§ 67.1.31 - Legge 27 maggio 1970, n. 365.
Riordinamento delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, degli assegni di imbarco e dell'indennità di impiego operativo


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.1 navigazione aerea
Data:27/05/1970
Numero:365


Sommario
Art. 1.      Le indennità mensili di aeronavigazione e di pilotaggio spettanti, ai sensi degli articoli 1 e 2 delle norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile [...]
Art. 2.      L'indennità di cui al primo comma del precedente art. 1 compete altresì, in luogo delle indennità di aeronavigazione e di pilotaggio di cui fruiscono attualmente, agli ufficiali ed ai [...]
Art. 3.      Per gli ufficiali piloti che hanno conseguito il prescritto brevetto in un grado superiore a quello di tenente o grado corrispondente, la misura dell'indennità di aeronavigazione da [...]
Art. 4.      I compensi di collaudo previsti dai numeri 6 e 12 della Tabella III annessa alle norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni, sono stabiliti nella [...]
Art. 5.      Per gli ufficiali e per i sottufficiali assegnati a reparti sperimentali di volo e che vi svolgono, con carattere di continuità, effettive mansioni di sperimentatori in volo, l'indennità [...]
Art. 6.      Il compenso mensile spettante, ai sensi dell'art. 3 della legge 17 dicembre 1953, n. 953, quale risulta sostituito dall'art. 2 della legge 29 novembre 1961, n. 1300, agli ufficiali e [...]
Art. 7.      L'indennità mensile di pilotaggio, spettante ai sensi dell'art. 4 delle norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, quale risulta sostituito dall'art. 3 della legge 29 novembre [...]
Art. 8.      L'indennità mensile di volo prevista dall'art. 10 del decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni, è stabilita, per gli ufficiali facenti parte degli equipaggi fissi di [...]
Art. 9.      L'indennità mensile di volo spettante, ai sensi dell'art. 11 delle norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni, ai sottufficiali, primi avieri e avieri [...]
Art. 10.      L'indennità speciale spettante, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 1° luglio 1966, n. 537, agli ufficiali, ai sottufficiali e al personale civile dell'Aeronautica adibiti alle operazioni [...]
Art. 11.      L'indennità mensile spettante, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 25 gennaio 1939, n. 204, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, ai militari allievi delle scuole paracadutisti [...]
Art. 12.      Agli ufficiali, ai sottufficiali, ai graduati e militari di truppa in possesso del brevetto militare di paracadutista, che non siano in servizio presso unità paracadutisti ma che svolgano [...]
Art. 13.      Al personale militare dell'Esercito che abbia svolto attività di volo sugli aerei leggeri con percezione delle indennità relative sono estese, per quanto concerne il regime delle pensioni [...]
Art. 14.      Gli assegni personali normali di imbarco previsti dal regolamento approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni, e annesse tabelle A, B e C, sono sostituiti [...]
Art. 15.      L'art. 2 della legge 6 marzo 1958, n. 192, è sostituito dal seguente
Art. 16.      L'indennità di impiego operativo, prevista dal precedente art. 15, è estesa, nelle misure indicate nelle colonne 1 e 2 dell'annessa tabella VIII ed alle condizioni ivi previste, agli ufficiali e [...]
Art. 17.      L'indennità di impiego operativo prevista dal precedente art. 15 è estesa, nelle misure indicate nelle colonne 1 e 2 dell'annessa Tabella VIII ed alle condizioni ivi previste, agli ufficiali ed [...]
Art. 18.      L'articolo unico del regio decreto-legge 4 settembre 1925, numero 1644, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente
Art. 19.      L'indennità di aeronavigazione, l'indennità di volo, l'indennità di imbarco e l'indennità di impiego operativo non sono cumulabili, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole
Art. 20.      Per le cessazioni dal servizio successive al 30 giugno 1970, il calcolo dell'aliquota pensionabile dell'indennità di aeronavigazione verrà effettuato, separatamente per ciascun periodo di [...]
Art. 21.      Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, impiegato nelle operazioni di soccorso in occasione di pubbliche calamità o in altri interventi al servizio della [...]
Art. 22.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1970, valutato in lire 8 miliardi, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento [...]


§ 67.1.31 - Legge 27 maggio 1970, n. 365.

Riordinamento delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, degli assegni di imbarco e dell'indennità di impiego operativo

(G.U. 19 giugno 1970, n. 152)

 

 

     Art. 1.

     Le indennità mensili di aeronavigazione e di pilotaggio spettanti, ai sensi degli articoli 1 e 2 delle norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quali risultano sostituiti dagli articoli 1 e 2 della legge 17 dicembre 1953, n. 953, agli ufficiali e sottufficiali dei ruoli naviganti dell'aeronautica militare, assumono la denominazione unica di indennità di aeronavigazione. Detta indennità è stabilita, in relazione al tipo di aeromobile sul quale il personale svolge normalmente l'attività di volo, nelle misure indicate nell'annessa Tabella I.

     Agli ufficiali e sottufficiali dei ruoli naviganti dell'Aeronautica militare in servizio come piloti di linea presso i gruppi di volo e le squadriglie mantenute in stato costante di pronto intervento, che siano in possesso di specifica qualifica per l'impiego dei velivoli a pieno carico operativo e in qualsiasi condizione meteorologica, spetta, in aggiunta all'indennità mensile di cui al comma precedente, un'indennità supplementare mensile di lire 25.000 dal 1° luglio 1970 e di lire 50.000 dal 1° gennaio 1971.

