§ 6.3.19 - L.R. 8 luglio 1983, n. 21. [*]
Bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1983 e bilancio pluriennale per il triennio 1983-1985.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:08/07/1983
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Bilancio di competenza - stato di previsione dell'entrata e della spesa).
Art. 2.  (Bilancia di cassa - stato di previsione dell'entrata e della spesa).
Art. 3.  (Quadro generale riassuntivo).
Art. 4.  (Classificazione della entrata e della spesa).
Art. 5.  (Bilancia pluriennale).
Art. 6.  (Destinazione di fondi).
Art. 7.  (Utilizzazione di fondi).
Art. 8.  (Servizio sanitario nazionale).
Art. 9.  (Residui perenti).
Art. 10.  (Spese obbligatorie).
Art. 11.  (Fonda di riserva di cassa).
Art. 12.  (Spese impreviste).
Art. 13.  (Variazioni al bilancio).
Art. 14.  (Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato).
Art. 15.  (Esercizio finanziario).
Art. 16.  (Allegati del bilancia).
Art. 17.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 6.3.19 - L.R. 8 luglio 1983, n. 21. [*]

Bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1983 e bilancio pluriennale per il triennio 1983-1985.

(B.U. 16 luglio 1983, n. 49 - sup. straord. n. 1).

 

Art. 1. (Bilancio di competenza - stato di previsione dell'entrata e della spesa).

     E' approvato in lire 2.802.344.982.324 lo stato di previsione di competenza dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 1983, annesso alla presente legge (tabella A - 2° colonna) [1].

     E' autorizzato l'accertamento dei tributi e delle altre entrate per l'anno 1983.

     E' approvato in lire 2.802.344.982.324 lo stato di previsione di competenza della spesa della Regione per l'anno finanziario 1983, annesso alla presente legge (tabella B - 3° colonna) [1].

     E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma precedente.

 

     Art. 2. (Bilancia di cassa - stato di previsione dell'entrata e della spesa).

     E' approvato in lire 4.200.543.468.848 lo stato di previsione di cassa dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 1983 annesso alla presente legge (tabella A - 3° colonna) [1].

     Sono autorizzate la riscossione ed il versamento dei tributi e delle altre entrate per l'anno 1983.

     E' approvato in lire 4.166.549.926.145 lo stato di previsione di cassa della spesa della Regione per l'anno finanziario 1983, annesso alla presente legge (tabella B - 4° colonna) [1].

     E' autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma precedente.

 

     Art. 3. (Quadro generale riassuntivo).

     E' approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l'anno finanziario 1983, annesso alla presente legge [1]

 

     Art. 4. (Classificazione della entrata e della spesa).

     Le entrate della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall'articolo 24 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5. Le categorie delle entrate sono approvate nell'ordine e con la denominazione indicate nel relativo stato di previsione (tabella A) [1].

     Le spese della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall'articolo 25 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

     Le rubriche, i settori, i campi d'intervento, i gruppi di programmi e i programmi sono approvati nell'ordine e con la denominazione indicati nel relativo stato di previsione (tabella B) [1].

 

     Art. 5. (Bilancia pluriennale).

     E' approvato il bilancio pluriennale i della Regione per l'arco di tempo relativo agli anni 1983-1985 allegato al bilancio annuale, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

 

     Art. 6. (Destinazione di fondi).

     Per i fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 352 - e già destinati agli interventi previsti dalla relativa deliberazione del CIPE con allocazione nei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa, la Giunta regionale - in conformità dell'articolo 17 della medesima legge 10 maggio 1976, n. 352 e dell'articolo 36 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - è autorizzata ad apportare all'occorrenza eventuali variazioni alla devoluzione degli Interventi, nell'ambito della quota assegnata e delle finalità indicate dalla legge nazionale.

 

     Art. 7. (Utilizzazione di fondi).

     Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti dalle leggi 10 maggio 1976, n. 319 e 24 dicembre 1979, n. 650, la spesa di cui ai Capitoli 2111106, 2211210, 5133201 e 6126201 deve essere attuata e coordinata con un unico indirizzo programmatico.

 

     Art. 8. (Servizio sanitario nazionale).

     Per i fondi assegnati dallo Stato - ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 è destinati al servizio sanitario nazionale con allocazione nei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa, la Giunta regionale - in conformità dell'articolo 36 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - è autorizzata a disporre con proprio atto variazioni in diminuzione e in aumento, nei medesimi capitoli o in nuovi capitoli, qualora il reale andamento della spesa sanitaria nei diversi comparti d'intervento lo renda necessario.

