§ 4.1.28 - L.R. 31 luglio 1992, n. 11. [*]
Disciplina dei Servizi di Sviluppo Agricolo - Applicazione del Regolamento CEE n. 270/79 e del Regolamento CEE n. 1769/87.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:31/07/1992
Numero:11


Sommario
Art. 1.      1. La Regione Calabria disciplina la materia trasferita alle Regioni dai DD.PP.RR. n. 11/72 e n. 616/77 per quanto concerne i Servizi di Sviluppo Agricolo, recependo il Regolamento CEE n. 270/79 [...]
Art. 2.  Servizi di sviluppo agricolo.
Art. 3.  Servizio di ricerca di interesse regionale e sperimentazione.
Art. 4.  Servizio di divulgazione agricola.
Art. 5.  Formazione professionale qualificazione riqualificazione e aggiornamento professionale in agricoltura.
Art. 6.  Servizi tecnici di supporto.
Art. 7.  Programmazione.
Art. 8.  Comitato Regionale di Orientamento.
Art. 9.  Componenti strutturali del sistema dei servizi di Sviluppo Agricolo.
Art. 10.  Organizzazione Centrale dei Servizi di Sviluppo Agricolo.
Art. 11.  Indirizzi, vigilanza e controllo.
Art. 12.  Requisiti del personale addetto alla divulgazione agricola: formazione, riqualificazione e aggiornamento.
Art. 13.  Istituzione del ruolo della divulgazione agricola.
Art. 14.  Norma finanziaria.


§ 4.1.28 - L.R. 31 luglio 1992, n. 11. [*]

Disciplina dei Servizi di Sviluppo Agricolo - Applicazione del Regolamento CEE n. 270/79 e del Regolamento CEE n. 1769/87.

(B.U. n. 103 del 4 agosto 1992).

 

Art. 1.

     1. La Regione Calabria disciplina la materia trasferita alle Regioni dai DD.PP.RR. n. 11/72 e n. 616/77 per quanto concerne i Servizi di Sviluppo Agricolo, recependo il Regolamento CEE n. 270/79 per lo Sviluppo della Divulgazione Agricola e il Regolamento CEE n. 1760/87 di modifica, in armonia con i principi fissati dalla L.R. n. 28/78 di regionalizzazione dell'Ente di Sviluppo.

     2. I Servizi di Sviluppo Agricolo sono diretti a favorire l'esplicarsi delle potenzialità delle imprese agricole nel rispetto dell'ambiente naturale, la crescita e la formazione di nuove professionalità, il miglioramento della qualità della vita, la difesa ambientale, mediante l'acquisizione e la divulgazione delle conoscenze in campo scientifico, tecnico, economico e socio-economico.

 

     Art. 2. Servizi di sviluppo agricolo.

     1. I Servizi di Sviluppo Agricolo sono riconosciuti di interesse pubblico.

     2. Sono svolti dall'Ente di Sviluppo Agricolo in Calabria (ESAC) e dalle Organizzazioni dei produttori agricoli, in un sistema integrato, secondo i principi fissati dai Regolamenti CEE 270/79 e 1760/87 e le norme della presente legge, per il conseguimento degli obiettivi della politica agricola comunitaria, nazionale e regionale.

     3. I Servizi di Sviluppo Agricolo sono articolati in:

     a) Ricerca di interesse regionale e Sperimentazione;

     b) Divulgazione Agricola;

     c) Formazione e Qualificazione professionale in Agricoltura;

     d) Servizi Tecnici di Supporto.

     4. Le attività dei Servizi di Sviluppo Agricolo sono previste in programmi annuali e triennali disciplinati ai sensi del successivo art. 7 della presente legge.

 

     Art. 3. Servizio di ricerca di interesse regionale e sperimentazione.

     1. Il Servizio Ricerca di interesse regionale e sperimentazione è un supporto tecnico-scientifico dei Servizi di Divulgazione e di Formazione Professionale.

     2. Le attività relative, di interesse della Regione, sono svolte prevalentemente dall'ESAC, Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Calabria, nelle proprie aziende, o presso aziende private che mettano a disposizione le superfici necessarie a titolo gratuito, da Istituti Universitari ed Enti di Ricerca e Sperimentazione, da altri Organismi ritenuti idonei dalla Giunta regionale, che svolgeranno le attività in collegamento con l'ESAC e nell'ambito dei programmi di ricerca regionali.

 

     Art. 4. Servizio di divulgazione agricola.

     1. Il Servizio di Divulgazione Agricola, assicurando e accelerando il processo di trasferimento alle imprese delle informazioni scientifiche, tecniche, economiche e politico-economiche, attraverso la consulenza diretta e adeguati interventi di promozione dello sviluppo agricolo, rappresenta il fulcro dei Servizi di Sviluppo.

