§ 4.8.21 - L.R. 10 aprile 1995, n. 13.
Agenzie di viaggio.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.8 turismo e industria alberghiera
Data:10/04/1995
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.      1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano tutte o parte delle attività intese alla produzione e alla organizzazione di viaggi e soggiorni, all'intermediazione nell'acquisto [...]
Art. 3.  Attività delle agenzie di viaggio e turismo.
Art. 4.  Attività complementari.
Art. 5.  Incremento numerico delle agenzie di viaggio e turismo.
Art. 6.  Requisiti professionali del direttore tecnico.
Art. 7.  Abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzie di viaggio e turismo.
Art. 8.  Commissione d'esame.
Art. 9.  Albo regionale dei direttori tecnici di agenzie di viaggio e turismo.
Art. 10.  Autorizzazione per l'apertura e l'esercizio delle attività delle agenzie di viaggio e turismo.
Art. 10 bis. 
Art. 11.  Domanda per il rilascio dell'autorizzazione.
Art. 12.  Denominazione dell'agenzia.
Art. 13.  Autorizzazione.
Art. 14.  Deposito cauzionale.
Art. 15.  Chiusura temporanea dell'agenzia.
Art. 16.  Obblighi del direttore tecnico.
Art. 17.  Mutamenti nell'organizzazione dell'agenzia.
Art. 18.  Elenco regionale delle agenzie di viaggio e turismo.
Art. 19.  Redazione dei programmi di viaggio.
Art. 20.  Pubblicazione e diffusione dei programmi di viaggio.
Art. 21.  Garanzia assicurativa.
Art. 22.  Associazioni senza scopo di lucro.
Art. 23.  Uffici di biglietteria.
Art. 24.  Esercizio abusivo dell'attività.
Art. 25.  Uso della denominazione.
Art. 26.  Vigilanza e controllo.
Art. 27.  Norma transitoria.
Art. 28.      1. All'onere derivante dall'ultimo comma dell'art. 8 della presente legge valutato per l'anno 1995 in lire 30.000.000 si provvederà con successivo provvedimento normativo


§ 4.8.21 - L.R. 10 aprile 1995, n. 13. [1]

Agenzie di viaggio.

(B.U. 14 aprile 1995, n. 40).

 

Art. 1. Finalità della legge.

     1. Con la presente legge, la Regione Calabria, in base all'art. 117 della Costituzione e nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 9, 10 e 11 della legge 17 maggio 1993, n. 217, e della convenzione internazionale relativa al controllo di viaggio (C.C.V.) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, disciplina l'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo.

 

     Art. 2.

     1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano tutte o parte delle attività intese alla produzione e alla organizzazione di viaggi e soggiorni, all'intermediazione nell'acquisto dei predetti servizi, alla prenotazione e vendita di titoli di trasporto ed in genere alla accoglienza dei turisti.

 

     Art. 3. Attività delle agenzie di viaggio e turismo.

     1. Le agenzie di viaggio e turismo svolgono, in via esclusiva, congiuntamente o disgiuntamente, le seguenti attività:

     a) organizzazione e produzione di soggiorni, viaggi e crociere per via terrestre, fluviale, lacuale, marittima ed aerea, per singole persone o per gruppi con o senza vendita diretta;

     b) intermediazione nelle vendite dirette al pubblico di soggiorni, viaggi e crociere, organizzate da altre agenzie oppure di uno o più servizi separati che permettono di effettuare un viaggio o soggiorno;

     2. Le agenzie di viaggio e turismo possono essere autorizzate a svolgere anche le operazioni concernenti:

     a) prenotazione di posti, emissione e vendita di biglietti, anche a mezzo di apparecchiature meccaniche o elettroniche per conto di imprese italiane o straniere, esercenti attività di trasporto ferroviario, automobilistico, marittimo ed aereo:

     b) assistenza alla clientela, mediante l'attività di accoglienza, trasferimento ed accompagnamento da e per porti, aeroporti e stazioni, nonché l'orientamento e l'informazione anche di tipo culturale, geografico, tecnico; c) organizzazione di escursioni e visite di città;

     d) prenotazione ed emissione di propri ordinativi per servizi ricettivi, di ristorazione e turistici in genere, rilasciato di lettere di credito e buoni di scambio utilizzabili in Italia e all'estero:

     e) informazioni e pubblicità di iniziativa turistiche anche organizzate da altre imprese;

     f) raccolta di adesioni a viaggi e crociere anche organizzate da altre imprese regolarmente autorizzate.

