§ 29.1.130 - D.L. 24 aprile 1997, n. 108 .
Partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania.


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.1 cooperazione economica
Data:24/04/1997
Numero:108


Sommario
Art. 1.  Partecipazione italiana alla Forza multinazionaledi protezione in Albania
Art. 2.  Regime giuridico, economico e assicurativo del personale militare
Art. 3.  Cessioni di beni e servizi
Art. 4.  Acquisti e lavori in economia
Art. 5.  Interventi umanitari e nel settore dell'istruzione
Art. 6.  Modificazioni al decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 1997, n. 128
Art. 6 bis.  Provvedimenti a favore dei medici militari e della Polizia di Stato
Art. 7.  Copertura finanziaria
Art. 8.  Entrata in vigore


§ 29.1.130 - D.L. 24 aprile 1997, n. 108 [1] .

Partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania.

(G.U. 24 aprile 1997, n. 95)

 

 

     Art. 1. Partecipazione italiana alla Forza multinazionaledi protezione in Albania

     1. Allo scopo di fornire il contributo italiano al ripristino della pacifica convivenza in Albania e, in particolare, di garantire il regolare afflusso degli aiuti umanitari nonché le necessarie condizioni di sicurezza per le missioni delle organizzazioni internazionali, è autorizzata, per la durata di tre mesi con effetto dal 10 aprile 1997 la partecipazione di un contigente militare italiano alla Forza multinazionale di protezione, in attuazione della risoluzione n. 1101 in data 28 marzo 1997 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite e su richiesta delle autorità albanesi.

     2. Gli enti convenzionati ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni, possono essere autorizzati dal Mini stero della difesa ad inviare in Albania, limitatamente alle zone indivi duate dal Comando della Forza multinazionale di protezione di cui al comma 1 per le quali il Comando stesso indica il grado di rischio esi stente, obiettori di coscienza che ne facciano richiesta, senza oneri ag giuntivi per lo Stato, né interferenze con la missione svolta dal contin gente multinazionale e sotto la totale responsabilità degli enti presso cui detti obiettori prestano servizio [2] .

 

          Art. 2. Regime giuridico, economico e assicurativo del personale militare

     1. Al personale del contingente militare italiano di cui all'articolo 1, impegnato in operazioni all'interno del territorio o delle acque territoriali albanesi, è attribuito, in aggiunta allo stipendio o alla paga, nonché agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, il trattamento di missione all'estero, nella misura intera, previsto dalle norme vigenti con riferimento all'Albania, a decorrere dalla data di ingresso nelle predette zone e fino alla data di uscita dalle medesime.

     2. Al personale militare, non inquadrato nel contingente di cui al comma 1, impiegato a qualsiasi titolo all'estero per l'espletamento di attività comunque connesse con la missione in Albania di cui al comma 1 dell'articolo 1, è attribuito il trattamento di missione previsto dalle norme vigenti per i servizi isolati all'estero.

     3. Contro i rischi comunque connessi all'impiego nel territorio o nelle acque territoriali albanesi, al personale di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuta la copertura assicurativa prevista dalla legge 18 maggio 1982, n. 301; il massimale assicurativo minimo è ragguagliato al trattamento economico del grado di sergente maggiore o gradi corrispondenti.

     4. In caso di decesso del personale militare di cui al presente articolo per causa di servizio, connessa all'espletamento della missione in Albania, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Le provvidenze di cui al presente comma si cumulano, nei limiti stabiliti dalle disposizioni che le concernono, con la copertura assicurativa di cui al comma 3, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni.

     5. Al personale militare di cui al presente articolo si applica il codice penale militare di pace. Al medesimo personale, ai fini del rilascio del passaporto di servizio, non si applicano le norme di cui all'articolo 3, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185 [3] .

     6. Il personale militare in servizio presso le sale e le cellule operative delle Forze armate operanti nel territorio nazionale ed il personale dell'unità di crisi del Ministero degli affari esteri, impegnato per le esigenze previste dal presente decreto, sono autorizzati, per il periodo di detto impegno, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario anche in deroga ai limiti stabiliti dalla vigente normativa, nei limiti di assegnazione dei pertinenti capitoli di bilancio [4] .

     6-bis. In relazione alle esigenze connesse alle operazioni in Alba nia, il premio di disattivazione per gli operai artificieri del Ministero della difesa è determinato nella stessa misura spettante al personale militare [5] .

     6-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6-bis, valu tato in lire 150 milioni per il 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa [6] .

 

          Art. 3. Cessioni di beni e servizi

     1. Per le finalità umanitarie di cui al presente decreto ed in particolare per l'attivazione del processo di ricostruzione dell'Albania, e nei limiti temporali di cui al comma 1 dell'articolo 1, è autorizzata la cessione a titolo gratuito alle Autorità albanesi, sulla base delle richieste formulate dalle stesse, di mezzi, materiali di consumo e di supporto logistico, nonché di servizi.

