§ 6.3.68 – L.R. 2 agosto 2004, n. 17.
Assestamento del bilancio 2004.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 norme finanziarie
Data:02/08/2004
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Modificazione dei residui attivi e passivi presunti alla chiusura dell’esercizio 2003).
Art. 2.  (Modificazione della presunta giacenza di cassa al termine dell’esercizio 2003).
Art. 3.  (Modificazione del saldo finanziario presunto al termine dell’esercizio 2003).
Art. 4.  (Variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa).
Art. 5.  (Quadri generali riassuntivi).
Art. 6.  (Rideterminazione delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui per il finanziamento degli investimenti relativi agli esercizi precedenti).
Art. 7.  (Autorizzazioni di spesa).
Art. 8.  (Integrazioni, modificazioni e finalizzazioni di spesa).
Art. 9.  (Integrazioni e modificazioni agli allegati della l.r. 2/2004 e della l.r. 3/2004).
Art. 10.  (Concessione contributi straordinari in conseguenza della crisi sismica del 26 settembre 1997).
Art. 11.  (Interventi relativi alle calamità naturali).
Art. 12.  (Violazione in materia di potenziale vitinicolo).
Art. 13.  (Modifica della l.r. 2/2004).
Art. 14.  (Modifica della l.r. 47/1996).
Art. 15.  (Modifiche della l.r. 20/2003).
Art. 16.  (Modifica dei termini previsti dalla l.r. 45/1998).
Art. 17.  (Modifica dei termini previsti dalla l.r. 28/2001).
Art. 18.  (Modifica della l.r. 13/2003 e abrogazione della l.r. 6/1981).
Art. 19.  (Modifiche al regolamento 1/2004).
Art. 20.  (Completamento e attuazione del piano di bacino dei bacini di rilievo regionale).
Art. 21.  (Alienazione di beni immobili regionali).
Art. 22.  (Proroga validità piano promozione turismo).
Art. 23.  (Dichiarazione d’urgenza).


§ 6.3.68 – L.R. 2 agosto 2004, n. 17.

Assestamento del bilancio 2004.

(B.U. 9 agosto 2004, n. 83).

 

Art. 1. (Modificazione dei residui attivi e passivi presunti alla chiusura dell’esercizio 2003).

     1. I residui attivi alla chiusura dell’esercizio 2003, già iscritti, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lettera a), della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l’anno 2004 per l’importo presunto di euro 4.293.794.807,91, sono modificati secondo le risultanze di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge e restano stabiliti nell’importo complessivo di euro 2.172.451.663,28.

     2. I residui passivi alla chiusura dell’esercizio 2003, già iscritti, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lettera a), della l.r. 31/2001, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2004 per l’importo presunto di euro 4.279.775.985,36 sono modificati secondo le risultanze di cui alla tabella 2 e restano stabiliti nell’importo complessivo di euro 1.513.959.931,51.

 

     Art. 2. (Modificazione della presunta giacenza di cassa al termine dell’esercizio 2003).

     1. L’ammontare della giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2003, già iscritta, ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della l.r. 31/2001, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l’anno 2004, per l’importo presunto di euro 550.520.294,88 si determina, per effetto delle risultanze del rendiconto dell’anno 2003, nell’importo di euro 1.039.927.589,24, di cui euro 85.071.789,68 presso il tesoriere della Regione ed euro 954.855.799,56 presso la tesoreria centrale dello Stato sui conti correnti intrattenuti con la medesima.

 

     Art. 3. (Modificazione del saldo finanziario presunto al termine dell’esercizio 2003).

     1. L’ammontare del saldo finanziario positivo al termine dell’esercizio 2003, già iscritto, ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della l.r. 31/2001, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l’anno 2004 per l’importo presunto di euro 564.539.117,43, è stabilito in euro 743.563.521,45 per effetto delle risultanze del rendiconto dell’anno 2003.

 

     Art. 4. (Variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa).

     1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2004 sono introdotte le variazioni incrementali o riduttive riportate nelle tabelle 1 e 2 allegate alla presente legge.

 

     Art. 5. (Quadri generali riassuntivi).

     1. È approvato il quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di competenza del bilancio per l’anno 2004 nelle risultanze di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge.

