§ 46.8.32 - R.D. 15 luglio 1938, n. 1156.
Regolamento sugli assegni d'imbarco al personale della regia marina.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:15/07/1938
Numero:1156


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 1.  Assegni di imbarco.
Art. 2.  Posizioni amministrative delle navi.
Art. 3.  Posizioni amministrative del personale a bordo.
Art. 4.  Classificazioni degli assegni.
Art. 5.  Aumenti per le navi in colonia e all'estero.
Art. 6.  Disposizioni comuni a tutti gli assegni di vitto.
Art. 7.  Disposizioni generali per la corresponsione
Art. 8.  Disposizioni particolari relative ai casi di assenza da bordo di ufficiali.
Art. 9.  Disposizioni particolari relative ai casi di assenza da bordo di sottufficiali e militari del C.R.E.M.
Art. 10.  Disposizioni particolari relative al personale in viaggio per motivi di servizio.
Art. 11.  Disposizioni generali per la corresponsione.
Art. 12.  Disposizioni particolari relative ai casi di assenze da bordo.
Art. 13.  Disposizioni particolari relative agli ufficiali considerati di passaggio per assistere a prove o esercitazioni in navigazione.
Art. 14.  Assegno miglioramento vitto ordinario.
Art. 15.  Assegno miglioramento vitto speciale.
Art. 16.  Generalità.
Art. 17.  Misura degli assegni in relazione alla posizione amministrativa delle navi.
Art. 18.  Diritto agli assegni in relazione alla posizione amministrativa del personale a bordo.
Art. 19.  Diritto agli assegni in relazione al grado e alle funzioni.
Art. 20.  Decorrenza degli assegni.
Art. 21.  Cumulabilità degli assegni.
Art. 22.  Computo degli assegni
Art. 23.  Assegno per compensi facoltativi.
Art. 24.  Assegni per movimenti di materiali e di combustibili solidi
Art. 25.  Premi per profilassi antivenerea.
Art. 26.  Premi ai ranci della mensa equipaggi.
Art. 27.  Assegni di cancelleria per comandi navali e segreterie dettaglio.
Art. 28.  Assegni per cancelleria scuole.
Art. 29.  Assegni relativi a particolari categorie di navi (Tabella F).
Art. 30.  Assegni per il personale imbarcato su navi che disimpegnano particolari servizi. (Tabella G, n. 1, 2 e 3).
Art. 31.  Personale militare ed assimilato imbarcato su navi mercantili. (Tabella G, n. 4).
Art. 32.  Personale militare imbarcato su navi della regia marina cedute temporaneamente in gestione a compagnie private. (Tabella G, n. 5).
Art. 33.  Personale designato ad imbarcare su navi in costruzione od allestimento (Tabella H).
Art. 34.  Personale di passaggio su regie navi destinato a costituire forze da sbarco o basi passeggere di operazioni (Tabella I).
Art. 35.  Assegni eventuali di bordo (Tabella L).
Art. 36.  Assegni di bordo ai militari indigeni delle colonie dell'Africa orientale.
Art. 37.  Costituzione delle mense di bordo sulle navi in armamento e riserva.
Art. 38.  Costituzione delle mense di bordo sulle navi o gruppi di navi in disponibilità sulle navi in allestimento e sulle navi appoggio di unità in costruzione o allestimento.
Art. 39.  Costituzione di mense speciali.
Art. 40.  Amministrazione delle mense.
Art. 41.  Personali militari estranei alla regia marina e personali civili dipendenti dalle amministrazioni dello Stato.
Art. 42.  Dignitari dello Stato. Estranei alle amministrazioni dello Stato.
Art. 43.  Funzionari esteri.
Art. 44.  Personale per il servizio delle mense.
Art. 45.  Trattamento economico al personale addetto alle mense di bordo.
Art. 46.  Mensa dell'equipaggio. Cuochi dell'equipaggio.
Art. 47.  Mensa dell'infermeria. Cuochi infermeria.


§ 46.8.32 - R.D. 15 luglio 1938, n. 1156. [1]

Regolamento sugli assegni d'imbarco al personale della regia marina.

(G.U. 4 agosto 1938, n. 176, S.O.)

 

 

 

     Art. 1.

     E' approvato l'unito regolamento degli assegni di imbarco, firmato, d'ordine nostro, dai ministri per la marina e per le finanze.

     Tutti gli assegni in esso contemplati sono soggetti alle riduzioni di cui ai regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18 e 14 giugno 1934, n. 1038, salvo quanto è disposto dall'art. 11 del regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1059, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 379.

 

          Art. 2.

     E' abrogato il regio decreto 9 agosto 1929, n. 1744, con tutte le successive varianti al medesimo.

     Il presente decreto avrà vigore dal 1° luglio 1938.

     Per le regie navi dislocate in Estremo Oriente l'applicazione avrà decorrenza dalla stessa data.

 

Regolamento degli assegni d'imbarco

 

Titolo I

NORME GENERALI

 

          Art. 1. Assegni di imbarco.

     1. Gli assegni previsti dal presente regolamento sono emolumenti speciali dovuti al personale nelle destinazioni indicate dalle tabelle, per ciascuna giornata di presenza, nei casi e nelle misure fissate, salvo le eccezioni specificatamente stabilite.

     In navigazione se nel traversare il 180° meridiano (da Greenwich) si deve ripetere la data del giorno, essi sono corrisposti per una giornata in più, mentre se si deve annullare un giorno, per detto giorno non sono corrisposti.

     2. [2].

 

 

          Art. 2. Posizioni amministrative delle navi.