     Agli ufficiali e ai sottufficiali assegnati a reparti sperimentali di volo e che vi svolgono con carattere di continuità effettive mansioni di pilota collaudatore-sperimentatore spetta, in aggiunta all'indennità mensile di cui al primo comma, una indennità mensile supplementare di lire 45.000 dal 1° luglio 1970 e di lire 90.000 dal 1° gennaio 1971, non cumulabile con l'indennità supplementare di cui al comma precedente e con i compensi di cui ai successivi articoli 4 e 6.

     Sono soppresse le indennità mensili supplementari di aeronavigazione e di pilotaggio previste dagli articoli 1 e 2 delle norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni.

     E' abrogato il secondo comma dell'art. 5 del decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1340, convertito nella legge 16 maggio 1935, n. 834.

 

          Art. 2.

     L'indennità di cui al primo comma del precedente art. 1 compete altresì, in luogo delle indennità di aeronavigazione e di pilotaggio di cui fruiscono attualmente, agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito e della Marina, in possesso del brevetto militare di pilota, assegnati, per svolgere attività di volo, ai reparti di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché a quelli assegnati agli organi di comando, addestrativi e logistici preposti all'attività aerea di ciascuna forza armata e interforze.

     Le indennità supplementari di cui al secondo e terzo comma del precedente art. 1 sono estese, alle stesse condizioni ivi previste, agli ufficiali ed ai sottufficiali piloti dell'Esercito e della Marina.

     Agli ufficiali dell'Esercito e della Marina osservatori, in possesso del relativo brevetto militare, assegnati, per l'attività di volo, a reparti di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, l'indennità di aeronavigazione spetta nella misura per essi indicata nell'annessa Tabella I.

     Per la corresponsione delle indennità si osservano, in quanto applicabili, le norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302.

 

          Art. 3.

     Per gli ufficiali piloti che hanno conseguito il prescritto brevetto in un grado superiore a quello di tenente o grado corrispondente, la misura dell'indennità di aeronavigazione da corrispondere è determinata unicamente in base all'anzianità nel servizio aeronavigante.

 

          Art. 4.

     I compensi di collaudo previsti dai numeri 6 e 12 della Tabella III annessa alle norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni, sono stabiliti nella misura unica di lire 10.000 per ogni collaudo, con un massimo di lire 30.000 mensili. Sono soppressi i numeri 6-bis e 12-bis della predetta tabella.

     I compensi suddetti sono estesi al personale militare e al personale civile tecnico dell'Esercito e della Marina che compie i suddetti collaudi.

 

          Art. 5.

     Per gli ufficiali e per i sottufficiali assegnati a reparti sperimentali di volo e che vi svolgono, con carattere di continuità, effettive mansioni di sperimentatori in volo, l'indennità prevista dagli articoli 8 e 9 della presente legge è stabilita nelle seguenti misure:

 

 

dal 1°/7/1970

dal 1°/1/1971

Ufficiali superiori

L.

45.000

L.

90.000

Ufficiali inferiori, aiutanti di battaglia e marescialli delle tre classi

"

35.000

"

70.000

Sergenti maggiori e sergenti

"

22.500

"

45.000

 

     Le suddette misure sono aumentate del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre trienni di impiego come sperimentatore in volo e del 20 per cento dopo il compimento del quarto triennio.

 

          Art. 6.

     Il compenso mensile spettante, ai sensi dell'art. 3 della legge 17 dicembre 1953, n. 953, quale risulta sostituito dall'art. 2 della legge 29 novembre 1961, n. 1300, agli ufficiali e sottufficiali nominati con decreto ministeriale istruttori di volo o di specialità è stabilito nelle misure di lire 37.000 dal 1° luglio 1970 e di lire 60.000 dal 1° gennaio 1971.

 

          Art. 7.

     L'indennità mensile di pilotaggio, spettante ai sensi dell'art. 4 delle norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, quale risulta sostituito dall'art. 3 della legge 29 novembre 1961, n. 1300, al personale che frequenta corsi di pilotaggio, è stabilita nelle misure di lire 25.000 dal 1° luglio 1970 e di lire 35.000 dal 1° gennaio 1971.

     L'indennità mensile di volo spettante, ai sensi del suddetto art. 4, agli ufficiali che frequentano corsi di osservazione aerea è stabilita nelle misure di lire 16.000 dal 1° luglio 1970 e di lire 18.000 dal 1° gennaio 1971.

 

          Art. 8.

     L'indennità mensile di volo prevista dall'art. 10 del decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni, è stabilita, per gli ufficiali facenti parte degli equipaggi fissi di volo ed appartenenti all'Arma aeronautica, ruolo specialisti, e al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, nelle misure indicate nell'annessa Tabella II, n. 1), ed è estesa nelle stesse misure agli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico facenti parte degli equipaggi fissi di volo. Per gli ufficiali non facenti parte degli equipaggi fissi di volo ed appartenenti alle categorie motoristi, montatori, marconisti, armieri, fotografi ed elettromeccanici di bordo dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, l'indennità è stabilita nelle misure indicate nell'annessa Tabella II, n. 2).