     2. È approvato il quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di cassa del bilancio per l’anno 2004 nelle risultanze di cui alla tabella 4 allegata alla presente legge.

 

     Art. 6. (Rideterminazione delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui per il finanziamento degli investimenti relativi agli esercizi precedenti).

     1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 31 della l.r. 31/2001, l’autorizzazione alla contrazione di mutui per il finanziamento degli investimenti autorizzati per l’anno 2004, già stabilita nell’importo di euro 121.515.000,00 per effetto dell’articolo 22 della l.r. 19 febbraio 2004, n. 3 (Approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2004 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2004/2006), si stabilisce nel nuovo importo di euro 146.449.747,60.

     2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 21 bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il ricorso all’indebitamento per la copertura degli impegni assunti al 31 dicembre 2003, di cui all’allegato 1 della presente legge, è stabilito, al netto della differenza tra le minori spese ammontanti ad euro 53.646.747,20 e le minori entrate, compensate dalle maggiori entrate, pari ad euro 19.847.343,51, nella misura di euro 277.387.253,79.

     3. Gli importi dei mutui da contrarre ai sensi del comma 8 dell’articolo 31 della l.r. 31/2001 per il finanziamento degli investimenti autorizzati, sono determinati come di seguito specificato:

     a) relativamente all’anno 2003 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 90.491.476,47 per effetto dell’articolo 23, comma 1, lettera d), della l.r. 3/2004, si stabilisce nel nuovo importo di euro 55.097.081,48;

     b) relativamente all’anno 2002 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 67.724.211,52 per effetto dell’articolo 23, comma 1, lettera c), della l.r. 3/2004, si stabilisce nel nuovo importo di euro 68.183.123,67;

     c) relativamente all’anno 2001 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 66.806.327,14 per effetto dell’articolo 23, comma 1, lettera b), della l.r. 3/2004, si stabilisce nel nuovo importo di euro 69.663.471,10;

     d) relativamente all’anno 2000 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 57.012.809,20 per effetto dell’articolo 23, comma 1, lettera a), della l.r. 3/2004, si stabilisce nel nuovo importo di euro 59.443.577,54;

     e) per la copertura del programma di investimento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere delle Marche, per l’anno 2002, ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 25 novembre 2002, n. 25 (Assestamento del bilancio per l’anno 2002), nell’importo di euro 25.000.000,00.

     4. Per la contrazione dei mutui si applicano le modalità e le condizioni previste dall’articolo 24 della l.r. 3/2004.

 

     Art. 7. (Autorizzazioni di spesa).

     1. Per l’anno 2004 sono autorizzate le seguenti spese:

     a) a carico dell’UPB 1.02.02 euro 30.000,00 per la organizzazione del convegno internazionale “Clean Med - Iniziativa tecnico scientifica per la prevenzione ed il controllo via satellite degli sversamenti in mare”, progetto DAMAC;

     b) a carico dell’UPB 1.03.04 euro 9.936,00 per l’acquisto di impianti e attrezzature elettroniche e lo sviluppo dell’informatica regionale;

     c) a carico dell’UPB 1.03.08 euro 3.900.000,00, di cui euro 2.525.000,00 per l’acquisto della sede di Roma ed euro 1.375.000,00 per l’acquisto della sede di Bruxelles, ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali della Regione Marche; euro 200.000,00 per interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio immobiliare regionale;

     d) a carico dell’UPB 3.14.01 euro 509.744,52 per la gestione finanziaria e la ricapitalizzazione delle società partecipate per conto della Regione Marche;

     e) a carico dell’UPB 3.14.02 euro 71.569,89 per la realizzazione dell’obiettivo 2, Asse 2, Phasing Out, dotazione di servizi e infrastrutture per lo sviluppo economico sostenibile;

     f) a carico dell’UPB 3.14.04 euro 1.342.000,00 per l’erogazione di contributi per l’abbattimento del costo delle operazioni di finanziamento garantite dalle cooperative artigiane di garanzia, ai sensi dell’articolo 24 della l.r. 20/2003;

     g) a carico dell’UPB 3.14.08 euro 500.531,03 per la realizzazione del Programma comunitario di cooperazione interregionale INTERREG III C Est; euro 537.987,00 per la realizzazione del Programma comunitario INTERREG III A, transfrontaliero adriatico;