     2. Il Servizio si articola in: Divulgazione Polivalente e Divulgazione Specializzata.

     3. La Divulgazione Agricola Polivalente ha come proprio campo di interesse e di intervento l'intero organismo aziendale sotto l'aspetto tecnico, economico e gestionale.

     4. Essa svolge funzioni di collegamento tra Ricerca e Sperimentazione e l'impresa agricola.

     5. Si estrinseca nella:

     - consulenza tecnico-economica alla gestione, adottando come metodo di lavoro, la dimostrazione sul campo, la riunione di gruppo, la visita aziendale;

     - consulenza alla tenuta della contabilità aziendale, analisi di efficenza aziendale ai fini gestionali e statistici e la restituzione critica dei dati acquisiti agli imprenditori interessati;

     - promozione di attività finalizzate alla difesa ambientale;

     - promozione della cooperazione e dell'associazionismo;

     - promozione e assistenza tecnica per l'agriturismo;

     - consulenza tecnica per la predisposizione e per l'esecuzione dei piani di sviluppo aziendale;

     - attività di collaudo della sperimentazione nei campi per i quali non esistono divulgatori specializzati.

     6. La Divulgazione Agricola Polivalente è svolta prevalentemente dalle Organizzazioni Professionali Agricole presenti nel Comitato Interregionale per la Divulgazione Agricola (CIDA) e riconosciute agli effetti del Reg. CEE 1760/77, secondo le norme della presente legge.

     7. L'ESAC svolge attività di Divulgazione Agricola Polivalente nell'ambito delle strutture di cui al successivo art. 9 lettera b) con funzioni di sostegno e di coordinamento nei confronti delle Unità Operative delle Organizzazioni Professionali (U.D.A.).

     8. Nelle more della costituzione delle U.D.A., l'ESAC svolge, altresì, azioni dirette di Divulgazione Agricola Polivalente e nell'ambito di specifici interventi regionali, attua iniziative di promozione e di assistenza tecnica per la ricomposizione e il riordino fondiario.

     9. La Divulgazione Specializzata, in quanto intervento di supporto alla Divulgazione Polivalente, svolge prevalentemente funzioni di collegamento tra questa e la Ricerca e la Sperimentazione.

     10. Rientrano nei compiti della Divulgazione Specializzata:

     - la promozione e il mantenimento dei contatti con il Servizio di Ricerca e Sperimentazione per ogni singolo settore di specializzazione e settore affini;

     - la dimostrazione sul campo e il collaudo della sperimentazione;

     - la consulenza specialistica;

     - la realizzazione di incontri, seminari, stages e, integrate con la divulgazione polivalente, le attività finalizzate alla difesa dell'ambiente naturale.

     11. La Divulgazione Specializzata in zootecnia opera a stretto contatto con l'Associazione Regionale e con le Associazioni Provinciali Allevatori per quanto attiene alla prevenzione e alla lotta all'ipofecondità.

     12. La Divulgazione Specializzata viene svolta dall'ESAC, nell'ambito delle strutture e per le funzioni di cui al successivo art. 9 lett. b) della presente legge.

     13. Le strutture individuate all'art. 9, siano esse pubbliche o private, adottano il metodo di lavoro di gruppo sia nelle fasi di pianificazione che nello svolgimento delle attività di autoverifica ed in tutte le circostanze utili alle imprese servite.

     14. Il programma di attuazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo deve fornire anche gli elementi necessari per la progettazione,

l'organizzazione, il coordinamento degli interventi di formazione, qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale degli imprenditori agricoli, loro familiari e coadiuvanti.

     15. Per favorire la convergenza degli obiettivi della formazione professionale con quelli degli altri interventi dei Servizi di Sviluppo Agricolo viene attivato il coordinamento tra i settori competenti dell'area funzionale del Settore Agricoltura e Foreste e l'area funzionale della Formazione Professionale.

 

     Art. 5. Formazione professionale qualificazione riqualificazione e aggiornamento professionale in agricoltura.

     1. Gli interventi di formazione professionale in agricoltura sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale secondo le direttive individuate nell'ambito dei programmi per i Servizi di Sviluppo Agricolo.

     2. Gli interventi di formazione professionale in Agricoltura si attuano secondo i principi e le finalità dettati dalla legge quadro n. 845/78 dalla legge regionale n. 18/85, dal Reg. CEE n. 797/85, recepito dalla legge regionale n. 23/88 e da altra normativa vigente.

     3. La Qualificazione professionale in attuazione del Reg. CEE n. 797/85, ha lo scopo di consentire alle persone che lavorano in agricoltura una qualificazione nella professione agricola e/o di migliorare quella posseduta.

     4. Le attività di qualificazione professionale sono pertanto finalizzate:

     a) alla qualificazione e perfezionamento di imprenditori, coadiuvanti e salariati agricoli;

     b) alla formazione di dirigenti di associazioni di produttori e cooperative;

     c) alla formazione complementare di giovani imprenditori agricoli di età inferiore a 40 anni.