     Resta ferma nella misura spettante anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge l'indennità mensile di volo dovuta agli ufficiali dell'Aeronautica non compresi nel comma precedente.

     L'indennità di cui al primo comma del presente articolo compete altresì, ricorrendo analoga posizione d'impiego, agli ufficiali dell'Esercito e della Marina appartenenti ad Armi, Corpi o Servizi per i quali non è richiesta la laurea, in possesso del brevetto di specialista di elicottero ed assegnati, per l'attività di volo o ad esso connessa, ai reparti di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica nonché agli organi di comando, addestrativi e logistici preposti all'attività aerea delle singole forze armate e interforze.

     Agli ufficiali dell'Esercito e della Marina appartenenti a Corpi o Servizi per i quali è richiesta la laurea, in possesso del brevetto di specialista di elicottero ed assegnati, per l'attività di volo o ad esso connessa, ai reparti o agli organi indicati nel comma precedente, compete, in luogo della indennità di volo di cui fruiscono attualmente, l'indennità prevista dall'art. 9 del decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni, per gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

     Agli ufficiali medici dell'Esercito e della Marina assegnati per l'attività di volo o ad esso connessa, ai reparti o agli organi indicati nel terzo comma del presente articolo, compete l'indennità prevista dall'art. 9 del decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni, per gli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico. Agli stessi ufficiali, quando facciano parte degli equipaggi fissi di volo, compete invece l'indennità mensile di volo nella misura stabilita nell'annessa Tabella II, n. 1).

     Per la corresponsione dell'indennità mensile di volo di cui ai precedenti commi terzo, quarto e quinto si osservano, in quanto applicabili, le norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni.

 

          Art. 9.

     L'indennità mensile di volo spettante, ai sensi dell'art. 11 delle norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni, ai sottufficiali, primi avieri e avieri scelti a ferma speciale dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, è stabilita nelle misure indicate nell'annessa Tabella III.

     Resta ferma nella misura spettante anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge l'indennità mensile di cui all'art. 6 della legge 29 novembre 1961, n. 1300.

     L'indennità di cui al primo comma del presente articolo è corrisposta, ricorrendo analoga posizione d'impiego e con la osservanza, in quanto applicabili, delle norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni, ai sottufficiali ed ai militari di truppa dell'Esercito e della Marina in possesso del brevetto di specialista aeronautico o di specialista di elicottero e assegnati, per l'attività di volo o ad essa connessa, ai reparti di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché agli organi di comando, addestrativi e logistici preposti all'attività aerea delle singole forze armate e interforze.

 

          Art. 10.

     L'indennità speciale spettante, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 1° luglio 1966, n. 537, agli ufficiali, ai sottufficiali e al personale civile dell'Aeronautica adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo è stabilita nelle misure mensili di lire 33.000 dal 1° luglio 1970 e di lire 50.000 dal 1° gennaio 1971, per coloro che svolgono operazioni connesse alle abilitazioni di I grado; di lire 42.000 dal 1° luglio 1970 e di lire 60.000 dal 1° gennaio 1971, per coloro che svolgono operazioni connesse alle abilitazioni di II grado; di lire 60.000 dal 1° luglio 1970 e di lire 80.000 dal 1° gennaio 1971, per coloro che svolgono operazioni connesse alle abilitazioni di III grado.

     La predetta indennità è estesa al personale dell'Esercito e della Marina in possesso delle prescritte abilitazioni ed in analoghe condizioni di impiego.

     L'indennità di cui al presente articolo è aumentata del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre trienni nello specifico servizio e del 20 per cento dopo il compimento del quarto triennio.

     L'indennità stessa, infine, non è cumulabile con l'indennità di imbarco e di impiego operativo.

 

          Art. 11.

     L'indennità mensile spettante, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 25 gennaio 1939, n. 204, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, ai militari allievi delle scuole paracadutisti durante il corso di addestramento con lancio dalla torre ed esercizi ginnici particolari è stabilita nelle misure di lire 4.500 dal 1° luglio 1970 e di lire 9.000 dal 1° gennaio 1971.

     L'indennità mensile spettante, ai sensi del primo comma dell'art. 2 del decreto-legge 25 gennaio 1939, n. 204, agli allievi delle scuole paracadutisti durante il periodo in cui sono chiamati ad effettuare lanci effettivi da aerei in volo è stabilita nella misura di lire 32.000 dal 1° luglio 1970. L'indennità è corrisposta con inizio dal mese in cui gli allievi effettuano il primo lancio e fino alla data di conseguimento del brevetto militare di paracadutista.

     L'indennità mensile spettante, ai sensi del secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge 25 gennaio 1939, n. 204, al personale militare paracadutista, in possesso del relativo brevetto, chiamato a prestare effettivo servizio in qualità di paracadutista presso unità paracadutisti, è stabilita, per gli ufficiali e sottufficiali, nelle misure risultanti dalla colonna 3 della Tabella I annessa alla presente legge, tenendo conto unicamente dell'anzianità di effettivo servizio presso le anzidette unità, e nelle misure di lire 38.000 dal 1° luglio 1970 e di lire 45.000 dal 1° gennaio 1971, per i graduati e militari di truppa.

 

          Art. 12.