     1. Le unità costituenti il regio naviglio possono trovarsi in una delle seguenti posizioni amministrative: armamento, riserva, disponibilità ed allestimento.

     I passaggi da una posizione all'altra avvengono secondo le norme stabilite dal ministero.

     2. Apposite tabelle di equipaggiamento, approvate dal ministero, indicano il corpo o la categoria, il grado ed il numero del personale destinato ad imbarcare sulle unità nelle posizioni amministrative di armamento, riserva e disponibilità.

     3. Gli assegni stabiliti in misura diversa a seconda delle posizioni amministrative delle navi, si corrispondono sempre nella misura prevista per la posizione in cui la nave si trova, anche se essa sia equipaggiata con tabella relativa ad altra posizione amministrativa.

     4. Le navi che non si trovano in alcuna delle posizioni amministrative di cui al primo comma, sono in disarmo.

 

 

          Art. 3. Posizioni amministrative del personale a bordo.

     1. Il personale a bordo può trovarsi in una delle seguenti posizioni amministrative:

     imbarcato;

     di passaggio;

     accasermato.

     2. E' personale imbarcato quello destinato a bordo in base alle tabelle di equipaggiamento e quello che si trovi a bordo con determinati incarichi in occasione di esercitazioni navali o di missioni speciali.

     E' considerato imbarcato il personale che viene a trovarsi in eccedenza alla tabella di equipaggiamento in seguito a promozione; quello che segue sulle navi corsi di istruzione o esperimenti professionali; quello imbarcato in eccedenza alla tabella per disposizione ministeriale o del comando superiore del C.R.E.M. Il personale destinato a bordo per assumere una carica è considerato imbarcato durante il periodo delle consegne e percepisce gli assegni previsti per il suo grado ed indicati nelle tabelle con la dicitura "altri incarichi".

     E' pure personale imbarcato quello destinato su navi noleggiate o requisite o comunque impiegate a scopi militari.

     3. E' personale di passaggio:

     a) quello che imbarca per ordine superiore per raggiungere la destinazione avuta;

     b) quello destinato temporaneamente a bordo per prove in moto di qualsiasi genere, quando non figuri imbarcato su altra nave armata od in riserva e sempre che non sia in missione;

     c) gli ufficiali in congedo autorizzati dal ministero o da alti comandi ad assistere ad esercitazioni navali.

     Il personale può essere tenuto di passaggio soltanto su navi armate od in riserva. Può considerarsi in tale posizione anche su navi in disponibilità con tabella di armamento o di riserva limitatamente però al solo personale del C.R.E.M.

     Sono pure considerati di passaggio, gli ufficiali o sottufficiali destinati temporaneamente a bordo, per esercitazioni o prove in navigazione, quando imbarcati su altre navi armate od in riserva, qualora per circostanze di servizio siano costretti a prendere a bordo uno o entrambi i pasti e sempre che siano in missione.

     4. E' personale accasermato quello del C.R.E.M. tenuto a bordo di navi in riserva, disponibilità o allestimento in eccedenza alla tabella, quando non debba essere considerato imbarcato a termini del precedente n. 2.

 

 

          Art. 4. Classificazioni degli assegni.

     1. Gli assegni previsti dal presente regolamento si distinguono in:

     assegni di vitto;

     assegni personali;

     assegni collettivi;

     assegni di cancelleria.

     2. Sono assegni di vitto:

     la razione viveri in contanti;

     il trattamento tavola;

     l'assegno miglioramento vitto, che si distingue in ordinario e speciale per ricorrenze solenni.

     3. Sono assegni personali quelli stabiliti dalle tabelle indicate nei comma seguenti.

     Si distinguono in normali e speciali.

     Gli assegni normali sono quelli indicati dalle tabelle A, B, C e D.

     Gli assegni speciali sono quelli dovuti al personale imbarcato su particolari categorie di navi (tabella F) o su navi che per la loro destinazione disimpegnano servizi speciali (tabelle G, H) o a personale imbarcato o di passaggio al verificarsi di determinate condizioni (tabelle I, L).

     4. Sono assegni collettivi:

     gli assegni per la costituzione di un fondo a disposizione del comando per compensi facoltativi;

     gli assegni per acquisto e rinnovamento del materiale sportivo e per la corresponsione di premi per gare ginniche;

     gli assegni per movimento dei combustibili solidi e dei materiali;

     l'assegno per la profilassi antivenerea;

     l'assegno per premi ai ranci della mensa equipaggi.

     5. Sono assegni di cancelleria:

     gli assegni per la cancelleria dei comandi navali e delle segreterie al dettaglio;

     gli assegni per la cancelleria delle scuole.

 

 

          Art. 5. Aumenti per le navi in colonia e all'estero.

     1. Quando la nave si trovi nelle colonie od all'estero gli assegni previsti dal presente regolamento, qualora non sia disposto diversamente, debbonsi corrispondere con i seguenti aumenti:

     a) quando la nave si trovi nelle colonie del Mediterraneo o nelle isole Egee 25 per cento in più;

     b) quando la nave si trovi nelle colonie fuori del Mediterraneo, o all'estero nel Mediterraneo od in paesi fuori del Mediterraneo ma appartenenti geograficamente all'Europa 50 per cento in più;

     c) quando la nave si trovi all'estero fuori del Mediterraneo in paesi non appartenenti geograficamente all'Europa 100 per cento in più.

     2. Gli aumenti decorrono dal giorno dell'arrivo nella località coloniale od estera e sono dovuti fino al giorno di arrivo in una località per la quale è prevista una misura diversa di aumento e cessano dal giorno di arrivo nella prima località del regno.