     5. Per una migliore integrazione della Formazione e Qualificazione professionale in Agricoltura con gli altri Servizi di Sviluppo Agricolo, la programmazione delle attività è subordinata al parere di congruità, espresso dal Comitato di Orientamento di cui all'art. 8.

     6. L'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione di cui sopra, possono essere affidati, mediante apposite convenzioni, ad Enti particolarmente qualificati, con preferenza a quelli di emanazione delle Organizzazioni professionali agricole (OO.PP.AA.) col coordinamento dei Centri di Sviluppo agricolo di cui al successivo art. 9 e nell'ambito delle attività proprie delle strutture di coordinamento delle OO.PP.AA. di cui all'art. 10 della presente legge.

 

     Art. 6. Servizi tecnici di supporto.

     1. I Servizi di Supporto sono diretti a favorire l'attuazione di un sistema informativo integrato, alla cui realizzazione concorrono il livello nazionale, regionale e locale.

     2. L'insieme dei Servizi di Supporto sostiene lo sviluppo dei servizi tecnici a livello regionale e locale, rafforzando la consulenza, elevando la qualità dei flussi informativi e di tutti i servizi rivolti alla risoluzione dei problemi aziendali, ambientali e territoriali; favorisce il collegamento a livello nazionale, regionale e locale, attivando i necessari rapporti di interconnessione con le realizzazioni internazionali.

     3. I Servizi Tecnici di Supporto intervengono, in particolare, nei seguenti campi di attività:

     - agropedologia;

     - elaborazione dati per l'utilizzazione integrata di rilevazioni microclimatiche e pedologiche;

     - osservazione e controllo permanente dei fenomeni di inquinamento e della stabilità del suolo e, in generale, dell'uso di tale risorsa;

     - osservazione sull'andamento del mercato agroalimentare in collaborazione con l'Istituto per studi ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA);

     - osservazione e controllo della qualità dei prodotti agroalimentari;

     - analisi dei dati della contabilità aziendale in collaborazione con l'Istituto Nazionale Economia Agraria (INEA);

     - osservazione e controllo permanente delle malattie delle piante;

     - osservazione sul mercato del lavoro in agricoltura in collaborazione con l Osservatorio sul Mercato del Lavoro dell'Assessorato alla Formazione Professionale;

     - osservazioni statistiche di interesse regionale in collaborazione con l'ISTAT.

     4. I Servizi Tecnici di Supporto agiscono ottimizzando l'efficacia degli strumenti tecnici utili, già disponibili presso le strutture regionali e presso gli Enti privati interessati, nonché dotandosi di strumentazione propria centralizzata e decentrata, quali laboratori di analisi agropedologiche e laboratori di analisi di qualità dei prodotti agro-alimentari.

     5. I Servizi Tecnici di Supporto sono di competenza dell'ESAC.

 

     Art. 7. Programmazione.

     1. L'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo, acquisiti gli orientamenti del Comitato Regionale di cui al successivo art. 8, predispone il programma triennale e i Piani annuali dei Servizi di Sviluppo Agricolo sulla base delle proposte dei propri Centri di Divulgazione Agricola Ce.D.A., istituiti con l'art. 9, e dei Centri di Coordinamento delle Organizzazioni Professionali Agricole, per quanto attiene alle attività delle Unità di Divulgazione Agricola, U.D.A., previste agli artt. 9 e 10.

     2. I Programmi triennali e i Piani annuali sono presentati al Comitato Regionale di Orientamento per il parere di congruità, previa istruttoria da parte del Settore competente della Giunta regionale.

     3. La Giunta su proposta dell'Assessorato all'Agricoltura entro il mese di giugno dell'anno precedente il periodo di riferimento, delibera sul Piano triennale e su quello annuale e sottopone all'esame della competente Commissione Consiliare il Piano triennale.

     4. La Commissione Consiliare competente deve esprimere il proprio parere, entro 60 giorni dal momento della ricezione del Piano stesso. Trascorso tale termine, il parere della Commissione s'intende acquisito.

 

     Art. 8. Comitato Regionale di Orientamento.

     1. Allo scopo di orientare le scelte tecnico-economiche e tecnico- scientifiche nel campo dei Servizi di Sviluppo Agricolo, nell'ambito delle disposizioni della presente legge, presso l'Assessorato all'Agricoltura è istituito il Comitato di Orientamento per la Programmazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo.

