§ 6.3.65 - L.R. 19 febbraio 2004, n. 2.
Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 norme finanziarie
Data:19/02/2004
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l’esecuzione di leggi che prevedono interventi di carattere continuativo o ricorrente e pluriennale).
Art. 2.  (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa).
Art. 3.  (Reiscrizione di somme a destinazione specifica).
Art. 4.  (Conservazione di stanziamenti).
Art. 5.  (Autorizzazione all’assunzione di nuove obbligazioni).
Art. 6.  (Cofinanziamento regionale).
Art. 7.  (Cofinanziamento opere di difesa della costa).
Art. 8.  (Integrazioni alle autorizzazioni di spesa).
Art. 9.  (Finalizzazioni stanziamenti di spesa).
Art. 10.  (Modifiche alla l.r. 16/1996).
Art. 11.  (Prosecuzione del programma di parcheggi di cui alla legge 122/1989).
Art. 12.  (Consorzi di bonifica).
Art. 13.  (Rinnovo di autorizzazioni).
Art. 14.  (Istruttoria tecnico-economica).
Art. 15.  (Fondo di rotazione per la progettazione).
Art. 16.  (Concorso regionale al finanziamento degli interventi programmati dagli enti locali decima annualità della l.r. 46/1992).
Art. 17.  (Concorso regionale al finanziamento degli interventi programmati dagli enti locali undicesima annualità della l.r. 46/1992).
Art. 18.  (Concorso regionale).
Art. 19.  (Termine per la presentazione dei programmi di investimento, articolo 8, l.r. 46/1992, anno 2003).
Art. 20.  (Dati statistici).
Art. 21.  (Riutilizzo economie su opere ammesse a finanziamento regionale).
Art. 22.  (Modifica alla l.r. 17/1979).
Art. 23.  (Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici).
Art. 24.  (Ambienti fonoassorbenti).
Art. 25.  (Sospensione dei procedimenti per la realizzazione di centrali).
Art. 26.  (Rinegoziazione dei mutui regionali di edilizia agevolata).
Art. 27.  (Utilizzo dei fondi di edilizia residenziale pubblica).
Art. 28.  (Politiche del lavoro).
Art. 29.  (Fondo per la montagna).
Art. 30.  (Interpretazione autentica dell’articolo 1 della l.r. 25/2003).
Art. 31.  (Modifiche alla l.r. 43/1995).
Art. 32.  (Modifica alla l.r. 6/2002).
Art. 33.  (Modifica articolo 39, comma 4, della l.r. 20/2003).
Art. 34.  (Modifiche alle l.r. 7/1982 e 20/1984).
Art. 35.  (Modifica alla l.r. 10/1997).
Art. 36.  (Gestione del debito delle Zone territoriali e delle Aziende ospedaliere).
Art. 37.  (Anticipazioni di cassa per le Zone territoriali e le Aziende ospedaliere).
Art. 38.  (Modifica alla l.r. 13/2003).
Art. 39.  (Variazioni agli stanziamenti relativi all’attuazione delle norme sul federalismo fiscale).
Art. 40.  (Attuazione dei programmi comunitari).
Art. 41.  (Attuazione del decentramento amministrativo).
Art. 42.  (Rateizzazione recupero crediti).
Art. 43.  (Semplificazioni procedurali).
Art. 44.  (Dichiarazione d’urgenza).


§ 6.3.65 - L.R. 19 febbraio 2004, n. 2.

Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2004).

(B.U. 26 febbraio 2004, n. 19).

 

Art. 1. (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l’esecuzione di leggi che prevedono interventi di carattere continuativo o ricorrente e pluriennale).

     1. Ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 6 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31, l’entità delle spese per l’esecuzione di leggi regionali che prevedono l’attuazione di interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale la cui quantificazione annuale è rinviata alla legge finanziaria, è stabilita, per l’anno 2004, negli importi indicati nella tabella “A” allegata alla presente legge.

 

     Art. 2. (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa).

     1. Per l’anno 2004 è autorizzato il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera d), della l.r. 31/2001, per gli importi determinati nella misura indicata nella tabella “B” allegata alla presente legge.

 

     Art. 3. (Reiscrizione di somme a destinazione specifica).

     1. L’elenco delle somme a destinazione specifica da reiscrivere sugli stanziamenti di competenza delle UPB dello stato di previsione della spesa del bilancio 2004 ai sensi dell’articolo 36 della l.r. 31/2001 è stabilito in relazione al contenuto dell’allegata tabella “D”.

     2. La Giunta regionale, con deliberazione da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla sua adozione e da pubblicare nel b.u.r. entro gli stessi termini, è autorizzata a reiscrivere le economie accertate, i recuperi e i rimborsi, nonché a variare le somme reiscritte in relazione agli accertamenti effettuati ai sensi degli articoli 39 e 58 della l.r. 31/2001, relativi a stanziamenti aventi specifica destinazione derivanti da assegnazioni statali o comunitarie i cui criteri di assegnazione siano stabiliti da leggi o atti statali o regionali.

 

     Art. 4. (Conservazione di stanziamenti).

     1. Le somme disponibili sugli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2003, inclusi nell’allegata tabella “E”, non impegnate a norma dell’articolo 46 della l.r. 31/2001 entro il termine dell’esercizio medesimo, sono conservate nel conto dei residui per essere impegnate nel corso dell’esercizio 2004.

 

     Art. 5. (Autorizzazione all’assunzione di nuove obbligazioni).

     1. Per l’anno 2004 è consentita l’assunzione di obbligazioni a carico delle UPB dello stato di previsione della spesa, elencate nella tabella “F”, e per gli importi a fianco di ciascuna indicati, sempreché le obbligazioni stesse non vengano a scadenza prima dell’anno 2005.

 

     Art. 6. (Cofinanziamento regionale).