     Agli ufficiali, ai sottufficiali, ai graduati e militari di truppa in possesso del brevetto militare di paracadutista, che non siano in servizio presso unità paracadutisti ma che svolgano l'attività annuale di allenamento col paracadute stabilita con determinazione ministeriale, è dovuta per una volta nell'anno solare una mensilità dell'indennità percepita nell'ultimo mese di effettivo servizio presso unità paracadutisti ai sensi del terzo comma del precedente art. 11.

 

          Art. 13.

     Al personale militare dell'Esercito che abbia svolto attività di volo sugli aerei leggeri con percezione delle indennità relative sono estese, per quanto concerne il regime delle pensioni normali e privilegiate, le disposizioni del decreto-legge 20 aprile 1936, n. 913, convertito nella legge 10 febbraio 1937, n. 326.

     Al personale militare dell'Esercito e della Marina che abbia svolto attività di volo con percezione delle indennità di aeronavigazione o di volo sono estese le disposizioni dell'art. 5, primo comma, del decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1340, convertito nella legge 16 maggio 1935, n. 834.

 

          Art. 14.

     Gli assegni personali normali di imbarco previsti dal regolamento approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni, e annesse tabelle A, B e C, sono sostituiti dall'indennità mensile di imbarco di cui alla Tabella IV annessa alla presente legge, fermo restando il diritto agli assegni di cui alla colonna 4 delle tabelle A e B, nelle misure e alle condizioni ivi previste.

     Gli assegni personali speciali di imbarco previsti dal regolamento approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e annesse tabelle F, G, H, I e L, sono sostituiti dalle indennità supplementari giornaliere di cui alla Tabella V annessa alla presente legge, e dagli assegni eventuali giornalieri di cui alla Tabella VII annessa alla presente legge.

     La tabella E, concernente il trattamento tavola alle mense di bordo, annessa al regolamento approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, è sostituita dalla Tabella VI annessa alla presente legge.

     Sono abrogati i titoli IV e V nonché il n. 3 dell'art. 45 del titolo VI del regolamento approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156. E' altresì abrogato, con effetto dal 1° luglio 1970, il secondo comma dell'art. 3 della legge 8 gennaio 1952, n. 15.

     E' soppressa la Tabella D annessa al regolamento approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156.

 

          Art. 15.

     L'art. 2 della legge 6 marzo 1958, n. 192, è sostituito dal seguente:

     "Art. 2. - Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, agli appuntati e carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo, in servizio presso i comandi e reparti di impiego operativo o presso gli enti addestrativi appresso indicati, è corrisposta l'indennità di impiego operativo nelle misure risultanti distintamente alle colonne 1 e 2 dell'annessa Tabella VIII:

     comandi e reparti di impiego operativo (col. 1):

     corpi d'armata;

     divisioni;

     brigate;

     unità di supporto;

     reparti con caratteristiche di impiego operativo non inquadrati nelle grandi unità.

     Enti addestrativi (col. 2):

     centri, campi e reparti di addestramento;

     scuole di reclutamento e di perfezionamento.

     Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, agli appuntati e carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo che, dopo aver prestato servizio complessivamente per almeno tre anni, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, presso comandi e reparti operativi, enti addestrativi e reparti di volo delle singole forze armate o interforze, nonché sulle navi in armamento ed in riserva e nelle condizioni di impiego di cui al precedente art. 10 vengano assegnati ad altro comando, ente o reparto di minore impegno operativo è corrisposta l'indennità nella misura prevista alla colonna 3 dell'annessa Tabella VIII.

     L'indennità di cui al presente articolo spetta altresì agli ufficiali ed ai sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i suddetti comandi, reparti o enti".

 

          Art. 16.

     L'indennità di impiego operativo, prevista dal precedente art. 15, è estesa, nelle misure indicate nelle colonne 1 e 2 dell'annessa tabella VIII ed alle condizioni ivi previste, agli ufficiali e sottufficiali della Marina in servizio presso i comandi e reparti di impiego operativo, o presso gli enti addestrativi di detta forza armata, appresso elencati:

     comandi e reparti di impiego operativo (col. 1):

     reparti elicotteri;

     reparti antisom;

     reparti di difesa di aeroporti e di eliporti armati;

     comandi e reparti di difesa foranea;

     batterie contraeree costiere;

     unità di controllo operativo e di scoperta;

     centri operativi in sede protetta;

     reparti di supporto operativo e reparti con caratteristiche di impiego operativo non inquadrati in quelli sopraelencati.

     Enti addestrativi (col. 2):

     centri, campi e reparti di addestramento;

     scuole di reclutamento e di perfezionamento.

     Agli ufficiali e sottufficiali della Marina è estesa, altresì, l'indennità di cui alla colonna 3 dell'annessa Tabella VIII nelle misure e alle condizioni ivi previste. Tali misure sono aumentate di una somma pari al 10 per cento dell'indennità di cui all'annessa Tabella IV al compimento di ciascun triennio di imbarco ed altri servizi come indicato alla lettera a) della predetta Tabella IV, con l'osservanza delle norme sul cumulo di cui alla lettera b) della stessa Tabella IV.

     Il trattamento di cui al comma precedente è comunque dovuto al personale imbarcato su navi in disponibilità.

     L'indennità di cui al presente articolo spetta inoltre agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito e dell'Aeronautica ed agli appuntati e carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo, in servizio presso i suddetti comandi, reparti o enti.

 

          Art. 17.

