Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 24/05/1999 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 "Norme per l'attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per il referendum" è autorizzata per [...] |
Art. 1 Bis. 1. |
Art. 2. 1. La spesa da porre a carico del programma straordinario di formazione professionale obiettivi 3 e 4, a titolo di rimborso stipendi, retribuzioni ed altri assegni per il personale regionale di [...] |
Art. 3. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 48 "Istituzione del Parco regionale delle Serre" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 100.000.000 |
Art. 4. 1. Per l'iniziativa di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 32 "Costituzione del Consorzio di ricerca forestale per la produzione e la trasformazione del legno e per l'ambiente" è [...] |
Art. 5. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 marzo 1982, n. 7 "Fondo per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle Aziende pubbliche e private che esercitano pubblici esercizi di [...] |
Art. 6. 1. Ai fini della concessione di contributi alle Comunità Montane - per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29 gennaio 1974, [...] |
Art. 7. 1. In attuazione del disposto di cui all'art. 7 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 e per gli interventi che ricadono nei comprensori di bonifica, da eseguirsi in economia o in [...] |
Art. 7 Bis. 1. |
Art. 7 Ter. 1. |
Art. 7 Qua ter. |
Art. 8. 1. Per le finalità di cui alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 15 "Interventi nel settore della promozione degli scambi socio-culturali" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la [...] |
Art. 9. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 2 "Provvedimenti a favore delle scuole e delle Università calabresi per contribuire allo sviluppo della coscienza civile e [...] |
Art. 10. 1. Per le finalità di cui alla legge regionale 12 aprile 1990, n. 22 "Criteri per l'esercizio da parte dei comuni della Calabria delle funzioni amministrative in materia di rivendita di [...] |
Art. 11. 1. Ai fini della concessione di contributi per il diritto allo studio all'Università degli studi della Calabria e all'Università degli studi di Reggio Calabria, ai sensi della legge regionale 30 [...] |
Art. 12. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 32 "Diritto allo studio universitario" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 5.000.000.000 |
Art. 13. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 31 "Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero" è autorizzata per l'esercizio [...] |
Art. 14. 1. Ai fini della concessione del contributo regionale all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1979, n. 1 è autorizzata [...] |
Art. 15. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 35 "Istituzione di un centro regionale per l'autonomia del non vedente" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la [...] |
Art. 16. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 dicembre 1974, n. 18 "Concessione di contributi alle sezioni provinciali e al consiglio regionale della sezione italiana ciechi" e successive [...] |
Art. 17. 1. Per gli interventi di cui all'art. 43 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 "Riordino e programmazione delle funzioni socio- assistenziali" è autorizzata per l'esercizio finanziario [...] |
Art. 18. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 18 giugno 1984, n. 14 "Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la [...] |
Art. 19. 1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 36 "Interventi a favore degli uremici" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire [...] |
Art. 20. 1. Per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1 - lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), - della legge regionale 9 aprile 1990, n. 17 "Interventi regionali nel settore [...] |
Art. 21. 1. Per le iniziative relative alla divulgazione in agricoltura di cui all'art. 4, della legge regionale 31 luglio 1992, n. 11, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire [...] |
Art. 22. 1. Per le iniziative di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 21 "Interventi a favore dell'agricoltura - Credito agrario e di esercizio" e successive modificazioni, [...] |
Art. 23. 1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria - ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 5 febbraio 1977, n. 7 - [...] |
Art. 24. 1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) - ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. [...] |
Art. 25. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 54 "Riconoscimento giuridico dell'Associazione regionale allevatori della Calabria con sede in Catanzaro" è autorizzata per [...] |
Art. 26. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 14 "Interventi urgenti per lo sviluppo delle colture protette" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di [...] |