     3. Agli effetti di quanto sopra il mare Mediterraneo (comprendente anche il mar Nero) si considera limitato verso i mari comunicanti:

     a) dal meridiano di Tarifa nello stretto di Gibilterra;

     b) dal parallelo 30° , 30' nord nel canale di Suez.

     4. Qualora la mensa equipaggi di una nave all'estero, che abbia il servizio viveri in contanti, debba sopportare una spesa, in relazione al costo dei generi occorrenti per la distribuzione del vitto normale all'equipaggio, superiore all'importo delle razioni viveri e miglioramento vitto, compresa la percentuale di aumento, il ministero può autorizzare che la differenza sia posta a carico dell'erario.

     5. Le norme di cui al presente articolo non si applicano alle mercedi o retribuzioni giornaliere spettanti al personale borghese addetto al servizio delle mense, dovendo per esso applicarsi le disposizioni relative all'aggio sugli stipendi.

 

 

Titolo II

 

ASSEGNI DI VITTO

 

          Art. 6. Disposizioni comuni a tutti gli assegni di vitto.

     1. Gli assegni di vitto competono al personale imbarcato, a quello di passaggio e a quello accasermato. Essi, salvo i casi previsti al n. 3, non sono corrisposti alla persona, ma alle mense a cui il personale è assegnato, in base alle disposizioni che regolano la costituzione ed il funzionamento delle mense di bordo.

     2. Per gli ufficiali che partecipano alle mense degli allievi della regia accademia navale, le mense ufficiali continuano a percepire gli assegni di vitto relativi, ma versano alla mensa allievi la razione ed il trattamento tavola per detta mensa stabiliti.

     3. Gli assegni di vitto sono corrisposti alla persona, ma senza le quote di aumento previste dalla tabella E quando non sia costituita la mensa alla quale l'interessato, per il grado che riveste, debba partecipare.

     4. Essi decorrono dal giorno dell'effettivo imbarco se il personale prende almeno un pasto a bordo, altrimenti dal giorno successivo.

 

 

Capo I

 

RAZIONE VIVERI IN CONTANTI

 

          Art. 7. Disposizioni generali per la corresponsione [3].

     1. La razione viveri in contanti è corrisposta, nelle misure fissate, periodicamente dal ministero, a tutto il personale presente a bordo che non fruisce di razioni in natura.

     Compete per le sole giornate di effettiva presenza a bordo in relazione alla posizione amministrativa ed alla tabella di equipaggiamento della nave.

     2. E' dovuta inoltre nei casi particolari contemplati nell'articolo seguente (assenze da bordo).

     3. E' dovuta infine alla persona, nella misura prevista per le destinazioni a terra, agli ufficiali aventi destinazione a terra con l'incarico di amministrare unità o gruppi di navi e al personale del C.R.E.M. in viaggio nei casi e con le norme contemplate nell'art. 10.

     4. Per gli ufficiali è in facoltà del ministero della marina di concedere il diritto alla razione viveri in quelle destinazioni di servizio per le quali non sia assegnato uno speciale soprassoldo di vitto.

 

 

          Art. 8. Disposizioni particolari relative ai casi di assenza da bordo di ufficiali.

     La razione viveri in contanti, oltre che per le giornate di effettiva presenza a bordo, è dovuta alle mense durante le assenze da bordo dei commensali, nei casi seguenti;

     1. Pei comandanti di forze navali e comandanti di navi con mensa propria:

     a) quando si recano in missione, per tutta la durata della missione;

     b) quando si recano in piccola licenza per un periodo massimo di giorni quindici.

     2. Per gli ufficiali in comando e non in comando, partecipanti a mense ufficiali, nei casi di missione e piccole licenze, per un periodo massimo di giorni quindici.

     3. Per tutti gli ufficiali che si recano su altra nave per eseguire con essa brevi missioni, esercitazioni o prove in navigazione, anche quando su detta nave, vengono considerati di passaggio, e vi prendano uno o entrambi i pasti.

 

 

          Art. 9. Disposizioni particolari relative ai casi di assenza da bordo di sottufficiali e militari del C.R.E.M.

     1. E' dovuta la razione viveri alla persona, nella misura prevista per le destinazioni a terra, ai sottufficiali in genere ed ai sottocapi e comuni volontari, per un periodo non superiore a tre mesi, compresi i giorni di viaggio nei casi di licenze e di malattia per la quale sia stata concessa autorizzazione a curarsi in famiglia sempre che continuino a far parte dell'equipaggio della nave.

     2. E' infine dovuta ai sottufficiali ed ai militari del C.R.E.M. volontari e di leva la razione in contanti, nella misura prevista per le destinazioni a terra, nei casi di soste forzate durante il viaggio di ritorno dalla licenza, determinate da motivi che devono risultare da annotazioni apposte dalle competenti autorità sui fogli di licenza. In questo caso, la razione non è dovuta pei giorni in cui i militari siano stati aggregati per la razione, presso autorità militari.

 

 

          Art. 10. Disposizioni particolari relative al personale in viaggio per motivi di servizio.

     1. Nel caso di sbarco di sottufficiali e militari del C.R.E.M. ed in tutti i viaggi a carico dell'amministrazione, esclusi i casi di missione, deve corrispondersi alla persona la razione in contanti, nella misura prevista per le destinazioni a terra, per i giorni di prevedibile durata del viaggio.

     Il numero di dette razioni deve sempre essere indicato nei fogli di destinazione e di viaggio.

     2. Le razioni che per eventuale minore durata del viaggio risultassero corrisposte in più oltre quelle per i giorni effettivamente impiegati, dovranno essere rimborsate dal militare verso deduzione sul foglio assegni dell'autorità che riceve in forza o che amministra il militare stesso.

