§ 1.3.14 - Legge Regionale 13 aprile 1988, n. 10.
Riordino del regime degli assegni vitalizi dei Consiglieri Regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:13/04/1988
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Assegno vitalizio.
Art. 2.  Versamento dei contributi nel bilancio.
Art. 3.  Contributi previdenziali obbligatori.
Art. 4.  Diritto all'assegno vitalizio.
Art. 5.  Consiglieri inabili al lavoro o deceduti per cause naturali.
Art. 6.  Accertamento dell'inabilita permanente.
Art. 7.  Ammontare dell'assegno mensile di previdenza in caso di inabilita.
Art. 8.  Contributi volontari.
Art. 9.  Rinuncia ai contributi volontari.
Art. 10.  Sospensione dell'assegno vitalizio.
Art. 11.  Misura degli assegni vitalizi.
Art. 12.  Decorrenza dell'assegno vitalizio.
Art. 13.  Anticipazioni dell'età per la corresponsione dell'assegno vitalizio.
Art. 14.  Assegni di reversibilità.
Art. 15.  Assegno di reversibilità in caso di morte per cause di servizio.
Art. 16.  Condizioni per l'assegno di reversibilità.
Art. 17.  Documentazione per ottenere l'assegno di reversibilità.
Art. 18.  Decorrenza dell'assegno di reversibilità.
Art. 19.      Ferma restando la riduzione prevista dalla tabella di cui al precedente art. 11 rispetto alla normativa previgente gli assegni vitalizi diretti e di reversibilità dei consiglieri cessati dal [...]
Art. 20.      Sono abrogate le disposizioni contrarie e incompatibili con la presente legge
Art. 21.  Pubblicazione.


§ 1.3.14 - Legge Regionale 13 aprile 1988, n. 10. [1]

Riordino del regime degli assegni vitalizi dei Consiglieri Regionali.

(B.U. n. 7 del 16 aprile 1988).

 

Art. 1. Assegno vitalizio. [2]

     Ai Consiglieri regionali cessati dal mandato nonchè agli altri aventi diritto compete un assegno vitalizio mensile, secondo le norme della presente legge.

 

     Art. 2. Versamento dei contributi nel bilancio. [3]

     1. I contributi obbligatori di cui all'art. 3 sono versati in conto entrate nel bilancio della Regione, cui sono imputate le spese relative all'applicazione della presente legge.

     2. Agli atti di gestione degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, dei premi di reinserimento, della relativa contribuzione e di ogni diritto ed obbligo connesso con il regime previdenziale dei Consiglieri regionali provvede la Giunta Regionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale [4].

     3. Con legge di approvazione del bilancio regionale annualmente è assicurato lo stanziamento per il pareggio della gestione tecnico-finanziaria del fondo di cui alla presente legge ed è iscritto nel relativo capitolo e UPB quale "spesa obbligatoria" [5].

 

     Art. 3. Contributi previdenziali obbligatori.

     I Consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio al pagamento dei contributi di previdenza dal giorno della corresponsione dell'indennità consiliare [6].

     A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello d'entrata in vigore della presente legge, i Consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio al pagamento dei contributi di previdenza nella misura del 22% (ventidue per cento) dell'indennità mensile, al netto delle ritenute fiscali, determinata in rapporto percentuale con l'indennità mensile lorda spettante ai membri del Parlamento nazionale nella misura del 65% (sessantacinque per cento) [7].

     Con la stessa decorrenza di cui al precedente comma del presente articolo è abrogato il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 15 luglio 1976, n. 22.

 

     Art. 4. Diritto all'assegno vitalizio.

     L'assegno vitalizio mensile spetta ai Consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto 60 anni di età ed abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno 5 anni di mandato esercitato nel Consiglio Regionale del Molise. [8]

 

     Art. 5. Consiglieri inabili al lavoro o deceduti per cause naturali.

