 1 dell'articolo 13 della
4. Il comma 2 dell'articolo 13 della
Art. 5. Modifiche alla
1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 12 della
Art. 6. Modifiche alla
1. Il comma 1 dell'articolo 5 della
2. Il comma 1 dell'articolo 6 della
Art. 7. Sostituzione dell'articolo 33-bis della
1. L'articolo 33-bis della
"Art. 33-bis Scuola regionale di formazione
1. Per le finalità di cui all'articolo 33, è istituita la Scuola regionale di formazione continua dlla Pubblica Amministrazione, che ha il compito di formare, aggiornare e specializzare i dipendenti dell'amministrazione regionale e delle amministrazioni locali.
2. La Scuola è amministrata da un Comitato di gestione costituito da tre componenti, eletti dal Consiglio regionale, e dal Presidente. Il Presidente del Comitato è nominato dal Presidente della Regione su conforme delibera della Giunta regionale. In caso di parità di voti la maggioranza è determinata dal voto del Presidente.
3. L'organizzazione e il funzionamento della Scuola sono disciplinati con apposito Regolamento regionale.".
Art. 8. Soppressione del Comitato regionale di controllo e delle Sezioni provinciali di Campobasso e Isernia
1. Il Comitato regionale di controllo e le Sezioni provinciali di Campobasso e Isernia sono soppressi.
2. Le funzioni di consulenza agli enti locali, già attribuite agli organismi di cui al comma 1 per effetto dell'articolo 4, comma 2, sesto alinea, della
Art. 9. Controllo sugli atti degli Enti dipendenti
1. Fino all'approvazione delle rispettive disposizioni di riordino, il controllo sugli atti degli enti dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono soggetti al controllo degli organismi soppressi dall'articolo 8 è esercitato dalla Giunta regionale con le modalità previste dalla
a) statuti;
b) assunzioni di personale, dotazioni organiche e relative variazioni;
c) costituzione di aziende, partecipazione a società di capitale, atti costitutivi e modificativi di forme associative, atti dispositivi del patrimonio, contratti di importo superiore a 500.000,00 euro;
d) contrazione di mutui, emissioni di prestiti obbligazionari, assunzione di obbligazioni di garanzia in favore di terzi.
2. I bilanci di previsione e le relative variazioni ed i rendiconti sono approvati dalla Giunta regionale, con le stesse modalità di cui all'articolo 1 della
a) la
b) l'articolo 2 della
Art. 10. Riduzione del numero dei componenti di organismi disciplinati da leggi regionali
1. Alla
a) al terzo comma dell'articolo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) da 1 (uno) esperto in materia di edilizia ed urbanistica nominato da Consiglio regionale;" e la lettera f) è sostituita dalla seguente: "f) da 2 (due) esperti in materia di agricoltura e foreste nominati dal Consiglio regionale scelti tra nominativi proposti dalle associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative;";
b) al secondo comma dell'articolo 5, dopo le parole "in materia di Agricoltura e foreste", le parole "e di almeno uno degli esperti" sono sostituite dalle parole "e dall'esperto".
2. Alla
a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) da 3 esperti eletti dal Consiglio regionale;";
b) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) da 3 rappresentanti di Enti locali, effettivamente gestori di servizi, eletti dal Consiglio regionale;".
1. La Regione partecipa alle Assemblee del FORMEZ e dell'AICCRE. La Giunta Regionale è delegata a stabilirne le modalità, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza per le prerogative del Consiglio, e la quantificazione economica.
Art. 12. Disposizioni finali
1. Le modifiche agli ordinamenti degli enti regionali introdotte dalla presente legge sono efficaci a decorrere dall'effettuazione delle nomine ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della
2. Gli enti regionali, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adottano i conseguenti adeguamenti statutari e li inviano alla Giunta regionale per l'approvazione.
3. I componenti supplenti in carica del Collegio sindacale dell'Azienda speciale regionale "Molise Acque" decadono il quindicesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, riguardanti la composizione del Consiglio direttivo dell'Istituto regionale per gli studi storici del Molise, sono efficaci dall'effettuazione delle nomine conseguenti alla scadenza del Consiglio direttivo attualmente in carica. Dalla medesima data decorrono gli effetti dei relativi adeguamenti statutari.
5. Sino all'entrata in vigore delle leggi regionali sul riordinamento del sistema regionale della promozione turistica e sulla nuova disciplina dell'assistenza abitativa, e non oltre il 31 dicembre 2008, sono prorogate le amministrazioni straordinarie degli Enti provinciali per il turismo di Campobasso e di Isernia, dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Termoli e degli Istituti autonomi per le case popolari di Campobasso e di Isernia. I Collegi dei revisori dei conti degli Enti di cui al primo periodo sono comunque ricostituiti nel termine previsto all'articolo 4, comma 1, primo periodo, della
6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
[1] Comma già modificato dall'art. 1 della