     3. Nei casi invece di soste lungo il percorso per giustificati motivi, che devono essere comprovati dalle autorità competenti mediante annotazione sui fogli di viaggio, per i giorni di maggior durata del viaggio, è dovuta la razione in contanti dalla autorità che prende in forza i militari. In questi casi la razione non è dovuta pei giorni in cui i militari siano stati presi in aggregazione per la sola razione presso autorità militari.

 

 

Capo II

 

TRATTAMENTO TAVOLA

 

          Art. 11. Disposizioni generali per la corresponsione.

     1. Il trattamento tavola per gli ufficiali e sottufficiali che partecipano alle mense di bordo, è stabilito dalla tabella E, annessa al presente regolamento. E' dovuto alle mense per le giornate di effettiva presenza a bordo dei commensali in relazione alla posizione amministrativa della nave. Non compete trattamento tavola ai sottocapi e comuni, ad eccezione dei sottocapi con funzioni da sottufficiali, quando concorrano le condizioni di cui al n. 4 dell'art. 19.

     2. Nel caso di promozione da sottufficiale ad ufficiale o da sottocapo a secondo capo, è dovuto nella misura inerente al grado conseguito, dalla data di arrivo a bordo della notificazione.

     3. E' dovuto inoltre nei casi particolari contemplati dall'articolo seguente.

 

 

          Art. 12. Disposizioni particolari relative ai casi di assenze da bordo.

     Il trattamento tavola con i relativi aumenti previsti dalla tabella E, oltre che per le giornate di effettiva presenza a bordo è dovuto alle mense anche durante l'assenza dei commensali, nei casi seguenti:

     1. Per il comandante di forze navali o comandante di nave con mensa propria. Quando si reca in missione, per tutta la durata della missione. Quando si reca in piccola licenza per un periodo massimo di giorni quindici.

     2. Per tutti gli ufficiali anche in comando, partecipanti a mense ufficiali, nei casi di missioni e piccole licenze, per un periodo massimo di giorni quindici.

     3. Per tutti gli ufficiali. Quando si recano su altra nave per eseguire con essa brevi missioni, esercitazioni o prove in navigazione, anche quando su detta nave vengano considerati di passaggio, e vi prendano uno od entrambi i pasti.

     4. Per i sottufficiali partecipanti a mense nei casi di missioni e di piccole licenze, per un periodo massimo di giorni quindici (eccetto il caso di piccole licenze concesse in occasione di sbarco).

 

 

          Art. 13. Disposizioni particolari relative agli ufficiali considerati di passaggio per assistere a prove o esercitazioni in navigazione.

     1. Nei casi in cui i comandanti di forze navali, i comandanti di navi e gli ufficiali, sono considerati di passaggio per partecipare a brevi missioni o assistere ad esercitazioni o a prove in navigazione, qualora consumino a bordo un sol pasto, il trattamento tavola dovuto alla mensa alla quale partecipano è ridotto alla metà della misura normale prevista per gli altri commensali.

 

 

Capo III

 

MIGLIORAMENTO VITTO

 

          Art. 14. Assegno miglioramento vitto ordinario.

     1. L'assegno per il miglioramento del vitto ordinario è un complemento in contanti della razione viveri e viene corrisposto nella misura fissata periodicamente dal ministero.

     2. L'assegno miglioramento vitto ordinario spetta a tutti i militari imbarcati e al personale borghese delle mense di bordo.

     E' sempre ed esclusivamente dovuto alle mense, per le sole giornate di effettiva presenza del personale a bordo, senza eccezione di sorta.

     Pertanto non è dovuto a chi per qualsiasi motivo percepisce la razione in contanti alla mano [4].

     3. L'assegno di miglioramento vitto spettante alle mense di bordo deve essere erogato esclusivamente per provvedere all'acquisto di generi alimentari, aromi, condimenti e bevande per integramento della razione alimentare giornaliera [5].

 

 

          Art. 15. Assegno miglioramento vitto speciale.

     1. L'assegno per miglioramento o vitto speciale è dovuto, per ciascun partecipante alla mensa equipaggio, nelle ricorrenze solenni e nei giorni di gala stabiliti dal Regolamento di disciplina, in misura pari al 50% dell'assegno normale di miglioramento vitto previsto per i militari imbarcati [6].

     2. Tale assegno deve essere erogato per l'acquisto di generi alimentari e di bevande in aumento del vitto ordinario.

 

 

Titolo III

 

ASSEGNI PERSONALI

 

          Art. 16. Generalità.

     La corresponsione degli assegni personali stabiliti dal presente regolamento è subordinata all'osservanza delle norme di cui agli articoli seguenti, che ne regolano la decorrenza, la cumulabilità e il computo.

 

 

          Art. 17. Misura degli assegni in relazione alla posizione amministrativa delle navi.

     1. Gli assegni personali sono corrisposti nei casi e nella misura stabilita dalle tabelle annesse al presente regolamento.

     Ciascuna tabella contiene le norme particolari che regolano la corresponsione degli assegni in essa contemplati.

     Le tabelle indicano anche le misure degli assegni in relazione alle varie posizioni amministrative delle navi. Quando non vi è nessuna particolare indicazione gli assegni si riferiscono alla posizione di armamento. In questo ultimo caso:

     a) per la posizione di riserva, gli assegni di armamento sono ridotti a metà per gli uffici e ad otto decimi per i sottufficiali e militari del C.R.E.M.;

     b) per le posizioni di disponibilità e allestimento, gli assegni di armamento sono ridotti a quattro decimi per i sottufficiali e militari del C.R.E.M.

