Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 29. Cooperazione internazionale |
Capitolo: | 29.3 cooperazione militare |
Data: | 20/01/2004 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq |
Art. 1 bis. (Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati di Nassiriya e di Istanbul). |
Art. 2. Termine relativo alla partecipazione militare italiana all'operazione internazionale in Iraq |
Art. 3. Termini relativi alla partecipazione militare italiana a operazioni internazionali |
Art. 4. Termini relativi alla partecipazione di personale delle Forze di polizia a operazioni internazionali |
Art. 5. Rinvii normativi |
Art. 6. Trattamento assicurativo |
Art. 7. Valutazione del servizio prestato in operazioni internazionali |
Art. 8. Indennità di missione |
Art. 9. Disposizioni in materia contabile |
Art. 9 bis. (Cessione di materiali e sostegno logistico) |
Art. 10. Compagnia di fanteria rumena |
Art. 11. Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi |
Art. 12. Disposizioni in materia penale |
Art. 13. Richiami in servizio di personale dell'Arma dei carabinieri |
Art. 13 bis. (Forze di completamento). |
Art. 13 ter. (Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria). |
Art. 14. Disposizioni di convalida |
Art. 15. Copertura finanziaria |
Art. 16. Entrata in vigore |
§ 29.3.54 - D.L. 20 gennaio 2004, n. 9. [1]
Proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali.
(G.U. 22 gennaio 2004, n. 17)
Capo I
Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq
Art. 1. Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq
1. E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 1 del
2. L'organizzazione della missione, il regime degli interventi, le risorse umane e le dotazioni strumentali restano disciplinate dall'articolo 2, comma 2, dall'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e dall'articolo 4 del
3. Per la finalità prevista dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 11.627.450 per l'anno 2004 [2].
Art. 1 bis. (Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati di Nassiriya e di Istanbul). [3]
1. Al comma 1 dell'articolo 1 del
Capo II
Proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali
Art. 2. Termine relativo alla partecipazione militare italiana all'operazione internazionale in Iraq
1. E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 6, comma 1, del
2. Per la finalità prevista dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 209.017.084 per l'anno 2004 [5].
Art. 3. Termini relativi alla partecipazione militare italiana a operazioni internazionali
1. E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, della
a) Joint Forge in Bosnia e alla missione Over the Horizon Force ad essa collegata;
b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e in Kosovo;
c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom;
d) NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;
e) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
f) Albit, Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania;
g) Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2);
h) United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea, (UNMEE) [6].
2. E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della
3. E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, della
4. E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, della
5. E' differito al 30 giugno 2004 il termine relativo alla partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan, di cui all'articolo 2-bis del
6. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 292.919.802 per l'anno 2004 [11].
Art. 4. Termini relativi alla partecipazione di personale delle Forze di polizia a operazioni internazionali
1. E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, della
2. E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 2, comma 2, della
3. E' differito al 30 giugno 2004 il termine relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, di cui all'articolo 2, comma 1, del
4. E' autorizzata fino al 30 giugno 2004, la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL Proxima [15].
5. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 7.282.927 per l'anno 2004 [16].
Art. 5. Rinvii normativi
1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13, 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del
Art. 6. Trattamento assicurativo
1. Al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato nell'ambito della missione di cui all'articolo 1 per il servizio di protezione e sicurezza alle dipendenze della delegazione diplomatica speciale è attribuito il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del
2. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 9.257 per l'anno 2004 [17].
Art. 7. Valutazione del servizio prestato in operazioni internazionali
1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle operazioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.
Art. 8. Indennità di missione
1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui agli articoli 2, 3, commi 1, 2, 3, e 5, e 4, comma 1, è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al
2. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui agli articoli 2 e 3, commi 2 e 3, nonchè per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 3, comma 4, e 4, commi 3 e 4, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.
4. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 4, comma 2, si applica il trattamento economico previsto dalla
5. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del
Art. 9. Disposizioni in materia contabile
1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del
Art. 9 bis. (Cessione di materiali e sostegno logistico) [20].
