§ 2.3.1 – L.R. 23 giugno 1978, n. 75.
Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 disciplina nomine e designazioni e partecipazioni in enti
Data:23/06/1978
Numero:75


Sommario
Art. 1.  Principi generali.
Art. 2.  Sfera di applicazione.
Art. 3.  Nomina di presidenti o vicepresidenti di enti ed istituti pubblici.
Art. 4.  Termini.
Art. 5.  Nomine ed altri incarichi.
Art. 6.  Nomine di competenza del Consiglio regionale.
Art. 7.  Incompatibilità e cause ostative alla nomina.
Art 7 bis ante .
Art. 7 bis.  Nomine negli enti privati a partecipazione regionale.
Art. 7 ter.  Divieto di cumulo.
Art. 7 quater.  Rinnovo di incarichi.
Art. 7 quinquies.  Comunicazione alla Presidenza.
Art. 7 sexies.  Revoca di incarichi.
Art. 8.  Pubblicità della situazione patrimoniale.
Art. 8 bis.  Modalità delle dichiarazioni.
Art. 8 ter.  Termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Art. 8 quater.  Cessazione dall'ufficio.
Art. 8 quinquies . Inadempienza degli obblighi.
Art. 9.  Pubblicazione sul B.U.R..
Art. 10.  Albo regionale.
Art. 11.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 2.3.1 – L.R. 23 giugno 1978, n. 75.

Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici.

(B.U. 27 giugno 1978, n. 56).

 

Art. 1. Principi generali.

     1. La presente legge disciplina le nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici, anche economici.

     2. Il conferimento delle nomine e delle designazioni è effettuato, nel rispetto dei requisiti di capacità, esperienza e professionalità, secondo i criteri dell'avvicendamento e della non cumulabilità degli incarichi [1].

 

     Art. 2. Sfera di applicazione.

     1. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi di rappresentanza politica inerente alla carica di consigliere regionale, nei casi di rappresentanza di diritto in relazione a cariche già rivestite, nei casi di designazioni, previste dalla legge, che discendono da un rapporto di pubblico impiego [2].

 

     Art. 3. Nomina di presidenti o vicepresidenti di enti ed istituti pubblici.

     1. La Giunta regionale, il Presidente della Giunta ed i singoli Assessori, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, alla nomina o designazione di presidenti o vicepresidenti di enti ed istituti pubblici, anche economici, trasmettono la relativa proposta al Consiglio regionale, corredata da una relazione illustrativa, con riguardo sia alla capacità, professionalità ed agli incarichi precedentemente svolti dal candidato, sia ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'ente o istituto cui la proposta si riferisce. Da tale procedura sono escluse le nomine da effettuare su designazione, prevista per legge, da altri enti od organismi.

     2. Alla relazione è allegato un curriculum del candidato, comprendente:

     a) titoli di studio e professionali;

     b) attività precedenti;

     c) cariche pubbliche elettive o incarichi in organismi pubblici o a partecipazione pubblica precedentemente svolti o in svolgimento;

     c bis) qualora il candidato abbia ricoperto incarichi di amministratore in società a totale o parziale capitale pubblico negli ultimi cinque anni, la dichiarazione concernente i risultati di esercizio conseguiti dalle società amministrate in tale periodo [3].

     3. Sulle candidature presentate ai sensi del comma 1 esprime parere motivato la Giunta per le nomine integrata dalla Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità, o sua delegata.

     4. Il parere di cui al comma 3 è espresso in relazione sia alla capacità del candidato che agli indirizzi di gestione indicati nella relazione illustrativa della candidatura.

     5. Qualora il provvedimento di nomina disattenda il parere di cui al comma 4, l'organo che vi ha provveduto è tenuto a trasmettere alla Giunta per le nomine una relazione sui motivi della decisione assunta [4].