 

 

          Art. 18. Diritto agli assegni in relazione alla posizione amministrativa del personale a bordo.

     1. Gli assegni personali nelle misure previste per le varie posizioni amministrative delle navi, sono dovuti:

     a) al personale imbarcato ed a quello considerato imbarcato ai sensi dell'art. 3;

     b) al personale di passaggio limitatamente ai casi seguenti:

     ufficiali che in base ad ordine del giorno del comando di bordo prestano servizio inerente al corpo cui appartengono in conformità del regolamento sul servizio a bordo delle regie navi. Hanno diritto a percepire gli assegni previsti per il proprio grado ed indicati nelle tabelle con la dicitura "altri incarichi";

     sottufficiali e militari del C.R.E.M. che in base ad ordine del giorno del comando, prestano servizio nella propria categoria e specialità o disimpegnano determinate funzioni.

     Hanno diritto a tutti gli assegni previsti per il grado rivestito e per le funzioni disimpegnate.

     2. Al personale accasermato non sono dovuti gli assegni personali in relazione alla posizione amministrativa della nave.

     3. Gli assegni di cui al paragrafo 1 del presente articolo spettano anche agli ufficiali e sottufficiali dell'esercito e dell'aeronautica imbarcati su unità della Marina militare con incarichi previsti dalle tabelle di equipaggiamento [7].

 

 

          Art. 19. Diritto agli assegni in relazione al grado e alle funzioni.

     1. Gli assegni personali sono previsti dalle tabelle annesse al presente regolamento a seconda dei gradi rivestiti e delle funzioni esercitate, nonchè delle altre condizioni che le tabelle stesse, caso per caso, stabiliscono.

     2. L'ufficiale che, per ordine ministeriale, esercita le funzioni del grado superiore, ha diritto agli assegni previsti per detto grado.

     Di conseguenza la norma di cui sopra non è applicabile agli ufficiali che, pure esercitando funzioni del grado superiore, non ne siano esplicitamente investiti dal ministero.

     3. L'ufficiale che, in base ad ordine del giorno del comando di bordo, disimpegna temporaneamente funzioni inerenti a carica diversa dalla propria, per la quale sono previsti assegni in misura più elevata, ha diritto all'assegno previsto per il suo grado in relazione alla carica che effettivamente esercita in luogo di quelli previsti per la propria, sempre che il titolare sostituito perda il diritto all'assegno inerente alla stessa carica.

     Il comandante di forza navale, il comandante o il comandante in secondo (o ufficiale in secondo) che per malattia o per ferite sia inabile ad esercitare la propria carica, continua a percepire gli assegni ad essa inerenti fino a quando non sia sbarcato; conseguentemente chi ne esercita le funzioni continua a percepire i propri.

     Nel caso di sbarco definitivo di detti titolari, nonchè del capo e del sottocapo di stato maggiore di forze navali, gli ufficiali che li sostituiscono temporaneamente, non percepiscono gli assegni relativi a dette cariche fino a quando non siano confermati dal ministero nella carica temporaneamente assunta.

     4. I sottufficiali e i militari del C.R.E.M. che, in forza di ordine specifico dell'autorità competente in base all'ordinamento del C.R.E.M. e nei limiti delle tabelle di equipaggiamento, esercitano le funzioni del grado superiore, o di categoria o specialità diversa dalla propria, hanno diritto agli assegni di bordo previsti per il grado e la categoria di cui disimpegnano le funzioni, quando essi siano superiori a quelli che loro competerebbero per il grado rivestito e la categoria o specialità cui appartengono in luogo di questi ultimi.

     5. Coloro che disimpegnano funzioni del grado superiore o funzioni di categoria diversa dalla propria e ne percepiscono gli assegni in forza dei numeri precedenti, li conservano anche nei casi di assenze che non facciano perdere il diritto agli assegni di cui sopra (vedi art. 22).

     6. Qualora la tabella di equipaggiamento non prescriva per una determinata carica un unico grado, a colui che la disimpegna, pur essendo di grado inferiore spetta l'assegno del grado meno elevato previsto dalla tabella.

     Chi in seguito a promozione venga a trovarsi a bordo in eccedenza alla tabella, conserva gli incarichi che prima esercitava, ma percepisce gli assegni di bordo del grado conseguito.

 

 

          Art. 20. Decorrenza degli assegni.

     1. Gli assegni personali, quando siano stabiliti in misura diversa a seconda dell'anzianità di servizio e d'imbarco, vengono corrisposti, nella misura prevista per i varii casi, dalla data con la quale si raggiungono le condizioni relative.

     2. Gli assegni personali, nelle misure previste per le varie posizioni amministrative delle navi, decorrono:

     1) in caso d'imbarco: dal giorno dell'imbarco, se questo avviene la mattina, o da quello successivo se l'imbarco avviene la sera, tenuto conto, però, delle modalità stabilite del successivo art. 22;

     2) in caso di promozione: i nuovi assegni decorrono dalla data di decorrenza amministrativa del provvedimento;

     3) in caso di passaggio di categoria o specialità: i nuovi assegni decorrono dalla data di decorrenza amministrativa del provvedimento.

 

 

          Art. 21. Cumulabilità degli assegni.

     1. Le norme particolari incluse nelle tabelle stabiliscono i casi di cumulabilità degli assegni personali.

     2. Gli assegni personali previsti per le varie posizioni amministrative delle navi non sono cumulabili con assegni di destinazione a terra. Però gli ufficiali imbarcati che ricoprono incarichi a terra e non ne siano esonerati, continuano a percepire gli assegni inerenti agli incarichi stessi, eccetto quelli che sono dovuti per le sole giornate di effettiva presenza alle destinazioni di servizio a terra.