     h) a carico dell’UPB 4.23.05 euro 4.500,00 quale integrazione dello stanziamento destinato al funzionamento della task force dell’Autorità ambientale regionale, annualità 2004/2005;

     i) a carico dell’UPB 4.27.04 euro 135.449,21 per la realizzazione di infrastrutture e servizi nel settore del trasporto merci e per la ristrutturazione dell’autotrasporto; euro 1.212.879,00 per la sottoscrizione di quote di partecipazione nella società Aerdorica;

     j) a carico dell’UPB 5.31.03 euro 70.000,00 per la partecipazione della Regione Marche ai grandi eventi programmati nel territorio regionale nell’anno 2004; euro 30.000,00 per la Celebrazione del V centenario dell’Università di Urbino; euro 10.000,00 per la realizzazione manuale di storia, costume, identità e cultura locale (legge 53/2003); euro 6.000,00 per la realizzazione della mostra di Dragan Culic nella città di Sarajevo; euro 10.000,00 per contributo al Comune di Caldarola per la mostra su Simone De Magistris.

 

     Art. 8. (Integrazioni, modificazioni e finalizzazioni di spesa).

     1. Per l’anno 2004 sono autorizzate le seguenti spese:

     a) a carico dell’UPB 1.01.01 euro 7.046,00 per le spese del Consiglio regionale relative alla assicurazione contro gli infortuni;

     b) a carico dell’UPB 1.02.02 euro 9.877,46 per l’incremento della quota di adesione al Cinsedo; euro 428,65 per l’incremento della quota di adesione alla Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni d’Europa; euro 304,00 per l’incremento della quota di adesione della Regione Marche all’Assemblea delle Regioni d’Europa; euro 151,89 per l’incremento della quota di adesione della Regione Marche al Forum europeo per la sicurezza urbana, ai sensi della l.r. 6 agosto 1997, n. 52 (Adesione della Regione ad enti, fondazioni, associazioni e organismi vari); euro 8.018,11 per la concessione di contributi ad enti ed associazioni operanti nelle Marche che valorizzano e diffondono il patrimonio culturale e politico dell’antifascismo e della Resistenza, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 8 giugno 1983, n. 12 (Diffusione e valorizzazione del patrimonio ideale, storico, culturale e politico dell’antifascismo e della Resistenza); euro 15.000,00 per l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni; euro 10.000,00 per la concessione di contributi relativi all’organizzazione e alla partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni;

     c) a carico dell’UPB 1.03.01 euro 11.278,00 per il pagamento delle imposte di registro all’INAIL, per gli anni 2002/2003;

     d) a carico dell’UPB 1.03.07 euro 50.000,00 per l’acquisto di servizi relativi a perizie, progettazioni di opere, accatastamenti, visure catastali e similari, commissionate a soggetti esterni che svolgono attività professionale, ai sensi degli articoli 2222 e 2230 del codice civile;

     e) a carico dell’UPB 1.05.01 euro 50.000,00 per le attività svolte dal Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), ai sensi della l.r. 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM);

     f) a carico dell’UPB 1.05.03 euro 166.000,00 per le riviste e i notiziari della Giunta regionale (stampa, spedizione ed altri oneri connessi), nonché per la realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale, e la spesa di euro 35.000,00 per la realizzazione di iniziative varie sulla stampa ed altri mezzi di comunicazione;

     g) a carico dell’UPB 1.06.01 euro 132.000,00 per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità di concessione dei contributi alle Unioni di Comuni d’intesa con la Conferenza regionale delle autonomie;

     h) a carico dell’UPB 1.06.01 euro 300.000,00 destinata alle Province per il finanziamento delle spese di funzionamento dei corsi di orientamento musicale (COM); la Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, determina i criteri e le modalità di concessione dei contributi ai quali le Province dovranno attenersi;

     i) a carico dell’UPB 1.06.07 euro 65.000,00 per incentivi allo sviluppo della gestione associata intercomunale di funzioni e servizi e le unioni e fusioni dei Comuni, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere b) e d) della l.r. 4 febbraio 2003, n. 2 (Programma di riordino territoriale ed incentivi alla gestione associata intercomunale di funzioni e servizi);