     L'indennità di impiego operativo prevista dal precedente art. 15 è estesa, nelle misure indicate nelle colonne 1 e 2 dell'annessa Tabella VIII ed alle condizioni ivi previste, agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Aeronautica in servizio presso i comandi e reparti d'impiego operativo o presso gli enti addestrativi di detta forza armata, appresso elencati:

     comandi e reparti di impiego operativo (col. 1):

     aerobrigate;

     stormi e reparti di volo equivalenti;

     gruppi;

     squadriglie;

     reparti di difesa di aeroporti e di eliporti armati;

     reparti intercettori teleguidati (IT);

     centrali operative in sede protetta e unità di controllo operativo;

     reparti di supporto operativo e reparti con caratteristiche di impiego operativo non inquadrati in quelli sopraelencati.

     Enti addestrativi (col. 2):

     centri, campi e reparti di addestramento;

     scuole di reclutamento e perfezionamento.

     Al personale di cui al comma precedente è estesa altresì l'indennità di cui alla colonna 3 dell'annessa Tabella VIII nelle misure ed alle condizioni ivi previste.

     L'indennità di cui al presente articolo spetta inoltre agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito e della Marina ed agli appuntati e carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo in servizio presso i suddetti comandi, reparti o enti.

 

          Art. 18.

     L'articolo unico del regio decreto-legge 4 settembre 1925, numero 1644, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "Articolo unico. - Agli ufficiali ed ai sottufficiali in servizio presso comandi, grandi unità ed unità delle truppe alpine delle armi e dei servizi spetta il seguente soprassoldo mensile:

 

 

dal 1°/7/1970

dal 1°/1/1971

Ufficiali

L.

6.500

L.

10.000

Aiutanti di battaglia e marescialli

"

4.500

"

7.500

Sergenti maggiori e sergenti

"

3.000

"

4.500

 

          Art. 19.

     L'indennità di aeronavigazione, l'indennità di volo, l'indennità di imbarco e l'indennità di impiego operativo non sono cumulabili, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

     Tuttavia, il personale che si trovi in condizione di aver diritto all'indennità di impiego operativo e sia già provvisto di indennità di aeronavigazione o di volo conserva il trattamento in godimento. Qualora la misura di tale trattamento sia inferiore a quella dell'indennità di impiego operativo, quest'ultima indennità è corrisposta per la differenza.

     (Omissis) [1].

     Nel caso di piloti e specialisti che svolgano attività aeronavigante o di volo con aeromobili imbarcati sono corrisposte, in deroga al divieto di cumulo stabilito dal primo comma, le indennità di aeronavigazione o di volo e l'indennità di imbarco, delle quali la più favorevole in misura intera e l'altra in misura ridotta al 25 per cento.

     Ai fini dell'attribuzione dell'indennità di impiego operativo e dei relativi aumenti triennali, il servizio prestato nelle condizioni di impiego di cui al precedente articolo 10 è considerato come svolto presso comandi o reparti operativi.

 

          Art. 20.

     Per le cessazioni dal servizio successive al 30 giugno 1970, il calcolo dell'aliquota pensionabile dell'indennità di aeronavigazione verrà effettuato, separatamente per ciascun periodo di impiego sui vari tipi di velivoli, tenendo conto della durata di ciascuno di tali periodi e sulla base delle corrispondenti indennità di cui all'annessa Tabella I. Per periodi di servizio superiori al massimo pensionabile, sarà tenuto conto delle misure più favorevoli percepite - nel tempo - dagli interessati. Per i periodi anteriori al 1° luglio 1970, l'attività di volo svolta sui velivoli da caccia è assimilata a quella svolta sugli aviogetti.

 

          Art. 21.

     Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, impiegato nelle operazioni di soccorso in occasione di pubbliche calamità o in altri interventi al servizio della collettività, competono le indennità giornaliere previste per il personale dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia dall'art. 5 della legge 3 novembre 1963, n. 1543, per i servizi fuori sede, e dalla legge 22 dicembre 1969, n. 967, per i servizi in sede.

     Le misure delle indennità per i graduati e i militari di truppa sono pari a quelle previste per gli allievi carabinieri.

     Le indennità di cui ai commi precedenti, dovute nelle misure in vigore nel tempo per le forze di polizia, non sono cumulabili con quella di impiego operativo, con l'indennità e gli assegni d'imbarco e con le indennità di aeronavigazione e di volo previste dalla presente legge.

 

          Art. 22.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1970, valutato in lire 8 miliardi, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio anzidetto.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Tabella I

     INDENNITA' MENSILE DI AERONAVIGAZIONE

 

GRADO O ANZIANITA' DI SERVIZIO AERONAVIGANTE

Aviogetti

Velivoli ad elica plurimotori da combattimento o da trasporto a grande e medio raggio ed elicot-teri con armamento di guerra

Altri velivoli od elicotteri

 

Misure in vigore dal 1° luglio 1970

Misure in vigore dal 1° gennaio 1971

Misure in vigore dal 1° luglio 1970

Misure in vigore dal 1° gennaio 1971

Misure in vigore dal 1° luglio 1970

Misure in vigore dal 1° gennaio 1971

 

1

2

3

Fino a 10 anni di effettivo servizio aeronavigante:

 

 

 

 

 