Art. 27. 1. Per le finalità di cui alla legge regionale 24 giugno 1986, n. 26 "Interventi nel settore zootecnico" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 4.000.000.000 |
Art. 28. 1. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi della durata massima di venti anni sui mutui di miglioramento fondiario - di cui all'art. 2, terzo comma, della legge [...] |
Art. 29. 1. Per gli interventi previsti dall'art. 2, terzo comma, dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 "Miglioramenti fondiari in agricoltura" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la [...] |
Art. 30. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 4 aprile 1986, n. 13 "Costituzione Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire [...] |
Art. 31. 1. Al fine di concedere sovvenzioni e contributi alle associazioni regionali degli artigiani - ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 25 - è autorizzata per [...] |
Art. 32. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13 "Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione" è autorizzata per l'esercizio [...] |
Art. 32 Bis. 1. |
Art. 33. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 5 "Associazione turistiche pro-loco" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 500.000.000 |
Art. 34. 1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 5 maggio 1990, n. 35 "Sostegno all'attività dell'istituto superiore per il turismo - Corsi di formazione per lo svolgimento di attività [...] |
Art. 35. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 6 "Norme per l'incentivazione del flusso turistico attraverso trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare" è autorizzata [...] |
Art. 36. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 25 agosto 1987, n. 26 "Interventi finanziari per favorire la ristrutturazione e l'ammodernamento attraverso l'associazionismo e la cooperazione [...] |
Art. 37. 1. In attesa di specifiche leggi regionali, per le attività o gli interventi di carattere continuativo, ricorrente o una tantum, di cui ai capitoli 2141201 - 2211103 - 2211206 - 3312101 - [...] |
Art. 37 bis. [24] |
Art. 38. 1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali - di cui all'art. 32 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere [...] |
Art. 39. 1. Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, è [...] |
Art. 40. 1. Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti [...] |
Art. 41. 1. In conformità degli artt. 11 ter e 56 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 le proposte di legge e di deliberazione programmatica sono sottoposte al visto dell'Assessore al Bilancio ed [...] |
Art. 42. 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge - ammontanti a complessive lire 656.313.000.000 nel triennio 1999/2001, di cui lire 653.713.000.000 a carico del [...] |
Art. 43. 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione |
§ 6.3.98 - L.R. 24 maggio 1999, n. 14. [1]
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1999 e pluriennale 1999/2001 della Regione Calabria (Legge finanziaria).
(B.U. n. 54 del 24 maggio 1999).
Rubrica 1^
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per gli interventi di cui alla
3. Per gli interventi di cui all'art. 1, commi 1 e 3, della
4. Per la realizzazione delle attività di cui alla
1. [3].
2. [4].
3. Le nomine di competenza regionale inerenti a componenti di organismi esterni alla Regione sono incompatibili con le funzioni di dipendente regionale.
4. Coloro i quali versano nello stato di incompatibilità di cui al precedente comma sono tenuti a rimuoverne le cause entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trascorsi i quali si procede d'ufficio a favore della pubblica funzione.
1. La spesa da porre a carico del programma straordinario di formazione professionale obiettivi 3 e 4, a titolo di rimborso stipendi, retribuzioni ed altri assegni per il personale regionale di cui alla
2. La spesa da porre a carico dei fondi destinati alla gestione delle opere di cui all'art. 139 del T.U. approvato con
3. Al fine di garantire il mantenimento del servizio socio-psico- pedagogico di cui alle leggi regionali 5 maggio 1990, n. 57 e 24 gennaio 1997, n. 2 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 22.000.000.000, con allocazione al capitolo 1003123 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.
Rubrica 2^
Territorio
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per gli interventi di cui alla
3. Per gli interventi di cui alla
4. Per favorire l'accesso degli enti locali e delle loro associazioni alla concessione di mutui da parte della Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento di opere di interesse regionale, ai sensi degli articoli 1 e 4 della
5. [5].
1. Per l'iniziativa di cui alla
2. Per l'attuazione degli interventi e delle iniziative in materia di protezione civile di cui alla
3. [6].
4. Per far fronte al maggiore onere derivante da quanto previsto al precedente comma, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999, la spesa di lire 500.000.000, con allocazione al capitolo 2141222 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.
