§ 1.11.17 - L.R. 25 settembre 2002, n. 21.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1 dicembre 1999 n. 37, ad oggetto “Istituzione dell'azienda speciale regionale, denominata: ‘Molise [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.11 enti dipendenti o a partecipazione regionale
Data:25/09/2002
Numero:21


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 1 (Trasformazione dell'ERIM in azienda speciale) della legge regionale 1° dicembre 1999 n. 37, sono aggiunti i seguenti commi:
Art. 2.      1. L'articolo 2 della legge regionale 1° dicembre 1999 n. 37, è così sostituito:
Art. 3.      1. L'articolo 5 (Registro delle imprese) della legge regionale 1° dicembre 1999 n. 37, è così sostituito:
Art. 4.      1. Al comma 1 dell'articolo 6 (Capitale di dotazione) della legge regionale 1° dicembre 1999 n. 37, le parole “pari a cinque miliardi” (2.582.284,4 euro) sono sostituite dalle parole
Art. 5.      1. L'articolo 9 (Composizione del Consiglio di Amministrazione) della legge regionale 1° dicembre 1999 n. 37, è così sostituito:
Art. 6.      1. Il comma 1 dell'articolo 11 (Il Presidente) della legge regionale 1° dicembre 1999 n. 37, è così sostituito.
Art. 7.      1. Il comma 1 dell'articolo 12 (Il Direttore generale) della legge regionale 1° dicembre 1999 n. 37, è così sostituito:
Art. 8.      1. Al comma 1 dell'articolo 13 (Il Collegio Sindacale) della legge 1° dicembre 1999 n. 37, la parola “eletti” è sostituita dalla parola
Art. 9.      1. L'articolo 14 (Statuto dell'Azienda) della legge regionale 1° dicembre 1999 n.37, è così sostituito.
Art. 10.      1. La rubrica dell'articolo 15 “Controllo sugli atti” della legge regionale 1° dicembre 1999 n. 37, è sostituita dalla seguente:
Art. 11.      1. L'articolo 17 (Utili di gestione) della legge regionale 1° dicembre 1999 n. 37, è così sostituito:
Art. 12.      1. All'articolo 20 della legge 1° dicembre 1999 n. 37, è inserito il seguente comma 2 bis:
Art. 13.      1. L'articolo 21 (Disposizioni sul capitale di dotazione e sul patrimonio) della legge regionale 1° dicembre 1999 n. 37, è così sostituito:
Art. 14.  Pubblicazione.


§ 1.11.17 - L.R. 25 settembre 2002, n. 21.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1 dicembre 1999 n. 37, ad oggetto “Istituzione dell'azienda speciale regionale, denominata: ‘Molise Acque’”.

(B.U. n. 21 del 1 ottobre 2002).

 

Art. 1.

     1. All'articolo 1 (Trasformazione dell'ERIM in azienda speciale) della legge regionale 1° dicembre 1999 n. 37, sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. L'articolo 2 della legge regionale 1° dicembre 1999 n. 37, è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. L'articolo 5 (Registro delle imprese) della legge regionale 1° dicembre 1999 n. 37, è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     1. Al comma 1 dell'articolo 6 (Capitale di dotazione) della legge regionale 1° dicembre 1999 n. 37, le parole “pari a cinque miliardi” (2.582.284,4 euro) sono sostituite dalle parole

     (Omissis).

     2. All'articolo 6 della legge regionale 1° dicembre 1999 n. 37, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     1. L'articolo 9 (Composizione del Consiglio di Amministrazione) della legge regionale 1° dicembre 1999 n. 37, è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     1. Il comma 1 dell'articolo 11 (Il Presidente) della legge regionale 1° dicembre 1999 n. 37, è così sostituito.

     (Omissis).

 

     Art. 7.

     1. Il comma 1 dell'articolo 12 (Il Direttore generale) della legge regionale 1° dicembre 1999 n. 37, è così sostituito:

     (Omissis).

     2. All'art. 12 (Il Direttore generale) della legge regionale 1° dicembre 1999 n. 37, sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

 

     Art. 8.

     1. Al comma 1 dell'articolo 13 (Il Collegio Sindacale) della legge 1° dicembre 1999 n. 37, la parola “eletti” è sostituita dalla parola

     (Omissis).

     2. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 1° dicembre n. 37, le parole “sulla gestione” sono sostituite dalle parole

     (Omissis).

     3. Al comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 1° dicembre 1999 n. 37, la parola “eletti” è sostituita dalla parola

     (Omissis).

 

     Art. 9.

     1. L'articolo 14 (Statuto dell'Azienda) della legge regionale 1° dicembre 1999 n.37, è così sostituito.

     (Omissis).

 

     Art. 10.

     1. La rubrica dell'articolo 15 “Controllo sugli atti” della legge regionale 1° dicembre 1999 n. 37, è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     2. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 1° dicembre 1999 n. 37, dopo le parole “Gli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione” sono aggiunte le parole

     (Omissis).

     3. Il comma 2 ed il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 1° dicembre 1999 n. 37, sono soppressi.

 

     Art. 11.

     1. L'articolo 17 (Utili di gestione) della legge regionale 1° dicembre 1999 n. 37, è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 12.

     1. All'articolo 20 della legge 1° dicembre 1999 n. 37, è inserito il seguente comma 2 bis:

     (Omissis).

     2. Il comma 3 dell'articolo 20 della legge 1° dicembre 1999 n. 37, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. Il comma 5 dell'articolo 20 della legge 1° dicembre 1999 n. 37, è sostituito dal seguente;

     (Omissis).

 

     Art. 13.

     1. L'articolo 21 (Disposizioni sul capitale di dotazione e sul patrimonio) della legge regionale 1° dicembre 1999 n. 37, è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 14. Pubblicazione.

     1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.