     1. Per il cofinanziamento regionale di programmi statali sono autorizzate, per l’anno 2004, le seguenti spese:

     a) euro 90.000,00 a carico dell’UPB 3.20.05 per l’attuazione del programma statale di cui all’articolo 12 del d.p.r. 28 luglio 2000, n. 314;

     b) euro 620.677,31 a carico dell’UPB 3.09.06 per gli interventi previsti dalla legge 499/1999;

     c) euro 1.300.000,00 a carico dell’UPB 5.28.08 per gli interventi previsti dall’articolo 71 della legge 448/1998;

     d) euro 500.000,00 a carico dell’UPB 4.22.01 per gli interventi previsti dall’articolo 2 della l.r. 30 dicembre 1974, n. 52;

     e) euro 184.000,00 a carico dell’UPB 4.23.02 per il completamento della rete di monitoraggio qualità aria-ambiente;

     f) euro 600.000,00 a carico dell’UPB 4.27.04 per il piano nazionale della sicurezza, secondo programma attuativo, legge 144/1999;

     g) euro 1.200.000,00 a carico dell’UPB 5.28.08 per il programma aree urbane;

     h) euro 130.000,00 a carico dell’UPB 3.12.02 per gli interventi volti alla realizzazione del programma tetti fotovoltaici;

     i) euro 3.485.120,87 a carico dell’UPB 5.29.07 per la concessione di borse di studio e servizi agli studenti universitari.

 

     Art. 7. (Cofinanziamento opere di difesa della costa).

     1. Le opere a difesa della costa sono realizzate con il cofinanziamento dei Comuni interessati, nella misura:

     a) non superiore al 5 per cento dell’importo complessivo delle opere per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

     b) non superiore al 10 per cento dell’importo complessivo delle opere per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

 

     Art. 8. (Integrazioni alle autorizzazioni di spesa).

     1. Per l’anno 2004 sono autorizzate le spese di euro 650.000,00 ed euro 5.850.000,00 per le ARSTEL di cui all’articolo 11 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 19 (Assestamento del bilancio 2003). Le somme sono iscritte rispettivamente a carico delle UPB 1.06.09 e 1.06.10 dello stato di previsione della spesa [1].

     2. Per l’anno 2004 è autorizzata la spesa di euro 500.000,00 come reimpiego delle risorse introitate per la progettualità dei servizi regionali e destinate al miglioramento dell’attività istituzionale. La somma occorrente è iscritta a carico dell’UPB 2.07.01 dello stato di previsione della spesa.

     3. Per l’attuazione degli obiettivi e degli interventi relativi al ricambio generazionale nelle piccole e medie imprese, è autorizzata, per l’anno 2004, la spesa di euro 100.000,00 a carico della UPB 3.09.07 dello stato di previsione della spesa.

     4. E’ autorizzata, per l’anno 2004, la spesa di euro 138.101,35 a carico della UPB 3.14.04 dello stato di previsione della spesa, per far fronte alle esigenze connesse alla definizione delle partite debitorie pregresse del dipartimento “Sviluppo economico”; le risorse di cui sopra vengono erogate entro il 30 giugno 2004 con decreto del Dirigente del servizio bilancio su proposta del Dirigente del servizio o della posizione di riferimento afferente al dipartimento “Sviluppo economico”.

     5. Per le finalità previste dalla l.r. 16 aprile 2003, n. 5, è autorizzata, per l’anno 2004, la spesa pari ad euro 84.210,00 a carico della UPB 3.15.03 e la somma di euro 526.786,04 a carico della UPB 3.15.04 dello stato di previsione della spesa.

     6. Ai fini dello sviluppo della cooperazione internazionale, è autorizzata, per l’anno 2004, la spesa complessiva di euro 500.000,00. La somma di euro 250.000,00 è iscritta a carico dell’UPB 3.15.03, la somma residua, pari ad euro 250.000,00, è iscritta a carico della UPB 3.15.04 dello stato di previsione della spesa.

     7. E’ autorizzata, per l’anno 2004, la spesa di euro 400.000,00 a carico della UPB 4.23.02 dello stato di previsione della spesa, per far fronte alle esigenze connesse alla tutela ambientale.

     8. Per l’attuazione del piano regionale di gestione rifiuti, è autorizzata, per l’anno 2004, la spesa di euro 200.000,00. La somma occorrente è iscritta a carico dell’UPB 4.23.07 dello stato di previsione della spesa.

     9. Per le spese contrattuali relative al servizio di trasporto pubblico locale, è autorizzata, per l’anno 2004, la spesa di euro 62.897.935,90. La somma occorrente è iscritta a carico dell’UPB 4.27.01 dello stato di previsione della spesa.

     10. E’ autorizzata, per l’anno 2004, la spesa di euro 42.734,16 a carico della UPB 5.28.13 dello stato di previsione della spesa, per far fronte alle esigenze connesse alla definizione delle partite debitorie pregresse del dipartimento “Servizi alla persona e alla comunità”; le risorse di cui sopra vengono erogate entro il 30 giugno 2004 con decreto del Dirigente del servizio bilancio su proposta del Dirigente del servizio o della posizione di riferimento afferente al dipartimento “Servizi alla persona e alla comunità”.

     11. Per le finalità di cui all’articolo 5 della l.r. 2 settembre 1996, n. 38 relative alla stampa di lavori di ricerca e monitoraggio sul diritto allo studio universitario regionale, è autorizzata, per l’anno 2004, la spesa di euro 9.506,65 a carico della UPB 5.29.07 dello stato di previsione della spesa.

     12. E’ autorizzata, per l’anno 2004, la spesa di euro 190.000,00 a carico dell’UPB 5.31.01 dello stato di previsione della spesa, per far fronte alle esigenze di funzionamento dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana.

     13. E’ autorizzata, per l’anno 2004, la spesa di euro 1.580.951,32 a carico dell’UPB 4.26.02 dello stato di previsione della spesa, per far fronte alle esigenze connesse alla definizione delle partite debitorie pregresse del dipartimento “Territorio, ambiente e protezione civile”; le risorse di cui sopra vengono erogate entro il 31 dicembre 2004 con decreto del Dirigente del servizio bilancio su proposta del Dirigente del servizio o della posizione di riferimento afferente al dipartimento “Territorio, ambiente e protezione civile”.

     14. E’ autorizzata, per l’anno 2004, la spesa di euro 500.000,00 a carico dell’UPB 4.22.01 dello stato di previsione della spesa, per far fronte alle azioni di sviluppo sostenibile di cui al decreto legislativo 112/1998.

     15. E’ autorizzata, per l’anno 2004, la spesa di euro 400.000,00 a carico dell’UPB 4.22.01 dello stato di previsione della spesa, per il supporto alla redazione dei piani di settore in materia di tutela dell’ambiente (ARPAM), ai sensi dell’articolo 21, lettera f), della l.r. 2 settembre 1997, n. 60.