5. Per far fronte ai maggiori oneri connessi al trasferimento dei centri abitati di Cardinale, Centrache, Fabrizia, Nardodipace, San Lorenzo Bellizzi, Cardeto, Careri e Roghudi, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 1.500.000.000, con allocazione al capitolo 2242210 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.
6. Per le finalità di cui all'art. 10 della
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per i contributi di cui alla
3. Per gli interventi di cui alla
4. Per gli interventi di cui alla
5. Per i contributi di cui alla
6. Al fine di agevolare la gestione ed il funzionamento degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani della Regione, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 3.000.000.000, con allocazione al capitolo 2211235 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.
7. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 7 della legge n. 305/89, relativi al programma triennale per la tutela dell'ambiente - area programmata "aree urbane", disinquinamento atmosferico ed acustico - il cui finanziamento è stato soppresso ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 549/95 e fatto confluire nel fondo perequativo di cui all'art. 3, comma 2, della predetta normativa, è autorizzata la spesa complessiva, su base pluriennale, di lire 3.152.000.000, di cui lire 552.000.000 a carico del bilancio 1999, con allocazione al capitolo 2135212 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.
8. [7].
1. Ai fini della concessione di contributi alle Comunità Montane - per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'art. 15 della
2. Per gli interventi di cui alla
3. I fondi stanziati nel capitolo 2323201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 sono destinati con deliberazione della Giunta Regionale ad assicurare ai Comuni di Acri, San Giovanni in Fiore e Nardodipace e alla Comunità Montana Alto Tirreno (Verbicaro) un contributo ordinario pari a quello dell'anno 1998, definito in lire 10.500.000.000, per il finanziamento di progetti a sostegno dell'occupazione.
4. Per gli interventi di cui all'art. 1, commi 1 e 3, della
5. Per le finalità di cui al titolo I della
6. Al fine di garantire la gestione delle dighe regionali è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 1.500.000.000, con allocazione al capitolo 2112103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.
7. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma 5 ed entro i limiti della somma complessiva di lire 4.125.000.000, la Giunta regionale è autorizzata a finanziare i progetti non inseriti, per carenza di fondi, nel piano di ripartizione per l'anno 1998 - di cui all'art. 6, comma 1, della
1. In attuazione del disposto di cui all'art. 7 della
2. Per gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della
3. In attuazione dell'art. 7, commi 5 e 6, della
4. Al fine di agevolare i comuni e i loro consorzi nella predisposizione dei piani e strumenti urbanistici, la Giunta Regionale è autorizzata a concedere contributi ai comuni medesimi per l'anno 1999, per un ammontare complessivo di lire 1.000.000.000, con allocazione al capitolo 2311101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.
5. Per gli interventi di cui alla
6. [8].
7. [9].
8. [10].
1. [11].
2. In sede di prima applicazione del presente articolo, la nomina dei direttori generali e dei collegi dei revisori dei conti delle ATERP, viene effettuata entro 60 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con la nomina dei direttori generali e dei collegi dei revisori dei conti decadono automaticamente e senza ulteriori formalità i consigli di amministrazione, i collegi dei revisori dei conti e i direttori generali nominati a norma della
1. [12].
2. Le norme in contrasto con il presente articolo si intendono abrogate.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
4. I progetti sottoposti all'esame della Consulta Tecnica Regionale e non esaminati entro il termine di cui al precedente comma 3, sono restituiti ai Comuni e alle Province secondo le rispettive competenze.
Art. 7 Quater.
1. [13].
Rubrica 3^
Istruzione, cultura e tempo libero
1. Per le finalità di cui alla
2. Per gli interventi di cui alla
3. Per gli interventi di cui alla
4. Per le finalità di cui all'art. 2 della
5. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, della
6. Per l'attuazione delle finalità di cui alla
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per gli interventi di cui alla
3. Per le iniziative di cui alla
4. Per gli interventi di cui alla
5. Per gli interventi di cui alla
6. Per il contributo di cui alla
7. Per le finalità di cui alla
8. Per l'attuazione delle finalità di cui alla
9. Per le iniziative di cui alla
10. Per la realizzazione delle attività di cui alla
- Scuola di teatro" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa
di lire 300.000.000.