 

 

          Art. 22. Computo degli assegni [8].

 

 

Titolo IV

 

ASSEGNI COLLETTIVI - ASSEGNI DI CANCELLERIA [9]

 

Capo I

 

ASSEGNI COLLETTIVI

 

          Art. 23. Assegno per compensi facoltativi.

     1. Allo scopo di provvedere alla corresponsione di compensi per incarichi speciali disimpegnati da sottocapi e comuni, è stabilito, sulle navi di qualsiasi tipo, un assegno collettivo da calcolarsi in ragione di L. 1,80 giornaliere, per ogni individuo dell'equipaggio previsto dalla tabella con cui la nave è equipaggiata (numero complessivo dei sottufficiali, sottocapi e comuni). La misura di L. 1,80 è la stessa in tutte le posizioni amministrative delle navi [10].

     2. La somma totale risultante dall'assegno giornaliero è ripartita a fine mese fra i sottocapi e comuni i quali ne siano ritenuti meritevoli tenendo presente che debbonsi in linea di massima rimunerare coloro che appartengono alle categorie meno retribuite e che non percepiscono i maggiori assegni previsti dalla tabella D.

     Con tale assegno devonsi anche retribuire gli attendenti di mensa e di cucina dei sottufficiali giusta quanto prescrive l'art. 45, n. 3, del presente regolamento.

     3. La distribuzione dell'assegno è effettuata in base a proposta del comandante in 2 o ufficiale in 2, approvata dal comandante di bordo.

     La quota individuale non deve in ogni caso superare le L. 300 mensili nelle posizioni di armamento e di riserva e L. 200 in quella di disponibilità.

     Quando gli assegni sono aumentati in base all'art. 5, tale limite è elevato in proporzione degli aumenti stessi [11].

 

 

          Art. 24. Assegni per movimenti di materiali e di combustibili solidi [12].

     1. Sulle navi adibite al trasporto di derrate o materiali (esclusi il carbone e la nafta), spetta al personale del C.E.M.M. che ha direttamente preso parte all'imbarco, allo stivamento o allo sbarco del materiale, una retribuzione collettiva di L. 18 per tonnellata o frazione di tonnellata imbarcata, stivata o sbarcata.

     La ripartizione dell'assegno deve essere fatta in base ad elenco nominativo degli aventi diritto approvato dal comandante in 2 od ufficiale in 2, tenendo presente l'effettivo lavoro compiuto.

     2. E' pure dovuta la retribuzione collettiva da distribuire tra i militari che prendono parte ai lavori, nel modo indicato al n. 1, e nella misura seguente per le operazioni di imbarco, sbarco e stivaggio di carbone eseguite dal personale militare:

     a) nel caso di solo imbarco o solo sbarco L. 22,50 per ogni tonnellata imbarcata oppure sbarcata;

     b) nel caso di solo stivaggio nei carbonili, di movimenti fra i vari carbonili della nave L. 14,40 per ogni tonnellata;

     c) nel caso di imbarco e stivaggio nei carbonili, di estrazione del carbone dai carbonili e sbarco L. 30 per ogni tonnellata di carbone imbarcato e stivato, oppure estratto e sbarcato;

     d) nel caso di trasporto dai depositi a terra sulle barche, imbarco sulla nave e stivaggio, o di estrazione dai carbonili di bordo, sbarco e trasporto ai depositi a terra spettano in complesso per le tre operazioni L. 45 per tonnellata.

     Il pagamento del compenso predetto è effettuato con le stesse norme stabilite dal n. 1 per l'imbarco, stivamento e sbarco dei materiali, avvertendo che nei documenti di spesa bisogna sempre specificare la specie del lavoro compiuto.

     3. Al personale del C.E.M.M. che su di una nave requisita o noleggiata o comunque impiegata a scopi militari adibita al trasporto di carbone o di qualsiasi materiale, concorre alle operazioni di imbarco, stivamento e scarico eseguito dal personale della stessa nave o di una impresa, spettano i seguenti soprassoldi giornalieri, da conteggiarsi nel foglio assegni:

Sottufficiali L. 22,50

Sottocapi e comuni L. 18.

 

     Il diritto a percepire tale soprassoldo esclude quello dei compensi di cui ai numeri 1 e 2 del presente articolo, nonché quello previsto dalla tabella G, n. 3.

 

 

          Art. 25. Premi per profilassi antivenerea.

     1. Al personale infermiere o di altre categorie che provvede alle pratiche sanitarie per la profilassi antivenerea è concesso un assegno collettivo, nella misura mensile sotto specificata:

Navi con equipaggio superiore a 140 militari L. 180

Navi con equipaggio da 50 a 140 militari L. 90 [13].

     2. Il premio predetto è ripartito tra i meritevoli su proposta del capo del servizio sanitario approvata dal comandante della nave; tali premi sono corrisposti a carico dell'assegno per compensi facoltativi di cui al precedente art. 23.

 

 

          Art. 26. Premi ai ranci della mensa equipaggi.

     1. Ai ranci della mensa equipaggi che si distinguono per assetto, ordine e pulizia sono concessi a titolo di premio gli assegni mensili qui sotto specificati, da ripartirsi tra i componenti del rancio stesso:

 

 

 

 

 

 

1 premio di L. 180

 

60 ranci ed oltre

1 premio di L. 150

 

 

1 premio di L. 120

Navi con

ranci da 59 a 40

1 premio di L. 150

 

 

1 premio di L. 120

 

ranci da 39 a 10

1 premio di L. 150

 

ranci da 9 a 2

1 premio di L. 120

 

1 rancio

1 premio di L. 75 [14]

 

     2. Questi premi sono concessi in base a proposta dell'ufficiale o dei graduati sorveglianti i pasti, approvata dal comandante della nave. Essi sono corrisposti a carico dell'assegno per compensi facoltativi di cui al precedente art. 23.