 

ufficiali, marescialli e gradi corrispondenti

112.000

148.000

88.000

120.000

75.000

93.000

sergenti maggiori, sergenti e gradi corrispondenti

100.000

137.000

78.000

112.000

65.000

85.000

Da 10 a 15 anni di effettivo servizio aeronavigante o ufficiale avente grado di capitano:

 

 

 

 

 

 

ufficiali, marescialli e gradi corrispondenti

123.000

167.000

95.000

130.000

80.000

102.000

sergenti maggiori, sergenti e gradi corrispondenti

112.000

155.000

85.000

120.000

72.000

95.000

Da 15 a 20 anni di effettivo servizio aeronavigante o ufficiale avente grado di maggiore o tenente colonnello:

 

 

 

 

 

 

ufficiali, marescialli e gradi corrispondenti

136.000

186.000

108.000

148.000

92.000

116.000

sergenti maggiori, sergenti e gradi corrispondenti

123.000

172.000

96.000

137.000

81.000

107.000

Da 20 a 25 anni di effettivo servizio aeronavigante o ufficiale avente grado di colonnello:

 

 

 

 

 

 

ufficiali, marescialli e gradi corrispondenti

150.000

204.000

120.000

162.000

100.000

125.000

sergenti maggiori, sergenti e gradi corrispondenti

134.000

188.000

108.000

155.000

90.000

120.000

Con oltre 25 anni di effettivo servizio aeronavigante o ufficiale avente grado di generale:

 

 

 

 

 

 

ufficiali, marescialli e gradi corrispondenti

165.000

223.000

134.000

180.000

114.000

140.000

sergenti maggiori, sergenti e gradi corrispondenti

145.000

204.000

120.000

172.000

102.000

127.000

 

     Nota. - Il tipo di aeromobile sul quale ciascun dipendente effettua la normale attività di volo è indicato semestralmente con determinazione degli Stati Maggiori.

 

     INDENNITA' MENSILE DI AERONAVIGAZIONE PER GLI UFFICIALI OSSERVATORI

 

 

Misure in vigore dal 1° luglio 1970

Misure in vigore dal 1° gennaio 1971

Fino a 10 anni di effettivo servizio aeronavigante

74.000

93.000

Con oltre 10 anni di effettivo servizio aeronavigante

81.000

102.000

 

     Tabella II

     INDENNITA' MENSILE DI VOLO PER GLI UFFICIALI DELL'AERONAUTICA APPARTENENTI AI SOTTONOTATI CORPI E RUOLI

 

 

Misure in vigore dal 1° luglio 1970

Misure in vigore dal 1° gennaio 1971

1) Facenti parte di equipaggi fissi di volo ed appartenenti all'Arma aeronautica, ruolo specialisti, al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici e al Corpo sanitario aeronautico

40.000

70.000

2) Non facenti parte di equipaggi fissi di volo ed appartenenti all'Arma aeronautica, ruolo specialisti, delle categorie: motoristi, montatori, marconisti, armieri, fotografi, elettromeccanici di bordo

13.000

15.000

 

     Nota. - L'indennità attribuita agli ufficiali facenti parte di equipaggi fissi di volo è aumentata del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre trienni di appartenenza ad equipaggio fisso e del 20 per cento dopo il compimento del quarto triennio.

 

     Tabella III

     INDENNITA' MENSILE DI VOLO PER I SOTTUFFICIALI E GRADUATI DELL'AERONAUTICA - RUOLO SPECIALISTI

 

 

Misure in vigore dal 1° luglio 1970

Misure in vigore dal 1° gennaio 1971

1) Facenti parte di equipaggi fissi di volo [a]:

 

 

aiutanti di battaglia e marescialli di 1ª, 2ª e 3ª classe

40.000

70.000

sergenti maggiori e sergenti

30.000

45.000

primi avieri e avieri scelti a ferma speciale

25.000

35.000

2) Non facenti parte di equipaggi fissi di volo ed appartenenti alle categorie motoristi, montatori, marconisti, armieri, elettromeccanici di bordo, fotografi:

 

 

aiutanti di battaglia e marescialli di 1ª, 2ª e 3ª classe

12.000

14.000

sergenti maggiori e sergenti

9.000

10.000

primi avieri e avieri scelti a ferma speciale

6.500

7.500

 

     [a] Con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, viene annualmente stabilito il numero massimo dei sottufficiali e graduati di truppa facenti parte degli equipaggi fissi di volo.

     Nota. - L'indennità attribuita ai sottufficiali e graduati di truppa facenti parte di equipaggi fissi di volo è aumentata del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre trienni di appartenenza ad equipaggio fisso e del 20 per cento dopo il compimento del quarto triennio.

