Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 29. Cooperazione internazionale |
Capitolo: | 29.3 cooperazione militare |
Data: | 11/08/2003 |
Numero: | 231 |
Sommario |
Art. 1. (Termini relativi alla partecipazione italiana a operazioni internazionali) |
Art. 2. (Termini relativi alla partecipazione di personale delle Forze di polizia a operazioni internazionali) |
Art. 3. (Partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan) |
Art. 4. (Partecipazione italiana ad iniziative di pace e umanitarie nell'Africa sub-sahariana) |
Art. 5. (Rinvii normativi) |
Art. 6. (Valutazione del servizio prestato in operazioni internazionali) |
Art. 7. (Indennità di missione) |
Art. 8. (Disposizioni in materia contabile) |
Art. 9. (Compagnia di fanteria rumena) |
Art. 10. (Cessione di materiali e sostegno logistico) |
Art. 11. (Modifica all'articolo 1, comma 8, e interpretazione autentica degli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1 e 3-bis, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 [...] |
Art. 12. (Disposizioni in materia penale) |
Art. 13. (Disposizioni di convalida) |
Art. 14. (Relazione sulle operazioni internazionali in corso) |
Art. 15. (Copertura finanziaria) |
Art. 16. (Entrata in vigore) |
§ 29.3.57 - Legge 11 agosto 2003, n. 231. [1]
Differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali.
(G.U. 26 agosto 2003, n. 197)
Art. 1. (Termini relativi alla partecipazione italiana a operazioni internazionali)
1. E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del
a) Joint Forge in Bosnia;
b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e Kosovo;
c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom;
d) NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;
e) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
f) Albit, Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania;
g) Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2);
h) United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea (UNMEE) [2].
2. E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del
3. E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del
4. E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, del
5. E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 6, del
6. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di 358.355.586 euro.
Art. 2. (Termini relativi alla partecipazione di personale delle Forze di polizia a operazioni internazionali)
1. E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del
2. E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, del
3. E' autorizzata, per l'anno 2003, l'ulteriore spesa di 331.144 euro per la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata EUPM, di cui all'articolo 2, comma 1, del
4. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 4.994.414 euro.
Art. 3. (Partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan)
1. E' autorizzata, per l'anno 2003, l'ulteriore spesa di 229.251 euro per la partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan, di cui all'articolo 2-bis del
Art. 4. (Partecipazione italiana ad iniziative di pace e umanitarie nell'Africa sub-sahariana)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della
Art. 5. (Rinvii normativi)
1. Salvo quanto previsto dalla presente legge, si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 10, 13, 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del
Art. 6. (Valutazione del servizio prestato in operazioni internazionali)
1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni e delle operazioni internazionali di cui alla presente legge, sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.
Art. 7. (Indennità di missione)
1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui agli articoli 1, commi 1, 2, 3 e 4, 2, comma 1, e 3 è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al
2. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, e per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
3. L'indennità di cui al comma 1è corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, comma 5, e 2, comma 3, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.
4. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 2, comma 2, si applicano il trattamento economico previsto dalla
Art. 8. (Disposizioni in materia contabile)
1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del
Art. 9. (Compagnia di fanteria rumena)
1. E' autorizzata, nei limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 1, la spesa di 697.029 euro per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del
Art. 10. (Cessione di materiali e sostegno logistico)
1. Nei limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 4, il Ministero della difesa è autorizzato a cedere a titolo gratuito alle Forze armate afghane materiali, equipaggiamenti e veicoli dismessi alla data di entrata in vigore della presente legge, escluso il materiale d'armamento.
2. Nei limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 4, è autorizzata la spesa di 2.087.180 euro per la cessione a titolo gratuito di vestiario e materiale d'equipaggiamento, escluso il materiale d'armamento, e di 773.904 euro per il sostegno logistico a favore di unità delle Forze armate afghane.
Art. 11. (Modifica all'articolo 1, comma 8, e interpretazione autentica degli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1 e 3-bis, del
1. All'articolo 1, comma 8, del
2. Il comma 2 dell'articolo 2 e i commi 1 e 3-bis dell'articolo 3 del
Art. 12. (Disposizioni in materia penale)
1. Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla
2. I reati commessi dallo straniero in territorio afghano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia, e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del tribunale di Roma.
4. Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui agli articoli 1, commi 1, 2 e 5, 2, commi 2 e 3, e 3 si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla
Art. 13. (Disposizioni di convalida)
1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni di cui alla presente legge, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore della legge stessa.
Art. 14. (Relazione sulle operazioni internazionali in corso) [8]
[1. Ogni sei mesi i Ministri degli affari esteri e della difesa riferiscono al Parlamento sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati nell'ambito delle operazioni internazionali in corso.]
Art. 15. (Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, escluso l'articolo 4, pari a 367.468.508 euro per l'anno 2003, si provvede mediante utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della
2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, pari a 5.200.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 16. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del
[2] Il termine di cui al presente comma è stato differito al 30 giugno 2004 dall'art. 3 del
[3] Il termine di cui al presente comma è stato differito al 30 giugno 2004 dall'art. 3 del
[4] Il termine di cui al presente comma è stato differito al 30 giugno 2004 dall'art. 3 del
[5] Il termine di cui al presente comma è stato differito al 30 giugno 2004 dall'art. 3 del
[6] Il termine di cui al presente comma è stato differito al 30 giugno 2004 dall'art. 4 del
[7] Il termine di cui al presente comma è stato differito al 30 giugno 2004 dall'art. 4 del
[8] Articolo abrogato dall'art. 3 della