 

     Art. 4. Attività complementari.

     1. Le agenzie di viaggio e turismo possono, altresì, svolgere le seguenti operazioni in quanto connesse all'esercizio professionale delle attività indicate nell'articolo precedente:

     a) assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;

     b) inoltro, ritiro e deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;

     c) prenotazione di autovetture di noleggio e di altri mezzi di trasporto individuale o collettivo;

     d) emissione e pagamento di assegni turistici, assegni circolari o altri titoli di credito per viaggiatori, nonché cambio di valuta;

     e) operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazione, di polizze a garanzia di infortuni a viaggiatori e di danni a cose trasportate;

     f) distribuzione e vendita di pubblicazioni relative al turismo:

     g) prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli altre manifestazioni;

     h) ogni altra attività concernente le prestazioni di servizi turistici.

     2. Le attività di cui al presente articolo possono essere svolte dalle agenzie di viaggio nel rispetto delle leggi che specificatamente le regolano.

 

     Art. 5. Incremento numerico delle agenzie di viaggio e turismo. [2]

 

     Art. 6. Requisiti professionali del direttore tecnico.

     1. Al fine di garantire la massima professionalità delle prestazioni, la responsabilità tecnica delle agenzie di viaggio e turismo, delle filiali o succursali, è affidata ad un direttore tecnico che può essere persona diversa dal titolare.

     2. Il direttore tecnico deve dimostrare di possedere adeguate conoscenze professionali, in particolare in materia di amministrazione ed organizzazione di agenzie di viaggio e turismo, di tecnica turistica, di legislazione e di geografia turistica e la conoscenza parlata e scritta di almeno due lingue straniere, tra quelle maggiormente diffuse.

 

     Art. 7. Abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzie di viaggio e turismo.

     1. Per l'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzie di viaggio e turismo, è necessario il possesso del titolo di studio di licenza di scuola media superiore o titolo equipollente.

     2. Gli aspiranti, in possesso del requisito suddetto, devono inoltrare alla Regione Calabria - assessorato al turismo - domanda di partecipazione all'esame di abilitazione che si articola in due prove scritte ed una orale.

     3. Le prove scritte vertono su:

     a) tecnica turistica, amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo:

     b) traduzione di un testo nelle due lingue straniere prescelte;

     4. La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte nonché su: legislazione turistica, geografia turistica, principi generali di diritto privato, principi generali di diritto della navigazione marittima e aerea.

     5. La domanda dovrà indicare:

     a) il cognome e il nome;

     b) il luogo e la data di nascita;

     c) la cittadinanza di appartenenza;

     d) il luogo di residenza;

     e) il titolo di studio posseduto;

     f) le lingue straniere, fra quelle maggiormente diffuse, sulle quali l'aspirante intende sostenere l'esame.

     6. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi di legge.

     7. A coloro che hanno superato l'esame viene rilasciato un attestato di abilitazione.

     8. Gli interessati dovranno produrre all'assessorato regionale al turismo certificazione relativa alle lettere b), c), d), e).

 

     Art. 8. Commissione d'esame.

     1. Per l'esame di cui al precedente articolo, è costituita una Commissione, così composta:

     - il Dirigente regionale responsabile del Settore;

     - un esperto di tecnica e geografia turistica;

     - un esperto di materie giuridiche;

     - un rappresentante degli agenti di viaggio designato

dall'associazione di categoria più rappresentativa.

     2. Della commissione fanno parte, di volta in volta, membri aggiunti esperti in ciascuna lingua straniera in relazione alle richieste d'esame.

     3. Svolge le funzioni di segretario un dipendente dell'assessorato regionale al turismo.

     4. La commissione è nominata con deliberazione della Giunta regionale, resta in carica per la durata di due anni e può essere riconfermata.