     2. Salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali, è altresì autorizzata, entro il limite di spesa di lire 1.000 milioni, l'effettuazione di interventi di manutenzione, compresa quella straordinaria, anche mediante l'utilizzazione di strutture del Ministero della difesa, sulle unità navali di proprietà dello Stato albanese che si trovino, a qualsiasi titolo, nella disponibilità delle autorità italiane. Gli interventi sono finalizzati al ripristino di adeguate condizioni di operatività delle unità medesime in funzione della loro eventuale restituzione o del loro impiego per le finalità di cui al presente decreto.

 

          Art. 4. Acquisti e lavori in economia

     1. Per le finalità del presente decreto e nei limiti temporali di cui al comma 1 dell'articolo 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, ad effettuare, anche in economia, lavori e acquisti di beni e servizi di cui ai numeri 6), 10), 12), 18) e 19) del primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, nei limiti di assegnazione dei pertinenti capitoli di bilancio.

 

          Art. 5. Interventi umanitari e nel settore dell'istruzione

     1. Per provvedere alla raccolta e all'invio di aiuti e alla realizzazione di progetti umanitari in Albania, nonché per prestare l'assistenza agli stranieri di cittadinanza albanese nel rientro in Albania, il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per la solidarietà sociale promuove e coordina l'attività delle organizzazioni non governative, delle organizzazioni e associazioni di volontariato e di ogni altra istituzione e organizzazione con finalità umanitarie che abbiano provate esperienza operativa e capacità organizzativa nel settore degli interventi umanitari all'estero, nonché degli enti locali [7] .

     2. Per il finanziamento di iniziative e di interventi straordinari ed aggiuntivi a carattere umanitario, aventi le finalità indicate al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l'anno 1997. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per la solidarietà sociale ripartisce detta disponibilità tra gli enti, le associazioni e le organizzazioni di cui al comma 1 [8] .

     3. Il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero degli affari esteri, può autorizzare gli enti sanitari, pubblici e privati, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, a collocare in aspettativa senza assegni, per periodi predeterminati, proprio personale per lo svolgimento in Albania di compiti di assistenza sanitaria, ferma restando la posizione previdenziale in godimento a carico dell'amministrazione di appartenenza.

     4. Per il finanziamento di interventi di emergenza nel settore scolastico e universitario, anche finalizzati a consentire il proseguimento degli studi a stranieri di cittadinanza albanese durante il loro soggiorno in Italia, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1997. La disponibilità è ripartita con decreto del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

 

          Art. 6. Modificazioni al decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 1997, n. 128 [9]

     1. Le spese relative agli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 1997, n. 128, sono poste a carico del capitolo 4239 dello stato di previsione del Ministero dell'interno [10] .

     2. All'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 1997, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni [11] :

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Per finanziare gli interventi previsti dal presente decreto, ivi compresi le attività amministrative, tecniche e logistiche, il trattamento di missione e le prestazioni di lavoro straordinario nelle attività di cui all'articolo 1, anche in deroga ai limiti stabiliti dalla vigente normativa, del personale delle Forze di polizia, del personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del restante personale dipendente dal Ministero dell'interno, nonché del personale del Ministero della sanità e degli altri Ministeri interessati, del Dipartimento della protezione civile e del personale militare delle Forze armate, è autorizzata la spesa aggiuntiva di lire 21.500 milioni per l'anno 1997.";

     b) il secondo e il terzo periodo del comma 2 sono sostituiti dai seguenti: "Tali somme sono, allo scopo, conservate nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, da iscrivere negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, possono essere disposte, in corso di esercizio e sulla base delle effettive esigenze connesse all'attuazione del presente decreto, variazioni compensative tra i relativi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.".

 

          Art. 6 bis. Provvedimenti a favore dei medici militari e della Polizia di Stato [12]

     1. Al fine di fronteggiare le esigenze connesse alla missione in atto in Albania, ai medici militari e della Polizia di Stato si applica l'articolo 2 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, con vertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296.

 

          Art. 7. Copertura finanziaria

     1. Al maggior onere di lire 65 miliardi, quale concorso nella complessiva spesa di cui agli articoli 1, 2 e 3, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, ampliando le finalità previste dal medesimo articolo.

     2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, pari com plessivamente a lire 23 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 10 miliardi, l'accantona mento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quanto a lire 3 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzio ne, quanto a lire 10 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale [13] .

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche compensative.

 

          Art. 8. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione il legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 20 giugno 1997, n. 174. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con esclusione dell'articolo 6-bis.

[2] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[3] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[4] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[5] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[6] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[7] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[8] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[9] Rubrica così sostituita dalla legge di conversione.

[10] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[11] Alinea così modificato dalla legge di conversione.

[12] Articolo inserito dalla legge di conversione.

[13] Comma così sostituito dalla legge di conversione.