§ 2.3.8 - Legge Regionale 12 marzo 1993, n. 9.
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, concernente le nomine di competenza regionale e disciplina del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 disciplina nomine e designazioni e partecipazioni in enti
Data:12/03/1993
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale n. 75/1978.
Art. 2.  Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale n. 75/1978.
Art. 3.  Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 75/1978.
Art. 4.  Integrazione dell'articolo 5 della legge regionale n. 75/1978.
Art. 5.  Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale n. 75/1978.
Art. 6.  Integrazione della legge regionale n. 75/1978.
Art. 7.  Ambito di applicazione.
Art. 8.  Rinnovo degli organi.
Art. 9.  Rinnovo di competenza di organi collegiali.
Art. 10.  Designazione da parte di terzi.
Art. 11.  Nuovi termini.
Art. 12.  Disciplina dei controlli.
Art. 13.  Decadenza degli organi.
Art. 14.  Designazione mediante procedure elettive.
Art. 15.  Disposizioni transitorie.
Art. 16.  Coordinamento normativo.
Art. 17.  Decorrenza.
Art. 18.  Entrata in vigore.


§ 2.3.8 - Legge Regionale 12 marzo 1993, n. 9.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, concernente le nomine di competenza regionale e disciplina del rinnovo degli organi amministrativi.

(B.U. 12 marzo 1993, n. 17 - Suppl. straord.).

 

TITOLO I

NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE

 

Art. 1. Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale n. 75/1978.

     1. L'articolo 1 della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2. Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale n. 75/1978.

     1. L'articolo 2 della legge regionale n. 75/1978 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3. Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 75/1978.

     1. L'articolo 3 della legge regionale n. 75/1978 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4. Integrazione dell'articolo 5 della legge regionale n. 75/1978.

     1. All'articolo 5 della legge regionale n. 75/1978 dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5. Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale n. 75/1978.

     1. L'articolo 7 della legge regionale n. 75/1978 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 6. Integrazione della legge regionale n. 75/1978.

     1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale n. 75/1978 sono aggiunti i seguenti articoli:

     (Omissis).

 

TITOLO II

DISCIPLINA DEL RINNOVO DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

 

     Art. 7. Ambito di applicazione.

     1. Il presente Titolo disciplina, in attuazione dell'articolo 4, n. 1, dello statuto di autonomia, il rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione.

     2. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli organi che hanno rilevanza statutaria, compresi quelli previsti all'articolo 60 dello statuto, nonchè quelli per i quali è prevista una diversa disciplina.

 

     Art. 8. Rinnovo degli organi.

     1. Gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza per ciascuno di essi prevista ed entro tale termine debbono essere ricostituiti.

     2. Decorso il termine di cui al comma 1 gli organi scaduti possono adottare solo gli atti urgenti ed indifferibili, indicandone i motivi. Se deve essere adottato un bilancio di previsione, si delibera l'esercizio provvisorio.

 

     Art. 9. Rinnovo di competenza di organi collegiali.

     1. Nei casi in cui titolari della competenza al rinnovo sono il Consiglio regionale o la Giunta regionale, e questi non vi provvedano nel termine di cui all'articolo 8, comma 1, il rinnovo stesso spetta ai rispettivi Presidenti che provvedono entro quarantacinque giorni.

     2. Per gli organi collegiali la cui nomina è di competenza del Presidente della Giunta regionale ed alla cui composizione concorrono membri designati dal Consiglio regionale, decorso il termine di cui all'articolo 8, comma 1, la designazione spetta al Presidente del Consiglio regionale che vi provvede entro quindici giorni.

 

     Art. 10. Designazione da parte di terzi.

     1. Nei casi in cui la legge istitutiva prevede che dell'organo da eleggere facciano parte componenti designati da soggetti terzi, il rinnovo delle designazioni è chiesto almeno quarantacinque giorni prima del termine di cui all'articolo 8, comma 1.