     5. La commissione procede, tenendo conto delle richieste, ad indire una sessione d'esame ogni sei mesi.

     6. Ai componenti della commissione esaminatrice ed al segretario è corrisposto un gettone di presenza per ogni giornata-seduta determinato in lire 80.000 lorde oltre il rimborso delle spese di viaggio per i membri esterni se dovuto nel limite previsto per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

 

     Art. 9. Albo regionale dei direttori tecnici di agenzie di viaggio e turismo.

     1. Coloro che hanno conseguito l'abilitazione, sono iscritti nell'albo regionale dei direttori tecnici di agenzie di viaggio e turismo, tenuto ed aggiornato dall'assessorato al turismo della Regione Calabria.

     2. I direttori tecnici già abilitati all'esercizio della professione in altre regioni, i quali intendano svolgere la loro attività nell'ambito della Regione Calabria, devono produrre domanda alla Regione - assessorato al turismo per la ricognizione della loro qualità e per l'iscrizione nell'albo.

     3. La domanda deve essere corredata dalla documentazione attestante l'avvenuta autorizzazione all'esercizio della professione.

     4. I cittadini di paesi membri dell'Unione Europea potranno svolgere la professione di direttore tecnico ed essere iscritti al relativo albo regionale previo accertamento dei requisiti ai sensi del Decreto legislativo n. 392 del 23 novembre 1991.

     5. L'albo dei direttori tecnici di agenzie di viaggio e turismo è pubblicato ogni anno sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

 

     Art. 10. Autorizzazione per l'apertura e l'esercizio delle attività delle agenzie di viaggio e turismo.

     1. L'apertura di agenzie di viaggio e turismo, di filiali o succursali, e, quindi, l'esercizio delle attività di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, sono soggetti ad autorizzazione regionale da concedersi con deliberazione della Giunta regionale, previo nulla-osta da parte degli organi di pubblica sicurezza che accertano il possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del T.U. approvato con R.D. 18/6/1931, n. 733 e successive modificazioni.

     2. L'autorizzazione si intende tacitamente rinnovata con il pagamento della tassa di concessione regionale di cui al successivo articolo 13.

     3. Per le persone fisiche o giuridiche straniere, l'autorizzazione di cui al 1° comma del presente articolo è subordinata al rilascio dei nulla- osta dello Stato ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 24/7/1977, n. 616.

 

     Art. 10 bis. [3]

     1. Le Agenzie di viaggio e turismo possono, nella loro autonomia, provvedere nell’ambito territoriale regionale, all’apertura di filiali o succursali della sede principale, previo accertamento da parte delle competenti strutture regionali dei requisiti inerenti alla idoneità dei locali in cui si intende condurre l’attività d’impresa.

     2. L’apertura delle suddette filiali non è soggetta al pagamento di tasse di concessione regionale o di cauzioni, nè alla nomina di un Direttore tecnico

 

     Art. 11. Domanda per il rilascio dell'autorizzazione.

     1. Coloro che intendono aprire una agenzia di viaggio e turismo devono produrre domanda in carta legale alla Regione Calabria - assessore al turismo, indicando in essa:

     a) le complete generalità e la cittadinanza del titolare ovvero del legale rappresentante nel caso di società;

     b) le complete generalità e la cittadinanza italiana della persona che assume la direzione tecnica dell'agenzia, se trattasi di persona diversa dal titolare;

     c) le attività che intendono esercitare;

     d) l'ubicazione e la sistemazione dei locali in cui si intende condurre l'impresa;

     e) il numero e la qualifica del personale che sarà impiegato nell'agenzia;

     f) le attrezzature e l'organizzazione previste per la gestione dei servizi;

     g) la qualità di agenzia principale ovvero di filiale o succursale;

     h) il possesso dei requisiti soggettivi previsti dal T.U. delle leggi di pubblica sicurezza.

     2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

     a) certificato di residenza e di cittadinanza del titolare e del direttore tecnico, se trattasi di persona diversa dal titolare;

     b) copia autentica dell'atto costitutivo della società per le imprese in tal forma costituite, con l'elenco del personale dirigente provvisto di procura;

     c) certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda, riguardante il titolare ovvero il legale rappresentante nel caso di società:

     d) certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda, riguardante il direttore tecnico, se trattasi di persona diversa dal titolare.

