Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 17/12/1953 |
Numero: | 953 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 1 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, [...] |
Art. 2. L'art. 2 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta [...] |
Art. 3. [2] |
Art. 4. L'art. 4 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta [...] |
Art. 5. L'indennità di volo di cui all'art. 9 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. [...] |
Art. 6. Il primo comma dell'art. 10 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, [...] |
Art. 7. Il primo, secondo e terzo comma dell'art. 11 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile [...] |
Art. 8. La tabella di cui al primo comma dell'art. 12 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile [...] |
Art. 9. Le indennità previste dalla presente legge non sono cumulabili con gli assegni di cui al regolamento approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive [...] |
Art. 10. Alla maggiore spesa di complessive lire 1.032.000.000, derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1953-54, sarà fatto fronte mediante riduzione [...] |
Art. 11. La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1953 |
§ 46.8.21e - Legge 17 dicembre 1953, n. 953. [1]
Modificazioni alle norme riguardanti le indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo e nuove misure delle indennità stesse.
(G.U. 31 dicembre 1953, n. 299)
L'art. 1 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio
Art. 1. "Agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruoli naviganti, nonchè agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e delle altre Forze armate dello Stato, comandati nell'Aeronautica militare in servizio aeronavigante, quando essendone abilitati in dipendenza del conseguimento di brevetto aeronautico militare, siano in attività di volo, è dovuta l'indennità mensile normale di aeronavigazione stabilita dall'annessa tabella A.
"Agli ufficiali piloti che appartengono a speciali reparti denominati, con decreto ministeriale, di alta velocità e che svolgono normalmente attività aerea su velivoli di alta velocità ed agli ufficiali piloti che appartengono ai reparti denominati, con decreto ministeriale, di navigazione stratosferica e che svolgono normalmente attività aerea a quote superiori ai metri 10.000 è dovuta, in aggiunta all'indennità normale di aeronavigazione, l'indennità mensile supplementare di lire 20.100 se colonnelli o generali e di lire 19.100 se di gradi inferiori a colonnello.
"Le norme per la corresponsione della predetta indennità supplementare sono stabilite con decreti da emanarsi dal Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.
"Agli ufficiali piloti che appartengono ai reparti dotati di velivoli bellici a reazione e che svolgono normalmente attività aerea sui velivoli medesimi è dovuta, in aggiunta alla indennità normale di aeronavigazione, l'indennità mensile supplementare di lire 20.100 se colonnelli o generali e di lire 19.100 se di gradi inferiori a colonnello, non cumulabile con l'indennità di cui al secondo comma del presente articolo.
"Le indennità mensili supplementari di aeronavigazione cessano col cessare delle funzioni per cui sono assegnate".
L'art. 2 delle norme approvate con regio
Art. 2. "Ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, i quali si trovino nelle condizioni di cui al precedente art. 1, è dovuta l'indennità mensile normale di pilotaggio stabilita dall'annessa tabella B.
"Ai sottufficiali piloti che appartengono a speciali reparti denominati, con decreto ministeriale, di alta velocità e che svolgono normalmente attività aerea su apparecchi di alta velocità ed ai sottufficiali piloti che appartengono ai reparti denominati, con decreto Ministeriale, di navigazione stratosferica e che svolgono normalmente attività aerea a quote superiori ai metri 10.000 è dovuta, in aggiunta all'indennità normale di pilotaggio, l'indennità mensile supplementare di lire 19.100.
"Le norme per la corresponsione della predetta indennità supplementare sono stabilite con decreti da emanarsi dal Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.
"Ai sottufficiali piloti che appartengono ai reparti dotati di velivoli bellici a reazione e che svolgono normalmente attività aerea sui velivoli medesimi è dovuta, in aggiunta alla indennità normale di pilotaggio, l'indennità mensile supplementare di lire 19.100, non cumulabile con l'indennità di cui al secondo comma del presente articolo.
"Le indennità mensili supplementari di pilotaggio cessano col cessare delle funzioni per cui sono assegnate".
Agli ufficiali e sottufficiali piloti nominati con decreto ministeriale istruttori di volo o di specialità è dovuto un compenso mensile nella misura seguente:
da colonnello a capitano |
L. |
14.500 |
tenente |
" |
13.800 |
sottotenente |
“ |
13.500 |
aiutante di battaglia e maresciallo di 1 classe |
“ |
13.500 |
da maresciallo di 2 classe a sergente |
“ |
13.200 |
Il compenso spetta unicamente durante i periodi di effettivo esercizio delle mansioni di istruttore.