     Hanno diritto all'assegno mensile di previdenza, indipendentemente dall'età, i Consiglieri cessati dal mandato i quali provino di essere divenuti inabili in modo permanente al lavoro, purchè abbiano esercitato il mandato consiliare per almeno cinque anni, o abbiano comunque effettuato i versamenti per un corrispondente periodo. L'assegno spetta comunque, indipendentemente dall'effettiva durata del mandato consiliare o dei versamenti, ai Consiglieri cessati perché divenuti inabili in modo permanente al lavoro nel corso di detto mandato, nonché agli aventi diritto dei Consiglieri deceduti durante il mandato medesimo.

     L'assegno spetta esclusivamente qualora l'inabilità al lavoro in modo permanente o il decesso non dipendano da infortunio.

     I Consiglieri regionali o i loro aventi diritto hanno però facoltà di ottenere l'attribuzione dell'assegno anche in detta ipotesi, previo versamento al Fondo di Previdenza delle somme ad essi dovute da enti o imprese assicuratrici a seguito dell'infortunio, in dipendenza di contratti stipulati con oneri a carico della Regione. [9]

     L'Ufficio di Presidenza del Consiglio verifica se sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti e decide sull'applicabilità delle relative disposizioni nel caso di inabilità parziale.

     L'erogazione dell'assegno mensile per inabilità resta sospesa se il Consigliere esercita un'attività lavorativa dipendente, professionale o autonoma [10].

     L'assegno per inabilità è inoltre sospeso se il Consigliere percepisce a qualsiasi titolo emolumenti per incarichi pubblici o di nomina pubblica il cui ammontare sia pari o superiore alla misura dell'assegno stesso [11].

     La corresponsione dell'assegno di inabilità è subordinata a verifiche quinquennali sul permanere delle condizioni che ne hanno determinato la concessione [12].

 

 

     Art. 6. Accertamento dell'inabilita permanente.

     L'accertamento di inabilità di cui al precedente articolo è compiuto da un collegio medico composto di tre membri, di cui due nominati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e uno indicato dall'interessato.

     Sulle conclusioni del collegio medico delibera l'Ufficio di Presidenza.

     Qualora la decisione di cui al comma precedente sia positiva, l'assegno di previdenza compete dal giorno in cui è stata presentata la relativa domanda.

 

     Art. 7. Ammontare dell'assegno mensile di previdenza in caso di inabilita.

     Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 5, qualora il Consigliere sia divenuto inabile o sia deceduto nel corso del mandato prima di aver raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno mensile di previdenza è diminuito dei dodicesimi corrispondenti salva la facoltà del Consigliere di integrare i versamenti con contributi volontari.

 

     Art. 8. Contributi volontari. [13]

     Il Consigliere che abbia versato i contributi previdenziali per un periodo inferiore ai 5 anni, ma non inferiore a 30 mesi anche se versati in legislature diverse, ha facoltà di continuare, qualora sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha compiuto il quinquennio contributivo e il sessantesimo anno di età.

     Il Consigliere regionale che, al momento della cessazione del mandato, abbia compiuto il sessantesimo anno di età o lo compia prima del periodo occorrente per il quinquennio contributivo ha facoltà di versare in unica soluzione le somme corrispondenti alle mensilità mancanti per il completamento del quinquennio, purchè abbia un'anzianità contributiva obbligatoria non inferiore a trenta mesi anche se versati in legislature diverse.

     Il consigliere o l'assessore che ha versato i contributi per un periodo inferiore a cinque anni ed abbia maturato almeno trenta mesi di anzianità contributiva in una legislatura, ha facoltà di completare, in unica soluzione o ratealmente, il versamento della quota di contribuzione relativa al periodo di tempo occorrente a completare l'ulteriore quinquennio contributivo, anche se versato in legislature diverse e per periodi inferiori ai trenta mesi [14].

     La domanda per l'ammissione alla contribuzione volontaria deve pervenire al competente ufficio del Consiglio a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente legge [15].

     I soggetti ammessi al versamento dei contributi volontari, qualora cessino di corrisponderli, sono messi in mora dal competente ufficio del Consiglio, con invito a riprendere la contribuzione. Decorsi inutilmente sei mesi, lo stesso ufficio revoca l'ammissione alla contribuzione volontaria e procede alla restituzione dei contributi versati [16].