     j) a carico dell’UPB 1.06.08 euro 41.000,00 per incentivi allo sviluppo della gestione associata intercomunale di funzioni e servizi e le unioni e fusioni dei Comuni, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c) della l.r. 2/2003;

     k) a carico dell’UPB 2.07.01 euro 135.780,50 per la progettualità dei servizi regionali ai fini del miglioramento dell’attività istituzionale, in applicazione dell’articolo 31 del CCNL 1994/1997 e dell’articolo 2 della l.r. 8 agosto 1997, n. 54 (Misure flessibili di gestione del personale della Regione e degli Enti da essa dipendenti e norme sul funzionamento e sul trattamento economico accessorio degli addetti alle segreterie particolari); euro 100.000,00 per le spese di manodopera a tempo determinato, ai sensi del d.lgs. 276/2003; euro 6.251.804,16 per la gestione del personale del ruolo nominativo regionale assegnato agli ERSU;

     l) a carico dell’UPB 2.07.02 euro 300.000,00 per il trattamento di fine servizio al personale, ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 3 novembre 1984, n. 34 (Trattamento di previdenza dei dipendenti regionali);

     m) a carico dell’UPB 3.09.07 euro 774.685,35 per gli interventi previsti dalla l.r. 10 dicembre 2003, n. 23 (Interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole ed agroalimentari) volti al sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole e agroalimentari;

     n) a carico dell’UPB 3.11.01 euro 400.000,00 quale contributo agli allevatori per fronteggiare le perdite aziendali dovute a epizoozie e per conservare le razze a rischio, ai sensi degli articoli 10 e 11 della l.r. 22 dicembre 2003, n. 27 (Interventi regionali nel settore della zootecnia);

     o) a carico dell’UPB 3.11.02 euro 1.212.290,02 per l’erogazione di contributi agli allevatori, finalizzati alla ricerca, sperimentazione e agli investimenti aziendali per lo sviluppo della linea vacca-vitello, investimenti finalizzati e miglioramento apicoltura regionale, ai sensi degli articoli 3, 5, 9 e 12 della l.r. 27/2003;

     p) a carico dell’UPB 3.11.05 euro 400.000,00 per interventi a sostegno della pesca e dell’acqua-coltura;

     q) a carico dell’UPB 3.11.06 euro 1.484,30 per SFOP, delibera CIPE 89/2000, cofinanziamento regionale;

     r) a carico dell’UPB 3.12.02 euro 139.464,02 per gli incentivi al risparmio energetico e all’utilizzo delle fonti rinnovabili nel settore industriale, artigianale, terziario e agricolo;

     s) a carico dell’UPB 3.13.02 euro 220.785,32 per l’erogazione di contributi ai consorzi di imprese, industriali ed artigiane, ai fini della realizzazione di progetti relativi alla prevenzione dell’impatto ambientale, promozione e distribuzione commerciale, reti tra imprese, ricerca ed aggiornamento tecniche gestionali, ai sensi dell’articolo 15 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione);

     t) a carico dell’UPB 3.13.04 euro 246.394,50 per la tutela e la valorizzazione di produzioni artistiche tradizionali e dell’abbigliamento, tramite contributi ai Comuni ed alle imprese singole o associate, ai sensi dell’articolo 14 della l.r. 20/2003;

     u) a carico dell’UPB 3.14.01 euro 200.000,00 per le spese di funzionamento della SVIM s.p.a.;

     v) a carico dell’UPB 3.14.02 euro 1.471.902,17 per l’erogazione di contributi alle PMI industriali ed artigiane, per le finalità previste dall’articolo 16 della l.r. 20/2003; euro 123.322,11 per le spese relative alla promozione dell’offerta dei servizi avanzati;

     w) a carico dell’UPB 3.14.03 euro 258.000,00 per l’erogazione di contributi a favore delle cooperative artigiane di garanzia per l’abbattimento del costo delle operazioni di finanziamento;

     x) a carico dell’UPB 3.14.07 euro 100.000,00 per le attività regionali di promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale, ai sensi della l.r. 18 giugno 2002, n. 9 (Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale) e della l.r. 18 dicembre 2003, n. 24 (Modifiche alla legge regionale 18 giugno 2002, n. 9);