     La Giunta regionale è autorizzata, altresì, a provvedere agli adempimenti finanziari relativi alle attività direttamente gestite dalla Regione.

 

     Art. 9. (Residui perenti).

     E' autorizzata la iscrizione, negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa 7003101 (parte corrente) e 7003201 (parte in conto capitale), degli impegni di spesa regolarmente assunti negli esercizi precedenti, che sono caduti in perenzione amministrativa alla chiusura dell'esercizio 1982 a norma dell'articolo 68 - 4° comma - della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 e che si prevede possono essere reclamati dai creditori nel corso dell'esercizio finanziario 1983.

     La copertura finanziaria della spesa autorizzata al precedente comma, ammontante a complessive lire 194.227.921.089 di cui lire 56.893.147.382 di parte corrente e lire 137.334.773.707 di parte in conto capitale, è garantita da quota parte del saldo finanziario positivo (avanzo d'amministrazione).

     Le deliberazioni della Giunta regionale che prevedono impegni a carico dei capitoli di spesa relativi ai residui passivi perenti agli effetti amministrativi e reclamati dai creditori devono disporre anche la liquidazione della spesa ed essere corredate dai documenti necessari per la emissione dei relativi titoli di spesa.

 

     Art. 10. (Spese obbligatorie).

     Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 quelle descritte nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge [1].

     La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto di prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al Capitolo 7002101 e la loro iscrizione ai capitoli di bilanci indicati nell'elenco di cui al 1° comma del presente articolo.

 

     Art. 11. (Fonda di riserva di cassa).

     Il fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 30 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 1983 sui singoli capitoli di spesa, è determinato per l'esercizio medesimo in lire 200 miliardi.

     Il prelevamento di somme dal fondo di cassa di cui al Capitolo 7002103 a favorire di altri capitoli di spesa del bilancio di cassa è disposto con deliberazione del Consiglio regionale non soggetta a controllo.

 

     Art. 12. (Spese impreviste).

     La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme da fondo per spese impreviste e la loro iscrizione ai vari capitoli di bilancio non compresi nell'elenco di cui al 1° comma del precedente articolo 9, nonché ai nuovi capitoli di spesa per le finalità e nei limiti di cui all'articolo 31 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

     Le deliberazioni che dispongono i prelievi dal fondo di cui al comma precedente, iscritto in bilancio al Capitolo 7002102, sono presentate entro quindici giorni dalla loro adozione in Consiglio regionale per la convalida.

 

     Art. 13. (Variazioni al bilancio).

     In conformità dell'articolo 36 - 1° comma - della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 la Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio, con proprie deliberazioni da comunicarsi entro quindici giorni al Consiglio, le variazioni al bilancio occorrenti per la iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici, nonché per la iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalle leggi.

 

     Art. 14. (Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato).

     Fino a quando non sia diversamente disposto da leggi regionali, alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione si provvede, nei limiti dei capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa, sulla base della normativa statale in quanto applicabile.

 

     Art. 15. (Esercizio finanziario).

     In conformità di quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 14 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, l'esercizio finanziario 1983 scade il 31 dicembre ed a tale data è disposta la chiusura dei relativi conti.

 

     Art. 16. (Allegati del bilancia).

     Sono approvati i seguenti allegati [1]

     - allegato n. 1, concernente gli elenchi dei provvedimenti legislativi in corso di adozione che si finanziano con i fondi globali;

     - allegato n. 2, concernente l'elenco delle spese obbligatorie;

     - allegato n. 3 concernente i prospetti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 26 della legge regionale 22 maggio 1978, 11. 5;

     - allegato n. 4 concernente la riclassificazione delle spese ai sensi dell'articolo 25 ultimo comma della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5;

     - allegato n. 5 concernente l'elenco delle spese finanziarie in tutto o in parte con la disponibilità costituita dal saldo finanziario positivo (avanzo di amministrazione), ai sensi dell'articolo 16 3° comma della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5;

     - allegato n. 6 concernente il bilancio dell'azienda foreste demaniali ed il bilancio dell'ESAC (Ente di sviluppo agricolo calabrese) per l'anno 1983, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

 

     Art. 17. (Dichiarazione d'urgenza).

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[*] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

[1] Allegati omessi.

[1] Allegati omessi.

[1] Allegati omessi.

[1] Allegati omessi.

[1] Allegati omessi.

[1] Allegati omessi.

[1] Allegati omessi.

[1] Allegati omessi.

[1] Allegati omessi.