 

     Art. 12. Denominazione dell'agenzia.

     1. Nella domanda di cui all'art. 11 deve essere indicata la denominazione prescelta per l'agenzia.

     2. La Regione Calabria tramite l'assessorato regionale al turismo, accerta che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti nel territorio nazionale, o comunque tale da ingenerare confusione.

     3. Non può essere adottata denominazione di frazioni, comuni e regioni italiane.

 

     Art. 13. Autorizzazione.

     1. La Regione Calabria adotta il provvedimento autorizzativo all'apertura dell'agenzia di viaggio e turismo, succursale o filiale, previo accertamento dei requisiti soggettivi di cui alla lettera h) dell'art. 11 e previa acquisizione del parere della organizzazione più rappresentativa degli organi di competenza che dovrà esprimersi in merito entro 30 giorni dalla relativa richiesta: trascorso tale termine, il parere si dà acquisito.

     2. L'assessorato al turismo della Regione Calabria provvede a notificare all'interessato il provvedimento di autorizzazione, con invito al versamento della tassa di concessione regionale, nell'ammontare previsto della normativa in vigore, ed alla costituzione del deposito cauzionale di cui al successivo art. 14.

     3. Trascorsi sei mesi dalla data di notifica del provvedimento senza che l'interessato abbia iniziato l'attività l'autorizzazione decade di diritto.

 

     Art. 14. Deposito cauzionale.

     1. Entro trenta giorni dalla data della richiesta da parte dell'assessorato regionale al turismo, e comunque prima dell'apertura della agenzia, il titolare deve versare alla Tesoreria della Regione Calabria una cauzione anche in titoli di rendita pubblica, esenti da vincoli intestati al titolare stesso, oppure in titoli al portatore, nella misura che va da un minimo di lire 20.000.000 ad un massimo di 200.000.000, in relazione alle attività di cui viene rilasciata l'autorizzazione ed alla loro natura ed entità.

     2. Il disposto del comma precedente, modifica, conseguentemente, quanto stabilito nel 3° comma della 2a nota di cui al titolo 3° del tariffario allegato alla legge regionale 25 agosto 1987, n. 25.

     3. La cauzione può essere costituita anche mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa o rilasciata da organismi mutualistici o solidaristici fra operatori che siano espressione delle associazioni di categoria.

     4. In caso di mancato versamento del deposito cauzionale, entro i termini di cui al primo comma, si procede alla sospensione

dell'autorizzazione sino all'avvenuto adempimento.

     5. L'importo della cauzione è soggetto ad eventuale revisione quinquennale con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

     6. In caso di mancato versamento dell'integrazione del deposito cauzionale, entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'assessorato regionale al turismo, si procede alla sospensione dell'autorizzazione sino all'avvenuto adempimento.

     7. La cauzione è vincolata per tutto il periodo di esercizio dell'agenzia. Lo svincolo della cauzione è concesso a domanda dell'interessato e non prima di 180 giorni dalla data di cessazione dell'attività, con deliberazione della Giunta regionale, sempre che siano state regolarizzate eventuali pendenze derivanti dall'esercizio della attività medesima.

     8. Il deposito cauzionale è dovuto nella misura del 50 per cento di quella prevista nel primo comma del presente articolo, solo per l'apertura di ciascuna succursale o filiale di agenzia di viaggio e turismo operante nel territorio regionale.

 

     Art. 15. Chiusura temporanea dell'agenzia.

     1. Il titolare che intende procedere alla chiusura temporanea dell'agenzia ne deve informare, indicandone i motivi, il periodo e la durata, I'assessorato regionale al turismo.

     2. Il periodo di chiusura non può essere superiore a tre mesi nell'anno; è ammessa una sola proroga, per non più di tre mesi, per comprovate gravi motivazioni, e viene concessa con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'assessorato al turismo.