     La facoltà stabilita al terzo comma si applica ai consiglieri ed agli assessori regionali in carica. I contributi relativi alla cassa di previdenza da versare sono calcolati in base all'aliquota percentuale vigente all'atto della cessazione del mandato consiliare [17].

 

     Art. 9. Rinuncia ai contributi volontari.

     Il Consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto pel il conseguimento dell'assegno vitalizio e che, pur avendone diritto, non intenda proseguire nel versamento dei contributi necessari per il completamento del periodo minimo stesso, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento, senza attribuzione di interessi.

     Analoga facoltà compete agli aventi diritto del Consigliere nel caso di decesso.

 

     Art. 10. Sospensione dell'assegno vitalizio.

     Qualora il Consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio Regionale del Molise, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già gode è sospeso per tutta la durata del nuovo mandato. Alla cessazione di quest'ultimo, l'assegno è ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.

     Il pagamento viene anche sospeso qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento Nazionale, al Parlamento Europeo o ad altro Consiglio Regionale.

 

     Art. 11. Misura degli assegni vitalizi.

     A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato in base alla seguente tabella, in percentuale, rispetto agli anni di contribuzione, sull'indennità mensile lorda - di cui alla legge regionale n. 22 del 1976 e successive modificazioni - corrisposta ai Consiglieri in carica nello stesso mese cui si riferisce l'assegno vitalizio:

 

   Anni di contribuzione     Percentuale sulla indennità mensile

                                            lorda

             5                               30

             6                               33

             7                               36

             8                               39

             9                               42

            10                               45

            11                               48

            12                               51

            13                               54

            14                               57

            15                               60

        16 ed oltre                          63

 

     Agli effetti del computo degli anni di contribuzione l'eventuale frazione di anno, non inferiore a sei mesi ed un giorno, viene computata come anno intero.

 

     Art. 12. Decorrenza dell'assegno vitalizio.

     L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale il Consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto.

     Nel caso in cui il Consigliere, al momento della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal 1° giorno del mese successivo.

     Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'assegno percepiscono l'assegno stesso con decorrenza dal giorno successivo a quello della fine della legislatura stessa.

 

     Art. 13. Anticipazioni dell'età per la corresponsione dell'assegno vitalizio.

     La corresponsione dell'assegno vitalizio può essere anticipata, su richiesta del Consigliere e dopo la cessazione del mandato, al raggiungimento del 55 anno di età.

     Per ogni anno di anticipazione le misure dell'assegno vitalizio riportate nella tabella di cui all'art. 11 sono ridotte, anche ai fini della determinazione dell'assegno vitalizio in relazione al numero di anni di anticipazione, secondo la seguente tabella:

     Anni di contribuzione: misura dell'assegno vitalizio ridotto, a seconda degli anni di anticipazione, espressa in percentuale sull'indennità lorda del Consigliere.

 

 

      Età di pensionamento           Coefficiente di riduzione

               55                             0,7604

               56                             0,8016

               57                             0,8460

               58                             0,8936

               59                             0,9448

 

 

     Art. 14. Assegni di reversibilità. [18]

     Il Consigliere, previo versamento di apposita quota contributiva aggiuntiva pari al 25 per cento del contributo obbligatorio di cui all'articolo 3, ha diritto di determinare, previa apposita comunicazione all'Ufficio di Presidenza, che, successivamente al proprio decesso, sia attribuita al coniuge ovvero ai figli una quota pari al 50 per cento dell'importo lordo dell'assegno vitalizio a lui spettante. Condizione necessaria perché si determini tale attribuzione è che il Consigliere, al momento del decesso, abbia conseguito i requisiti di contribuzione prescritti per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio.

     Nel caso in cui la quota dell'assegno sia attribuita ai figli, essa è suddivisa in parti uguali. I figli hanno diritto alla quota loro attribuita fino al compimento della maggiore età ovvero fino al compimento del 26° anno di età se studenti, salvo il caso di totale invalidità a proficuo lavoro nel quale la quota spettante dell'assegno è corrisposta per la durata della totale invalidità.

