Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.8 leggi finanziarie |
Data: | 23/12/1998 |
Numero: | 449 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per l'anno 1999, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 60.700 miliardi, al netto di lire 29.215 miliardi per regolazioni debitorie [...] |
Art. 2. 1. Per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, l'eventuale maggiore gettito rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente è interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da [...] |
Art. 3. 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: |
Art. 4. 1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato: a) ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, al Fondo pensioni [...] |
Art. 5. 1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente [...] |
§ 27.8.29 - Legge 23 dicembre 1998, n. 449.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999).
(G.U. 29 dicembre 1998, n. 302, S.O.).
CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
1. Per l'anno 1999, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 60.700 miliardi, al netto di lire 29.215 miliardi per regolazioni debitorie nonché di lire 33.267 miliardi per anticipazioni agli enti previdenziali. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della
2. Per gli anni 2000 e 2001 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 51.800 miliardi ed in lire 14.800 miliardi, al netto di lire 35.202 miliardi per l'anno 2000 e lire 34.927 miliardi per l'anno 2001, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 276.500 miliardi ed in lire 170.500 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 2000 e 2001, il limite massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 54.600 miliardi ed in lire 40.900 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 280.000 miliardi ed in lire 197.000 miliardi.
1. Per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, l'eventuale maggiore gettito rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente è interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.
2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11–bis della
3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1999 e triennale 1999–2001, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della
5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della
6. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
7. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella tabella di cui al comma 6, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1999, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
8. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52, comma 1, del
9. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 45, comma 4, del
10. La spesa di cui all'articolo 2, comma 10, della
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
a) all'articolo 3, comma 3, recante disposizioni sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della
b) all'articolo 13, comma 2, concernente talune detrazioni di imposta, le parole: «di lire 70.000» sono sostituite dalle seguenti: «di lire 120.000».
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA
1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato: a) ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della
CAPO IV
NORME FINALI
1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1999.
Tabelle
(Omissis).