     3. Nel caso che la chiusura avvenga senza l'avviso di cui al primo comma, o che l'ufficio non sia riaperto, decorso il termine di proroga, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore al turismo, delibera la revoca dell'autorizzazione.

 

     Art. 16. Obblighi del direttore tecnico.

     1. Il direttore tecnico deve prestare la propria opera professionale alle dipendenze di una sola agenzia o filiale o succursale, con carattere di continuità ed esclusività ed è tenuto a stabilire la propria residenza in un Comune della Regione.

     2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al primo comma, l'assessore regionale al turismo propone alla Giunta regionale la sospensione dell'esercizio della professione e, in caso di recidiva, la cancellazione dall'albo regionale.

 

     Art. 17. Mutamenti nell'organizzazione dell'agenzia.

     1. Qualsiasi mutamento nella situazione originaria, sulla cui base è stata rilasciata l'autorizzazione di cui all'art. 13 della presente legge, deve essere autorizzato, su proposta dell'assessore al turismo, con deliberazione della Giunta regionale. A tal fine, ogni mutamento deve essere tempestivamente comunicato all'assessorato regionale al turismo.

     2. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo può comportare la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca

dell'autorizzazione.

     3. Nel caso di mancata sostituzione del titolare o del direttore tecnico nel termine di sei mesi, si procede alla sospensione dell'autorizzazione.

     4. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore al turismo, può, altresì, disporre la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione nei confronti del titolare qualora non provveda ad eliminare le inadempienze di cui al precedente articolo 14.

 

     Art. 18. Elenco regionale delle agenzie di viaggio e turismo.

     1. Le agenzie di viaggio e turismo, le succursali e le filiali, autorizzate ai sensi della presente legge, sono iscritte nell'apposito elenco regionale istituito presso l'assessorato al turismo che provvede alla sua tenuta ed aggiornamento.

     2. Nell'elenco sono riportati i dati relativi alla denominazione dell'agenzia, alla attività autorizzata, il nome e la ragione sociale del titolare e il nome del direttore tecnico.

     3. L'elenco delle agenzie di viaggio e turismo è pubblicato ogni anno nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 19. Redazione dei programmi di viaggio.

     1. I programmi, indirizzati al pubblico, concernenti viaggi o crociere, con o senza prestazioni relative al soggiorno, organizzati da agenzie di viaggio e turismo operanti sul territorio della Regione Calabria devono contenere, ai fini della loro pubblicazione o diffusione in qualsiasi forma, le seguenti indicazioni:

     a) data di svolgimento del viaggio e della crociera;

     b) durata. Quando la durata del soggiorno è espressa in giorni, deve risultare esplicitamente dal programma anche il numero dei pernottamenti compresi nel periodo;

     c) prezzo globale corrispondente a tutti i servizi previsti ed eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione:

     d) qualità e quantità dei servizi forniti con particolare riferimento ai mezzi di trasporto, categoria degli alberghi, numero dei pasti, visite guidate;

     e) termini per le iscrizioni;

     f) termini e condizioni per le rinunce;

     g) condizioni di annullamento del viaggio da parte delle agenzie di viaggio e turismo con esplicito riferimento alle disposizioni di cui all'art. 10 della Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (C.C.V.) del 23/4/1970, ratificata con legge 27 novembre 1977, n. 1084;

     h) gli estremi della garanzia assicurativa di cui al successivo art. 21;

     i) itinerario e destinazione.

     2. Gli inserti pubblicitari, annunci, manifesti e simili, devono far richiamo per il dettaglio ai programmi formulati in conformità del comma precedente. Il riferimento ai programmi medesimi deve essere citato nei documenti di viaggio, quando previsti.

     3. Qualora il documento di viaggio non sia previsto, il programma costituisce l'elemento di riferimento della promessa di servizi, ai fini dell'accertamento dell'esatto adempimento. In caso di inadempienza alle prescrizioni di cui al presente articolo, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore al turismo, può procedere alla sospensione ed infine alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

 

     Art. 20. Pubblicazione e diffusione dei programmi di viaggio.