     16. E’ autorizzata, per l’anno 2004, la spesa di euro 50.000,00 a carico dell’UPB 4.23.05 dello stato di previsione della spesa, per far fronte alle attività a sostegno dell’attuazione del decreto legislativo 372/1999 (IPPC).

     17. E’ autorizzata, per l’anno 2004, la spesa di euro 150.000,00 a carico dell’UPB 4.25.05 dello stato di previsione della spesa, per far fronte alle spese per la definizione della rete ecologica regionale.

     18. E’ autorizzata, per l’anno 2004, la spesa di euro 82.633,10 a carico dell’UPB 4.23.04 dello stato di previsione della spesa, per la concessione dei contributi ai Comuni in conto capitale per l’utilizzo di materiali fonoassorbenti e fonoisolanti nell’edilizia.

     19. E’ autorizzata, per l’anno 2004, la spesa di euro 450.000,00 a carico dell’UPB 4.27.04 dello stato di previsione della spesa, per la sottoscrizione di quote di partecipazione della Società Aerdorica.

     20. E’ autorizzata, per l’anno 2004, la spesa di euro 80.000,00 a favore del “Comitato IV centenario della morte di San Serafino da Montegranaro” quale contributo per le iniziative relative alle celebrazioni centenarie. La somma occorrente è iscritta a carico dell’UPB 5.31.03 dello stato di previsione della spesa.

     21. E’ autorizzata, per l’anno 2004, la spesa di euro 50.000,00 a carico dell’UPB 5.31.03 dello stato di previsione della spesa, per la celebrazione del centenario della nascita di San Nicola da Tolentino.

     22. E’ autorizzata, per l’anno 2004, la spesa di euro 40.000,00 a favore del Comune di Ascoli Piceno quale contributo nelle spese per gli impianti tecnologici del Teatro “Ventidio Basso”. La somma occorrente è iscritta a carico dell’UPB 5.31.04 dello stato di previsione della spesa.

     23. E’ autorizzata, per l’anno 2004, la spesa di euro 360.000,00 a favore del Comune di Ancona quale contributo nelle spese per attrezzature ed allestimenti del “Teatro delle Muse”. La somma occorrente è iscritta a carico dell’UPB 5.31.04 dello stato di previsione della spesa.

     24. E’ autorizzata, per l’anno 2004, la spesa di euro 40.000,00 a favore del Comune di Jesi quale contributo nelle spese per attrezzature ed allestimenti del Teatro “G.B. Pergolesi”. La somma occorrente è iscritta a carico dell’UPB 5.31.04 dello stato di previsione della spesa.

     25. E’ autorizzata, per l’anno 2004, la spesa di euro 10.000,00 quale quota di adesione della Regione Marche all’Associazione denominata “Forum per il Governo della mobilità regionale e locale, Federmobilità”. La somma occorrente è iscritta a carico della UPB 1.02.02 dello stato di previsione della spesa.

     26. E’ autorizzata, per l’anno 2004, la spesa di euro 200.000,00 al Comune di Loreto quale contributo a titolo di cofinanziamento, per la sistemazione di strutture ed infrastrutture per l’evento nazionale organizzato dall’Azione Cattolica Italiana a Loreto dall’1 al 5 settembre 2004. L’incontro è stato dichiarato “grande evento” ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 bis, comma 5, della legge 9 novembre 2001, n. 401 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 settembre 2003. La somma occorrente è iscritta a carico della UPB 5.31.04 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 9. (Finalizzazioni stanziamenti di spesa).

     1. Lo stanziamento previsto a carico della UPB 4.27.01 può essere utilizzato anche per gli oneri relativi all’esercizio 2003, in quanto comprensivo dei corrispettivi contrattuali relativi al 2003 scadenti nel 2004, nel limite di euro 9.640.000,00.

     2. Gli stanziamenti previsti a carico della UPB 5.31.01 pari a euro 150.000,00 e della UPB 5.31.04 pari ad euro 150.000,00 sono finalizzati al completamento del progetto pilota, a titolarità regionale, relativo al Romanico nel Piceno.

     3. Gli stanziamenti previsti a carico della UPB 3.14.07 pari ad euro 120.000,00 sono finalizzati alla realizzazione del “Progetto IRAQ: servizi sanitari, risorse idriche”, realizzato dal GUS.

     4. Lo stanziamento previsto a carico della UPB 1.06.01 è destinato alle Province per la somma di euro 370.000,00 quale finanziamento delle spese di funzionamento dei Corsi di orientamento musicale (COM) e dei Centri sociali di educazione permanente (CSEP) di cui alla l.r. 2 giugno 1992, n. 21; per la somma di euro 200.000,00 quale finanziamento delle spese di funzionamento delle Università per la Terza Età di cui alla l.r. 29 luglio 1991, n. 23. La Giunta regionale entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge determina, sentita la Commissione consiliare competente, i criteri e le modalità di concessione dei contributi ai quali le Province dovranno attenersi.

     5. Lo stanziamento previsto a carico dell’UPB 4.25.01 è comprensivo della somma di euro 413.165,50 da destinarsi rispettivamente in ugual misura per le spese di avvio delle riserve naturali della Sentina e della Foce del Metauro così come previsto dal punto 4 del PTRAP 2002/2003 di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 12 novembre 2003, n. 109.

 

     Art. 10. (Modifiche alla l.r. 16/1996).

     1. Il comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 29 aprile 1996, n. 16 (Interventi per incentivare l’uso della bicicletta e per la creazione di percorsi pedonali sicuri) è sostituito dal seguente:

     “3. Per conseguire le finalità di cui al comma 1, la Regione dispone contributi a favore degli enti locali, nonché degli enti gestori dei parchi naturali regionali, promuove e partecipa finanziariamente alla programmazione degli interventi previsti dalla legge 19 ottobre 1998, n. 366.”.