     y) a carico dell’UPB 3.17.02 euro 45.706,91 a favore degli Enti fieristici della regione Marche, di cui euro 14.490,00 a favore della Società Fiere di Pesaro s.p.a. per la sottoscrizione di quote di capitale sociale, ai sensi dell’articolo 27 della l.r. 30 novembre 1999, n. 32 (Assestamento del bilancio per l’anno 1999), e la restante somma di euro 31.216,91, a favore dell’Ente regionale fieristico (ERF) per l’allestimento degli impianti, dei padiglioni fieristici e delle attrezzature necessarie e per la manutenzione straordinaria, sostenute nell’anno 2003, ai sensi dell’articolo 13 della l.r. 13 aprile 1995, n. 52 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche);

     z) a carico dell’UPB 3.18.01 euro 497.000,00 per l’attività dell’Azienda di promozione turistica regionale;

     aa) a carico dell’UPB 3.20.03 euro 65.848,25 per il finanziamento alla Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della l.r. 18 aprile 1986, n. 9 (Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna) ed euro 303.014,08 per l’organizzazione e l’attuazione di corsi di perfezionamento, formazione o aggiornamento del personale e partecipazione a corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie e per azioni a favore di lavoratrici dipendenti della Regione, ai sensi della l.r. 1o giugno 1980, n. 47 (Disposizioni sull’ordinamento dei livelli funzionali e sul trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali);

     bb) a carico dell’UPB 3.20.04 euro 513.115,90 per la realizzazione di azioni positive nell’ambito dell’imprenditoria femminile, ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 215;

     cc) a carico dell’UPB 3.20.06 euro 5.945,72 per la realizzazione del POR, Ob. 3 2000/2006, Asse C, quota Regione;

     dd) a carico dell’UPB 4.22.03 euro 30.000,00 per il funzionamento dell’Autorità di bacino del Tronto;

     ee) a carico dell’UPB 4.23.09 euro 700.000,00 quale contributo all’ARPAM nelle spese di gestione;

     ff) a carico dell’UPB 4.26.02 euro 123.786,63 per far fronte alle esigenze connesse alla definizione delle partite debitorie pregresse del dipartimento territorio e ambiente; le risorse di cui sopra vengono erogate entro il 31 gennaio 2005 con decreto del dirigente del servizio bilancio su proposta del dirigente del servizio o della posizione di riferimento afferente al dipartimento territorio e ambiente; euro 11.289,11 per l’erogazione di un contributo straordinario al Comune di Sant’Ippolito per la realizzazione dei lavori di completamento delle mura castellane;

     gg) a carico dell’UPB 4.27.01 euro 132.382,41 per la deviazione del traffico pesante dalla SS16 alla A14 nelle zone litoranee del territorio marchigiano, ai sensi della l.r. 29 luglio 1995, n. 53 (Deviazione traffico pesante dalla strada statale 16 all’autostrada A14 nelle zone litoranee del territorio marchigiano);

     hh) a carico dell’UPB 5.28.01 euro 2.201,72 per l’erogazione di contributi ai familiari che assistono l’oncoemopatico (articolo 13, legge 28 giugno 1993, n. 6) e la spesa di euro 74.000,00 per l’erogazione di contributi alle Zone territoriali relativi ai trattamenti iperbarici, ai sensi della l.r. 14 febbraio 2000, n. 7 (Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a terapia iperbarica);

     ii) a carico dell’UPB 5.28.02 euro 21.832.789,00 per investimenti nel settore sanitario;

     jj) a carico dell’UPB 5.30.02 euro 200.000,00 per incentivare gli investimenti in strutture socio-assistenziali, contributi in c/capitale;