11. Per le iniziative di cui alla
12. Per le iniziative di cui alla
13. Per gli interventi di cui alla
14. Per le finalità di cui alla
15. Per le iniziative di cui alla
16. Per le iniziative di cui alla
17. Per le iniziative di cui alla
18. Per le finalità di cui alla
19. Per le iniziative di cui alla
20. Per le finalità di cui alla
21. Per gli interventi di cui alla
22. Per le finalità di cui alla
23. [14].
24. A valere sullo stanziamento previsto dal precedente comma 2 la somma di lire 200.000.000 è destinata alla realizzazione del progetto - predisposto dal Forum della donna albanese in collaborazione con il CRIC di Reggio Calabria - in favore di donne e bambini profughi del Kosovo accolti nelle città di Lac e Mamurras.
1. Per le finalità di cui alla
2. Per gli interventi di cui alla
3. Per gli interventi di cui alla
4. Per le finalità di cui agli artt. 36 e 37 della
5. Al fine di favorire la crescita culturale e professionale di giovani laureati calabresi e per accrescere le possibilità di occupazione e di sviluppo, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa complessiva di lire 10.000.000.000, con allocazione al capitolo 3313102 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.
6. La spesa di cui al precedente comma è destinata, sulla base di criteri da stabilire di concerto con le Università calabresi, al finanziamento di assegni di ricerca e di borse di studio per specializzazioni e alta formazione in favore di giovani laureati calabresi. Restano salvi i contributi di carattere pluriennale in essere e regolarmente concessi, già posti a carico dello stesso capitolo di bilancio.
7. Con successivo provvedimento sarà disciplinata la possibilità di impiego nelle attività regionali dei giovani laureati formati e risultati più meritevoli, ai sensi dei precedenti commi 5 e 6.
1. Ai fini della concessione di contributi per il diritto allo studio all'Università degli studi della Calabria e all'Università degli studi di Reggio Calabria, ai sensi della
2. Al fine di assicurare il funzionamento e le attività dell'Istituto di Servizio e Assistenza Sociale (ISAS) di Cosenza e della Scuola Superiore di Servizio Sociale della Locride di Locri, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa complessiva di lire 150.000.000, di cui lire 100.000.000 a favore dell'Istituto di Servizio e Assistenza Sociale (ISAS) di Cosenza.
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per favorire l'accesso dei comuni alla concessione di mutui da parte della Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento di interventi in materia di edilizia scolastica ai sensi dell'art. 9 bis della
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per gli interventi di cui alla
3. Per gli interventi di cui alla
4. Per gli interventi di cui alla
5. Al fine di accelerare la spesa inerente all'attuazione del sottoprogramma 5 "Risorse umane" del Programma Operativo Plurifondo 1994/1999, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 520 del 6/3/1995, i fondi rinvenienti a seguito di revoche di finanziamenti, a suo tempo concessi previo regolari bandi, possono essere riprogrammati ed utilizzati dalla Giunta regionale per interventi più coerenti con la programmazione regionale, nel rispetto delle decisioni e dei regolamenti comunitari.
Rubrica 4^
Sicurezza sociale
1. Ai fini della concessione del contributo regionale all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della
2. Per gli interventi di cui alla
3. Al fine di consentire il funzionamento della scuola autonoma di Ostetricia di Catanzaro è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 100.000.000, con allocazione al capitolo 4111101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per le finalità di cui alla
1. Per gli interventi di cui alla
2. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi previsti dall'art. 5 della
1. Per gli interventi di cui all'art. 43 della
2. La Giunta regionale è tenuta ad assicurare il finanziamento delle attività di cui alla
3. Per le finalità di cui alla
4. A valere sullo stanziamento per l'esercizio finanziario 1999, di cui al comma 1, la somma di lire 5.300.000.000 è destinata al servizio delle strutture socio-assistenziali in favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, sulla base delle convenzioni regolarmente stipulate con la Regione, ai sensi della
5. Per garantire la gestione ed il funzionamento degli asili nido di competenza dei comuni, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per l'anno 1999 - ai sensi dell'art. 24 della
6. A valere sullo stanziamento di cui al comma 1, la somma di lire 500.000.000 è destinata agli interventi inerenti alla tutela della maternità delle donne non occupate, sulla base dei criteri che saranno stabiliti con apposita delibera della Giunta regionale.