 

 

Capo II

 

ASSEGNI DI CANCELLERIA - (TABELLA M)

 

          Art. 27. Assegni di cancelleria per comandi navali e segreterie dettaglio.

     1. Per far fronte alle spese di cancelleria per i comandi navali e le segreterie dettaglio, sono assegnate le somme mensili di cui alla tabella M, annessa al presente regolamento.

     Le somme stabilite dalla tabella indicano la spesa massima mensile che può sostenersi per il predetto titolo.

     2. I comandi complessi di nuova istituzione e le unità di nuovo armamento sono autorizzati a procedere a titolo di primo impianto ad acquisti di cancelleria per un importo pari al doppio dell'assegno mensile previsto dalla tabella M, lettera A indipendentemente da quest'ultimo.

     Le spese debbono essere giustificate con le fatture di acquisto vistate dal comandante della nave.

 

 

          Art. 28. Assegni per cancelleria scuole.

     1. Sulle navi ove si svolgono, per disposizioni del Ministero o delle autorità da esso delegate, scuole professionali o corsi speciali per l'istruzione dei militari del C.E.M.M., è stabilito per ciascun allievo di qualsiasi corso un assegno giornaliero di L. 1,20 col quale provvedere all'acquisto di tutto il materiale scolastico occorrente (cartelloni, penne, inchiostro, carta, calamai, matite e simili) [15].

     2. Quando l'istruzione degli analfabeti non ha luogo collettivamente, all'inizio della preparazione di ogni singolo allievo il comando è autorizzato a provvedere all'acquisto della cancelleria occorrente per tutta la durata del periodo d'istruzione nel limite di L. 75 per ogni allievo [16].

     3. Gli assegni di spese di cancelleria di cui sopra, rappresentano il limite massimo entro il quale si deve provvedere alle spese. Il pagamento è fatto ai direttori delle scuole in base alle fatture di acquisto vistate dal comandante.

     4. I libri di testo per gli allievi sono a carico di questi ultimi e restano di loro proprietà; quelli necessari agli istruttori vengono acquistati con gli assegni di cui sopra e sono presi in carico come dotazione della nave.

     5. Gli assegni di cui al presente articolo non variano in relazione alla posizione amministrativa delle navi.

 

 

Titolo V

 

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE IMBARCATO O DI PASSAGGIO, IN PARTICOLARI CASI [17]

 

          Art. 29. Assegni relativi a particolari categorie di navi (Tabella F).

     Al personale imbarcato su esploratori, cacciatorpediniere, avvisi scorta, torpediniere, torpediniere costiere, sommergibili, cacciasommergibili, M.A.S., cannoniere e navi posamine, in aggiunta ai normali assegni personali, sono dovuti quelli previsti dalla tabella F.

     Detti assegni sono dovuti solo nelle posizioni di armamento e riserva, con l'osservanza delle norme contenute nel titolo III del presente regolamento, purchè non contrastanti con quelle particolari indicate nella tabella stessa.

 

 

          Art. 30. Assegni per il personale imbarcato su navi che disimpegnano particolari servizi. (Tabella G, n. 1, 2 e 3).

     Al personale imbarcato sulle navi contemplate nei seguenti n. 1, 2 e 3 sono dovuti in aumento ai normali assegni personali i maggiori assegni previsti rispettivamente ai n. 1, 2 e 3 della tabella G con l'osservanza delle norme contenute nel titolo III del presente regolamento, purchè non contrastanti con quelle particolari indicate nella tabella stessa:

     1. Navi addette al servizio di dragaggio delle mine.

     Gli assegni giornalieri previsti, spettano per le sole giornate di dragaggio su mine cariche.

     2. Navi che compiono campagne idrografiche.

     Gli assegni giornalieri di cui alla lettera a) della tabella spettano a tutto il personale imbarcato durante la campagna idrografica; quelli di cui alla lettera b) spettano in aumento ai precedenti assegni, solo al personale distaccato da bordo per lavori idrografici nelle imbarcazioni o a terra, purchè non provvisto di soprassoldo di missione e per le sole giornate di effettivo lavoro.

     Agli effetti della corresponsione degli assegni in parola, la campagna idrografica s'inizia dal giorno in cui la nave arriva nel luogo delle operazioni ed ha termine il giorno in cui dal comando di bordo, con apposito ordine del giorno, sono dichiarati chiusi i lavori idrografici.

     Sia gli assegni per campagna idrografica che quelli per lavori speciali sono dovuti anche agli impiegati civili del regio istituto idrografico imbarcati, in base alla assimilazione di grado prevista dal vigente ordinamento gerarchico del personale delle amministrazioni dello Stato.

     Per gli assegni di vitto e l'ammissione alle mense di detto personale, valgono le norme di cui all'art. 41.

     3. Navi adibite al trasporto carbone, nafta e munizioni.

     Gli assegni giornalieri previsti spettano nelle sole giornate di effettivo trasporto, imbarco e sbarco.

 

 

          Art. 31. Personale militare ed assimilato imbarcato su navi mercantili. (Tabella G, n. 4).