     2. Il Comitato Regionale di Orientamento ha i seguenti compiti:

     a) fornire gli orientamenti tecnico-economici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della politica agraria attraverso i programmi pluriennali e annuali dei Servizi di Sviluppo Agricolo;

     b) fornire, in particolare, indicazioni sui parametri tecnico- aziendali, sulle dimensioni economiche minime delle aziende da servire, sulla individuazione delle aree geografiche di intervento delle Unità di Divulgazione Agricola (U.D.A.), tenuto conto delle disponibilità finanziarie;

     c) fornire orientamenti alla struttura competente della Giunta regionale per particolari verifiche sulla effettiva rispondenza delle attività dei Servizi di Sviluppo, svolte dagli Enti preposti, agli obiettivi della programmazione regionale;

     d) esprimere il parere di congruità sui Programmi triennali e sui Piani annuali dei Servizi di Sviluppo Agricolo predisposti dall'ESAC;

     e) proporre, eventualmente, integrazioni, modifiche e aggiornamenti alla presente legge, anche in attuazione di nuove normative comunitarie e nazionali nel campo dei servizi, e per il loro adeguamento a nuovi orientamenti sugli interventi materiali in agricoltura e nei settori direttamente connessi.

     3. Il Comitato Regionale di Orientamento, presieduto dall'Assessore Regionale all'Agricoltura, o da un suo delegato, è composto da:

     - il Presidente del Consiglio di amministrazione dell'ESAC o da un Consigliere delegato;

     - un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni Professionali Agricole più rappresentative a livello nazionale e regionale;

     - il Dirigente Regionale responsabile del Settore Promozione Sviluppo Agricolo;

     - il Dirigente Regionale del Settore competente dell'Assessorato alla Formazione Professionale;

     - il Dirigente dell'ESAC responsabile dei Servizi di Sviluppo Agricolo;

     - due docenti designati dalla facoltà di Agraria di Reggio Calabria, di cui un docente di materie agronomiche e un docente di materie economiche.

     4. Funge da Segretario un funzionario del Settore Sviluppo Agricolo dell'Assessorato all'Agricoltura.

     5. Il Comitato può chiamare di volta in volta a partecipare alle riunioni funzionari ed esperti nel campo dei Servizi di Sviluppo Agricolo, pubblici e privati, per acquisire ulteriori elementi di valutazione in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

     6. Per problemi di particolare complessità o per approfondimenti scientifici a carattere settoriale, il Comitato Regionale di Orientamento, può, in casi eccezionali, nominare un Comitato Ristretto, che si avvale degli operatori dei Servizi di Sviluppo Agricolo pubblici e privati, e dell'apporto scientifico di Istituti Universitari, di Enti di Ricerca e di Istituti Sperimentali.

     7. Ai componenti il Comitato di Orientamento e il Comitato Ristretto, esclusi i funzionari della Regione e dell'ESAC, viene riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, nonché un gettone di presenza, sulla base della normativa regionale vigente in materia.

     8. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura.

 

     Art. 9. Componenti strutturali del sistema dei servizi di Sviluppo Agricolo.

     1. Il sistema integrato dei Servizi di Sviluppo Agricolo si realizza attraverso le seguenti componenti strutturali:

     a) le Unità di Divulgazione Agricola (U.D.A.) rappresentano le Unità previste dal Piano Quadro Nazionale di Attuazione del Regolamento CEE n. 270/79. Sono composte da non meno di 2 divulgatori polivalenti e gestite dalle OO.PP.AA. maggiormente rappresentative a livello nazionale attraverso le proprie strutture di coordinamento, di cui all'art. 10.

     Il numero di U.D.A. sostenute con finanziamento pubblico è proporzionale al numero delle aziende da servire secondo i parametri stabiliti dal Comitato Regionale di Orientamento di cui all'art. 8 lett. b).

     Le U.D.A. operano sulla base di Programmi di attività pluriennali e con stralci annuali nel quadro della Programmazione Regionale di sviluppo in correlazione coi Piani delle strutture pubbliche per ciascun territorio di competenza.

     I Piani delle U.D.A. vengono presentati all'ESAC tramite il Centro di Coordinamento di cui all'art. 10.

     b) Sono istituiti i Centri di Divulgazione Agricola (Ce.D.A.).

     I Ce.D.A. sono di competenza dell'ESAC nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Sono composti da 7 a 9 divulgatori agricoli polivalenti e specializzati costituenti unità tecniche organiche operanti sulle aree territoriali di sviluppo integrato, rappresentate nell'allegato schema A, a servizio dell'intero territorio regionale.

     I Ce.D.A. hanno compiti di consulenza a vasto raggio di azione in coordinamento con le U.D.A.

     Nelle more della costituzione delle U.D.A. e, successivamente, su specifica richiesta delle imprese interessate, svolgono compiti di consulenza diretta.

     I Ce.D.A. operano sulla base di Piani Annuali, correlati con Programma Triennale Regionale.

     Attraverso i Piani Annuali si forniscono elementi utili per la formulazione del Programma Triennale e del Piano Annuale Regionale trasferendo le istanze del mondo agricolo, anche se non coincidenti con gli orientamenti generali.

