§ 3.1.19 - L.R. 28 giugno 1984, n. 17.
Adeguamento dei compensi ai componenti le Commissioni per l'accertamento della invalidità civile ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:28/06/1984
Numero:17


Sommario
Art. 1.      In attesa della organica disciplina della materia, ai sensi dell'articolo 27, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, nonché delle norme di attuazione della legge 23 [...]
Art. 2.      Le domande per l'accertamento della invalidità civile pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, siano esse di prima istanza che di appello alla Commissione regionale, debbono [...]
Art. 3.      A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a tutti i componenti le Commissioni per l'accertamento della invalidità civile spetta, a titolo di compenso per prestazione [...]
Art. 4.      All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 150 milioni, si farà fronte mediante la parziale utilizzazione dei fondi iscritti al Capitolo 1013101 del Bilancio 1984.


§ 3.1.19 - L.R. 28 giugno 1984, n. 17.

Adeguamento dei compensi ai componenti le Commissioni per l'accertamento della invalidità civile ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118.

(B.U. n. 53 del 5 luglio 1984).

 

Art. 1.

     In attesa della organica disciplina della materia, ai sensi dell'articolo 27, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, nonché delle norme di attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la organizzazione delle commissioni sanitarie previste dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, è regolata in conformità della presente legge.

 

     Art. 2.

     Le domande per l'accertamento della invalidità civile pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, siano esse di prima istanza che di appello alla Commissione regionale, debbono essere definite entro un anno dalla stessa data.

     Le domande che perverranno a partire dal 1° ottobre 1984 debbono essere definite entro 90 giorni dalla data di ricezione, salvo casi particolari con comprovante esigenze istruttorie, per i quali potrà essere consentita una ulteriore dilazione fino a sei mesi complessivamente.

 

     Art. 3.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a tutti i componenti le Commissioni per l'accertamento della invalidità civile spetta, a titolo di compenso per prestazione professionale medico- specialistica a privati, un gettone di presenza di lire 20.000 per seduta e di lire 2.000 per ogni pratica definita.

     Resta fermo il numero massimo di sedute mensili previsto dal D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5.

 

     Art. 4.

     All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 150 milioni, si farà fronte mediante la parziale utilizzazione dei fondi iscritti al Capitolo 1013101 del Bilancio 1984.

     Per gli anni successivi, si provvederà con le relative leggi di Bilancio.