     kk) a carico dell’UPB 5.30.07 euro 5.000,00 per le spese relative all’Osservatorio regionale per le politiche sociali; euro 5.000,00 per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, ai sensi della l.r. 13 aprile 1995, n. 50 (Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale); euro 6.033,38 per l’erogazione di contributi per incentivare le attività di volontariato nel campo sociale, ai fini della l.r. 13 aprile 1995, n. 48 (Disciplina del volontariato); euro 3.898,84 per l’erogazione di contributi ai Comuni per l’intervento di assistenza economica penitenziaria e post penitenziaria, ed euro 5.000,00 quale concorso regionale nel finanziamento del progetto pilota di sostegno alle donne vittime della tratta e dello sfruttamento ai fini sessuali, ai sensi della l.r. 23 marzo 2000, n. 21 (Legge finanziaria 2000); euro 87.797,67 per interventi a favore degli immigrati, ai sensi della l.r. 2 marzo 1998, n. 2 (Interventi e sostegno dei diritti degli immigrati); euro 7.462,80 per il concorso regionale al finanziamento di progetti degli enti locali a favore delle popolazioni zingare, ai sensi della l.r. 30 novembre 1999, n. 32 (Assestamento bilancio 1999);

     ll) a carico dell’UPB 5.31.03 euro 20.000,00 per la convenzione con l’ANSA ed altre agenzie di stampa nazionali; la spesa di euro 5.846,29 quale quota di adesione alla Società Mediateca e la spesa di euro 807,22 quale integrazione per il premio giornalistico “Luigi Albertini”, ai sensi della l.r. 6 agosto 1997, n. 51 (Norme per il sostegno dell’informazione e dell’editoria locale);

     mm) a carico dell’UPB 5.31.05 euro 20.000,00 per l’espletamento delle attività tecnico-scientifiche svolte dalla Regione in materia di beni culturali, ai sensi della l.r. 30 dicembre 1974, n. 53 (Tutela e valorizzazione dei beni culturali); euro 15.000,00 per il funzionamento e la gestione attività della Commissione regionale per i beni culturali;

     nn) a carico dell’UPB 5.32.03 euro 100.758,25, di cui euro 87.725,24 per finanziamenti alle Province per l’esercizio delle funzioni ad esse delegate in materia di pesca nelle acque interne ed euro 13.033,01 per la divulgazione delle normative sulla pesca nelle acque interne e per l’attuazione di iniziative volte alla tutela dell’ambiente fluviale e delle specie in esso viventi, ai sensi della l.r. 19 agosto 1983, n. 28 (Norme per l’incremento e la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque interne).

     2. Lo stanziamento previsto a carico dell’UPB 4.27.01 può essere utilizzato limitatamente ad euro 285.000,00, per l’anno 2004, a copertura dell’onere derivante dal mancato riconoscimento dell’incremento del corrispettivo contrattuale per gli anni 2002, 2003 e primo semestre 2004, pari alla differenza tra il tasso di inflazione annuale programmata e la produttività attesa; la misura di tale onere è pari all’1 per cento del corrispettivo contrattuale previsto per il periodo 1o luglio 2004 - 31 dicembre 2004.

 

     Art. 9. (Integrazioni e modificazioni agli allegati della l.r. 2/2004 e della l.r. 3/2004).

     1. L’elenco n. 3 “Elenco delle garanzie prestate dalla Regione a favore di enti ed altri soggetti” della legge regionale 19 febbraio 2004, n. 3 (Approvazione bilancio di previsione per l’anno 2004 ed adozione del bilancio pluriennale 2004/2006) è modificato come riportato nell’allegato A della presente legge.

     2. L’elenco n. 4 “Spese dichiarate obbligatorie” della l.r. 3/2004 è integrato come riportato nell’allegato “B” della presente legge.

     3. Il prospetto A “Spese finanziate con il ricorso al credito” della l.r. 3/2004 è integrato come riportato nell’allegato C della presente legge.

     4. Il prospetto B “Assegnazioni specifiche” della l.r. 3/2004 è integrato come riportato nell’allegato D della presente legge.

     5. La tabella F “Elenco delle autorizzazioni all’assunzione di obbligazioni per l’anno 2004 con scadenza non anteriore all’anno 2005” della legge regionale 19 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria 2004), esplicitata per capitoli nell’allegato 4.3 della delibera della Giunta regionale 2 marzo 2004, n. 175, è modificata come riportato nell’allegato E della presente legge, sempreché le obbligazioni stesse non vengano a scadenza prima dell’anno 2005.

     6. Il prospetto C “Articolazione dei dipartimenti” della l.r. 3/2004 è integrato come riportato nell’allegato F della presente legge.

 

     Art. 10. (Concessione contributi straordinari in conseguenza della crisi sismica del 26 settembre 1997).