     L'ottenimento del beneficio di cui al comma 1 è subordinato alla comunicazione all'Ufficio di Presidenza di volersene avvalere. Il Consigliere può in ogni momento modificare l'indicazione nominativa della persona beneficiaria.

     Sia la comunicazione di cui al comma 3 sia l'inizio della contribuzione di cui al comma 1 devono aver luogo entro sessanta giorni dall'assunzione del mandato consiliare, pena la decadenza del beneficio. Tale causa di decadenza non opera in caso di matrimonio o di nascita di figli successivamente all'inizio del mandato consiliare; in tal caso il termine per la comunicazione decorre rispettivamente dalla data del matrimonio ovvero dalla nascita dei figli e l'obbligo del pagamento della quota aggiuntiva retroagisce dalla data di assunzione della carica di Consigliere [19].

     Qualora uno dei beneficiari dell'assegno di reversibilità entri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno resta sospeso per tutta la durata dell'esercizio del mandato ed è ripristinato alla cessazione di questo. Il diritto all'assegno vitalizio di reversibilità si estingue con la morte della persona che ne ha beneficiato.

     Per i soggetti di cui al comma 1 qualora il decesso si verifichi prima che sia stata raggiunta l'età richiesta per l'attribuzione dell'assegno vitalizio, ma tuttavia sia stata completata la corresponsione dei contributi previdenziali obbligatori, l'assegno di reversibilità è corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso [20].

     Per i soggetti di cui al comma 1 qualora il decesso si verifichi prima che sia stata completata la corresponsione dei contributi previdenziali obbligatori, ma la contribuzione sia stata effettuata per almeno trenta mesi, i beneficiari, ai fini dell'attribuzione dell'assegno di reversibilità, comunque decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso, hanno facoltà di versare in un'unica soluzione la somma corrispondente alle mensilità mancanti per il completamento del quinquennio contributivo [21].

 

     Art. 15. Assegno di reversibilità in caso di morte per cause di servizio. [22]

 

     Qualora il decesso del Consigliere avvenga per causa di servizio, l'attribuzione della quota di assegno di reversibilità compete ai beneficiari anche se il Consigliere deceduto non sia in possesso dei requisiti richiesti per il conseguimento dell'assegno vitalizio.

 

     Art. 16. Condizioni per l'assegno di reversibilità.

     Le condizioni per la concessione dell'assegno vitalizio di reversibilità devono sussistere al momento del decesso del consigliere. Qualora vengano a cessare, l'assegno vitalizio è revocato.

     L'Ufficio di Presidenza del Consiglio può richiedere ai beneficiari di un assegno di reversibilità di presentare periodicamente documentazione idonea a dimostrare il perdurare delle condizioni suddette.

     Nel caso di figli maggiorenni inabili al lavoro permanente può inoltre essere loro richiesto di sottoporsi a visita del collegio medico di cui al precedente art. 6.

 

     Art. 17. Documentazione per ottenere l'assegno di reversibilità.

     Per la liquidazione dell'assegno di reversibilità il coniuge del consigliere invia domanda diretta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio corredata dai seguenti documenti:

     1) certificato di morte del coniuge;

     2) certificato di matrimonio;

     3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dal quale risulti che tra i coniugi non sia stata pronunciata o passata in giudizio sentenza di divorzio o di separazione personale per colpa del coniuge superstite;

     4) stato di famiglia.

     Per la liquidazione dell'assegno di reversibilità a favore dei figli, quando il coniuge manchi o non ne abbia diritto, la domanda di cui al primo comma deve essere sottoscritta dai figli stessi se maggiorenni o da chi ne abbia la tutela se minorenni.

     Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

     1) certificato di morte del consigliere ovvero di entrambi i coniugi;

     2) certificato di nascita dei figli;

     3) stato di famiglia;

     4) certificato dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette;

     5) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti per i figli maggiorenni, la convivenza a carico del consigliere defunto.

