Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.3 consiglieri regionali |
Data: | 20/09/1996 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'articolo 1 della legge regionale 13 aprile 1988, n. 10, è da interpretarsi nel senso che il Fondo di previdenza dei Consiglieri della Regione Molise è istituito con la finalità di [...] |
Art. 2. 1. L'articolo 3, secondo comma, della legge regionale 13 aprile 1988, n. 10, come modificato dalla legge regionale 28 febbraio 1995, n. 8, è da interpretarsi nel senso che nei contributi di [...] |
Art. 3. 1. L'articolo 27, primo comma, lettera a), della legge regionale 5 settembre 1974, n. 16, è da interpretarsi nel senso che il premio di reinserimento ivi previsto deve essere corrisposto a tutti [...] |
Art. 4. |
Art. 5. 1. Il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 14, comma quarto, della legge regionale 13 aprile 1988, n. 10 - nel testo sostituito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 21 [...] |
Art. 6. 1. L'articolo 5 della legge regionale 8 maggio 1995, n. 21, è abrogato. |
Art. 7. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...] |
§ 1.3.22 - Legge Regionale 20 settembre 1996, n. 30.
Interpretazione autentica della legge regionale 13 aprile 1988, n. 10, ad oggetto "Riordino del regime degli assegni vitalizi dei Consiglieri Regionali" come modificata dalla legge regionale 28 febbraio 1995, n. 8 e della legge regionale 5 settembre 1974, n. 16 - Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1988, n. 10, come modificata dalla legge regionale 21 aprile 1995, n. 15 - Proroga di termine di cui alla legge regionale 13 aprile 1988, n. 10, come modificata dalla legge regionale 21 aprile 1995, n. 15.
(B.U. n. 19 del 1 ottobre 1996).
1. L'articolo 1 della
1. L'articolo 3, secondo comma, della
Conseguentemente, a far data dall'entrata in vigore della
1. L'articolo 27, primo comma, lettera a), della
1. Il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 14, comma quarto, della
1. L'articolo 5 della
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.
[1] Sostituisce il secondo comma dell'art. 2 della