Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica ed edilizia abitativa (cartografia) |
Data: | 05/12/2013 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto e finalità) |
Art. 2. (Commissione regionale per le politiche socio-abitative) |
Art. 3. (Funzioni della Commissione regionale per le politiche socio-abitative) |
Art. 4. (Piano di convergenza) |
Art. 5. (Riordino delle ATER) |
Art. 6. (Collegio unico dei revisori dei conti) |
Art. 7. (Modifiche alla legge regionale 24/1999 ) |
Art. 8. (Abrogazioni) |
Art. 9. (Entrata in vigore) |
§ 4.1.167 - L.R. 5 dicembre 2013, n. 20. [1]
Norme in materia di riassetto istituzionale delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) e principi in materia di politiche abitative.
(B.U. 11 dicembre 2013, n. 50)
Art. 1. (Oggetto e finalità)
1. La presente legge definisce i principi di base del coordinamento delle politiche abitative e degli interventi di edilizia sociale, con la finalità di migliorarne la capacità di risposta ai bisogni emergenti e al mutato contesto socio-economico, attraverso la loro efficace integrazione con le politiche di sicurezza sociale della Regione, degli enti locali, e delle aziende pubbliche che erogano servizi a carattere sociale.
2. Oggetto del coordinamento tra istituzioni e aziende di cui al comma 1 è preliminarmente la rilevazione e l'analisi dei bisogni abitativi presenti sul territorio regionale, l'individuazione di metodologie e strumenti operativi, anche innovativi, nonché la predisposizione di piani strategici di intervento, i cui elementi fondamentali formeranno oggetto di una riforma organica in materia di politiche socio-abitative, da adottarsi entro diciotto mesi dall'insediamento della Commissione regionale di cui all'articolo 2.
3. Nel quadro del comma 1, la presente legge avvia il processo di riorganizzazione degli strumenti di intervento regionale nel settore socio-abitativo, mediante il Piano di convergenza tra le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) regionali, finalizzato a contenere i costi di gestione, razionalizzare l'impiego di risorse e costituire un sistema efficiente e omogeneo a livello regionale capace di integrarsi nel sistema di sicurezza sociale e di garantire uniformità di diritti sul territorio della Regione.
Art. 2. (Commissione regionale per le politiche socio-abitative)
1. È istituita la Commissione regionale per le politiche socio-abitative (CRPSA), quale organismo di indirizzo e coordinamento degli interventi della Regione e degli enti locali nel settore dell'edilizia residenziale e sociale, di attuazione dei programmi regionali in materia di politiche abitative, nonché di programmazione e controllo del sistema regionale delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale.
2. Nella fase di convergenza di cui all'articolo 4, la Commissione regionale per le politiche socio-abitative, integrata ai sensi del successivo comma 4, svolge altresì i compiti di cabina di regia per le attività di analisi, programmazione e indirizzo di cui all'articolo 1, nonché per il monitoraggio del processo di convergenza delle ATER regionali e la proposta di ulteriori iniziative.
3. La Commissione regionale per le politiche socio-abitative è composta:
a) dall'Assessore regionale competente in materia di edilizia, o suo delegato, che la presiede;
b) dall'Assessore regionale competente in materia di sanità e sicurezza sociale, o suo delegato;
c) dal Direttore centrale in materia di edilizia;
d) dal Direttore centrale in materia di sicurezza sociale;
e) da cinque rappresentanti dei Comuni, indicati dal Consiglio delle autonomie locali, in modo da garantire la rappresentanza del territorio di ciascuna ATER [2].
4. Per le attività di cabina di regia di cui al comma 2, la Commissione regionale per le politiche socio-abitative è integrata da un rappresentante di ciascuna ATER regionale.
5. La funzione di segreteria della Commissione regionale per le politiche socio-abitative fa capo alla Direzione centrale competente in materia di edilizia.
6. La carica di membro della Commissione regionale per le politiche socio-abitative è rivestita a titolo gratuito e non prevede compensi.
7. La Commissione regionale per le politiche socio-abitative è costituita con decreto del Presidente della Regione.
Art. 3. (Funzioni della Commissione regionale per le politiche socio-abitative)
1. La Commissione, nella funzione di cabina di regia, esplica funzioni di programmazione e di verifica dei risultati ottenuti dalle Aziende mediante:
a) la predisposizione di un piano regionale di edilizia sociale;
b) l'espressione di un parere sui piani delle singole Aziende del sistema; il piano costituisce l'obiettivo di mandato degli Amministratori unici delle Aziende all'atto della loro nomina e deve contenere i Piani di convergenza;
c) la verifica almeno annuale dello stato di attuazione del programma di mandato di ogni singolo Amministratore unico;
d) le proposte alla Giunta regionale nelle materie relative alle politiche abitative;
e) l'espressione di un parere in merito al Piano di convergenza di cui all'articolo 4.
2. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, la Commissione audisce i sindacati confederati e autonomi e quelli degli inquilini maggiormente rappresentativi almeno una volta l'anno.
Art. 4. (Piano di convergenza)
1. Ai fini del contenimento della spesa e del miglioramento dell'efficacia operativa, le ATER del sistema regionale unificano progressivamente i servizi generali e le procedure secondo un Piano di convergenza approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di edilizia, sentito il parere delle Commissioni consiliari competenti.
2. I servizi generali da considerare sono:
a) la programmazione e gestione contabile e di bilancio;
b) la gestione del personale;
c) l'effettuazione di gare e la stipula di contratti;
d) gli uffici legali;
e) le altre funzioni individuate dal Piano di convergenza e sue successive modifiche e integrazioni.
3. Il Piano di convergenza contiene l'individuazione dei servizi e delle procedure da unificare, specifica le fasi progressive dell'integrazione, anche limitatamente ad alcune ATER del sistema, nonché il cronoprogramma di ciascuna fase e l'individuazione dell'Azienda capofila per ciascuna attività.
4. I rapporti tra le ATER nella gestione delle funzioni e dei servizi unificati sono regolati sulla base di convenzioni obbligatorie, i cui contenuti essenziali sono prescritti dal Piano di convergenza.
Art. 5. (Riordino delle ATER)
1. Le ATER della Regione sono riorganizzate e integrate in un sistema unitario sulla base del Piano di convergenza di cui alla presente legge.
2. Ogni ATER è retta da un Amministratore unico, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di edilizia.
3. La durata massima dell'incarico dell'Amministratore unico è di diciotto mesi. L'incarico terminerà in ogni caso con l'entrata in vigore della legge di riforma organica in materia di politiche socio-abitative di cui all'articolo 1.
4. Dalla data di nomina degli Amministratori unici sono sciolti i Consigli di amministrazione delle ATER e dalla medesima data decadono i Presidenti delle ATER. All'Amministratore unico sono attribuiti cumulativamente i poteri precedentemente spettanti ai Consigli di amministrazione e ai Presidenti delle ATER.
5. Quando leggi regionali o altri atti normativi riferiti all'ordinamento delle ATER menzionano il «Consiglio di amministrazione» o il «Presidente del Consiglio di amministrazione» la menzione si intende riferita all'«Amministratore unico».
Art. 6. (Collegio unico dei revisori dei conti)
1. È istituito il Collegio unico dei revisori dei conti delle ATER del sistema regionale.
2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti. I revisori devono essere iscritti nei registri dei revisori contabili e sono nominati dal Consiglio regionale. Il nominativo del Presidente del Collegio è indicato dalla minoranza.
3. Un componente effettivo e un supplente sono indicati dalle forze politiche di minoranza del Consiglio regionale.
4. Dalla data di nomina del Collegio unico sono sciolti i Collegi dei revisori dei conti delle ATER.
5. Il Collegio unico del revisori dei conti esercita funzioni di controllo generale su tutte le ATER del sistema regionale in conformità alle norme del codice civile e valuta la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che ne disciplinano l'attività, ai programmi e agli indirizzi della Regione e della Commissione regionale per le politiche socio-abitative, nonché al principio di buon andamento. Al Collegio unico dei revisori dei conti compete altresì il controllo contabile e il controllo legale ai sensi dell'articolo 2409 bis del codice civile [3].
6. Quando leggi regionali o altri atti normativi riferiti all'ordinamento delle ATER menzionano il «Collegio sindacale» la menzione si intende riferita al «Collegio unico dei revisori dei conti».
Art. 7. (Modifiche alla
1. Il comma 1 dell'articolo 14 della
«1. All'Amministratore unico e ai componenti del Collegio unico dei revisori dei conti compete un'indennità mensile di carica stabilita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia. Tali soggetti non possono percepire alcun altro compenso per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali delle ATER. Agli stessi spetta il rimborso delle spese accessorie di missione nella misura indicata nel decreto di nomina.».
2. Il comma 5 dell'articolo 11 della
«5. I componenti del Collegio unico dei revisori dei conti restano in carica per tre anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina, rinnovabili per una sola volta. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di un membro effettivo è disposto il subentro di un membro supplente con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia.».
Art. 8. (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) i commi da 74 a 111 dell'articolo 9 della
b) i commi 2 e 3 dell'articolo 7 della
c) l'articolo 9 della
d) i commi 1, 2 e 7 dell'articolo 11 della
Art. 9. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 50 della
[2] Lettera così modificata dall'art. 21 della
[3] Comma così modificato dall'art. 4 della