§ 3.8.18/1 - Legge Regionale 10 dicembre 1997, n. 40.
Modifiche alla L.R. 16 maggio 1994, n. 20 "Norme per la qualificazione dell'impresa artigiana".


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 artigianato e industria
Data:10/12/1997
Numero:40


Sommario
Art. 3.  Norma finanziaria.
Art. 4.  Dichiarazione di urgenza.


§ 3.8.18/1 - Legge Regionale 10 dicembre 1997, n. 40.

Modifiche alla L.R. 16 maggio 1994, n. 20 "Norme per la qualificazione dell'impresa artigiana".

(B.U. n. 122 del 12 dicembre 1997).

 

     Artt. 1. - 2. [1]

 

Art. 3. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti a Lire 900.000.000 per l'esercizio 1997, la Regione Emilia- Romagna fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Capitolo 86350 "Fondo per far fronte agli oneri di pendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti di sviluppo" del Bilancio per l'esercizio 1997 e pluriennale 1997/1999, secondo l'esatta destinazione recata alla voce n. 18 dell'elenco n. 2 allegato alla L.R. 24 aprile 1997, n. 8, di approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 1997 e pluriennale 1997/1999.

     2. Al Bilancio di previsione per l'esercizio 1997 sono apportate le seguenti variazioni:

 

Stato di previsione della spesa

     a) Variazioni in aumento:

     Cap. 22274 "Conferimento in un'unica soluzione all'Artigiancassa per il finanziamento dell'abbattimento del tasso di interesse praticato dall'Artigiancassa sui prodotti finanziari da questa istituiti per le imprese artigiane. (CNI)"

     Bilancio di competenza Lire 900.000.000

     Bilancio di cassa Lire 900.000.000

     b) Variazioni in diminuzione:

     Cap. 86350 "Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti di sviluppo"

     Bilancio di competenza Lire 900.000.000

     Bilancio di cassa Lire 900.000.000.

 

     Art. 4. Dichiarazione di urgenza.

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2, della Costituzione e 31 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

 

 


[1] Modificano gli artt. 11 e 12 della L.R. 16 maggio 1994, n. 20.