 

     Art. 4. Termini.

     ll parere di cui al precedente articolo deve essere motivato e va reso entro trenta giorni dalla richiesta; tale termine è ridotto a quindici giorni nei casi di urgenza, su richiesta motivata dell'organo proponente.

     Decorsi inutilmente tali termini, l'organo competente può procedere alla nomina o designazione, dando comunicazione alla Giunta per le nomine dell'adozione del relativo provvedimento entro il termine previsto al successivo articolo 5.

 

     Art. 5. Nomine ed altri incarichi.

     Delle nomine e delle designazioni degli altri amministratori degli enti ed istituti pubblici di cui al precedente articolo 1, di competenza dell'Amministrazione regionale, deve essere dalla comunicazione alla Giunta per le nomine del Consiglio regionale, entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento.

     Tali comunicazioni devono precisare i motivi che giustificano l'avvenuta scelta e saranno accompagnate da cenni biografici delle persone nominate o designate con l'indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.

     La Giunta per le nomine, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione delle nomine di cui al primo comma, può chiedere, a maggioranza dei componenti, il riesame delle stesse [5].

 

     Art. 6. Nomine di competenza del Consiglio regionale.

     Per le nomine e per le designazioni di competenza del Consiglio regionale la Giunta per le nomine esprime un parere motivato sulle candidature proposte.

     A tal fine ciascun Consigliere regionale può presentare, almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni, candidature corredate del curriculum di cui al precedente articolo 3.

     La Giunta per le nomine esprime il parere entro trenta giorni dal deposito delle candidature e lo comunica ai proponenti ed ai gruppi consiliari.

 

     Art. 7. Incompatibilità e cause ostative alla nomina.

     1. Alle cariche di cui all'articolo 3 non possono essere eletti o nominati:

     a) i consiglieri regionali, i presidenti e gli assessori delle Province, i sindaci e gli assessori del Comune con popolazione superiore ai quindicimila abitanti o coloro i quali hanno svolto le anzidette funzioni nei sei mesi precedenti a quello in cui avviene l’elezione o la nomina [6];

     b) i dirigenti dell'Amministrazione regionale ai quali è conferito l'incarico di cui all'articolo 24 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, o coloro i quali hanno svolto le anzidette funzioni nei sei mesi antecedenti a quello in cui avviene l'elezione o la nomina;

     c) i funzionari statali o regionali preposti o assegnati ad uffici cui compete la vigilanza sugli enti o istituti interessati;

     d) coloro che ricoprono la carica di vertice a livello nazionale, regionale o provinciale in partiti o movimenti politici [7];

     e) coloro che svolgono le funzioni di cui all'articolo 7, lettere e), f) e g), della legge 24 gennaio 1978, n. 14;

     f) coloro che, nell'anno precedente alla nomina o all'elezione, abbiano svolto le funzioni indicate all'articolo 8 in altri enti o istituti.

     2. La sopravvenienza di una delle cause ostative previste dal presente articolo comporta la decadenza dalla carica cui la nomina o elezione si riferisce.

     3. Sono fatte salve le ulteriori incompatibilità stabilite dalle leggi vigenti [8].

 

          Art 7 bis ante. [9]

     1. Non possono essere nominati o designati a far parte di Consigli di amministrazione delle Società a partecipazione regionale, in quelli degli Enti regionali e nei Comitati di nomina regionale soggetti che hanno subito condanne per reati previsti dal Titolo II del Libro II del codice penale. Tale divieto vale anche per quanti, per gli stessi reati, hanno patteggiato la pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e si estende per un periodo di cinque anni dalla data del patteggiamento. Coloro che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, ricoprano tali incarichi e si trovino nelle condizioni sopraindicate, decorsi 30 giorni, sono dichiarati decaduti.

     2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, tutti coloro che ricoprono le cariche di cui sopra devono rendere formale dichiarazione alla Presidenza della Giunta regionale e alla Giunta delle nomine del Consiglio regionale di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dal presente articolo. Analoga dichiarazione devono presentare preventivamente i soggetti preposti alla nomina o alla elezione nei Consigli di Amministrazione delle Società o degli Enti regionali o nei Comitati di nomina regionale.