     I Ce.D.A. hanno, come punto di riferimento tecnico per gli altri Servizi di Sviluppo, compresi alcuni servizi di supporto, e per gli aspetti amministrativi, la sede dei Centri di Sviluppo Agricolo di cui fanno parte.

     c) Sono istituiti i Centri di Sviluppo Agricolo (Ce.S.A.), rappresentati nell'allegato schema B.

     Essi sono di competenza dell'ESAC nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

     Essi costituiscono l'aggregato, a livello territoriale di tutti i Servizi di Sviluppo Agricolo, nonché l'Ufficio Amministrativo per i Centri di Divulgazione Agricola Aggregati. Ogni Ce.S.A. comprende più Centri di Divulgazione Agricola, aggregati per aree limitrofe, uno dei quali coincidente con un'azienda sperimentale dimostrativa. Essi svolgono funzioni di coordinamento amministrativo, organizzativo, di prima elaborazione delle informazioni e di disbrigo delle pratiche dei Ce.D.A. e di quelle comuni agli altri servizi di propria competenza.

     Essi svolgono, altresì, funzioni di supporto alle strutture di coordinamento delle organizzazioni private.

     I Ce.S.A. costituiscono un sottosistema di servizi e trovano il punto di riferimento regionale nel Servizio Centrale dell'ESAC, struttura analoga al Settore Promozione Sviluppo Agricolo della Giunta Regionale, Area funzionale Agricoltura e Foreste.

 

     Art. 10. Organizzazione Centrale dei Servizi di Sviluppo Agricolo.

     1. L'ESAC provvede ad organizzare il Servizio della Divulgazione Agricola a livello centrale per il coordinamento delle attività dei Ce.S.A. e dei Ce.D.A.

     2. Le organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, presenti nel Comitato interregionale della divulgazione agricola (C.I.D.A.), organizzano strutture unitarie di coordinamento preventivamente o contemporaneamente all'organizzazione delle U.D.A. di propria competenza.

     3. Le strutture di coordinamento di cui al comma precedente costituiscono strutture di programmazione e sostegno organizzativo, di promozione e di controllo nei confronti delle U.D.A.

     4. Esse operano d'intesa con il Servizio Regionale competente dell'E.S.A.C. e con i Centri di Sviluppo Agricolo competenti per territorio e devono essere costituite sotto forma di associazioni, rette da uno Statuto che ne stabilisca le finalità sociali e dimostrare di possedere i requisiti strutturali e professionali adeguati alle funzioni loro assegnate dalla presente legge.

 

     Art. 11. Indirizzi, vigilanza e controllo.

     1. La Giunta regionale - Assessorato all'Agricoltura - fatti propri gli indirizzi del Comitato Interregionale per lo Sviluppo della Divulgazione Agricola in Italia (C.I.D.A.), istituito in attuazione del Regolamento CEE 270/79 presso il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, e gli orientamenti del Comitato di cui all'art. 8, esercita il diritto di vigilanza e di controllo sul corretto impiego dei divulgatori e dei fondi assegnati per lo svolgimento delle attività previste dalla presente legge, anche in collaborazione, per quanto attiene agli Enti privati, con le strutture competenti dell'Ente di Sviluppo e riferisce annualmente al Consiglio regionale e al Ministero dell'Agricoltura e Foreste con l'invio dei rendiconti per le attività con finanziamento CEE- MAF - Regione.

 

     Art. 12. Requisiti del personale addetto alla divulgazione agricola: formazione, riqualificazione e aggiornamento.

     1. I divulgatori agricoli polivalenti e specializzati dell'ESAC, delle Organizzazioni Professionali Agricole dei Produttori sono selezionati mediante concorso pubblico nazionale e formati ai sensi dei Regolamenti CEE n. 270/79 e n. 1760/87.

     2. Sulla base delle esigenze avvertite le iniziative per la riqualificazione e l'aggiornamento del personale in servizio, in possesso dei titoli di studio previsti, sono assunte d'intesa col Consorzio Interregionale per la Formazione dei Divulgatori Agricoli (C.I.F.D.A.) tra le Regioni Basilicata, Calabria e Puglia istituito con L.R. n. 4/83 e di altre strutture formative individuate nell'ambito delle decisioni del Comitato Interregionale per lo Sviluppo della Divulgazione Agricola.

     3. L'accesso al 1° ed al 2° livello dirigenziale del ruolo dei divulgatori agricoli ESAC avverrà mediante concorso pubblico e successivo corso di formazione per dirigenti della divulgazione.

     4. Il responsabile della struttura di coordinamento delle OO.PP.AA. deve essere in possesso di uno dei titoli di studio previsti dal Reg. CEE n. 270/79 e di età non superiore a quella fissata per i concorsi pubblici, previa selezione per concorso per titoli ed esami e successivo adeguato corso di aggiornamento.

 

     Art. 13. Istituzione del ruolo della divulgazione agricola.