 

     Tabella IV

     INDENNITA' MENSILE D'IMBARCO SPETTANTE AL PERSONALE DELLA MARINA MILITARE

 

 

A bordo di unità navali

GRADI

Misure in vigore dal 1° luglio 1970

Misure in vigore dal 1° gennaio 1971

Ammiragli, generali e ufficiali superiori

71.500

100.000

Ufficiali inferiori, aspiranti e capi delle 3 classi

40.500

70.000

Secondi capi e sergenti

24.500

45.000

Allievi Accademia navale, sottocapi e comuni volontari e raffermati

11.500

20.000

Sottocapi e comuni di leva

6.500

12.000

 

     a) Le presenti misure:

     sono dovute al personale imbarcato su navi in armamento e in riserva;

     sono aumentate del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre trienni di servizio complessivamente prestato su navi in armamento e riserva e del 20 per cento dopo il compimento del quarto triennio. Allo stesso fine è computabile il servizio prestato, anche anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, presso comandi e reparti operativi, enti addestrativi e reparti di volo di ciascuna Forza armata e interforze, nonché nelle condizioni di impiego di cui all'art. 10 della presente legge. Il servizio prestato presso gli enti addestrativi è computato per metà.

     b) Ai fini dell'attribuzione della indennità prevista dalla presente tabella e relativi aumenti percentuali, è consentito il cumulo dei servizi prestati da ufficiale, aspirante, sottufficiale, graduato e comune non in servizio di leva. Le diverse misure delle indennità non sono cumulabili tra loro.

     c) Le misure di cui alla presente tabella sono suscettibili degli aumenti percentuali previsti dall'art. 5 del regolamento sugli assegni di imbarco, approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni.

     Le misure giornaliere dell'indennità, nei casi in cui occorre determinarle, sono pari a un trentesimo di quelle indicate nella presente tabella.

 

     Tabella V

     INDENNITA' GIORNALIERE SUPPLEMENTARI SPETTANTI, IN AGGIUNTA A QUELLA DI CUI ALL'ANNESSA TABELLA IV, AL PERSONALE DESTINATO A BORDO DI NAVI IN ARMAMENTO E IN RISERVA

 

1)

Quando imbarcato sui sommergibili:

 

 

 

Ufficiali, sottufficiali, sottocapi e comuni volontari ...........................................................

100%

dell'indennità di base di cui all'annessa tabella IV.

 

Sottocapi e comuni di leva .............................

200%

 

2)

Quando destinato a costituire forze da sbarco o basi passeggere di operazioni:

 

 

 

a) incursori e subacquei:

 

 

 

Ufficiali, sottufficiali, sottocapi e comuni volontari ............................................................

100%

 

 

Sottocapi e comuni di leva ................................

200%

 

 

b) battaglione San Marco:

 

 

 

Ufficiali, sottufficiali, sottocapi e comuni volontari ..........................................................

60%

 

 

Sottocapi e comuni di leva .............................

120%

 

3)

Quando "in comando" di singola unità o gruppi di unità:

 

 

 

Ufficiali e sottufficiali di qualunque grado .........

20%

 

4)

Quando l'unità si trova fuori della sede di assegnazione:

 

 

 

Tutto il personale imbarcato ..............................

30%

 

 

     a) Le indennità previste ai numeri 1 e 3 sono dovute per tutto il periodo di percezione della indennità di cui all'annessa tabella IV.

     b) L'indennità prevista al numero 2 è dovuta per i soli giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.

     c) L'indennità prevista al numero 4 è dovuta per un massimo di 60 giorni consecutivi e per navigazione di durata non inferiore ad otto ore consecutive.

     d) Le indennità previste ai numeri 1, 2 e 4 non sono suscettibili degli aumenti percentuali stabiliti dall'art. 5 del regolamento sugli assegni di imbarco, approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni.

     e) Le indennità previste ai numeri 1 e 2 sono cumulabili con l'indennità oraria di immersione di cui alla legge 7 ottobre 1957, n. 969.

 

     Tabella VI

     TRATTAMENTO TAVOLA MENSE DI BORDO

     (Importi giornalieri)

 

MENSE

Importi giornalieri

Mensa ammiraglio

650

Mensa comandante (capitano di vascello o di fregata)

550

Mense ufficiali

400

Mensa aspiranti e allievi dell'Accademia navale quando non sono ammessi alla mensa ufficiali

250

Mensa sottufficiali

250

Quote in aumento: per la mensa ammiraglio

100

per la mensa per un solo commensale (comandante e ufficiali)

100

per la mensa di più di un commensale e meno di sei (comandante e ufficiali)

80

per la mensa da sei commensali a meno di dieci (comandante e ufficiali)

60

per la mensa con meno di sei commensali (sottufficiali)

60

per la mensa da sei commensali a meno di dieci (sottufficiali)

50

 

     a) I presenti assegni sono ridotti del 50 per cento per le unità in posizione amministrativa di disponibilità.

     b) Le diverse quote di aumento per ogni nave o mensa vengono corrisposte secondo il numero dei commensali previsti dalla tabella di equipaggiamento e non secondo il numero effettivo. Determinate le quote spettanti col criterio di cui sopra, il conteggio alle mense si fa in base al numero effettivo dei commensali.

 

     Tabella VII

     ASSEGNI GIORNALIERI DI BORDO EVENTUALI

     1) Assegno per alloggio a terra.

     E' dovuto agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi in armamento o riserva quando non possono alloggiare a bordo delle proprie unità, in misura pari ad un quarto dell'indennità di missione in vigore, prevista per la sede.

     L'assegno di cui sopra è dovuto anche agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi appoggio perché destinati ad imbarcare su navi in costruzione e allestimento, quando non possono alloggiare a bordo della nave appoggio. E' dovuto altresì agli ufficiali e sottufficiali imbarcati sui sommergibili quando non possono raggiungere il bordo perché la nave è in crociera e semprechè non spetti ad essi l'indennità di missione.

     L'assegno suddetto è dovuto per la sola giornata in cui il personale deve prendere alloggio a terra, comunque non fornito dall'amministrazione. La relativa spesa è imputata sul capitolo "Spese eventuali di campagna".