     3. Non possono altresì essere nominati componenti delle Giunte comunali o provinciali o eletti nei Direttivi delle Comunità montane o in quelle di Consorzi tra Enti locali tutti coloro che si trovano nelle condizioni ostative di cui al comma 1. Qualora, alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, ricoprano tali incarichi, decorsi 30 giorni, sono dichiarati decaduti.

     4. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, tutti coloro che ricoprono tali cariche devono dichiarare al Sindaco o al Presidente della Provincia o al Presidente della Comunità montana o al Presidente del Consorzio di non trovarsi nello stato di incompatibilità previsto dal presente articolo. Analoga dichiarazione devono presentare i soggetti all'atto della nomina o dell'elezione nelle suddette cariche [10].

     5. Per tutte le nomine di cui al comma 1 i candidati devono dichiarare alla Presidenza della Giunta regionale e alla Giunta delle nomine del Consiglio regionale la loro eventuale appartenenza a società a carattere segreto. La mancata dichiarazione costituisce condizione ostativa alla nomina [11].

 

     Art. 7 bis. Nomine negli enti privati a partecipazione regionale. [12]

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 7 si applicano anche per le nomine di cui all'articolo 8, primo comma, n. 2, quando trattasi di nomine riservate alla Regione ai sensi dell'articolo 2458 del codice civile.

     2. Le disposizioni medesime si applicano per le candidature che l'Amministrazione regionale intende presentare negli organi delle società a partecipazione pubblica.

 

     Art. 7 ter. Divieto di cumulo. [13]

     1. Gli incarichi di cui agli articoli 3 e 7 bis non sono cumulabili.

 

     Art. 7 quater. Rinnovo di incarichi. [14]

     1. Fatto salvo quanto disposto dalla legge in materia di incompatibilità, gli incarichi di cui all'articolo 3 possono essere conferiti per non più di due mandati consecutivi.

     2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di rinnovo.

 

     Art. 7 quinquies. Comunicazione alla Presidenza. [15]

     1. Coloro che sono stati nominati o designati ad una carica con la procedura di cui all'articolo 3 sono tenuti, entro dieci giorni dalla ricezione dell'avviso di nomina, a comunicare, per iscritto al Presidente della Giunta regionale, la propria accettazione, dichiarando nel contempo l'inesistenza delle cause ostative di cui all'articolo 7.

     2. Qualora successivamente alla nomina o alla designazione, sopravvenga una causa ostativa, l'interessato è tenuto a darne comunicazione immediata al Presidente della Giunta.

     3. La mancanza o l'inesattezza delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, in qualsiasi momento accertata in contraddittorio con l'interessato, comporta la decadenza dall'incarico; alla dichiarazione di decadenza si provvede con le modalità previste per la nomina con esclusione del parere della Giunta per le nomine.

 

     Art. 7 sexies. Revoca di incarichi. [16]

     1. Le funzioni conferite ai sensi dell'articolo 1 possono essere revocate, con provvedimento dell'organo competente alla nomina, per gravi ragioni o per ripetuta inosservanza di disposizioni vigenti.

     2. Quando la revoca riguardi nomine conferite ai sensi dell'articolo 3, sulla proposta deve essere acquisito il parere della Giunta per le nomine.

 

     Art. 8. Pubblicità della situazione patrimoniale.

     Le disposizioni concernenti la pubblicità della situazione patrimoniale trovano applicazione nei confronti di:

     1) Presidenti, vicepresidenti e amministratori delegati di istituti ed enti pubblici anche economici, la cui nomina, proposta, designazione o approvazione di nomina sia demandata agli organi regionali;

     2) Presidenti, vicepresidenti e amministratori delegati delle società al cui capitale concorrano la Regione e gli enti regionali nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al venti per cento;

     3) Presidenti, vicepresidenti e amministratori delegati degli enti o istituti privati qualora la Regione o gli enti regionali concorrano al funzionamento in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di lire 400.000.000 [17].