     Per i figli maggiorenni la concessione dell'assegno è condizionata all'accertamento dell'inabilità al lavoro in modo permanente ai sensi dell'articolo 6.

     Le domande per la liquidazione dell'assegno di reversibilità devono essere inoltrate dagli aventi diritto entro il termine perentorio di un anno dalla data del decesso del dante causa.

 

     Art. 18. Decorrenza dell'assegno di reversibilità. [23]

     (Omissis) [24]

     L'assegno di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del titolare.

 

     Art. 19.

     Ferma restando la riduzione prevista dalla tabella di cui al precedente art. 11 rispetto alla normativa previgente gli assegni vitalizi diretti e di reversibilità dei consiglieri cessati dal mandato o che siano tuttora in carica, sono ricalcolati con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     In tutti i casi, in cui il nuovo calcolo preveda un importo inferiore a quello spettante sulla base delle norme previgenti, la differenza in più deve essere mantenuta, a titolo di assegno ad personam, riassorbibile con successivi aumenti dell'assegno vitalizio.

     Identico trattamento e riservato a coloro che, avendone titolo, alla stessa data abbiano chiesto di proseguire volontariamente il versamento dei contributi per completare il periodo contributivo minimo di 5 anni.

 

     Art. 20.

     Sono abrogate le disposizioni contrarie e incompatibili con la presente legge.

 

     Art. 21. Pubblicazione.

     La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] L'istituto dell'assegno vitalizio di cui alla presente legge è stato soppresso dall'art. 12 della L.R. 26 gennaio 2012, n. 2.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 21 aprile 1995, n. 15. Per l'interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 1 della L.R. 20 settembre 1996, n. 30.

[3] Articolo sostituito dall'art. 4 della L.R. 21 aprile 1995, n. 15.

[4] Comma così sostituito dall'art 4 della L.R. 20 settembre 1996, n. 30.

[5] Comma aggiunto dall'art. 20 della L.R. 22 gennaio 2010, n. 3.

[6] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 febbraio 1995, n. 8.

[7] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 febbraio 1995, n. 8. Per l'interpretazione autentica del presente comma modificato, vedi l'art. 2 della L.R. 20 settembre 1996, n. 30. L'art. 1, comma 6, della L.R. 1 febbraio 2011, n. 2 ha soppresso le parole ", al netto delle ritenute fiscali," con la decorrenza ivi prevista.

[8] Per l'interpretazione autentica del presente articolo vedi art. 1 della L.R. 21 febbraio 1990, n. 11.

[9] L'art. 2 della L.R. 21 aprile 1995, n. 15 indica che ogni riferimento al "Fondo di previdenza dei Consiglieri regionali" debba intendersi alla "Regione" nel presente testo di legge.

[10] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 21 aprile 1995, n. 15.

[11] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 21 aprile 1995, n. 15.

[12] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 21 aprile 1995, n. 15.

[13] Articolo così modificato dall’art. 6 della L.R. 12 aprile 2006, n. 3.

[14] Comma aggiunto dall'art. 20 della L.R. 22 gennaio 2010, n. 3.

[15] Comma aggiunto dall'art. 20 della L.R. 22 gennaio 2010, n. 3.

[16] Comma aggiunto dall'art. 20 della L.R. 22 gennaio 2010, n. 3.

[17] Comma aggiunto dall'art. 20 della L.R. 22 gennaio 2010, n. 3.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 21 aprile 1995, n. 15.

[19] L'art. 5 della L.R. 20 settembre 1996, n. 30 proroga il termine di 60 giorni, di cui al presente comma, al 31 dicembre 1996, limitatamente alla legislatura in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 30/1996.

[20] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 21 aprile 1995, n. 16.

[21] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 21 aprile 1995, n. 16.

[22] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 21 aprile 1995, n. 15.

[23] Rubrica così sostituita dall'art. 8 della L.R. 21 aprile 1995, n. 15.

[24] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 21 aprile 1995, n. 15.