     2. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 16/1996, sono aggiunti i seguenti:

     “2 bis. Le procedure per l’assegnazione e la liquidazione dei contributi sono così definite:

     a) l’assegnazione del contributo è effettuata nella fase di inclusione nella graduatoria dei progetti preliminari, corredati dall’atto di inclusione del progetto nel programma annuale o triennale delle opere pubbliche dell’ente proponente;

     b) la conferma del contributo assegnato è subordinata alla presentazione, entro centoventi giorni decorrenti dall’assegnazione del contributo, del progetto esecutivo corredato dal certificato di congruità rispetto al preliminare redatto dall’ente proponente. La mancata presentazione entro il termine della documentazione determina la decadenza dal contributo e dalla graduatoria.

     2 ter. La liquidazione del contributo è effettuata quanto al 90 per cento, alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute, il restante 10 per cento successivamente al collaudo.”.

 

     Art. 11. (Prosecuzione del programma di parcheggi di cui alla legge 122/1989).

     1. La prosecuzione del rimborso agli enti locali delle rate dei mutui accesi per la realizzazione di parcheggi, compresi nel programma decennale definito ai sensi della legge 122/1989, così come riportato nell’allegato 5 del programma regionale del trasporto pubblico locale, comporta la spesa di euro 939.298,59 iscritta nella UPB 4.27.04 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 12. (Consorzi di bonifica).

     1. Il termine di approvazione del bilancio di previsione dei Consorzi di bonifica relativo all’anno 2004 è differito al 30 aprile 2004.

 

     Art. 13. (Rinnovo di autorizzazioni).

     1. E’ rinnovata, per l’anno 2004, l’autorizzazione del limite di impegno, di durata massima ventennale, di cui all’articolo 13 della l.r. 5 maggio 1997, n. 28 (quarta annualità), limitatamente ad euro 113.723,81 ed agli interventi di cui al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 28 novembre 2001, n. 30. I termini previsti per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo sono nuovamente stabiliti al 30 settembre 2004 pena decadenza dal contributo stesso. Il limite di impegno di euro 113.723,81, con decorrenza dall’anno 2005 e termine nell’anno 2024, farà carico per ciascun esercizio finanziario ai capitoli di spesa corrispondenti al capitolo 20813242 del bilancio 2004.

     2. E’ rinnovata, per l’anno 2004, l’autorizzazione del limite di impegno di euro 2.065.827,60, di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2005 e termine nell’anno 2024, di cui all’articolo 14 della l.r. 5 maggio 1998, n. 12, integrata di euro 405.418,67 di cui al comma 7 dell’articolo 8 della l.r. 11 maggio 1999, n. 7. I termini previsti per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo agli enti individuati con decreto del Dirigente del servizio lavori pubblici del 17 settembre 1998, n. 612 (lista di attesa quarta annualità) sono nuovamente stabiliti al 30 settembre 2004, pena decadenza dal contributo stesso. Il limite di impegno di euro 2.471.246,27, per massimo venti anni, farà carico per ciascun esercizio finanziario ai capitoli di spesa corrispondenti al capitolo 20813242 del bilancio 2004.

     3. E’ rinnovata, per l’anno 2004, l’autorizzazione del limite di impegno di euro 2.169.118,98, di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2005 e termine nell’anno 2024, di cui all’articolo 9 della l.r. 7/1999, integrata di euro 2.065.827,60 con l’articolo 14 della l.r. 30 novembre 1999, n. 32 (quinta annualità, lista di attesa quinta annualità e sesta annualità). I termini previsti per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo agli enti individuati con decreti del Dirigente del servizio lavori pubblici del 3 agosto 1999, n. 855, del 21 dicembre 1999, n. 1451 e del 17 maggio 2001, n. 478 sono nuovamente stabiliti al 30 settembre 2004, pena decadenza dal contributo stesso. Il limite di impegno di euro 4.234.946,58, per massimo venti anni, farà carico per ciascun esercizio finanziario ai capitoli di spesa corrispondenti al capitolo 20813242 del bilancio 2004.

     4. E’ rinnovata, per l’anno 2004, l’autorizzazione del limite di impegno di euro 1.032.913,80, di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2005 e termine nell’anno 2024, di cui al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 7 maggio 2001, n. 11, (settima annualità). I termini previsti per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo agli enti individuati con decreti del Dirigente del servizio lavori pubblici del 27 agosto 2002, n. 879 e del 17 gennaio 2003, n. 12 sono nuovamente stabiliti al 30 settembre 2004. Il limite di impegno di euro 1.032.913,80, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario ai capitoli di spesa corrispondenti al capitolo 20813242 del bilancio 2004.

     5. Sono rinnovate, per l’anno 2004, le autorizzazioni dei limiti di impegno, di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2005 e termine nell’anno 2024, di euro 1.032.913,80, di cui al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 11/2001 (ottava annualità) e di euro 1.291.145,00 di cui al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 23 aprile 2002, n. 6 (nona annualità). L’ammontare complessivo dei due limiti di impegno, pari ad euro 2.324.058,80, sarà utilizzato, limitatamente ad euro 1.988.090,70, per il finanziamento degli interventi dell’ottava e nona annualità, considerati cumulativamente. Il limite di impegno di complessivi euro 2.324.058,80, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario ai capitoli di spesa corrispondenti al capitolo 20813242 del bilancio 2004.

     6. E’ rinnovata, per l’anno 2004, limitatamente ad euro 140.992,73, l’autorizzazione del limite di impegno, di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2005 e termine nell’anno 2024, di cui all’articolo 15 della l.r. 5 maggio 1998, n. 12 (Opere di rilevanza regionale realizzate dagli enti locali). I termini previsti per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo agli enti individuati con decreto del Dirigente del servizio lavori pubblici del 20 luglio 1999, n. 780 sono nuovamente stabiliti al 30 settembre 2004, pena decadenza dal contributo stesso. Il limite di impegno di euro 140.992,73, per massimo venti anni, farà carico per ciascun esercizio finanziario ai capitoli di spesa corrispondenti al capitolo 20813242 del bilancio 2004.

     7. Nel caso di conferimento del servizio idrico, da parte dell’ente destinatario del contributo, ad un gestore del servizio idrico integrato, la misura del contributo regionale, previa acquisizione del parere favorevole da parte dell’ATO competente per territorio, viene trasferita al nuovo ente beneficiario.

 

     Art. 14. (Istruttoria tecnico-economica).