 

     Art. 8 bis. Modalità delle dichiarazioni.

     I soggetti indicati all'art. 8 della presente legge sono tenuti a depositare, entro 30 giorni dalla nomina, alla Presidenza della Giunta regionale:

     1) una dichiarazione concernente: i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;

     2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche. Coloro che non sono titolari di redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche devono presentare. entro i suddetti termini, una dichiarazione in tal senso;

     3) l'inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 7.

     Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del primo comma concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono [18].

 

     Art. 8 ter. Termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

     Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'articolo 8 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al primo comma dell'articolo 8/bis intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica l'ultimo comma del predetto articolo 8/bis [19].

 

     Art. 8 quater. Cessazione dall'ufficio.

     Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati nell'articolo 8 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al primo comma, n. 1), dell'articolo 8/bis, intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche, come prevista al n. 2) del comma medesimo.

     Si applica l'ultimo comma dell'articolo 8 bis.

     Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di riconferma del soggetto [20].

 

     Art. 8 quinquies. Inadempienza degli obblighi.

     In caso di inadempienza degli obblighi imposti dagli articoli 8 e 8/bis della presente legge, il Presidente della Giunta regionale diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni.

     Nel caso di inosservanza della diffida, il Presidente della Giunta regionale ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione [21].

 

     Art. 9. Pubblicazione sul B.U.R..

     Entro il 31 ottobre di ogni anno sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco e le date delle nomine e delle designazioni di cui al precedenti articoli 3 e 6 che dovranno essere effettuate nel corso dell'anno successivo.

     L'elenco dovrà contenere:

     a) la denominazione degli enti ed istituti pubblici cui le nomine e le designazioni si riferiscono;

     b) le norme che ne disciplinano il conferimento;

     c) gli organi od uffici regionali cui spetta di provvedere alla nomina e alla designazione.

     Qualora, nel corso dell'anno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, occorra procedere a nomine o designazioni che non sia stato possibile includere nell'elenco stesso, si procede alla pubblicazione integrativa secondo le modalità di cui al precedente comma.

 

          Art. 10. Albo regionale.

     (Omissis) [22].

 

     Art. 11.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 marzo 1993, n. 9.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R 12 marzo 1993, n. 9.

[3] Lettera aggiunta dall'art. 13 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 12 marzo 1993, n. 9.

[5] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 12 marzo 1993, n. 9.

[6] Lettera così sostituita dall’art. 6 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[7] Lettera così modificata dall'art. 15 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[8] Articolo così sostituito dall'art 5 della L.R. 12 marzo 1993, n. 9.

[9] Articolo inserito dall'art. 55 della L.R. 15 febbraio 2000, n. 1.

[10] Comma così modificato dall’art. 17 della L.R. 24 maggio 2004, n. 17.

[11] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 23 gennaio 2008, n. 2.

[12] Articolo aggiunto dall'art. 6 della L.R. 12 marzo 1993, n. 9.

[13] Articolo aggiunto dall'art. 6 della L.R. 12 marzo 1993, n. 9.

[14] Articolo aggiunto dall'art. 6 della L.R. 12 marzo 1993, n. 9.

[15] Articolo aggiunto dall'art. 6 della L.R. 12 marzo 1993, n. 9.

[16] Articolo aggiunto dall'art. 6 della L.R. 12 marzo 1993, n. 9.

[17] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 30 novembre 1987, n. 41.

[18] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 30 novembre 1987, n. 41.

[19] Articolo aggiunto dall'art. 3 della L.R. 30 novembre 1987, n. 41.

[20] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L.R. 30 novembre 1987, n. 41.

[21] Articolo aggiunto dall'art. 5 della L.R. 30 novembre 1987. n. 41.

[22] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 30 novembre 1987, n. 41.