§ 1.3.19 - Legge Regionale 21 aprile 1995, n. 15.
Regime degli assegni vitalizi dei Consiglieri Regionali - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 aprile 1988, n. 10.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:21/04/1995
Numero:15


Sommario
Art. 1.      1. A decorrere dal 1° maggio 1995 il Fondo di previdenza dei Consiglieri regionali di cui all'art. 1 della legge regionale 13 aprile 1988, n. 10, è soppresso. Tutte le attività, le passività e [...]
Art. 2.      1. Nel testo della legge regionale 13 aprile 1988, n. 10, ogni riferimento al "Fondo di previdenza dei Consiglieri" deve intendersi alla "Regione".
Art. 3.      1.
Art. 4.      1.
Art. 5.      1.
Art. 6.      1.
Art. 7.      1.
Art. 8.      1.
Art. 9.      1. I contributi obbligatori stabiliti dall'art. 3 della legge regionale 13 aprile 1988, n. 10, sono versati in conto entrate nel bilancio della Regione, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge [...]
Art. 10.      1. Le disposizioni della presente legge in tema di assegno vitalizio di reversibilità non trovano applicazione nei confronti dei titolari di assegno vitalizio di reversibilità nonchè nei [...]
Art. 11.      1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 1.3.19 - Legge Regionale 21 aprile 1995, n. 15.

Regime degli assegni vitalizi dei Consiglieri Regionali - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 aprile 1988, n. 10.

(B.U. n. 9 del 21 aprile 1995).

 

Art. 1.

     1. A decorrere dal 1° maggio 1995 il Fondo di previdenza dei Consiglieri regionali di cui all'art. 1 della legge regionale 13 aprile 1988, n. 10, è soppresso. Tutte le attività, le passività e le funzioni del Fondo sono trasferite al bilancio regionale.

     2. Entro il 1° maggio 1995 l'Ufficio di Presidenza provvede con propri atti in ordine alla cessazione dell'attività ed alla definizione dello stato patrimoniale del Fondo di previdenza dei Consiglieri.

 

     Art. 2.

     1. Nel testo della legge regionale 13 aprile 1988, n. 10, ogni riferimento al "Fondo di previdenza dei Consiglieri" deve intendersi alla "Regione".

 

     Art. 3.

     1. [1]

 

     Art. 4.

     1. [2]

 

     Art. 5.

     1. [3]

 

     Art. 6.

     1. [4]

 

     Art. 7.

     1. [5]

 

     Art. 8.

     1. [6]

     2. Il comma 1 dell'art. 18 della legge di cui al precedente comma è soppresso.

 

     Art. 9.

     1. I contributi obbligatori stabiliti dall'art. 3 della legge regionale 13 aprile 1988, n. 10, sono versati in conto entrate nel bilancio della Regione, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge regionale n. 10, come sostituito dall'art. 4 della presente legge, con decorrenza dal 1 maggio 1995.

 

     Art. 10.

     1. Le disposizioni della presente legge in tema di assegno vitalizio di reversibilità non trovano applicazione nei confronti dei titolari di assegno vitalizio di reversibilità nonchè nei confronti dei Consiglieri il cui mandato sia già iniziato al momento dell'entrata in vigore della legge stessa.

     2. Per i soggetti di cui al precedente comma continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni in materia di assegno vitalizio di reversibilità contenute negli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della legge regionale 13 aprile 1988, n. 10.

 

     Art. 11.

     1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Sostituisce l'art. 1 della L.R. 13 aprile 1988, n. 10.

[2] Sostituisce l'art. 2 della L.R. 13 aprile 1988, n. 10.

[3] Aggiunge 3 commi all'art. 5 della L.R. 13 aprile 1988, n. 10.

[4] Sostituisce l'art. 14 della L.R. 13 aprile 1988, n. 10.

[5] Sostituisce l'art. 15 della L.R. 13 aprile 1988, n. 10.

[6] Sostituisce la rubrica dell'art. 18 della L.R. 13 aprile 1988, n. 10.