     1. Nell'organico dell'Ente di Sviluppo Agricolo in Calabria viene istituito il ruolo della Divulgazione agricola assumendo, in deroga all'art. 26, ultimo comma, della L.R. n. 28/78, fino a 170 divulgatori agricoli tra quanti sono stati e saranno formati ai sensi del Reg. CEE n. 270/79 da immettere nei 22 centri di Divulgazione Agricola di cui al precedente art. 9 lettera b) con l'attribuzione dell'8° livello funzionale ai laureati e del 6° livello funzionale ai diplomati.

     2. La Giunta regionale è facoltata ad adottare i provvedimenti amministrativi attuativi delle direttive emanate dal Ministero Agricoltura e Foreste in applicazione dei Reg. CEE n. 270/79 e Reg. CEE n. 2052/88 in attesa della definizione delle procedure previste dalla presente legge.

 

     Art. 14. Norma finanziaria.

     1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 9.153.000.000 per l'esercizio finanziario 1992, si fa fronte con gli stanziamenti previsti ai capitoli 5112101, 5112102, 5112103 e 5231206 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1992.

     2. Per gli anni successivi la corrispondente spesa - cui si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi della legge 8 novembre 1986, n. 752 - sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di bilancio della Regione e con la legge finanziaria che l'accompagna.

 

 

Allegato A

 

AREA N. 1

 

TIRRENO COSENTINO

1) Acquappesa

2) Aieta

3) Belmonte Calabro

4) Belvedere Marittimo

5) Bonifati

6) Buonvicino

7) Cetraro

8) Diamante

9) Falconara Albanese

10) Fiumefreddo Bruzio

11) Fuscaldo

12) Grisolia

13) Guardia Piemontese

14) Longobardi

15) Maierà

16) Orsomarso

17) Paola

18) Papasidero

19) Praia a Mare

20) San Lucido

21) San Nicola Arcella

22) Sangineto

23) Santa Domenica Talao

24) Santa Maria del Cedro

25) Scalea

26) Tortora

27) Verbicaro

 

AREA N. 2

 

DEL POLLINO

1) Laino Borgo

2) Laino Castello

3) Mormanno

4) Morano Calabro

5) San Basile

6) Saracena

7) Lungro

8) Castrovillari

9) Frascineto

10) Civita

11) San Lorenzo Bellizzi

12) Acquaformosa

 

AREA N. 3

 

ALTO JONIO COSENTINO

1) Nocara

2) Rocca Imperiale

3) Oriolo

4) Canna

5) Montegiordano

6) Roseto Capo Spulico

7) Castroregio

8) Alessandria del Carretto

9) Amendolara

10) Albidona

11) Plataci

12) Trebisacce

13) Cerchiara di Calabria

14) Villapiana

15) Francavilla Marittima

16) Cassano allo Jonio

 

AREA N. 4

 

MEDIA VALLE DEL CRATI

1) San Donato di Ninea

2) Altomonte

3) Firmo

4) San Sosti

5) Motta Follone

6) San Lorenzo del Vallo

7) Sant'Agata d'Esaro

8) Malvito

9) Santa Caterina Albanese

10) Roggiano Gravina

11) Fagnano Castello

12) San Marco Argentano

13) Tarsia

 

AREA N. 5

 

PIANA DI SIBARI E MEDIO JONIO COSENTINO

1) Spezzano Albanese

2) Terranova da Sibari

3) Santa Sofia d'Epiro

4) San Demetrio Corone

5) Vaccarizzo Albanese

6) San Cosmo Albanese

7) San Giorgio Albanese

8) Corigliano Calabro

9) Acri

 

AREA N. 6

 

ROSSANO E SILA GRECA

1) Rossano

2) Longobucco

3) Paludi

4) Cropalati

5) Crosia

6) Calopezzati

7) Caloveto

8) Pietrapaola

9) Bocchigliero

10) Mandatoriccio

11) Scala Coeli

12) Cariati

13) Terravecchia

14) Campana

 

AREA N. 7

 

VALLO DI COSENZA

1) Cervicati

2) Mongrassano

3) Cerzeto

4) Torano Castello

5) San Martino di Finita

6) Rota Greca

7) Lattarico

8) S. Benedetto Ullano

9) Bisignano

10) Luzzi

11) Rose

12) Montalto Uffugo

13) S. Vincenzo La Costa

14) S. Fili

15) Rende

16) Castiglione Cosentino

17) Zumpano

18) Castrolibero

19) Marano Marchesato

20) Marano Principato

21) Cerisano

22) Mendicino

23) Carolei

24) Dipignano

25) Domanico

26) Paterno Calabro

27) Trenta

28) Casole Bruzio

29) Cosenza

 

AREA N. 8

 

ALTOPIANO SILANO

1) Lappano

2) Rovito

3) Celico

4) Spezzano della Sila

5) Spezzano Piccolo

6) Serra Pedace

7) Pedace

8) Pietrafitta

9) Aprigliano

10) S. Giovanni in Fiore

11) S. Pietro in Guarano

 