Non è consentito il cumulo di più compensi per incarichi di istruttore.
L'art. 4 delle norme approvate con regio
Art. 4. "Al personale militare che frequenta corsi di pilotaggio, compreso quello che si svolge presso la Accademia aeronautica, è dovuta, dalla data del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano fino a quella del conseguimento del brevetto aeronautico militare, l'indennità mensile di pilotaggio di lire 9500.
"La stessa indennità compete al personale militare in possesso del brevetto di pilota di aeroplano che svolge attività di volo.
"Agli ufficiali che frequentano corsi di osservazione aerea, è dovuta, fino alla data di conseguimento del brevetto aeronautico militare, l'indennità mensile di volo di lire 10.000 se colonnelli o generali e di lire 9500 se di grado inferiore a colonnello".
L'indennità di volo di cui all'art. 9 delle norme approvate con regio
ufficiali del Corpo genio aeronautico ruolo ingegneri, categoria ingegneri e categoria geofisici: |
||
colonnelli o generali |
L. |
15.600 |
gradi inferiori a colonnello |
" |
14.900 |
ufficiali medici: |
|
|
colonnelli o generali |
L. |
13.400 |
gradi inferiori a colonnello |
" |
12.700 |
Per avere diritto a tale indennità gli ufficiali di cui al citato art. 9 debbono compiere, entro il periodo di tempo stabilito dal Ministero, il minimo dei voli da questo prescritto.
Il primo comma dell'art. 10 delle norme approvate con regio
"Agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, qualora provengano dal servizio permanente effettivo dei ruoli naviganti, dopo avervi compiuto un periodo di servizio aeronavigante non inferiore a 10 anni o dopo essere stati dichiarati inabili al pilotaggio in seguito a lesioni dovute a cause di servizio aeronavigante, nonchè agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, e del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, aventi l'obbligo continuativo di volo, è dovuta l'indennità mensile di volo di lire 7800 se colonnelli o generali e di lire 7400 se di gradi inferiori a colonnello.
"Per avere diritto a tale indennità i suddetti ufficiali debbono compiere, entro il periodo di tempo stabilito dal Ministero, il minimo dei voli da questo prescritto.
"Agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, e del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, facenti parte di equipaggi fissi di volo compete l'indennità mensile di lire 10.600".
Il primo, secondo e terzo comma dell'art. 11 delle norme approvate con regio
"Ai sottufficiali e graduati di truppa specializzati dell'Aeronautica indicati nella annessa tabella C è dovuta l'indennità mensile di volo stabilita dalla tabella medesima".
La tabella di cui al primo comma dell'art. 12 delle norme approvate con regio
|
Indennità per ogni volo |
||
Durata del volo |
fino al grado VII |
grado VI e superiori |
|
Per voli di durata inferiore ad 1 ora |
L. |
530 |
560 |
Per voli di durata da 1 a 2 ore |
" |
1.060 |
1.120 |
Per voli di durata da 2 a 3 ore |
" |
1.520 |
1.680 |
Per voli di durata da 3 a 4 ore |
" |
2.120 |
2.240 |
Per voli di 4 ore o di durata superiore |
" |
3.180 |
3.360 |
Il terzo comma dell'art. 12 suddetto, quale risulta successivamente modificato, è abrogato e sostituito dal seguente:
"L'importo dell'indennità in oggetto non può essere superiore, in ogni mese, alla somma netta di lire 6000 per gli ufficiali e gli impiegati civili di grado superiore al dodicesimo e di lire 4000 per l'altro personale".
Le indennità previste dalla presente legge non sono cumulabili con gli assegni di cui al regolamento approvato con
Alla maggiore spesa di complessive lire 1.032.000.000, derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1953-54, sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto:
Capitolo n. 196 |
L. |
400.000.000 |
Capitolo n. 198 |
" |
400.000.000 |
Capitolo n. 245 |
" |
232.000.000 |
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1953.