     1. L’istruttoria tecnico-economica, di cui al comma 4 dell’articolo 16 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 19, relativamente alla procedura afferente la graduatoria dell’ottava e della nona annualità, verrà espletata dal servizio programmazione in collaborazione con il servizio lavori pubblici e urbanistica. In modo analogo verrà espletata l’istruttoria relativa alle varianti ai progetti delle precedenti annualità.

 

     Art. 15. (Fondo di rotazione per la progettazione).

     1. E’ istituito, per l’anno 2004, un fondo di rotazione per un importo complessivo di euro 2.466.000,00 a carico dell’UPB 4.26.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2004, per fronteggiare le spese per l’elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi relativi ad opere pubbliche, ivi compresa la progettazione degli impianti a fune di cui alla l.r. 22 ottobre 2001, n. 22, da sostenersi dai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, come risulta dal dato demografico Istat, ancorché provvisorio, al 31 dicembre dell’anno precedente.

     2. Fermo restando il limite della popolazione di cui al comma 1, l’anticipazione è concessa prioritariamente in base alla data di arrivo dell’istanza. In caso di arrivo contemporaneo, verrà data preferenza all’istanza del comune con minor numero di abitanti.

     3. I contenuti dell’istanza sono stabiliti dal Dirigente del servizio lavori pubblici e urbanistica.

     4. Il rimborso delle anticipazioni concesse è introitato al capitolo 30401003 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’anno 2004.

     5. I Comuni beneficiari rimborsano l’anticipazione concessa per le spese di cui al comma 1, nella misura effettivamente erogata, entro e non oltre tre anni dalla data del relativo provvedimento di concessione, indipendentemente dalla realizzazione dell’intervento.

     6. L’anticipazione concessa ed erogata è rimborsata senza oneri aggiuntivi, esclusivamente nel rispetto dei termini di cui al comma 5.

     7. Il provvedimento di concessione dell’anticipazione è revocato qualora la prima richiesta di erogazione, formulata in conformità all’articolo 4 della l.r. 18 aprile 1979, n. 17, non pervenga alla Regione entro un anno dalla data del provvedimento stesso, salvo possibilità di proroga per il periodo massimo di dodici mesi da concedersi dal Dirigente del servizio su motivata istanza dell’ente beneficiario.

     8. La possibilità di proroga di cui al comma 7 è estesa alle anticipazioni concesse negli anni precedenti, ancorché i termini siano scaduti.

 

     Art. 16. (Concorso regionale al finanziamento degli interventi programmati dagli enti locali decima annualità della l.r. 46/1992).

     1. Per la concessione del concorso regionale al finanziamento dei programmi di intervento, ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 (decima annualità), programmati dalle Province, Comuni e loro associazioni, Comunità montane, Autorità di ambito e soggetti assegnatari della gestione del servizio idrico integrato, previa acquisizione del parere favorevole dell’ATO competente per territorio, è autorizzato un limite di impegno di durata massima ventennale di euro 1.291.142,00 con decorrenza dall’anno 2005 e termine nell’anno 2024 recante, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 25.822.840,00.

     2. Il concorso regionale, da autorizzarsi in conformità al disposto di cui all’articolo 8 della l.r. 46/1992, non potrà essere superiore:

     a) al 3 per cento dell’importo delle spese ammesse al cofinanziamento regionale nei seguenti casi:

     a1) opere realizzate da Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, come risulta dal dato demografico Istat, ancorché provvisorio, al 31 dicembre 2003;

     a2) opere realizzate da Comunità montane;

     a3) opere realizzate da Comuni associati;

     a4) opere realizzate da Consorzi o altri soggetti pubblici non di tipo economico, non avente carattere imprenditoriale e non svolgente attività che generano rientri finanziari autonomi;

     a5) opere realizzate dall’Autorità di Ambito di cui all’articolo 6 della l.r. 22 giugno 1998, n. 18 (Disciplina delle risorse idriche);

     b) al 2,5 per cento dell’importo delle spese ammesse a cofinanziamento regionale nei seguenti casi:

     b1) opere realizzate da Province, singolarmente o in associazione con altri enti;

     b2) opere realizzate da Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, come risulta dal dato demografico Istat, ancorché provvisorio, al 31 dicembre 2003;

     b3) opere realizzate da soggetti assegnatari della gestione del servizio idrico integrato di cui alla l.r. 18/1998.

     3. Il concorso regionale sarà concesso e corrisposto secondo le modalità previste dal quarto, quinto e sesto comma dell’articolo 4 della l.r. 17/1979 e successive modificazioni e per un periodo pari a quello dell’ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione delle opere.

     4. Le somme occorrenti per l’erogazione del concorso regionale sono iscritte, ai fini del bilancio pluriennale, a carico del capitolo 20813242 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 17. (Concorso regionale al finanziamento degli interventi programmati dagli enti locali undicesima annualità della l.r. 46/1992).

     1. Per la concessione del concorso regionale al finanziamento dei programmi di intervento, ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 46/1992 (undicesima annualità), programmati dalle Province, Comuni e loro associazioni, Comunità montane, Autorità di ambito e soggetti assegnatari della gestione del servizio idrico integrato, previa acquisizione del parere favorevole dell’ATO competente per territorio, è autorizzato un limite di impegno di durata massima ventennale di euro 1.291.142,00 con decorrenza dall’anno 2005 e termine nell’anno 2024 recante, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 25.822.840,00.

     2. Il concorso regionale, da autorizzarsi in conformità al disposto di cui all’articolo 8 della l.r. 46/1992, non potrà essere superiore:

     a) al 3 per cento dell’importo delle spese ammesse al cofinanziamento regionale nei seguenti casi:

     a1) opere realizzate da Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, come risulta dal dato demografico Istat, ancorché provvisorio, al 31 dicembre 2003;

     a2) opere realizzate da Comunità montane;

     a3) opere realizzate da Comuni associati;

     a4) opere realizzate da Consorzi o altri soggetti pubblici non di tipo economico, non avente carattere imprenditoriale e non svolgente attività che generano rientri finanziari autonomi;

     a5) opere realizzate dall’Autorità di ambito di cui all’articolo 6 della l.r. 18/1998;

     b) al 2,5 per cento dell’importo delle spese ammesse a cofinanziamento regionale nei seguenti casi:

     b1) opere realizzate da Province, singolarmente o in associazione con altri enti;

     b2) opere realizzate da Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, come risulta dal dato demografico Istat, ancorché provvisorio, al 31 dicembre 2003;

     b3) opere realizzate da soggetti assegnatari della gestione del servizio idrico integrato di cui alla l.r. 18/1998.

