§ 5.2.12 - L.R. 26 maggio 1997, n. 9.
Norme temporanee urgenti per assicurare il funzionamento di idoneo organo tecnico consultivo.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 lavori pubblici
Data:26/05/1997
Numero:9


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di assicurare il pieno funzionamento di idoneo organo tecnico consultivo regionale, nell'attuale fase transitoria di assenza di molte figure dirigenziali contemplate nell'articolo 12 [...]
Art. 2.      1. Il Comitato Regionale Tecnico Amministrativo, di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 31/1975 e successive modificazioni, è soppresso. Nelle more della riorganizzazione delle [...]
Art. 3.      1. Per il funzionamento della Consulta Tecnica Regionale si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 15 della legge regionale n. 31/1975 e dell'articolo 16 della stessa legge, come [...]
Art. 3 bis. 
Art. 4.      1. Ai componenti permanenti la Consulta Tecnica Regionale è corrisposto un gettone di presenza la cui entità viene stabilita dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 33, 3° comma della [...]
Art. 5.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.2.12 - L.R. 26 maggio 1997, n. 9.

Norme temporanee urgenti per assicurare il funzionamento di idoneo organo tecnico consultivo.

(B.U. n. 61 del 30 maggio 1997).

 

Art. 1.

     1. Al fine di assicurare il pieno funzionamento di idoneo organo tecnico consultivo regionale, nell'attuale fase transitoria di assenza di molte figure dirigenziali contemplate nell'articolo 12 della Legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, e nelle more della riorganizzazione delle strutture dei dipartimenti destinati ad operare nella specifica materia, la Giunta regionale, su indicazione dell'Assessorato regionale ai lavori pubblici, in applicazione anche del 1° comma dell'articolo unico della legge regionale 8 giugno 1996, n. 13, è autorizzata a nominare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in via temporanea, una Consulta tecnica regionale, organo tecnico consultivo, composto da quattro membri interni e da due membri esterni, quali componenti permanenti [1].

     2. I componenti della Consulta tecnica regionale rimangono in carica per mesi 12 decorrenti dalla data della costituzione formale dell'Organo.

     3. I componenti saranno prescelti tra dipendenti regionali delle qualifiche dirigenziali o direttive muniti di idoneo titolo di studio e professionale e con adeguata esperienza nelle materie di competenza della Consulta. I componenti esterni saranno nominati nell'ambito delle figure di esperti contemplate nel 1° comma del citato articolo unico della legge regionale n. 13/1996.

     4. La Consulta, in analogia di quanto già previsto per il Comitato Regionale Tecnico Amministrativo (C.R.T.A.) dall'articolo 12 legge regionale n. 31/1975, è presieduta dal Presidente della Giunta regionale ovvero dall'Assessore regionale ai lavori pubblici. In caso di assenza o impedimento di entrambi, può essere delegato a presiedere il consesso uno dei componenti permanenti interni di cui ai precedenti commi 1 e 3.

 

     Art. 2.

     1. Il Comitato Regionale Tecnico Amministrativo, di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 31/1975 e successive modificazioni, è soppresso. Nelle more della riorganizzazione delle strutture dei dipartimenti tecnici regionali e dei relativi organi consultivi le competenze attribuite al disciolto C.R.T.A. sono attribuite alla Consulta di cui al precedente 1° comma dell'articolo 1.

     2. Una segreteria tecnico-amministrativa incaricata dall'Assessore regionale ai lavori pubblici provvede alla istruttoria preliminare da portare all'ordine del giorno. I lavori di tale segreteria potranno essere supportati da due esperti esterni nominati dall'Assessore regionale ai lavori pubblici ed incaricati ai sensi del 3° comma dell'articolo unico della legge regionale n. 13/1996. Un dipendente della segreteria tecnica con qualifica direttiva, incaricato dal Presidente della Consulta, assiste ai lavori della stessa senza diritto di voto, con funzioni di segretario.

 

     Art. 3.

     1. Per il funzionamento della Consulta Tecnica Regionale si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 15 della legge regionale n. 31/1975 e dell'articolo 16 della stessa legge, come modificato dall'articolo 8 della legge regionale n. 24/1987.

     2. La Giunta regionale è autorizzata ad emanare direttive di dettaglio per assicurare e disciplinare l'operatività del consesso tecnico temporaneo istituito con la presente legge.

     3. Per le esigenze di costituzione delle Commissioni relatrici degli affari all'ordine del giorno, il Presidente della Consulta può convocare, di volta in volta, quali relatori, in aggiunta ai componenti permanenti, dipendenti regionali anche di dipartimenti diversi da quello dei Lavori Pubblici appartenenti alle qualifiche dirigenziali o direttive e muniti di idoneo titolo di studio e professionale. In occasione della trattazione di affari particolarmente importanti, che richiedono la presenza di professionalità specifiche, il Presidente della Consulta può convocare, altresì, in aggiunta ai componenti esterni, esperti esterni con solo voto consultivo.

 

     Art. 3 bis. [2]

     1. La titolarità della competenza della regione e della Consulta Tecnica Regionale sono così attribuite:

     a) ai Comuni le competenze relative alle opere e agli interventi, senza limiti di importo, ricadenti interamente nel proprio territorio;

     b) alle Province le competenze relative alle opere e agli interventi, senza limiti di importo, ricadenti in più territori comunali.

     2. La Consulta Tecnica Regionale continua ad esercitare le funzioni di cui alla legge 10 novembre 1975, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, per le opere e gli interventi ricadenti nei territori di più Province e per quelle di interesse regionale.

     3. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa delibera di Giunta e su proposta dell'Assessore ai Lavori Pubblici, individua le categorie di opere di interesse regionale e le materie di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 18 da riservare alla competenza della Consulta Tecnica Regionale.

     4. L'esercizio delle funzioni attribuite ai Comuni e alle Province, sono esercitate dai responsabili del procedimento, nominati ai sensi della legge 241 del 7 agosto 1990, che possono avvalersi, ove necessario per la trattazione di speciali problemi, dell'apporto di studiosi e tecnici esperti anche non appartenenti alle rispettive amministrazioni.

 

     Art. 4.

     1. Ai componenti permanenti la Consulta Tecnica Regionale è corrisposto un gettone di presenza la cui entità viene stabilita dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 33, 3° comma della legge regionale n. 7/1996.

     2. Ai sensi del medesimo articolo 33, 3° comma della legge regionale n. 7/1996 la Giunta regionale stabilisce le modalità per l'eventuale rimborso delle spese e per il riconoscimento dell'indennità di missione ai componenti che ne hanno diritto in relazione a quanto prescritto dalla normativa in vigore.

     3. Per le spese di funzionamento della Consulta Tecnica Regionale si provvede con il competente capitolo di bilancio n. 1013101/97. Alle spese per gli esperti esterni di cui al precedente articolo 2, comma 2, secondo periodo, si provvede con il capitolo di bilancio n. 1004101/97. Per gli anni successivi, agli oneri occorrenti, si farà fronte con i fondi che saranno iscritti nel corrispondente capitolo di bilancio degli esercizi finanziari successivi.

 

     Art. 5.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 42 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15.

[2] Articolo aggiunto dall'art. 7 ter della L.R. 24 maggio 1999, n. 14.