     1. In attuazione del comma 6 dell’articolo 5 del d.l. 30 gennaio 1998, n. 6 convertito in legge 30 marzo 1998, n. 61, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 56.000,00 al Comune di Fiordimonte e di euro 24.000,00 al Comune di Fiastra per la gestione consortile dell’Azienda agrituristico venatoria “Valle di Fiordimonte” e dell’Azienda faunistico venatoria “Valle di Fiordimonte”, che hanno subito una riduzione della propria attività in conseguenza della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997.

     2. Alla copertura dell’onere finanziario derivante dalla presente legge si provvede con le disponibilità derivanti dalle risorse di cui all’articolo 15 della legge 61/1998 e delle successive leggi finanziarie, sulla base del programma finanziario di ripartizione dei finanziamenti per la ricostruzione post-terremoto previsto dall’articolo 2, comma 2, della medesima legge 61/1998.

 

     Art. 11. (Interventi relativi alle calamità naturali).

     1. Gli interventi di ripristino delle strade interpoderali e dei fossi di confine tra proprietà, finanziati con le disponibilità del fondo di solidarietà nazionale relativo alle calamità naturali in agricoltura, sono attuati dai Comuni, anche su delega dei proprietari.

 

     Art. 12. (Violazione in materia di potenziale vitinicolo). [1]

     1. In caso di omessa o ritardata presentazione della dichiarazione delle superfici vitate oltre il termine del 31 dicembre 2001, stabilito con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 26 luglio 2000 e successive modificazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 10 agosto 2000, n. 260, è applicata nella misura di euro 60,00 per dieci are (1.000 mq) della superficie vitata da iscrivere allo schedario [2].

     2. In caso di dichiarazione recante errori non essenziali ai fini dell'estensione e dell'identificazione della superficie vitata, in capo al soggetto dichiarante, la sanzione è ridotta ad un terzo dell'importo di cui al comma 1.

     3. Per tutte le altre violazioni si applicano le sanzioni previste dall'articolo 2 del d.lgs. 260/2000.

 

     Art. 13. (Modifica della l.r. 2/2004).

     1. Il comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 19 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria 2004) è sostituito dal seguente:

“1. Per l’anno 2004 sono autorizzate le spese di euro 650.000,00 ed euro 5.850.000,00 per le ARSTEL di cui all’articolo 11 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 19 (Assestamento del bilancio 2003). Le somme sono iscritte rispettivamente a carico delle UPB 1.06.09 e 1.06.10 dello stato di previsione della spesa.”.

 

     Art. 14. (Modifica della l.r. 47/1996).

     1. Al comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 19 novembre 1996, n. 47 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo delle Aziende sanitarie) sono aggiunte, in fine, le parole: “, fatte salve eventuali integrazioni o modifiche introdotte dalla Giunta regionale per tenere conto delle specificità del sistema sanitario e nella prospettiva degli adempimenti previsti a livello ministeriale”.

 

     Art. 15. (Modifiche della l.r. 20/2003).

     1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione) è sostituita dalla seguente:

“b) la tipologia e la misura delle incentivazioni, le spese ammissibili, i criteri e le priorità di concessione dei contributi, con particolare riferimento alle finalità di cui all’articolo 1, comma 2;”.

     2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 20/2003 sono aggiunte le seguenti:

“c bis) la specificazione del regime d’aiuto applicato ai singoli interventi ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato o dell’eventuale erogazione in regime de minimis (regolamento (CE) 69/2001);

c ter) la possibilità, relativamente ai singoli interventi, di cumulo degli aiuti concessi, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5 e dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.”.

     3. Il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 20/2003 è abrogato.

     4. Il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 20/2003 è sostituito dal seguente:

“3. Gli aiuti concessi ai sensi della presente legge sono applicati in conformità con la disciplina comunitaria di riferimento in materia di aiuti di Stato, nonché secondo quanto previsto dal reg. (CE) 69/2001 del 12 gennaio 2001.”.

 

     Art. 16. (Modifica dei termini previsti dalla l.r. 45/1998).

     1. Il termine del 30 giugno 2004 previsto dal comma 6 ter dell’articolo 32 della l.r. 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche), introdotto dall’articolo 17, comma 1, della l.r. 28 ottobre 2003, n. 19, per la proroga relativa al contratto di servizio del trasporto pubblico automobilistico, è differito al 30 giugno 2005.