AREA N. 9

 

SAVUTO E ALTO LAMETINO

1) Cellara

2) Mangone

3) Bianchi

4) Rogliano

5) Marzi

6) Malito

7) Carpanzano

8) Parenti

9) Lago

10) Grimaldi

11) Altilia

12) Amantea

13) San Pietro in Amantea

14) Serra Aiello

15) Aiello Calabro

16) Cleto

17) Scigliano

18) Pedivigliano

19) Colosimi

20) S. Stefano di Rogliano

21) Belsito

22) Figline Vegliaturo

23) Piane Crati

24) Panettieri

25) S. Mango d'Aquino

26) Martirano Lombardo

27) Martirano

28) Motta S. Lucia

29) Conflenti

30) Decollatura

31) Soveria Mannelli

32) Carlopoli

33) Platania

34) Serrastretta

 

AREA N. 10

 

VALLE DEL NETO ALTO MARCHESATO

1) Crucoli

2) Cirò

3) Cirò Marina

4) Umbriatico

5) Melissa

6) Carfizzi

7) Pallagorio

8) Verzino

9) Savelli

10) Castelsilano

11) Caccuri

12) Cerenzia

13) Belvedere Spinello

14) Casabona

15) S. Nicola dell'Alto

16) Strongoli

17) Rocca di Neto

 

AREA N. 11

 

PIANA ISOLA CAPO RIZZUTO E BASSO MARCHESATO

1) Cotronei

2) Roccabernarda

3) S. Severina

4) Scandale

5) Petilia Policastro

6) Mesoraca

7) Marcedusa

8) S. Mauro Marchesato

9) Cutro

10) Crotone

11) Isola Capo Rizzuto

 

AREA N. 12

 

MEDIO JONIO CATANZARESE

1) Taverna

2) Albi

3) Sorbo San Basile

4) Cicala

5) Magisano

6) Sersale

7) Cerva

8) Petronà

9) S. Pietro Apostolo

10) Fossato Serralta

11) Sellia

12) Zagarise

13) Andali

14) Belcastro

15) Amato

16) Miglierina

17) Tiriolo

18) Marcellinara

19) Settingiano

20) Caraffa di Catanzaro

21) S. Floro

22) Borgia

23) Simeri Crichi

24) Soveria Simeri

25) Cropani

26) Botricello

27) Sellia Marina

28) Catanzaro

29) Pentone

30) Gimigliano

 

AREA N. 13

 

PIANA DI LAMEZIA

1) Nocera Terinese

2) Falerna

3) Gizzeria

4) Lamezia Terme

5) Feroleto Antico

6) Pianopoli

7) Maida

8) S. Pietro a Maida

9) Cortale

10) Curinga

11) Iacurso

 

AREA N. 14

 

ALTO PIANO DEL PORO

1) Maierato

2) Filogaso

3) S. Onofrio

4) Stefanaconi

5) Vibo Valentia

6) Briatico

7) Zambrone

8) Cessaniti

9) S. Gregorio d'Ippona

10) Ionadi

11) S. Costantino Calabro

12) Francica

13) Tropea

14) Parghelia

15) Drapia

16) Zaccanopoli

17) Zungri

18) Ricadi

19) Spilinga

20) Ioppolo

21) Nicotera

22) Limbadi

23) S. Calogero

24) Rombiolo

25) Mileto

26) Filandari

27) Francavilla Angitola

28) Filadelfia

29) Polia

30) Pizzo

 

AREA N. 15

 

SERRE VIBONESI

 

1) Monterosso Calabro

2) Capistrano

3) S. Nicola da Crissa

4) Vallelonga

5) Pizzoni

6) Soriano Calabro

7) Simbario

8) Sorianello

9) Brognaturo

10) Spadola

11) Serra San Bruno

12) Gerocarne

13) Dasà

14) Arena

15) Acquaro

16) Dinami

17) Fabrizia

18) Nardodipace

19) Mongiana

20) Vazzano

 

AREA N. 16

 

BASSO JONIO CATANZARESE

1) Girifalco

2) Amaroni

3) Squillace

4) Vallefiorita

5) Stalettì

6) Palermiti

7) Montauro

8) Gasperina

9) Montepaone

10) Centrache

11) Olivadi

12) Cenadi

13) S. Vito sullo Jonio

14) Chiaravalle Centrale

15) Argusto

16) Petrizzi

17) Soverato

18) Gagliato

19) Satriano

20) Davoli

21) Cardinale

22) S. Sostene

23) S. Andrea Apostolo J.

24) Isca Jonio

25) Badolato

26) S. Caterina J.

