§ 2.2.2 - L.R. 15 settembre 1978 n. 22.
Assegnazione spese di funzionamento anni 1974 - 1976 - 1977 - 1978 all'Opera Sila, Ente di sviluppo in Calabria.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:15/09/1978
Numero:22


Sommario
Art. 1.      Al fine di fronteggiare i fabbisogni per spese di funzionamento dell'Ente di Sviluppo in Calabria per gli esercizi finanziari 1974 - 1976 e 1977 - 1978, l'Ente medesimo è autorizzato a contrarre [...]
Art. 2.      Per la copertura della rata di ammortamento relativa al mutuo di cui al precedente articolo 1, è disposto, a favore dell'Ente di Sviluppo in Calabria, un contributo in annualità costanti di lire [...]
Art. 3.      Il mutuo di cui alla presente legge potrà essere contratto dall'Ente di Sviluppo con il Consorzio Nazionale per il Credito Agrario di miglioramento o con Enti o istituti di credito.
Art. 4.      All'onere di cui al precedente articolo 2 si farà fronte con la quota regionale del fondo di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come integrata con la legge 10 maggio 1976, n. [...]


§ 2.2.2 - L.R. 15 settembre 1978 n. 22. [1]

Assegnazione spese di funzionamento anni 1974 - 1976 - 1977 - 1978 all'Opera Sila, Ente di sviluppo in Calabria.

(B.U. 21 settembre 1978, n. 30).

 

Art. 1.

     Al fine di fronteggiare i fabbisogni per spese di funzionamento dell'Ente di Sviluppo in Calabria per gli esercizi finanziari 1974 - 1976 e 1977 - 1978, l'Ente medesimo è autorizzato a contrarre un mutuo di lire 42,5 miliardi da ammortizzare in un periodo massimo di anni venti.

 

     Art. 2.

     Per la copertura della rata di ammortamento relativa al mutuo di cui al precedente articolo 1, è disposto, a favore dell'Ente di Sviluppo in Calabria, un contributo in annualità costanti di lire 6.686 milioni per gli anni dal 1979 al 1998 compreso.

     Detto contributo sarà corrisposto dalla Regione direttamente all'Istituto mutuante alla scadenza di ciascuna rata.

     E' fatto obbligo all'Ente di destinare le somme assegnate ed il ricavo del mutuo esclusivamente a copertura dei predetti fabbisogni.

 

     Art. 3.

     Il mutuo di cui alla presente legge potrà essere contratto dall'Ente di Sviluppo con il Consorzio Nazionale per il Credito Agrario di miglioramento o con Enti o istituti di credito.

 

     Art. 4.

     All'onere di cui al precedente articolo 2 si farà fronte con la quota regionale del fondo di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come integrata con la legge 10 maggio 1976, n. 356, con imputazione ai bilanci regionali dal 1979 al 1998 con la istituzione di apposito capitolo denominato: «Contributo annuo all'Ente di Sviluppo per il ripianamento dei fabbisogni finanziari per gli esercizi 1974 - 1976 e 1977 - 1978».

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.