§ 1.3.22 - Legge Regionale 20 settembre 1996, n. 30.
Interpretazione autentica della legge regionale 13 aprile 1988, n. 10, ad oggetto "Riordino del regime degli assegni vitalizi dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:20/09/1996
Numero:30


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 1 della legge regionale 13 aprile 1988, n. 10, è da interpretarsi nel senso che il Fondo di previdenza dei Consiglieri della Regione Molise è istituito con la finalità di [...]
Art. 2.      1. L'articolo 3, secondo comma, della legge regionale 13 aprile 1988, n. 10, come modificato dalla legge regionale 28 febbraio 1995, n. 8, è da interpretarsi nel senso che nei contributi di [...]
Art. 3.      1. L'articolo 27, primo comma, lettera a), della legge regionale 5 settembre 1974, n. 16, è da interpretarsi nel senso che il premio di reinserimento ivi previsto deve essere corrisposto a tutti [...]
Art. 4. 
Art. 5.      1. Il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 14, comma quarto, della legge regionale 13 aprile 1988, n. 10 - nel testo sostituito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 21 [...]
Art. 6.      1. L'articolo 5 della legge regionale 8 maggio 1995, n. 21, è abrogato.
Art. 7.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 1.3.22 - Legge Regionale 20 settembre 1996, n. 30.

Interpretazione autentica della legge regionale 13 aprile 1988, n. 10, ad oggetto "Riordino del regime degli assegni vitalizi dei Consiglieri Regionali" come modificata dalla legge regionale 28 febbraio 1995, n. 8 e della legge regionale 5 settembre 1974, n. 16 - Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1988, n. 10, come modificata dalla legge regionale 21 aprile 1995, n. 15 - Proroga di termine di cui alla legge regionale 13 aprile 1988, n. 10, come modificata dalla legge regionale 21 aprile 1995, n. 15.

(B.U. n. 19 del 1 ottobre 1996).

 

Art. 1.

     1. L'articolo 1 della legge regionale 13 aprile 1988, n. 10, è da interpretarsi nel senso che il Fondo di previdenza dei Consiglieri della Regione Molise è istituito con la finalità di provvedere all'erogazione del trattamento previdenziale complessivamente spettante ai Consiglieri regionali cessati dalla carica, ricomprendente l'assegno vitalizio mensile nonchè il premio di reinserimento e le altre prestazioni di cui al primo comma dell'articolo 27 della 1egge regionale 5 settembre 1974, n. 16. Di conseguenza, a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale 13 aprile 1988, n. 10, la Cassa di Previdenza per i Consiglieri Regionali, di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 settembre 1974, n. 16, è da intendersi soppressa e, con pari decorrenza, le attività e le passività, i diritti, gli obblighi e gli oneri della Cassa stessa devono intendersi trasferiti al menzionato Fondo di previdenza dei Consiglieri della Regione Molise.

 

     Art. 2.

     1. L'articolo 3, secondo comma, della legge regionale 13 aprile 1988, n. 10, come modificato dalla legge regionale 28 febbraio 1995, n. 8, è da interpretarsi nel senso che nei contributi di previdenza in misura del 22% è ricompresa anche la trattenuta del 6% prevista dall'articolo 5 della legge regionale 15 luglio 1976, n. 22.

     Conseguentemente, a far data dall'entrata in vigore della legge regionale 13 aprile 1988, n. 10, la detta trattenuta del 6% è da intendersi soppressa.

 

     Art. 3.

     1. L'articolo 27, primo comma, lettera a), della legge regionale 5 settembre 1974, n. 16, è da interpretarsi nel senso che il premio di reinserimento ivi previsto deve essere corrisposto a tutti i Consiglieri che lasciano l'attività consiliare, all'atto della cessazione dal mandato a qualsiasi titolo.

 

     Art. 4. [1]

 

     Art. 5.

     1. Il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 14, comma quarto, della legge regionale 13 aprile 1988, n. 10 - nel testo sostituito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 15, limitatamente alla legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogato sino al 31 dicembre 1996.

 

     Art. 6.

     1. L'articolo 5 della legge regionale 8 maggio 1995, n. 21, è abrogato.

 

     Art. 7.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Sostituisce il secondo comma dell'art. 2 della L.R. 13 aprile 1988, n. 10, come sostituito dall'art. 4 della L.R. 21 aprile 1995, n. 15.