27) Guardavalle

28) Torre di Ruggiero

 

AREA N. 17

 

PIANA DI ROSARNO E GIOIA TAURO

 

1) S. Pietro di Caridà

2) Serrata

3) Candidoni

4) Laureana di Borrello

5) S. Ferdinando

6) Rosarno

7) Feroleto della Chiesa

8) Gioia Tauro

9) Galatro

10) Maropati

11) Anoia

12) Giffone

13) Cinquefrondi

14) Polistena

15) S. Giorgio Morgeto

16) Cittanova

17) Taurianova

18) Melicucco

19) Rizziconi

 

AREA N. 18

 

ALTA LOCRIDE

1) Bivongi

2) Stilo

3) Monasterace

4) Pazzano

5) Caulonia

6) Camini

7) Riace

8) Stignano

9) Placanica

10) Roccella Jonica

11) Marina di Gioiosa

12) Gioiosa Jonica

13) S. Giovanni di Gerace

14) Grotteria

15) Mammola

16) Martone

 

AREA N. 19

 

BASSO TIRRENO REGGINO

1) Palmi

2) Seminara

3) Varapodio

4) Oppido Mamertina

5) Melicuccà

6) Bagnara Calabra

7) S. Eufemia d'Asprom.

8) Sinopoli

9) S. Procopio

10) Cosoleto

11) Scido

12) S. Cristina d'Asprom.

13) Delianuova

14) Terranova Sappo M.

15) Molochio

 

AREA N. 20

 

DELLO STRETTO

1) Scilla

2) Villa S. Giovanni

3) Campo Calabro

4) Fiumara

5) S. Roberto

6) Calanna

7) Laganadi

8) S. Stefano d'Asprom.

9) S. Alessio d'Asprom.

10) Reggio Calabria

11) Motta S. Giovanni

12) Cardeto

13) Montebello Jonico

 

AREA N. 21

 

LOCRIDE

1) Canolo

2) Agnana Calabra

3) Siderno

4) Locri

5) Gerace

6) Antonimina

7) Ciminà

8) S. Ilario Jonio

9) Ardore

10) Benestare

11) Careri

12) Platì

13) Bovalino

14) S. Luca

15) Casignana

16) Bianco

17) Caraffa del Bianco

18) S. Agata del Bianco

19) Samo

20) Africo

21) Bruzzano Zeffiro

22) Ferruzzano

23) Portigliola

 

AREA N. 22

 

AREA GRECANICA

1) Roccaforte del Greco

2) S. Lorenzo

3) Bagaladi

4) Roghudi

5) Condofuri

6) Melito Porto Salvo

7) Bova

8) Bova Marina

9) Palizzi

10) Staiti

11) Brancaleone

 

 

Allegato B

 

Ce.S.A. n. 1

 

Aggregante:

     Ce.D.A. n. 1 «Tirreno Cosentino»

     Ce.D.A. n. 2 «del Pollino»

     Ce.D.A. n. 4 «Media Valle del Crati»

 

Ce.S.A. n. 2

 

Aggregante:

     Ce.D.A. n. 3 «Alto Jonio Cosentino»

     Ce.D.A. n. 5 «Piana di Sibari e Medio Jonio Cosentino»

     Ce.D.A. n. 6 «Rossano e Sila Greca»

 

Ce.S.A. n. 3

 

Aggregante:

     Ce.D.A. n. 7 «Vallo di Cosenza»

     Ce.D.A. n. 8 «Altopiano Silano»

     Ce.D.A. n. 9 «Savuto e Alto Lametino»

 

Ce.S.A. n. 4

 

Aggregante:

     Ce.D.A. n. 10 «Valle del Neto e Alto Marchesato»

     Ce.D.A. n. 11 «Piana di Isola C.R. e Basso Marchesato»

 

Ce.S.A. n. 5

 

Aggregante:

     Ce.D.A. n. 12 «Medio Jonio Catanzarese»

     Ce.D.A. n. 16 «Basso Jonio Catanzarese»

 

Ce.S.A. n. 6

 

Aggregante:

     Ce.D.A. n. 13 «Piana di Lamezia»

     Ce.D.A. n. 14 «Altopiano del Poro»

     Ce.D.A. n. 15 «Serre Vibonesi»

 

Ce.S.A. n. 7

 

Aggregante:

     Ce.D.A. n. 17 «Piana di Rosarno e Gioia T.»

     Ce.D.A. n. 19 «Basso Tirreno Reggino»

 

Ce.S.A. n. 8

 

Aggregante:

     Ce.D.A. n. 18 «Alta Locride»

     Ce.D.A. n. 21 «Locride»

 

Ce.S.A. n. 9

 

Aggregante:

     Ce.D.A. n. 20 «Dello Stretto»

     Ce.D.A. n. 22 «Area Grecanica»

 

 


[*] Abrogata dall'art. 13 della L.R. 26 luglio 1999, n. 19, fatti salvi gli effetti prodotti dalla medesima L.R. 19/1999.