1. Nei limiti temporali di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato a cedere a titolo gratuito alle Forze armate e Forze di polizia irachene materiali, equipaggiamenti e veicoli dismessi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, escluso il materiale d'armamento.
2. Nei limiti temporali di cui all'articolo 2, comma 1, è autorizzata la spesa di 2.122.490 euro per la cessione a titolo gratuito di vestiario e materiale d'equipaggiamento, escluso il materiale d'armamento, e di 815.615 euro per il sostegno logistico a favore di unità delle Forze armate e Forze di polizia irachene.
Art. 10. Compagnia di fanteria rumena
1. E' autorizzata, nei limiti temporali di cui all'articolo 3, comma 1, la spesa di euro 714.816 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del
Art. 11. Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi
1. Per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia.
Art. 12. Disposizioni in materia penale
1. Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui agli articoli 2 e 3, commi 2 e 3, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del
2. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano o iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui agli articoli 2 e 3, commi 2 e 3, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia, e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate [21].
3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del tribunale di Roma.
4. Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui agli articoli 3, commi 1, 4, e 5, 4, commi 2, 3 e 4, si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del
Art. 13. Richiami in servizio di personale dell'Arma dei carabinieri
1. Per le esigenze connesse con le operazioni internazionali di cui al presente decreto, al fine di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità, per l'anno 2004, fatto salvo il programma di arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale di cui all'articolo 21 della
2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede, per euro 13.975.837, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata, per l'anno 2004, dall'articolo 21 della
Art. 13 bis. (Forze di completamento). [23]
1. Per le esigenze connesse con le operazioni militari internazionali di cui al presente decreto, allo scopo di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità nonchè la loro alimentazione, nell'anno 2004 possono essere richiamati in servizio, su base volontaria e a tempo determinato non superiore ad un anno, i militari in congedo delle categorie dei sottufficiali, dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale, in ferma breve, in ferma prefissata e in servizio permanente. Tale personale, inserito nelle forze di completamento, è impiegato in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero.
2. Ai militari delle categorie dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente richiamati sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado in servizio.
3. Ai militari delle categorie dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata richiamati sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma breve.
4. I provvedimenti di richiamo sono adottati nei limiti di contingenti a tal fine determinati, per l'anno 2004, dal decreto di cui all'articolo 2, comma 3, del
5. Con decreto del Ministero della difesa sono definiti, in relazione alle specifiche esigenze delle Forze armate, i requisiti richiesti ai fini del richiamo in servizio, la durata delle ferme e l'eventuale relativo prolungamento entro il limite massimo di cui al comma 1, nonchè le modalità di cessazione anticipata dal vincolo temporaneo di servizio.
Art. 13 ter. (Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria). [24]
1. E' autorizzata la spesa di euro 1.175.330 per l'anno 2004, per la realizzazione di uno studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle operazioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute.
Capo III
Disposizioni finali
Art. 14. Disposizioni di convalida
1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni del presente decreto, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del decreto stesso.
Art. 15. Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, esclusi gli articoli 1-bis e 13, pari complessivamente a 531.601.831 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della
2. Il Ministro dell'economia delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 16. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[3] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[4] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 2004 dall'art. 4 del
[5] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[6] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 2004 dall'art. 1 della
[7] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 2004 dall'art. 1 della
[8] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 2004 dall'art. 1 della
[9] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 2004 dall'art. 1 della
[10] Comma così sostituito dalla L. di conversione. Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 2004 dall'art. 1 della
[11] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[12] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 2004 dall'art. 2 della
[13] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 2004 dall'art. 2 della
[14] Comma così sostituito dalla L. di conversione. Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 2004 dall'art. 2 della
[15] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 2004 dall'art. 2 della
[16] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[17] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[18] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[19] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[20] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[21] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[22] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[23] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[24] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[25] Comma così sostituito dalla L. di conversione.