§ 1.3.20 - Legge Regionale 21 aprile 1995, n. 16.
Regime degli assegni vitalizi dei Consiglieri Regionali - Integrazioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:21/04/1995
Numero:16


Sommario
Art. 1.      1.
Art. 2.      1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 1.3.20 - Legge Regionale 21 aprile 1995, n. 16.

Regime degli assegni vitalizi dei Consiglieri Regionali - Integrazioni.

(B.U. n. 9 del 21 aprile 1995).

 

Art. 1.

     1. [1]

 

     Art. 2.

     1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Aggiunge 2 ultimi commi all'art. 14 (non all'art. 10 come indicato erroneamente nel testo del B.U.) della L.R. 13 aprile 1988, n. 10, come sostituito dall'art. 6 della L.R. 21 aprile 1995, n. 15.