7. [15].
8. [16].
9. [17].
1. Per gli interventi di cui alla
1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della
1. Per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1 - lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), - della
2. Per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1 - lettere a) e b) - della
3. Per le finalità di cui alla
4. Per gli interventi di cui alla
5. Per gli interventi di cui all'art. 49 della
Rubrica 5^
Agricoltura
1. Per le iniziative relative alla divulgazione in agricoltura di cui all'art. 4, della
2. Al fine di garantire la maggiore spesa derivante dalla concessione dei benefici di cui all'art. 8, commi 4, 5 e 6 della
3. Al fine di garantire l'erogazione dell'indennità compensativa agli agricoltori che godono di pensione di vecchiaia o di anzianità, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 2.500.000.000, con allocazione al capitolo 5232101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.
1. Per le iniziative di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 della
2. Per gli interventi previsti al capo secondo della
3. Per gli interventi di cui alla
1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria - ai sensi dell'art. 34 della
2. Ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi per mutui contratti sulla quota parte di spesa non coperta da contributo in conto capitale, relativi agli interventi di potenziamento delle strutture zootecniche - previsti dai punti 1) e 2) del primo comma dell'art. 14 della
3. Il concorso nel pagamento degli interessi di cui al precedente comma è effettuato mediante attualizzazione degli interessi medesimi.
1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) - ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), della
2. Sul contributo di cui al precedente comma grava la spesa inerente alla collocazione sul mercato e alla dismissione delle attività dell'ex ESAC-impresa, nonché alla gestione provvisoria delle medesime attività, di cui agli artt. 2 e 3, comma 1, della
3. La Giunta regionale è autorizzata a corrispondere all'ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) il contributo ordinario per l'anno 1999, previsto al precedente comma 1, in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre. L'erogazione della quarta rata del contributo medesimo è subordinata alla presentazione del conto consuntivo relativo all'esercizio 1998.
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per gli interventi di cui all'art. 3 della
3. Per le finalità di cui alla
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per le finalità di cui alla
3. Per gli interventi di cui alla
4. Per gli interventi di cui alla
1. Per le finalità di cui alla
2. Per le finalità di cui alla
3. Per le finalità di cui alla
4. Per le finalità di cui alla
1. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi della durata massima di venti anni sui mutui di miglioramento fondiario - di cui all'art. 2, terzo comma, della
- è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire
8.000.000.000.
2. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi della durata massima di venti anni sui mutui per lo sviluppo della cooperazione agricola - di cui all'art. 7, secondo comma, della
3. Per la realizzazione di progetti di sperimentazione nel settore agricolo, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 2.000.000.000, con allocazione al capitolo 5112102 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.
4. Per le finalità di cui all'articolo 8 della
1. Per gli interventi previsti dall'art. 2, terzo comma, dalla
2. Il concorso nel pagamento degli interessi di cui al precedente comma è effettuato mediante attualizzazione degli interessi medesimi.
3. Per gli interventi di cui alla
4. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi sui mutui massimo trentennali a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice - di cui alla
5. Al fine di accelerare la spesa inerente all'attuazione del Programma Leader II regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 82 del 14/3/1996, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare allo stesso le eventuali variazioni ed integrazioni, anche di natura organizzativa, in coerenza a quanto stabilito dal Comitato di sorveglianza e dalle relative decisioni comunitarie.
Rubrica 6^
Attività produttive extragricole
1. Per gli interventi di cui alla
2. [18].
1. Al fine di concedere sovvenzioni e contributi alle associazioni regionali degli artigiani - ai sensi degli articoli 17 e 18 della
2. Per gli interventi di cui alla
3. [19].
