§ 1.3.16 - L.R. 21 febbraio 1990, n. 11.
Interpretazione autentica dell'art. 4 della legge regionale 13 aprile 1988, n. 10.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:21/02/1990
Numero:11


Sommario
Art. 1.      La norma di cui all'art. 4 della legge regionale 13 aprile 1988, n. 10, va interpretata nel senso di riferirsi ai Consiglieri che entrano a far parte del Consiglio Regionale del Molise [...]
Art. 2.      La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione


§ 1.3.16 - L.R. 21 febbraio 1990, n. 11.

Interpretazione autentica dell'art. 4 della legge regionale 13 aprile 1988, n. 10.

(B.U. 1 marzo 1990, n. 4).

 

Art. 1.

     La norma di cui all'art. 4 della legge regionale 13 aprile 1988, n. 10, va interpretata nel senso di riferirsi ai Consiglieri che entrano a far parte del Consiglio Regionale del Molise successivamente alla data di entrata in vigore della legge, e non ai Consiglieri già cessati dal mandato o in carica, per i quali, per quanto riguarda il solo requisito dell'età, si applicano le norme di cui alle leggi regionali precedenti.

     E' fatta comunque salva la possibilità per i Consiglieri in carica di optare per il regime di cui all'art. 13 della legge 13 aprile 1988, n. 10.

 

     Art. 2.

     La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.