     3. Il concorso regionale sarà concesso e corrisposto secondo le modalità previste dal quarto, quinto e sesto comma dell’articolo 4 della l.r. 17/1979 e successive modificazioni e per un periodo pari a quello dell’ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione delle opere.

     4. Le somme occorrenti per l’erogazione del concorso regionale sono iscritte, ai fini del bilancio pluriennale, a carico del capitolo 20813242 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 18. (Concorso regionale).

     1. Il concorso regionale al finanziamento dei programmi di interventi, ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 46/1992, è assicurato, oltre che agli interventi realizzati con ricorso alle accensioni dei mutui, anche a quelli che utilizzano altri mezzi di operazioni creditizie.

 

     Art. 19. (Termine per la presentazione dei programmi di investimento, articolo 8, l.r. 46/1992, anno 2003).

     1. Il termine per la presentazione, per l’anno 2003, da parte delle Province, dei programmi di investimento degli enti locali e dei soggetti assegnatari della gestione del servizio idrico integrato, previsto dall’articolo 8, comma 2, della legge 46/1992, è prorogato al 31 maggio 2004.

 

     Art. 20. (Dati statistici).

     1. Gli oneri e gli adempimenti connessi con l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 21 della l.r. 17/1979 e successive modificazioni, si intendono completamente assolti con l’invio delle comunicazioni di cui all’articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

     2. La Giunta regionale provvede ad organizzare, nel rispetto della l.r. 29 marzo 1999, n. 6, le proprie competenti strutture al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, anche con riguardo a rapporti con le autorità statali interessate.

 

     Art. 21. (Riutilizzo economie su opere ammesse a finanziamento regionale).

     1. L’utilizzo delle economie di spesa comunque verificatesi nell’ambito dei lavori assistiti da intervento finanziario della Regione è consentito esclusivamente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 25 della legge 109/1994 e successive modificazioni.

     2. L’utilizzo è subordinato all’approvazione da parte dell’ente beneficiario dei relativi atti tecnici ed amministrativi.

     3. Nel caso in cui il maggiore finanziamento necessario ecceda le suddette economie, l’ente beneficiario dovrà deliberare, contestualmente all’approvazione di cui al comma 2, la relativa copertura finanziaria a proprio esclusivo carico. L’atto di approvazione dell’ente beneficiario dovrà essere inviato alla Regione per il nulla-osta e l’eventuale ridefinizione dei termini di utilizzazione complessiva del finanziamento concesso.

 

     Art. 22. (Modifica alla l.r. 17/1979).

     1. All’articolo 3 della l.r. 18 aprile 1979, n. 17 (Legge dei lavori pubblici della Regione Marche), sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     “6 bis. I dirigenti delle strutture regionali potranno accordare proroghe dei termini fissati con i provvedimenti di concessione di contributi regionali.

     6 ter. Le motivazioni in base alle quali potranno accordarsi le proroghe dovranno avere carattere eccezionale e non essere imputabili a responsabilità dell’ente beneficiario.”.

 

     Art. 23. (Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici).

     1. Sono approvati il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici di competenza della Regione relativi, rispettivamente, al triennio 2004/2006 ed all’anno 2004, riportati nell’allegato 1 della presente legge.

 

     Art. 24. (Ambienti fonoassorbenti).

     1. I contributi ai Comuni di cui alla l.r. 14 novembre 2001, n. 28 (Norme per la tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico nella regione Marche) sono subordinati all’approvazione della classificazione acustica e del piano di risanamento comunale per la redazione dei quali i Comuni potranno avvalersi del fondo di cui all’articolo 15, indipendentemente dal numero di abitanti ivi previsto.

 

     Art. 25. (Sospensione dei procedimenti per la realizzazione di centrali). [2].

     1. Nelle more dell'approvazione del Piano energetico ambientale regionale sono sospesi i procedimenti relativi al rilascio di autorizzazioni e alla valutazione di impatto ambientale per la realizzazione di centrali termoelettriche, ad eccezione di quelle alimentate da biomasse, di centrali idroelettriche, nonché di impianti eolici.

     2. La sospensione di cui al comma 1 ha validità fino al 31 marzo 2005.

 

     Art. 26. (Rinegoziazione dei mutui regionali di edilizia agevolata).

     1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 29, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133 a porre in essere ogni azione utile per la rinegoziazione dei tassi di interesse applicati sui mutui per l’edilizia residenziale agevolata accesi da terzi sui quali sussiste il concorso pubblico al pagamento di contributi, ai sensi delle l.r. 8 settembre 1982, n. 36; 15 novembre 1989, n. 27; 10 febbraio 1993, n. 9; 17 dicembre 1993, n. 31 e 30 agosto 1994, n. 38.

 

     Art. 27. (Utilizzo dei fondi di edilizia residenziale pubblica).

     1. In attesa della legge di riforma del sistema dell’edilizia residenziale pubblica, le risorse disponibili di edilizia sovvenzionata ed agevolata, provenienti dagli accordi di programma stipulati ai sensi dell’articolo 63 del d.lgs. 112/1998, possono essere indifferentemente utilizzate per finanziare programmi di intervento ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge 179/1992.

     2. Se gli interventi finanziati con i programmi di cui al comma 1 non pervengono alla fase di inizio lavori entro tredici mesi dal provvedimento di individuazione del soggetto attuatore, l’Amministrazione provinciale competente procede, ai sensi dell’articolo 39, comma 1, della l.r. 10/1999, alla riconferma del finanziamento per lo stesso intervento, qualora vengano rilevati concreti requisiti di fattibilità; in caso contrario procede ad una diversa localizzazione del finanziamento.

 

     Art. 28. (Politiche del lavoro).

     1. Il termine del 31 ottobre dell’anno precedente quello di riferimento, previsto dall’articolo 3, comma 3, della l.r. 9 novembre 1998, n. 38 (Assetto delle funzioni in tema di collocamento, servizi per l’impiego e politiche attive del lavoro), quale termine per l’approvazione, da parte della Giunta regionale, del piano annuale degli interventi per le politiche attive del lavoro, che comprende anche il programma annuale delle attività dell’Agenzia regionale Marche lavoro, è differito, per l’anno 2004, al 30 maggio 2004.

