Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 04/12/1996 |
Numero: | 611 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, recante interventi nel settore dei trasporti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente [...] |
§ 98.1.27075 - Legge 4 dicembre 1996, n. 611.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, recante interventi nel settore dei trasporti.
(G.U. 5 dicembre 1996, n. 285)
1. Il
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-
ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 4 OTTOBRE 1996, N. 517.
All'articolo 3:
al comma 1, al capoverso, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Qualora al termine di detto periodo sia accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi del trasporto, le aziende perdono il diritto alle quote di sovvenzione o sussidi di esercizio sospese. Le suddette quote sono utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi definiti a tal fine in un apposito piano predisposto dalle aziende, entro sessanta giorni a decorrere dall'accertamento del mancato miglioramento. Tale piano è approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione entro novanta giorni. Decorso tale termine il piano si intende respinto".
All'articolo 8:
al comma 1, lettera a), numero 1), lettera b), dopo le parole: "veicoli isolati" sono inserite le seguenti: "Nel computo della suddetta lunghezza non sono considerati i retrovisori, purché mobili"; e dopo le parole: "gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di struttura portasci" sono inserite le seguenti: "o portabagagli";
al comma 1, lettera b), le parole: "31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998";
al comma 1, lettera c), al capoverso, le parole: "31 marzo 1997" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1997".
All'articolo 9, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3-bis. Le somme disponibili sul capitolo 1586 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, non impegnate dal Comitato centrale di cui alla
Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
"Art. 9-bis (Conservazione di somme nel bilancio dello Stato). - 1. Le disponibilità in conto competenza ed in conto residui iscritte sui capitoli 7279 e 7311 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1996, non impegnate entro il 31 dicembre 1996, possono esserlo entro l'anno 1997".