4. All'onere derivante dal precedente comma si provvede con lo stanziamento di cui al capitolo 1013106 della spesa del bilancio 1999.
5. Il comma 4 dell'articolo 23 della
6. [20].
7. Al maggiore onere derivante dal precedente comma 6 si provvede con le risorse di cui nella misura 2.4. del Programma Operativo Plurifondo (POP) 1994-1999.
1. Per gli interventi di cui alla
1. [21].
2. All'onere derivante dal precedente comma 2 si provvede con lo stanziamento di lire 2.000.000.000 già impegnato a carico del capitolo 6122206 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.
3. [22].
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per le attività di cui all'art. 23, lett. d), della
3. Per le iniziative previste dagli articoli 35, 52, 54 e 65 della
4. Per le iniziative finalizzate alla promozione del turismo scolastico montano - di cui all'articolo 65, comma 3, lett. h), della
5. A valere sul finanziamento di cui al precedente comma 3 la somma di lire 2.600.000.000 è destinata alle attività promozionali inerenti all'organizzazione e svolgimento in Calabria dell'edizione 1999 di "Giochi Senza Frontiere", per lire 2.400.000.000, e all'organizzazione e svolgimento a Reggio Calabria dell'incontro di "Coppa Davis Femminile (Federation Cup) Italia-Spagna", per lire 200.000.000.
6. L'articolo 5 della
1. Per gli interventi previsti dalla
1. Per gli interventi di cui alla
1. Per gli interventi di cui alla
2. L'assegnazione disposta a norma del precedente comma è destinata alle seguenti iniziative:
a) lire 3.000.000.000 per contributi in conto capitale ai soggetti destinatari di cui alle lettere a), b), c), e) e f) dell'art. 2 per le finalità di cui all'art. 3, lettera b), e dell'art. 4 (capitolo 6211204 della spesa);
b) lire 600.000.000 per contributi in conto interessi o in conto rata di ammortamento ai soggetti destinatari di cui alla lettera a) dell'art. 2 per le finalità di cui all'art. 3, lettera a), e dell'art. 4 (capitolo 6211205 della spesa);
c) lire 300.000.000 per contributi in conto interessi ai soggetti di cui alle lettere b), c), e) e f) dell'art. 2 per finanziamenti di credito di esercizio di cui al quinto comma dell'art. 4 (capitolo 6211101 della spesa);
d) lire 250.000.000 per assicurare garanzie integrative per favorire l'accesso al credito ai soggetti beneficiari di cui alla
e) lire 750.000.000 per contributi ai soggetti destinatari di cui all'art. 2, lett. d), per la costituzione del fondo rischi di garanzia di cui all'art. 6 (capitolo 6211206 della spesa).
3. [23].
DISPOSIZIONI VARIE
1. In attesa di specifiche leggi regionali, per le attività o gli interventi di carattere continuativo, ricorrente o una tantum, di cui ai capitoli 2141201 - 2211103 - 2211206 - 3312101 - 3313110 - 3313115 - 4241103 e 6133102 dello stato di previsione della spesa, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa indicata, rispettivamente nei limiti qualitativi e quantitativi, dalla descrizione e dallo stanziamento di competenza corrispondente ai capitoli medesimi.
2. L'attuazione della spesa di cui ai capitoli indicati al precedente comma, che per la sua natura richiede la formulazione di piani o programmi o la indicazione di criteri, avviene previo parere della competente Commissione. Qualora la Commissione non provveda entro sessanta giorni dalla data di acquisizione della richiesta, il parere si intende favorevolmente acquisito.
3. In conseguenza del principio enunciato al precedente secondo comma, la spesa da sottoporre al parere della competente Commissione è quella prevista nel capitolo 3312101.