     1. Le agenzie di viaggio e turismo nel caso di pubblicazione e diffusione di propri programmi di viaggio, debbono trasmettere all'assessorato regionale al turismo, dieci giorni prima della diffusione, copia dei programmi, annunci, manifesti e simili di cui all'art. 19, per la verifica della conformità di questi alle disposizioni della presente legge. In calce dovrà essere apposta la dichiarazione che la pubblicazione è stata redatta conformemente alle disposizioni della presente legge.

     2. In caso di inadempienza dell'obbligo di cui al 1° comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 3.000.000.

     3. Le sanzioni sono raddoppiate in caso di recidiva.

     4. Nel caso di ulteriori, ripetuti inadempimenti, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore al turismo, può procedere alla sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

 

     Art. 21. Garanzia assicurativa.

     1. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a stipulare polizze assicurative di responsabilità civile a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio ed in relazione al costo complessivo dei servizi, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia della convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (C.C.V.) dalla direttiva della Comunità Europea numero 90/314.

     2. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma precedente, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 3.000.000.

     3. Le sanzioni sono raddoppiate in caso di recidiva.

     4. Nel caso di ulteriori, ripetuti inadempimenti, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore al turismo, può procedere alla sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

 

     Art. 22. Associazioni senza scopo di lucro.

     1. Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate ad esercitare, sul territorio regionale, esclusivamente per i propri associati, le attività di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, senza l'osservanza delle norme in questa contenute.

     2. Per quanto disposto nel precedente comma, le associazioni ivi indicate, devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

     a) assenza di qualunque forma di lucro nell'esercizio delle attività desumibile dai bilanci sociali, nonché di qualunque controllo da parte di soggetti ed organismi esercenti attività imprenditoriale;

     b) fruizione dei servizi di cui al primo comma del presente articolo solo da parte degli associati;

     c) finalizzazione esclusiva dell'attività allo sviluppo sociale, morale e culturale della personalità degli associati.

     3. Le associazioni di cui al primo comma del presente articolo, ai fini dell'esercizio delle attività nello stesso indicate, devono trasmettere all'assessorato regionale al turismo copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

     4. Le associazioni medesime, prima di realizzare ogni singola iniziativa, devono inviare all'assessorato regionale al turismo copia del programma relativo, con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 19 della presente legge e con la dicitura che trattasi di iniziativa riservata esclusivamente agli associati.

     5. Le associazioni in ogni caso, devono osservare le prescrizioni di cui all'art. 21 in materia di garanzia assicurativa a tutela dei fruitori.

     6. Per la partecipazione dei soggiorni, ai viaggi e alle crociere di cui al presente articolo, I'iscrizione alla associazione organizzatrice, in qualità di socio, deve essere di data anteriore a quella dell'effettuazione dei soggiorni, dei viaggi e delle crociere.

     7. I sodalizi e le associazioni possono organizzare ed effettuare, senza scopo di lucro e senza carattere di professionalità, previa autorizzazione della Giunta regionale, gite occasionali, riservate esclusivamente ai propri associati o appartenenti, che non abbiano durata superiore a tre giorni, viaggio compreso.

     8. Nel caso di esercizio dell'attività senza l'osservanza della prescrizione di cui al 3° comma del presente articolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000 000 a lire 3.000.000.

     9. Nel caso di omesso invio all'assessorato regionale al turismo del programma di viaggio di cui al 4° comma del presente articolo, e nel caso di infrazione alla prescrizione in materia di garanzia assicurativa, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 2.000.000.

     10. L'inosservanza del disposto contenuto nel settimo comma del presente articolo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 2.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate in caso di recidiva.

 

     Art. 23. Uffici di biglietteria.

     1. L'apertura al pubblico degli uffici delle compagnie aeree e di navigazione, operanti sul territorio nazionale, non è soggetta alla disciplina della presente legge. Tali uffici sono abilitati esclusivamente all'emissione e alla vendita dei biglietti della compagnia rappresentata.

     2. Non sono ugualmente soggetti alla disciplina della presente legge gli uffici di biglietteria delle ferrovie dello Stato e delle linee di navigazione lacuale e fluviale, ove esistenti all'interno del territorio regionale.

 

     Art. 24. Esercizio abusivo dell'attività.