Tabella A [3]
Indennità mensile normale di aeronavigazione per gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti
Fino a 10 anni di effettivo servizio aeronavigante: |
|
|
Sottotenente |
L. |
51.500 |
Tenente |
" |
52.500 |
Da 10 a 15 anni di effettivo servizio aeronavigante o capitano: |
|
|
Sottotenente |
" |
55.500 |
Tenente |
" |
56.500 |
Capitano |
" |
59.500 |
Da 15 a 20 anni di effettivo servizio aeronavigante o maggiore o tenente colonnello: |
|
|
Sottotenente |
" |
63.000 |
Tenente |
" |
64.500 |
Capitano |
" |
67.500 |
Maggiore |
" |
67.500 |
tenente colonnello |
" |
67.500 |
Da 20 a 25 anni di effettivo servizio aeronavigante o colonnello: |
|
|
sottotenente |
" |
71.500 |
tenente |
" |
73.000 |
da capitano a colonnello |
" |
76.500 |
Con oltre 25 anni di effettivo servizio aeronavigante o generale: |
|
|
sottotenente |
" |
80.000 |
tenente |
" |
81.500 |
da capitano a generale |
" |
85.500 |
Indennità mensile normale di aeronavigazione per gli ufficiali osservatori |
||
Fino a 10 anni di effettivo servizio aeronavigante: |
|
|
sottotenente |
L. |
51.500 |
tenente |
" |
52.500 |
da capitano a generale |
" |
54.000 |
Con oltre 10 anni di effettivo servizio aeronavigante: |
|
|
sottotenente |
L. |
55.500 |
tenente |
" |
56.500 |
da capitano a generale |
" |
59.500 |
Tabella B [4]
Indennità mensile normale di pilotaggio per i sottufficiali e militari di truppa dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti
Fino a 10 anni di effettivo servizio di pilotaggio: |
|
|
militare di truppa |
L. |
43.500 |
da sergente a maresciallo di 2 classe |
" |
45.500 |
da maresciallo 1 classe ad aiutante di battaglia |
" |
46.500 |
Da 10 a 15 anni di effettivo servizio di pilotaggio: |
|
|
militare di truppa |
“ |
48.000 |
da sergente a maresciallo di 2 classe |
" |
50.500 |
da maresciallo 1 classe ad aiutante di battaglia |
" |
51.500 |
Da 15 a 20 anni di effettivo servizio di pilotaggio: |
|
|
militare di truppa |
" |
53.500 |
da sergente a maresciallo di 2 classe |
" |
56.000 |
da maresciallo 1 classe ad aiutante di battaglia |
" |
57.000 |
Da 20 a 25 anni di effettivo servizio di pilotaggio: |
|
|
militare di truppa |
" |
58.000 |
da sergente a maresciallo di 2 classe |
" |
61.000 |
da maresciallo 1 classe ad aiutante di battaglia |
" |
62.500 |
Con oltre 25 anni di effettivo servizio di pilotaggio: |
|
|
militare di truppa |
L. |
63.500 |
da sergente a maresciallo di 2 classe |
" |
66.500 |
da maresciallo 1 classe ad aiutante di battaglia |
" |
68.000 |
Tabella C [5]
Indennità mensile di volo per i sottufficiali e graduati dell'Arma aeronautica ruolo specialisti
1. Facenti parte degli equipaggi fissi di volo [a]: |
|
|
|||
aiutanti di battaglia e maresciallo 1 classe |
L. |
15.300 |
|||
da maresciallo di 2 classe a sergente |
|
15.000 |
|||
1° aviere e aviere scelto |
|
14.300 |
|||
2. Non facenti parte degli equipaggi fissi di volo ed appartenenti alle categorie motoristi, montatori, marconisti, armieri, elettromeccanici di bordo e fotografi: |
L. |
9.700 |
|||
aiutanti di battaglia e maresciallo 1 classe |
" |
9.000 |
|||
maresciallo di 2 e 3 classe |
|
|
|||
[a] Con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, viene annualmente stabilito il numero massimo dei sottufficiali di truppa facenti parte degli equipaggi fissi di volo. |
|||||
Sergente maggiore e sergente |
L. |
7.400 |
|||
primo aviere |
|
6.100 |
|||
aviere scelto |
|
5.200 |
[1] Abrogata dall'art. 2268 del
[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della
[3] Tabella così sostituita dall'art. 1 della
[4] Tabella così sostituita dall'art. 1 della
[5] Tabella così sostituita dall'art. 1 della