§ 1.3.18 - Legge Regionale 28 febbraio 1995, n. 8.
Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1988, n. 10.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:28/02/1995
Numero:8


Sommario
Art. 1.      1.
Art. 2.      1. Al finanziamento e quantificazione degli oneri derivati dalla presente legge si provvede con la stessa legge approvativa dei bilanci annuali, così come previsto dall'art. 33 della legge [...]
Art. 3.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del primo comma dell'art. 127 della Costituzione e dall'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della [...]


§ 1.3.18 - Legge Regionale 28 febbraio 1995, n. 8.

Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1988, n. 10.

(B.U. n. 4 del 1 marzo 1995).

 

Art. 1.

     1. [1]

     2. Le disposizioni di cui al comma precedente hanno effetto dal 1 gennaio 1994.

 

     Art. 2.

     1. Al finanziamento e quantificazione degli oneri derivati dalla presente legge si provvede con la stessa legge approvativa dei bilanci annuali, così come previsto dall'art. 33 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del primo comma dell'art. 127 della Costituzione e dall'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Sostituisce i commi 1 e 2 dell'art. 3 della L.R. 13 aprile 1988, n. 10.