Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.5 informazione e cultura |
Data: | 25/01/1983 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. In attuazione dell'art. 4 ultimo comma della L.R. 30 dicembre 1974, n. 53, per l'adempimento dei compiti relativi alle attività scientifiche e amministrative, al centro regionale per i beni [...] |
Art. 2. Il primo, il secondo e il terzo comma dell'art. 4 della L.R. 30 dicembre 1974, n. 53, così come modificati con L.R. 22 maggio 1975, n. 44, sono sostituiti dai seguenti: |
Art. 3. (p.m.) |
Art. 4. Per l'espletamento di attività tecnico scientifiche previste dalla L.R. 30 dicembre 1974, n. 53, il centro regionale per i beni culturali si articola in tre uffici: |
Art. 5. Compete all'ufficio archivi e biblioteche l'espletamento delle attività tecnico-scientifiche previste in materia dalla L.R. 30 dicembre 1974, n. 53 |
Art. 6. Compete all'ufficio musei, pinacoteche, gallerie, beni architettonici e beni d'arte contemporanea l'espletamento delle attività tecnico- scientifiche previste in materia dalla L.R. 30 dicembre [...] |
Art. 7. L'ufficio beni cine-audiovisivi, documentazione, mostre e convegni cura la ricerca e la raccolta dei beni cine-audiovisivi con particolare riguardo a quelli di argomento regionale, coordinando [...] |
Art. 8. Fino all'attuazione delle norme di cui agli articoli 11, 12 e 13 della L.R. 30 dicembre 1974, n. 53 e comunque fino al 31 dicembre 1983 i contributi previsti dagli articoli di cui alla citata [...] |
Art. 9. L'onere per l'attuazione della presente legge, grava sul capitolo 1210101 già istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1982 e sui corrispondenti capitoli [...] |
§ 3.5.5 - Legge Regionale 25 gennaio 1983, n. 6. [1]
Norme per il funzionamento del centro regionale per i beni culturali.
In attuazione dell'art. 4 ultimo comma della
Il primo, il secondo e il terzo comma dell'art. 4 della
(Omissis)
(p.m.)
Titolo II
FUNZIONI
Per l'espletamento di attività tecnico scientifiche previste dalla
a) ufficio biblioteche e archivi;
b) ufficio musei, pinacoteche, gallerie, beni architettonici e beni d'arte contemporanea;
c) ufficio beni cine-audiovisivi, documentazione, mostre e convegni.
Compete all'ufficio archivi e biblioteche l'espletamento delle attività tecnico-scientifiche previste in materia dalla
In particolare l'ufficio:
a) svolge attività di ricerca e promuove il censimento in materia di biblioteche, archivi storici e beni librari;
b) predispone e aggiorna l'inventariazione e la catalogazione del patrimonio bibliografico, assicura consulenza e coordinamento bibliografico e catalografico metodologicamente omologato, in collegamento con l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e in collaborazione con le amministrazioni locali;
c) promuove in collaborazione con gli enti locali la costituzione dei sistemi bibliotecari territoriali e urbani e ne coordina il funzionamento;
d) attua interventi di tutela, salvaguardia, conservazione e valorizzazione del patrimonio librario e manoscritto, esercita un'azione di controllo e di vigilanza sul mercato antiquario e coordina le procedure di restauro del materiale raro e di pregio;
e) promuove e coordina la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento del personale tecnico-scientifico per le biblioteche e gli archivi storici in collaborazione con il servizio di formazione professionale, problemi del lavoro e industria.
Compete all'ufficio musei, pinacoteche, gallerie, beni architettonici e beni d'arte contemporanea l'espletamento delle attività tecnico- scientifiche previste in materia dalla
In particolare l'ufficio:
a) collabora ad attività di ricerca, censimento e inventariazione dei beni di interesse archeologico, storico-artistico demoantropologico, ambientale e naturalistico in collegamento con i competenti organi dello stato e con gli altri enti operanti in materia;
b) concorre negli interventi di tutela, salvaguardia, conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale anche mediante la diffusione dei dati e informazioni in materia;
c) svolge attività di individuazione e segnalazione di interventi restaurativi in collaborazione con i competenti organi dello Stato;
d) collabora al censimento e all'inventariazione dei centri storici, degli insediamenti sparsi, delle unità e dei complessi edilizi di emergente valore storico e culturale e alla consulenza in ordine di restauro e agli interventi di risanamento conservativo nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali previo accordo con i competenti organi periferici dell'amministrazione regionale;
e) promuove e coordina corsi di qualificazione professionale e di aggiornamento del personale addetto alla conservazione, valorizzazione e restauro dei beni culturali in collaborazione con il servizio formazione professionale, problemi del lavoro e industria;
f) offre consulenza negli interventi di organizzazione museografica e coordina le iniziative di didattica museale.
L'ufficio beni cine-audiovisivi, documentazione, mostre e convegni cura la ricerca e la raccolta dei beni cine-audiovisivi con particolare riguardo a quelli di argomento regionale, coordinando iniziative e programmi di diffusione degli stessi diretti alla fruizione dei beni cine- audiovisivi da parte della comunità marchigiana.
Cura inoltre i rapporti a fini sia di informazione e documentazione, sia di organizzazione di mostre e convegni, con gli enti locali, istituzioni, associazioni culturali e organi periferici
dell'amministrazione statale.
In particolare l'ufficio:
a) raccoglie e ordina il materiale documentario quale fotografie, schede e rilevazioni cartografiche, inventari e ogni altro bene cine- audiovisivo di importante interesse artistico o storico, coordinando iniziative e programmi per la diffusione di tali beni sul territorio al fine di una adeguata e organica fruizione da parte della comunità regionale;
b) cura la pubblicazione di un organo di diffusione periodica che si configuri come strumento interattivo tra le attività, le metodologie, i programmi e le finalità del centro e le iniziative espresse da altre istituzioni del territorio regionale, anche per realizzare un momento di confronto con le attività delle altre regioni e le parallele iniziative nell'ambito della gestione dei beni culturali;
c) classifica e organizza per modelli tematici le informazioni raccolte con i programmi di ricerca, con particolare riguardo a esigenze di automazione dell'attività del centro;
d) promuove l'organizzazione di mostre conseguenti ai risultati delle ricerche attuate dagli altri uffici del centro o comunque attinenti ai beni culturali di interesse locale e regionale e cura la stampa e la pubblicazione dei risultati delle ricerche svolte dal centro o da altri enti, istituti, associazioni o privati;
e) promuove convegni, seminari, tavole rotonde su argomenti e problemi di politica culturale per la valorizzazione dei beni culturali.
Titolo III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIAMENTO
Fino all'attuazione delle norme di cui agli articoli 11, 12 e 13 della
L'onere per l'attuazione della presente legge, grava sul capitolo 1210101 già istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1982 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
TABELLA |
__________________________________________________________________ |
N. Livello Figure Professionali |
__________________________________________________________________ |
3 VIII 8.1 - 8.5 - 8.6; |
2 VII 7.4; |
9 VI 6.2 - n. 8; 6.4 - n. 1; |
2 IV 4.1; |
1 II 2.1 |
__________________________________________________________________ |
17 Totale del contingente del personale del centro regionale per i |
beni culturali. |
__________________________________________________________________ |
[1] Abrogata dall'art. 26 della
[1] Vedi quanto disposto dall'art. 31 della L.R. 26.4.1990, n. 30 riportata al § 2.1.18.
[2] Vedi anche il disposto dell'art. 9 della