     2. La validità del piano triennale 2000/2002 degli interventi per le politiche attive del lavoro di cui al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 38/1998 è prorogata fino al 31 maggio 2004.

     3. Le linee di indirizzo per la presentazione dei progetti del piano annuale delle politiche del lavoro, finanziati con le risorse del FSE Ob. 3 e anche con le UPB 3.20.04, 3.20.05, 3.21.01 sono approvate con deliberazione della Giunta regionale sentite le competenti Commissioni consiliari.

 

     Art. 29. (Fondo per la montagna).

     1. E’ istituito, per l’anno 2004, il fondo regionale per la montagna, nel quale confluiscono:

     a) la quota di competenza della Regione del fondo nazionale per il 2004;

     b) lo stanziamento disposto a carico della UPB 1.06.04 dello stato di previsione della spesa pari ad euro 1.320.241,60.

     2. Alla Regione è riservata una quota del fondo per un ammontare pari a:

     a) euro 25.000,00 quale contributo della delegazione regionale dell’UNCEM;

     b) euro 51.645,69 quale contributo alla Comunità montana zona D/2.

     3. Le Comunità montane sono autorizzate ad impiegare gli stanziamenti a valere sulla UPB 1.06.04 dello stato di previsione della spesa per le azioni previste dalla l.r. 16 gennaio 1995, n. 12 e dalla l.r. 20 giugno 1997, n. 35.

 

     Art. 30. (Interpretazione autentica dell’articolo 1 della l.r. 25/2003).

     1. La riduzione dell’aliquota Irap prevista dall’articolo 1 della l.r. 22 dicembre 2003, n. 25 per i settori della fabbricazione di calzature, individuati dai codici di attività ISTAT 19.30.1, 19.30.2, 19.30.3, si intende applicata anche al settore di attività economica 19.20.0 “Fabbricazione articoli da viaggio, borse, articoli da correggiaio e selleria, fabbricazione di calzature”.

 

     Art. 31. (Modifiche alla l.r. 43/1995).

     1. L’alinea del comma 4 dell’articolo 1 della l.r. 12 aprile 1995, n. 43 “Partecipazione della Regione alla costituenda società regionale di garanzia per gli interventi nelle zone della regione Marche non interessate dall’obiettivo 2 e dall’obiettivo 5b del regolamento CEE 2052/1988, modificato con regolamento CEE 2081/1993” è sostituita dalla seguente: “Gli interventi della società regionale di garanzia sono realizzati a favore delle piccole e medie imprese industriali ed artigiane di produzione e di servizi direttamente connessi alla produzione, nonché delle piccole e medie imprese le cui attività sono ammesse agli interventi della legge 488/1992, con sede operativa nelle zone diverse:”.

     2. Il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 43/1995 è sostituito dal seguente:

     “2. L’intervento del fondo avviene nei limiti della disciplina comunitaria prevista dal regolamento CE 69/2002 pubblicato in g.u.c.e. L 10/30 del 13 gennaio 2001 (De minimis).”.

 

     Art. 32. (Modifica alla l.r. 6/2002).

     1. L’articolo 8 della l.r. 23 aprile 2002, n. 6 (Legge finanziaria 2002) è abrogato.

 

     Art. 33. (Modifica articolo 39, comma 4, della l.r. 20/2003).

     1. Per gli interventi finanziati ai sensi della l.r. 7 novembre 1984, n. 35 (Norme attuative delle disposizioni contenute nella legge 29 maggio 1982, n. 308 in materia di contenimento dei consumi energetici e sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), per i quali non sia stato previsto il termine per l‘ultimazione dei lavori, lo stesso viene fissato al 30 giugno 2004, con l’obbligo di presentazione della relativa documentazione finale entro i trenta giorni successivi; eventuali proroghe possono essere concesse, su motivata richiesta, in relazione a difficoltà connesse alla realizzazione del singolo intervento; la verifica della rispondenza dell’intervento al progetto presentato sarà effettuata con le modalità previste nei bandi di attuazione dell’articolo 25 della l.r. 30 novembre 1999, n. 32.

 

     Art. 34. (Modifiche alle l.r. 7/1982 e 20/1984).

     1. Ai componenti esterni delle Commissioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 della l.r. 3 marzo 1982, n. 7 (Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833), nonché ai componenti delle stesse Commissioni dipendenti delle Aziende del servizio sanitario regionale qualora l’attività venga svolta fuori dell’orario di lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2004, spettano, per ogni visita effettuata ai fini dell’accertamento delle invalidità, i seguenti compensi [3]:

     a) euro 15,00, in caso di visita ambulatoriale;

     b) euro 20,00, in caso di visita domiciliare.

     2. Agli importi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 bis della l.r. 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell’ambito dell’amministrazione regionale).

     3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese derivanti dal presente articolo sono iscritte, per l’anno 2004, nella UPB 1.05.01. Per gli anni successivi l’entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

     4. Al secondo comma dell’articolo 9 della l.r. 20/1984 le parole: “delle commissioni di cui agli articoli 12, 13, 14 e” sono sostituite dalle seguenti: “della commissione di cui all’articolo”.

     5. Sono abrogati l’articolo 21 e i commi primo, secondo, terzo e quarto dell’articolo 22 della l.r. 7/1982 e il secondo comma dell’articolo 11 della l.r. 20/1984.

     6. Nella tabella B allegata alla l.r. 20/1984 le parole “presidente 38,00 - componenti 25,00” sono sostituite con le parole “mandato gratuito” nelle seguenti voci:

     a) commissioni sanitarie per gli invalidi civili (articolo 12, l.r. 7/1982);

     b) commissione per l’accertamento dello stato di non vedente (articolo 13, l.r. 7/1982);

     c) commissione per l’accertamento dello stato di sordomutismo (articolo 14, l.r. 7/1982).

 

     Art. 35. (Modifica alla l.r. 10/1997).

     1. L’articolo 21 della l.r. 20 gennaio 1997, n. 10 (Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo) è sostituito dal seguente:

     “Art. 21. (Sanzioni).