     2) Assegni per particolari incarichi disimpegnati a bordo.

     Sono dovuti limitatamente alle giornate di effettiva presenza a bordo escluse quelle di degenza nelle infermerie di bordo:

a) ai militari addetti ai servizi di sicurezza dei reparti di volo L. 100

b) ai militari addetti ai servizi radiotelegrafonici L. 100

c) ai militari addetti alla panificazione L. 200

d) ai militari addetti ai servizi igienici L. 200

e) ai militari addetti alle mense e cucine L. 200

     3) Assegno speciale per servizio di dragaggio su mine cariche.

     E' dovuto per le sole giornate di effettivo dragaggio su mine cariche:

     ufficiali, sottufficiali, sottocapi e comuni L. 800

     4) Assegno speciale per trasporto combustibili e munizioni ed acqua.

     E' dovuto per le sole giornate di effettivo trasporto, imbarco e sbarco:

     a) al personale imbarcato su navi adibite al trasporto di combustibili e munizioni L. 800

     b) al personale imbarcato su navi adibite al rifornimento idrico " 400

     5) Assegno speciale per servizio idrografico.

     E' dovuto, nelle sottoindicate misure, nei casi e con le modalità di cui all'art. 30, paragrafo 2, del regolamento sugli assegni di imbarco, approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni:

     a) a tutto il personale imbarcato durante le campagne idrografiche, cablografiche, e per il servizio di fari, fanali e segnalamenti marittimi:

Ufficiali e capi delle tre classi L. 600

Secondi capi e sergenti L. 400

Sottocapi e comuni L. 200

     b) al personale del CEMM distaccato da bordo per lavori idrografici sulle imbarcazioni o a terra (in aumento agli assegni di cui alla precedente lettera a):

Capi di 1ª, 2ª e 3ª classe L. 200

Secondi capi, sergenti, sottocapi e comuni L. 150

     Agli effetti della corresponsione del presente assegno (lettere a e b), la campagna idrografica si inizia dal giorno in cui la nave arriva nel luogo dell'operazione ed ha termine il giorno in cui dal comando di bordo, con apposito ordine del giorno, sono dichiarati chiusi i lavori idrografici.

     Sia gli assegni per campagna idrografica sia quelli per lavori speciali, sono anche dovuti al personale civile dell'Istituto idrografico della marina militare imbarcato, in base alla assimilazione di grado prevista dal vigente ordinamento gerarchico del personale delle Amministrazioni dello Stato.

     Gli assegni previsti dalla presente tabella sono cumulabili con le indennità e gli assegni di cui alle tabelle IV, V e VI annesse alla presente legge e non sono suscettibili degli aumenti percentuali previsti dall'art. 5 del predetto regolamento.

 

     TABELLA VIII

     INDENNITA' MENSILE D'IMPIEGO OPERATIVO SPETTANTE AL PERSONALE MILITARE DELL'ESERCITO

 

 

Colonna 1

Colonna 2

Colonna 3

GRADI

Misure in vigore dal 1° luglio 1970

Misure in vigore dal 1° gennaio 1971

Misure in vigore dal 1° luglio 1970

Misure in vigore dal 1° gennaio 1971

Misure in vigore dal 1° luglio 1970

Misure in vigore dal 1° gennaio 1971

Generali e ufficiali superiori

44.000

70.000

25.000

50.000

17.500

35.000

Ufficiali inferiori, aiutanti di battaglia e marescialli

29.000

50.000

17.500

35.000

12.500

25.000

Sergenti maggiori, sergenti e gradi corrispondenti

16.000

30.000

11.250

22.500

7.500

15.000

Appuntati e carabinieri in ferma volontaria, raffermati o in servizio continuativo

8.000

15.000

5.000

10.000

3.500

7.500

 

     a) Le misure giornaliere dell'indennità, nei casi in cui occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle indicate nella presente tabella.

     b) Le misure di cui alle colonne 1 e 2 sono aumentate del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre trienni di servizio complessivamente prestato, anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, presso comandi e reparti operativi, enti addestrativi, reparti di volo di ciascuna Forza armata e interforze, su navi in armamento e in riserva nonché nelle condizioni di impiego di cui all'art. 10 della presente legge, e del 20 per cento dopo il compimento del quarto triennio. A tal fine il servizio prestato presso enti addestrativi è computato per metà.

     c) Le misure di cui alla colonna 3 competono al personale che abbia prestato servizio complessivamente, per almeno tre anni, presso comandi e reparti di impiego operativo, enti addestrativi, reparti di volo di ciascuna forza armata e interforze, a bordo di unità navali nonché nelle condizioni di impiego di cui all'art. 10 della presente legge. Le relative misure sono aumentate al compimento di ciascun triennio di servizio, come sopra indicato alla lettera b), successivo al primo, di una somma pari al 10 per cento della indennità di cui alla colonna 1.

     d) Ai fini dell'attribuzione dell'indennità prevista dalla presente tabella e relativi aumenti percentuali è consentito il cumulo dei servizi prestati da ufficiale, da sottufficiale e da militare di truppa non in servizio di leva.

     Le diverse misure dell'indennità non sono cumulabili tra loro.


[1]  Comma abrogato dall'art. 22 della L. 23 marzo 1983, n. 78.