 

     Art. 17. (Modifica dei termini previsti dalla l.r. 28/2001).

     1. I termini previsti dal comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 14 novembre 2001, n. 28 (Norme per la tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico) per la classificazione del territorio comunale, sono prorogati di un anno.

 

     Art. 18. (Modifica della l.r. 13/2003 e abrogazione della l.r. 6/1981).

     1. Dopo l’articolo 26 della l.r. 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale), è inserito il seguente:

“Art. 26 bis - (Personale di ruolo del servizio sanitario regionale).

1. L’elenco nominativo del personale di ruolo delle Aziende del servizio sanitario regionale è pubblicato annualmente, ai soli fini di aggiornamento statistico, nel Bollettino ufficiale della Regione entro il 31 maggio di ogni anno.

2. L’elenco di cui al comma 1 è approvato con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente e indica, per ciascun dipendente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente: cognome, nome, data di nascita, posizione funzionale, azienda e zona di appartenenza.”.

     2. La l.r. 10 marzo 1981, n. 6 (Istituzione dei ruoli nominativi della Regione Marche del personale del servizio sanitario regionale) è abrogata.

 

     Art. 19. (Modifiche al regolamento 1/2004).

     1. Il comma 1 dell’articolo 5 del regolamento regionale 25 febbraio 2004, n. 1 (Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale) è sostituito dal seguente:

“1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della legge, le strutture già operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono tenute a presentare, entro il 31 dicembre 2004, domanda di autorizzazione redatta secondo quanto previsto dall’articolo 4, corredata anche di una relazione che illustri, sulla base dell’utenza ospitata, la scelta della tipologia di struttura per cui l’autorizzazione è richiesta.”.

     2. Al comma 3 dell’articolo 5 del r.r. 1/2004 sono aggiunte, in fine, le parole: “Nel caso di requisiti strutturali, indicati nella tabella A con il valore zero, non posseduti, o posseduti in parte, alla data di presentazione della domanda, il Comune, valutando la specificità del requisito nel contesto generale della funzionalità del servizio, può rilasciare l’autorizzazione provvisoria con obbligo di adeguamento degli stessi entro un termine non superiore a centottanta giorni.”.

     3. Al comma 5 dell’articolo 5 del r.r. 1/2004 sono aggiunte, in fine, le parole: “entro centottanta giorni dalla presentazione delle domande di cui al comma 1.”.

 

     Art. 20. (Completamento e attuazione del piano di bacino dei bacini di rilievo regionale).

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare, nel limite previsto dal comma 1 dell’articolo 3 del d.p.c.m. 1o marzo 1991 e successive integrazioni, i fondi previsti dall’articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura degli oneri per il personale assunto a tempo determinato ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modifiche nella legge 3 agosto 1998, n. 267, da utilizzare ai fini del completamento e dell’attuazione del piano di bacino dei bacini di rilievo regionale.

 

     Art. 21. (Alienazione di beni immobili regionali).

     1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere alla alienazione delle strutture immobiliari elencate nell’allegato G.

     2. La Giunta regionale può procedere alla alienazione dei beni immobili ricorrendo alla trattativa privata qualora i beni oggetto del contratto di alienazione siano acquistati da enti pubblici con vincolo di destinazione alla realizzazione di impianti, attrezzature, servizi pubblici rilevanti per il perseguimento di finalità di pubblico interesse.

 

     Art. 22. (Proroga validità piano promozione turismo).

     1. È prorogata per l’anno 2005 la validità del piano di promozione del turismo regionale per il triennio 2002/2004, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 12 dicembre 2001, n. 58, da attuarsi mediante il relativo programma annuale degli interventi ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 6 agosto 1997, n. 53 (Ordinamento dell’organizzazione turistica delle Marche).

 

     Art. 23. (Dichiarazione d’urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

ALLEGATI

(Omissis)

 


[1] Articolo così sostituito dall’art. 13 della L.R. 11 ottobre 2005, n. 24.

[2] Comma già modificato dall'art. 19 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 25 della L.R. 23 ottobre 2007, n. 14.