     1. Per la violazione delle norme di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

     a) da euro 78,00 a euro 233,00 per le violazioni di cui all’articolo 6, comma 2, all’articolo 9 e all’articolo 13;

     b) da euro 104,00 a euro 259,00 per le violazioni di cui all’articolo 8 e all’articolo 15, comma 4;

     c) da euro 155,00 a euro 517,00 per le violazioni di cui all’articolo 1, comma 3, e all’articolo 10;

     d) da euro 2.583,00 a euro 5.265,00 per le violazioni di cui all’articolo 11, commi 2 e 3. La stessa sanzione si applica altresì per le violazioni delle norme di cui alla presente lettera in quanto riferite alla popolazione felina ai sensi dell’articolo 14, comma 1;

     e) da euro 259,00 a euro 775,00 per le violazioni di cui all’articolo 7;

     f) da euro 259,00 a euro 1.033,00 per le violazioni effettuate dalle strutture private di cui agli articoli 3 e 4;

     g) da euro 78,00 a euro 775,00 per le violazioni delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all’articolo 20 diverse da quelle previste alle precedenti lettere.

     2. Le funzioni inerenti l’irrogazione delle sanzioni amministrative sono esercitate dai Comuni anche sulla base delle segnalazioni cui sono tenuti i servizi veterinari.

     3. Gli importi delle sanzioni sono riscossi dai Comuni ed acquisiti al bilancio con destinazione alle finalità della presente legge.”.

 

     Art. 36. (Gestione del debito delle Zone territoriali e delle Aziende ospedaliere).

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare iniziative occorrenti per la gestione dell’esposizione debitoria delle Zone territoriali e delle Aziende ospedaliere al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2002), ovvero per abbreviare i termini di pagamento con conseguente riduzione delle passività finanziarie.

 

     Art. 37. (Anticipazioni di cassa per le Zone territoriali e le Aziende ospedaliere).

     1. Le Zone territoriali e le Aziende ospedaliere, allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, sono autorizzate ad accendere anticipazioni con il proprio tesoriere nel limite massimo di due dodicesimi dell’ammontare delle entrate iscritte in bilancio, con esclusione di quelle relative alle partite di giro.

     2. Alla contrazione delle anticipazioni si provvede con atto del Direttore delle Zone territoriali e delle Aziende ospedaliere da comunicare alla Regione entro cinque giorni dall’adozione.

 

     Art. 38. (Modifica alla l.r. 13/2003).

     1. Dopo il comma 6 dell’articolo 28 della l.r. 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale), sono inseriti i seguenti:

     “6 bis. Nel periodo di cui al comma 3, le funzioni che la legge riserva al direttore sanitario delle Aziende USL sono svolte anche per le zone dal direttore sanitario dell’ASUR, il quale, sentito il collegio dei direttori di zona, può delegare un dirigente medico di struttura complessa per ogni singola zona. Nello stesso periodo, le funzioni che la legge riserva al direttore amministrativo delle Aziende USL sono svolte, in ogni zona territoriale, dal direttore della zona medesima.

     6 ter. Allo scopo di procedere alla riorganizzazione delle funzioni nel periodo transitorio ai sensi della presente legge, il direttore generale dell’ASUR, sentito il collegio dei direttori di zona, nomina non più di quattro coordinatori amministrativi di area vasta, comprendente più zone territoriali. Per la nomina e la disciplina dei rapporti con i coordinatori amministrativi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 7, 9 e 11, e 3 bis, commi 8 e 11, del d.lgs. 502/1992.”.

 

     Art. 39. (Variazioni agli stanziamenti relativi all’attuazione delle norme sul federalismo fiscale).

     1. La Giunta regionale è autorizzata, con provvedimenti da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e da pubblicare nel b.u.r. entro gli stessi termini, a variare compensativamente gli stanziamenti di competenza e/ o di cassa iscritti negli stati di previsione del bilancio per l’anno 2004 relativi all’attuazione delle norme sul federalismo fiscale.

 

     Art. 40. (Attuazione dei programmi comunitari).

     1. La Giunta regionale, con deliberazione da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla sua adozione e da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio per l’attuazione dei programmi comunitari, adottati o approvati dagli organismi competenti, utilizzando, per la quota regionale, le somme iscritte a carico dell’UPB di spesa 2.08.02 fino alla concorrenza delle disponibilità della partita prevista per far fronte ai cofinanziamenti UE.

 

     Art. 41. (Attuazione del decentramento amministrativo).

     1. La Giunta regionale, con deliberazione da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla sua adozione e da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio conseguenti al riordino delle funzioni amministrative tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali in attuazione delle disposizioni statali e regionali sul decentramento amministrativo.

 

     Art. 42. (Rateizzazione recupero crediti). [4]

     [1. La Regione rateizza i recuperi dei crediti regionali di qualsiasi natura, su richiesta dell’interessato, che si trovi in condizioni economiche disagiate, documentabili con l’invio dell’ultima denuncia dei redditi.

     2. Il recupero dei crediti avviene con un massimo di trenta rate mensili.

     3. In presenza di particolari, documentate condizioni economiche del debitore la Regione può rateizzare il proprio credito con un numero superiore di rate.

     4. La richiesta di rateizzazione dopo la notifica della cartella esattoriale avviene con le modalità previste nel d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602.

     5. La rateizzazione comporta il computo degli interessi legali calcolati a scalare; in ogni momento il debito può essere estinto mediante unico pagamento.

     6. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine di pagamento fissato dalla Regione, l’obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare in un’unica soluzione.]

 

     Art. 43. (Semplificazioni procedurali).

     1. Le rettifiche operative attinenti la numerazione dei capitoli e la loro collocazione nelle UPB del bilancio sono effettuate con decreto del dirigente del servizio bilancio da trasmettersi al Consiglio regionale entro dieci giorni e da pubblicarsi nel b.u.r. entro gli stessi termini.

 

     Art. 44. (Dichiarazione d’urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

Allegati

(Omissis)


[1] Comma così sostituito dall’art. 13 della L.R. 2 agosto 2004, n. 17.

[2] Articolo modificato dall’art. 22 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e così sostituito dall’art. 25 della L.R. 24 dicembre 2004, n. 29.

[3] Alinea così modificato dall'art. 30 della L.R. 22 dicembre 2009, n. 31.

[4] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 27 dicembre 2007, n. 19.