4. Al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di copertura finanziaria del costo relativo al servizio di gestione e manutenzione degli acquedotti regionali, gli impegni ed i pagamenti a carico del capitolo 2211103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999, sono subordinati all'accertamento e riscossione delle somme previste, in termini di competenza e residui attivi, al corrispondente capitolo 3601105 dello stato di previsione dell'entrata dello stesso bilancio, anche in relazione a quanto stabilito dall'art. 37 bis della
5. Gli impegni ed i pagamenti a carico dei capitoli 2131203, 2131204 e 3313120 dello stato di previsione della spesa, possono essere assunti entro i limiti degli accertamenti e delle riscossioni dei corrispondenti capitoli 1101108 e 1101109 dello stato di previsione dell'entrata.
1. I termini entro i quali le Commissioni consiliari permanenti devono esprimere tutti i pareri previsti dalle leggi regionali sulle delibere della Giunta regionale, sono stabiliti in trenta giorni a decorrere dalla data di acquisizione delle richieste. Trascorso inutilmente tale termine, i pareri si intendono favorevolmente espressi.
1 bis. Per i pareri vincolanti la giunta regionale può deliberare l’acquisizione del parere favorevole e ne sospende l’esecutività fino al pronunciamento della Commissione che comunque deve intervenire non oltre ulteriori 30 giorni [25].
2. Per le delibere già acquisite, i termini decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Sono abrogate tutte le norme della legislazione regionale vigente in contrasto con il presente articolo.
1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali - di cui all'art. 32 della
1. Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell'art. 4 della
2. In tal caso - a norma degli artt. 53 e 54 della
3. Le deliberazioni di cui al precedente comma si intendono propedeutiche rispetto a quelle di impegno contabile a carico degli stanziamenti di competenza del bilancio annuale relativo all'esercizio entro il cui termine venga a scadere l'obbligazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 53 della citata
1. Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti programmi di spesa o ripartizione di fondi nonché quelle riguardanti proposte di leggi o regolamenti regionali sono adottate su proposta dei competenti dipartimenti, ai sensi dell'art. 4 della
1. In conformità degli artt. 11 ter e 56 della
2. L'Assessore al Bilancio e alla Programmazione riferisce alla Giunta regionale sulle proposte di legge e di deliberazione programmatica con apposite relazioni nelle quali vengono evidenziate le condizioni di congruità e di compatibilità di ciascuna proposta con gli obiettivi e gli indirizzi del bilancio pluriennale e del documento programmatico.
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge - ammontanti a complessive lire 656.313.000.000 nel triennio 1999/2001, di cui lire 653.713.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 - si fa fronte, a norma del secondo comma dell'art. 4 della
2. La tabella "A" allegata alla presente legge fornisce la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi organiche, ai capitoli e codici di bilancio, nonché ai programmi di spesa.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Allegato "A"
(Omissis)
[1] Per un'abrogazione parziale della presente legge, vedi l'art. 3 della
[2] Correzione già apportata nel testo promulgato.
[3] Modifica gli artt. 2, 3, 4, 40 della
[4] Modifica la lettera b), comma 1, art. 26 della
[5] Comma modificato dall'art. 4 della
[6] Aggiunge la lettera d) al comma 1, art. 1 della
[7] Modifica il comma 1, art. 56 della
[8] Aggiunge la lettera g) al comma 1, art. 24 della
[9] Aggiunge il comma 4 all'art. 50 della
[10] Modifica gli artt. 9 e 35 della
[11] Modifica gli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 della
[12] Aggiunge l'art. 3 bis alla
[13] Sostituisce il comma 7, art. 15 della
[14] Modifica l'art. 4 della
[15] Modifica il comma 1, art. 16 della
[16] Modifica il comma 1, art. 1 della
[17] Modifica il punto 3), comma 3, art. 2 della
[18] Aggiunge il comma 2 all'art. 2 della
[19] Sostituisce il comma 1, art. 23 della
[20] Modifica il comma 3, art. 31 della
[21] Modifica ed integra l'art. 32 della
[22] Comma abrogato dall'art. 17 della
[23] Aggiunge la lettera f) al comma 1, art. 2 della
[24] Per un’interpretazione autentica del presente articolo vedi l’art. 1 della
[25] Comma aggiunto dall’art. 1 della