Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.3 consiglieri regionali |
Data: | 21/04/1995 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. 1. A decorrere dal 1° maggio 1995 il Fondo di previdenza dei Consiglieri regionali di cui all'art. 1 della legge regionale 13 aprile 1988, n. 10, è soppresso. Tutte le attività, le passività e [...] |
Art. 2. 1. Nel testo della legge regionale 13 aprile 1988, n. 10, ogni riferimento al "Fondo di previdenza dei Consiglieri" deve intendersi alla "Regione". |
Art. 3. 1. |
Art. 4. 1. |
Art. 5. 1. |
Art. 6. 1. |
Art. 7. 1. |
Art. 8. 1. |
Art. 9. 1. I contributi obbligatori stabiliti dall'art. 3 della legge regionale 13 aprile 1988, n. 10, sono versati in conto entrate nel bilancio della Regione, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge [...] |
Art. 10. 1. Le disposizioni della presente legge in tema di assegno vitalizio di reversibilità non trovano applicazione nei confronti dei titolari di assegno vitalizio di reversibilità nonchè nei [...] |
Art. 11. 1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 1.3.19 - Legge Regionale 21 aprile 1995, n. 15.
Regime degli assegni vitalizi dei Consiglieri Regionali - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 aprile 1988, n. 10.
(B.U. n. 9 del 21 aprile 1995).
1. A decorrere dal 1° maggio 1995 il Fondo di previdenza dei Consiglieri regionali di cui all'art. 1 della
2. Entro il 1° maggio 1995 l'Ufficio di Presidenza provvede con propri atti in ordine alla cessazione dell'attività ed alla definizione dello stato patrimoniale del Fondo di previdenza dei Consiglieri.
1. Nel testo della
1. [1]
1. [2]
1. [3]
1. [4]
1. [5]
1. [6]
2. Il comma 1 dell'art. 18 della legge di cui al precedente comma è soppresso.
1. I contributi obbligatori stabiliti dall'art. 3 della
1. Le disposizioni della presente legge in tema di assegno vitalizio di reversibilità non trovano applicazione nei confronti dei titolari di assegno vitalizio di reversibilità nonchè nei confronti dei Consiglieri il cui mandato sia già iniziato al momento dell'entrata in vigore della legge stessa.
2. Per i soggetti di cui al precedente comma continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni in materia di assegno vitalizio di reversibilità contenute negli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della
1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.
[1] Sostituisce l'art. 1 della
[2] Sostituisce l'art. 2 della
[3] Aggiunge 3 commi all'art. 5 della
[4] Sostituisce l'art. 14 della
[5] Sostituisce l'art. 15 della
[6] Sostituisce la rubrica dell'art. 18 della