     2. Se i soggetti competenti non provvedono alla designazione entro venti giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1, l'organo competente alla nomina provvede direttamente all'individuazione dei componenti; se la designazione spetta ad associazioni sindacali o di categoria il soggetto individuato deve appartenere ad una di tali associazioni [1].

     3. Quando la designazione spetta ad un ente locale territoriale, in mancanza di una designazione espressa è designato il legale rappresentante dell'ente.

 

     Art. 11. Nuovi termini.

     1. Alle nomine ed alle designazioni effettuate ai sensi degli articoli 9 e 10, si applicano le disposizioni della legge regionale n. 75/1978; in tali casi il termine di cui all'articolo 4 della medesima legge è ridotto a dieci giorni.

 

     Art. 12. Disciplina dei controlli.

     1. Salvo che sia diversamente disposto, i provvedimenti di nomina di cui all'articolo 7 sono esecutivi dalla data di scadenza dell'organo che viene rinnovato o, se adottati nel periodo di proroga dello stesso, sono immediatamente esecutivi.

     2. I controlli sui provvedimenti di cui al comma 1 hanno effetto risolutivo quando sono di competenza di organi regionali; per i provvedimenti soggetti a controlli esterni si applica la disciplina vigente. Nella pendenza dei controlli e fino alla comunicazione della conformità a legge, agli organi ricostituiti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2.

     3. La dichiarazione in sede di controllo di non conformità a legge dei provvedimenti, di cui al comma 1, obbliga l'organo da cui tale atto è emanato a provvedere entro trenta giorni. In tale periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2.

 

     Art. 13. Decadenza degli organi.

     1. Decorsi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per il rinnovo degli organi scaduti, ovvero il termine di cui all'articolo 12, comma 3, senza che sia stato adottato il provvedimento di rinnovo, gli stessi decadono ad ogni effetto.

     2. Tutti gli atti adottati dagli organi scaduti sono nulli.

     3. Ferme restando le responsabilità previste dalle leggi dello Stato per la condotta omissiva degli organi competenti al rinnovo, il Presidente della Giunta regionale, quando la decadenza riguarda organi di amministrazione attiva, nomina un commissario straordinario.

 

     Art. 14. Designazione mediante procedure elettive.

     1. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono che dell'organo facciano pane componenti designati mediante procedure elettive, i termini di cui agli articoli 13, comma 1 e 15, comma 3, sono aumentati a novanta giorni, con esclusione delle elezioni di competenza del Consiglio regionale.

 

TITOLO III

NORME FINALI

 

     Art. 15. Disposizioni transitorie.

     « 1. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 75/1978, come sostituito dall'articolo 5, non si applicano ai soggetti in carica all'entrata in vigore della presente legge, limitatamente alla durata del mandato in corso.

     2. Le disposizioni dell'articolo 7 quinquies, comma 1, della legge regionale n. 75/1978, come introdotte dall'articolo 6, si applicano ai soggetti in carica all'entrata in vigore della presente legge, limitatamente alla comunicazione sull'inesistenza di cause ostative; il termine per la presentazione della dichiarazione decorre dalla data medesima.

     3. Gli organi amministrativi scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere rinnovati entro quarantacinque giorni; nelle more del rinnovo si applicano le disposizioni dell'articolo 8, comma 2.

     4. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che gli organi competenti abbiano provveduto al rinnovo si applicano gli articoli 9 e 10, commi 2 e 3, 11, 12 e 13.

 

     Art. 16. Coordinamento normativo.

     1. Ogni qualvolta la legge regionale n. 75/1978 menziona la Giunta per le nomine deve intendersi la Giunta per le nomine integrata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della medesima legge.

 

     Art. 17. Decorrenza.

     1. La disposizione dell'articolo 3 della legge regionale n. 75/1978, come introdotta dall'articolo 3, comma 3, che prevede l'integrazione della Giunta delle nomine, si applica dall'1 luglio 1993.

 

     Art. 18. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 43 della L.R. 15 giugno 1993, n. 39.