Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 06/03/1958 |
Numero: | 192 |
Sommario |
Art. 1. Sono abolite le indennità ed i compensi elencati nella tabella annessa alla presente legge |
Art. 2. [2] |
Art. 3. L'indennità di impiego operativo è stabilita nella seguente misura giornaliera |
Art. 4. Sono convalidati i pagamenti dell'indennità di accantonamento effettuati fino al 1° gennaio 1958 nelle misure stabilite dalla legge 30 luglio 1950, n. 739, a favore del [...] |
Art. 5. Alla copertura dell'onere di lire 700 milioni derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1957-58 farà fatto fronte mediante riduzione degli [...] |
§ 46.8.257 - Legge 6 marzo 1958, n. 192. [1]
Abolizione di talune indennità o compensi a personali militari dell'Esercito e istituzione dell'indennità di impiego operativo.
(G.U. 26 marzo 1958, n. 74)
Sono abolite le indennità ed i compensi elencati nella tabella annessa alla presente legge.
Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, agli appuntati e carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo, in servizio presso i comandi e reparti di impiego operativo o presso gli enti addestrativi appresso indicati, è corrisposta l'indennità di impiego operativo nelle misure risultanti distintamente alle colonne 1 e 2 dell'annessa Tabella VIII:
comandi e reparti di impiego operativo (col. 1):
corpi d'armata;
divisioni;
brigate;
unità di supporto;
reparti con caratteristiche di impiego operativo non inquadrati nelle grandi unità.
Enti addestrativi (col. 2):
centri, campi e reparti di addestramento;
scuole di reclutamento e di perfezionamento.
Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, agli appuntati e carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo che, dopo aver prestato servizio complessivamente per almeno tre anni, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, presso comandi e reparti operativi, enti addestrativi e reparti di volo delle singole forze armate o interforze, nonchè sulle navi in armamento ed in riserva e nelle condizioni di impiego di cui al precedente art. 10 vengano assegnati ad altro comando, ente o reparto di minore impegno operativo è corrisposta l'indennità nella misura prevista alla colonna 3 dell'annessa Tabella VIII.
L'indennità di cui al presente articolo spetta altresì agli ufficiali ed ai sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i suddetti comandi, reparti o enti.
L'indennità di impiego operativo è stabilita nella seguente misura giornaliera:
|
Personale fruente dell'aggiunta di famiglia |
Personale non fruente dell'aggiunta di famiglia |
Generale di divisione |
800 |
600 |
Generale di brigata |
700 |
500 |
Colonnello |
600 |
400 |
Tenente colonnello |
500 |
350 |
Maggiore |
450 |
250 |
Capitano |
380 |
180 |
Tenente e sottotenente |
300 |
100 |
Aiutante di battaglia e maresciallo maggiore |
230 |
80 |
Maresciallo capo |
200 |
70 |
Maresciallo ordinario e d'alloggio |
160 |
60 |
Sergente maggiore e brigadiere |
100 |
30 |
Sergente e vice brigadiere in ferma volontaria od in rafferma |
80 |
--- |
Appuntati e carabinieri |
50 |
--- |
Sono convalidati i pagamenti dell'indennità di accantonamento effettuati fino al 1° gennaio 1958 nelle misure stabilite dalla
Alla copertura dell'onere di lire 700 milioni derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1957-58 farà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa pel l'esercizio suddetto:
capitolo 166, lire 400.000.000;
capitolo 167, lire 300.000.000.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Tabella - Indennità e compensi soppressi.
Denominazione |
Estremi del provvedimento |
1. Soprassoldi ai telemetristi non specializzati |
Par. 95 Rep. spec. per gli operai (approvato con decreto interministeriale 1° giugno 1925) |
2. Premio per l'arresto dei renitenti, disertori, evasi e contumaci |
D.M. 14-8-1925 |
3. Soprassoldo di pernottamento fuori sede "nei casi di aggregazione" |
Idem |
4. Soprassoldo per ascensioni frenate o libere su aerostati |
Idem |
5. Indennità manutenzione bicicli |
Idem |
6. Indennità prima vestizione ai vigilanti inquirenti e tecnici (nel 1° anno) |
Idem |
7. Indennità manutenzione e riparazione vestiario (categoria di cui sopra dopo il 1° anno |
E |
8. Soprassoldi ai capi meccanici non specializzati |
Idem |
9. Soprassoldi ai capi mugnai non specializzati |
Idem |
10. Soprassoldi ai macchinisti o fuochisti non specializzati |
Idem |
11. Soprassoldi ai meccanici non specializzati |
Idem |
12. Soprassoldi agli elettricisti non specializzati: |
|
motori + 15 HP |
Idem |
motori - 15 HP |
Idem |
13. Soprassoldi lagunari |
Idem |
14. Soprassoldi ai fotoelettricisti non specializzati |
Idem |
15. Soprassoldi ai teleferisti |
Idem |
16. Soprassoldi ai componenti sezione disinfezione, onoranze salme |
Idem |
17. Soprassoldi ai puntatori, esploratori, minatori e zappatori scelti |
Idem |
18. Soprassoldo giornaliero nominati impiego civile fuori sede |
Idem |
19. Soprassoldi ai goniometristi di artiglieria non specializzati |
D.M. 14-10-1925 |
20. Soprassoldo ai capi stazione radiotelegrafisti non specializzati in servizio presso le stazioni |
Idem |
21. Soprassoldo ai capi armaioli non specializzati |
Idem |
22. Sovrapaga al personale addetto alla manutenzione e riparazione materiale artiglieria, ecc. |
Idem |
23. Supplemento soldo giornaliero dovuto agli appartenenti al soppresso Corpo invalidi e veterani |
Idem |
24. Soprassoldo ai conduttori di autovetture |
Idem |
25. Soprassoldi ai radiotelegrafisti non specializzati |
R.D. 21-10-1926, n. 1946 |
26. Soprassoldi ai telefonisti non specializzati |
Idem |
27. Soprassoldi ai radiogoniometristi non specializzati |
Idem |
28. Soprassoldi ai radiomontatori non specializzati |
Idem |
29. Soprassoldi per sottoufficiali destinati a sostituire presso stabilimenti ufficiali di sussistenza |
R.D. 7-6-1928, n. 1558 |
30. Soprassoldi ai guardafili |
Legge 15-12-1949, n. 1111 |
31. Soprassoldi agli artificieri non specializzati |
Idem |
32. Soprassoldi ai capi armaioli non specializzati |
Idem |
33. Soprassoldo alle guardiabatterie e guardiamunizioni |
D.M. 10-5-1950 |
[1] Abrogata dall'art. 2268 del
[2] Articolo così sostituito dall'art. 15 della