     1. Salva l'applicazione delle norme penali, chiunque intraprenda o svolga in forma continuativa od occasionale le attività di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, senza averne ottenuta l'autorizzazione prescritta o senza aver assolto alla relativa tassa, incorre nella pena pecuniaria nella misura prevista dal 1° comma dell'art. 6 della legge regionale 25 agosto 1987, n. 25.

     2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste specificatamente nei singoli articoli della presente legge, I'esercizio di attività diverse da quelle per le quali è stata ottenuta l'autorizzazione, comporta la sanzione pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 20.000.000.

 

     Art. 25. Uso della denominazione.

     1. La denominazione di «agenzia di viaggio e turismo» nonché le corrispondenti in lingua straniera, sono riservate alle aziende che hanno ottenuto l'autorizzazione prevista dalla presente legge.

 

     Art. 26. Vigilanza e controllo.

     1. Le funzioni di vigilanza e controllo delle agenzie di viaggio e turismo sono esercitate dall'assessorato regionale al turismo anche attraverso le A.P.T.

     2. Le violazioni delle norme della presente legge, per le quali sono previste sanzioni amministrative, sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato, anche dai funzionari dell'assessorato regionale al turismo e delle aziende di promozione turistica appositamente rilasciate dal Presidente della Giunta regionale.

     3. Per la irrogazione delle sanzioni, i processi verbali di accertamento devono essere trasmessi al Presidente della Giunta regionale che adotterà i relativi provvedimenti.

 

     Art. 27. Norma transitoria.

     1. I direttori tecnici abilitati, ai sensi del R.D.L. 23/11/1936, n. 2523, alla conduzione di agenzie di Categoria A, non sono tenuti a sostenere l'esame di abilitazione di cui all'art. 7 della presente legge per l'assunzione della direzione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo.

     2. Al fine dell'iscrizione nell'albo regionale di cui all'art. 9, i direttori tecnici di cui al precedente comma devono presentare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, domanda corredata dei documenti attestanti la riconosciuta idoneità.

     3. I direttori tecnici abilitati, ai sensi del richiamato R.D.L., alla conduzione di agenzie di categoria B e C devono superare, ai fini dell'iscrizione nell'albo regionale, un esame colloquio vertente sulle materie di cui all'art. 7 della presente legge. A tal fine, la commissione di cui all'art. 8 fisserà, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un'apposita sessione d'esame.

     4. Le agenzie di viaggio e turismo già operanti, ai sensi del R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523, hanno l'obbligo di richiedere, entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 10 in sostituzione della licenza di P.S.

     5. Per il rilascio dell'autorizzazione sostitutiva della licenza di P.S., il titolare della stessa è esonerato dall'obbligo di corrispondere una nuova tassa di rilascio.

     6. L'istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione, deve contenere oltre alle complete generalità del titolare e del direttore tecnico, I'esatta indicazione delle attività che tali agenzie già esercitano o intendono esercitare, in relazione a quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 14 della presente legge.

     7. Le agenzie di viaggio e turismo di cui al 3° comma, dopo il rilascio dell'autorizzazione sostitutiva della licenza di P.S., vengono iscritte nell'elenco regionale di cui al precedente art. 18.

     8. Entro sei mesi dalla notifica dell'iscrizione nell'elenco regionale, l'agenzia deve versare, con le modalità di cui alla presente legge, almeno il 50 per cento della differenza tra il deposito già effettuato all'atto del rilascio dell'autorizzazione di P.S. e quello di cui al precedente art. 14, il restante 50 per cento deve essere versato entro 18 mesi dalla data del primo versamento.

     9. L'inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo, comporta la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sino alla data dall'avvenuto adempimento.

 

     Art. 28.

     1. All'onere derivante dall'ultimo comma dell'art. 8 della presente legge valutato per l'anno 1995 in lire 30.000.000 si provvederà con successivo provvedimento normativo.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 39 della L.R. 5 aprile 2008, n. 8.

[2] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

[3] Articolo aggiunto dall’art. 1 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 36 e così sostituito dall’art. 30 della L.R. 26 giugno 2003, n. 8.