Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 29. Cooperazione internazionale |
Capitolo: | 29.3 cooperazione militare |
Data: | 20/01/2003 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Termini relativi alla partecipazione militare italiana ad operazioni internazionali |
Art. 2. Partecipazione italiana alla missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina |
Art. 2 bis. Partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan |
Art. 2 ter. Disposizioni in materia di personale militare |
Art. 3. Trattamento economico |
Art. 4. Disposizioni in materia contabile |
Art. 5. Compagnia di fanteria rumena |
Art. 6. Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi |
Art. 7. Cessione di materiali |
Art. 8. Forze di completamento per l'Arma dei carabinieri |
Art. 9. Disposizioni di convalida |
Art. 10. Copertura finanziaria |
Art. 11. Entrata in vigore |
§ 29.3.49 - D.L. 20 gennaio 2003, n. 4 [1] .
Disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali
(G.U. 22 gennaio 2003, n. 17)
Art. 1. Termini relativi alla partecipazione militare italiana ad operazioni internazionali
1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del
2. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del
3. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del
4. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, del
5. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, del
6. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 6, del
7. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del
8. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 389.023.554 [2].
Art. 2. Partecipazione italiana alla missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina
1. E' autorizzata, dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003, la spesa di euro 2.918.692 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata: "EUPM", prevista dall'azione comune adottata l'11 marzo 2002 dal Consiglio dell'Unione europea. [3][4]
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 3, al personale impiegato nella missione è corrisposta l'indennità di missione prevista dall'articolo 2 del
Art. 2 bis. Partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan [6]
1. E' autorizzata la spesa di euro 141.319 per l'anno 2003 per la partecipazione di personale militare alla Conferenza di pace sulla Somalia e ai negoziati di pace sul Sudan in corso in Kenya, nonché alle attività della Commissione militare congiunta, prevista dall'Accordo di cessate il fuoco firmato il 19 gennaio 2002 per garantire l'accesso degli aiuti umanitari in tutta l'area dei Monti Nuba.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 141.319 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2 ter. Disposizioni in materia di personale militare [7]
1. All'articolo 34, comma 1, della
2. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del
Art. 3. Trattamento economico
1. L'indennità di missione di cui all'articolo 2 del
2. Ai fini della corresponsione del trattamento economico aggiuntivo di cui all'articolo 14 del
3. A decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al termine di cui all'articolo 1, comma 4, al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan l'indennità di missione è corrisposta nella misura prevista per il personale militare appartenente al contingente ISAF.
3-bis. In deroga a quarto previsto dall'articolo 2, comma 2, del
Art. 4. Disposizioni in materia contabile
1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del
Art. 5. Compagnia di fanteria rumena
1. Per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del
Art. 6. Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi
1. Per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del
Art. 7. Cessione di materiali
1. Nell'ambito delle finalità previste dalla risoluzione 1378 adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 14 novembre 2001 e nei limiti temporali stabiliti dall'articolo 1, comma 4, il Ministero della difesa è autorizzato a cedere a titolo gratuito alle Forze armate afgane materiali, equipaggiamenti e veicoli dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, escluso il materiale d'armamento.
Art. 8. Forze di completamento per l'Arma dei carabinieri
1. Alle forze di completamento per l'Arma dei carabinieri si applica l'articolo 7, commi 1 e 2, del
2. Per l'anno 2003, fatto salvo il programma di arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale di cui all'articolo 21 della
3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2003, recata dall'articolo 21 della
Art. 9. Disposizioni di convalida
1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 10. Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, esclusi gli articoli 2-bis e 8, pari complessivamente a euro 397.792.910, si provvede, per l'anno 2003, mediante utilizzo del Fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dall'art. 11 della
[3] Comma così modificato dalla legge di conversione. Il termine di cui al presente comma è stato differito al 30 giugno 2004 dall'art. 4 del
[5] Comma così modificato dalla legge di conversione. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 11 della
[6] Articolo inserito dalla legge di conversione. Il termine di cui al presente articolo è stato differito al 30 giugno 2004 dall'art. 3 del
[7] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[8] Comma così sostituito dalla legge di conversione. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 11 della
[9] Comma aggiunto dalla legge di conversione. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 11 della
[10] Comma così modificato dalla legge di conversione.