     Il personale imbarcato per equipaggiare in tutto o in parte navi mercantili requisite, noleggiate o comunque impiegate a scopo militare o catturate, si considera imbarcato su regie navi in armamento ed ha diritto agli assegni di vitto stabiliti dal presente regolamento, salvo che esistano particolari convenzioni con gli armatori nel qual caso valgono queste ultime.

     Gli assegni personali, dovuti al personale di cui sopra, compreso quello assimilato, sono indicati nella tabella G, n. 4, e si corrispondono con l'osservanza delle norme contenute nel titolo III del presente regolamento, in quanto applicabili.

     I militari del C.R.E.M. ricevono quelli previsti per il personale imbarcato su regie navi in armamento in relazione al grado rivestito ed agli incarichi disimpegnati.

 

 

          Art. 32. Personale militare imbarcato su navi della regia marina cedute temporaneamente in gestione a compagnie private. (Tabella G, n. 5).

     Il personale militare imbarcato su navi della regia marina cedute temporaneamente in gestione a ditte private, ha diritto ai soprassoldi indicati nella tabella G, n. 5 salvo che esistano speciali pattuizioni nelle convenzioni intervenute con gli armatori nel qual caso si applicano queste ultime.

     Gli assegni di vitto sono regolati dalle convenzioni stesse.

 

 

          Art. 33. Personale designato ad imbarcare su navi in costruzione od allestimento (Tabella H).

     Il personale imbarcato su navi appoggio designato ad imbarcare poi su navi ancora in costruzione o allestimento, percepisce oltre la razione viveri nella misura prevista per le destinazioni a terra, gli assegni personali di cui alla tabella H del presente regolamento.

     Detti assegni sono dovuti con l'osservanza delle norme contenute nel titolo III del presente regolamento, purchè non contrastanti con quelle particolari di cui alla tabella stessa.

 

 

          Art. 34. Personale di passaggio su regie navi destinato a costituire forze da sbarco o basi passeggere di operazioni (Tabella I).

     Il personale della regia marina costituente forze da sbarco o destinato a formare basi passeggere di operazioni, il quale sia imbarcato di passaggio su regie navi o su navi noleggiate o requisite percepisce i soprassoldi di cui alla tabella I con l'osservanza delle norme di cui al titolo III del presente regolamento, purchè non contrastanti con quelle particolari indicate dalla tabella stessa.

     Qualora il personale predetto presti servizio a bordo riceve invece il trattamento previsto dall'art. 18 del presente regolamento, se più favorevole.

 

 

          Art. 35. Assegni eventuali di bordo (Tabella L).

     La tabella L stabilisce la misura, le condizioni e le modalità di pagamento dei seguenti assegni eventuali di bordo:

     1. Assegno per alloggio a terra, agli ufficiali e sottufficiali nei casi in cui non vi è possibilità di alloggiare a bordo.

     2. Assegno per comando di guardia, ai sottufficiali per le giornate di effettiva navigazione.

     3. Assegno speciale ai sottocapi e comuni imbarcati su navi stazionarie in Estremo Oriente.

     4. Assegno per lavoro con fiamma ossidrica o acetilenica.

     5. Assegno per lavoro di carpentiere, calafato e velaio.

     6. Assegno ai carbonai eventuali.

     7. Assegno per pulizia interna alle caldaie, doppi fondi e celle vinarie.

 

 

          Art. 36. Assegni di bordo ai militari indigeni delle colonie dell'Africa orientale.

     Gli assegni di bordo spettanti ai militari indigeni delle colonie dell'A.O.I. sono previsti dall'ordinamento dei militari indigeni della regia marina per i servizi delle colonie dell'Africa orientale.

 

 

Titolo VI

 

MENSE DI BORDO

 

Capo I

 

COSTITUZIONE ED ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE MILITARE DELLA REGIA MARINA ALLE MENSE DI BORDO

 

          Art. 37. Costituzione delle mense di bordo sulle navi in armamento e riserva.

     1. Sulle navi in armamento o in riserva ad eccezione delle barche a vapore ed unità analoghe, sono costituite, a seconda dei casi, le seguenti mense:

     a) Mensa di ufficiale ammiraglio.

     E' costituita sulla nave che porta l'insegna del comando e ne fanno parte, oltre al titolare, il capo di stato maggiore, il sottocapo di stato maggiore, il comandante di bandiera e l'ufficiale aiutante di bandiera. Vi prendono altresì parte gli ufficiali ammiragli, generali e superiori, di grado più elevato od uguale al comandante della nave, che siano imbarcati con incarico eventuale o di passaggio, nonchè gli ufficiali addetti alle case militari dei reali principi, quando questi si trovino a bordo e prendano parte alla mensa in oggetto.

     La mensa continua a funzionare anche nel caso di assenza temporanea o di sbarco senza sostituzione dell'ammiraglio comandante della forza navale.

     b) Mensa di comandante di nave.

     E' costituita esclusivamente sulle unità comandate da capitano di vascello o di fregata, sulle quali non vi sia la mensa ammiraglio di cui alla lettera a).

     Non è costituita sui cacciatorpediniere, avvisi scorta, torpediniere, sommergibili, cacciasommergibili e unità minori anche se comandate da capitani di vascello o di fregata, salvo che il ministero disponga altrimenti.

     Alla mensa del comandante partecipano gli ufficiali imbarcati con incarico eventuale o di passaggio, se di grado più elevato del comandante in seconda o ufficiale in seconda.

     c) Mensa ufficiali.

     Vi partecipano tutti gli ufficiali di bordo compresi quelli imbarcati con incarico eventuale o di passaggio qualora in forza dei precedenti capoversi, non siano ammessi ad altra mensa.

     Vi partecipa inoltre il comandante di bordo in tutti i casi in cui non sia costituita la sua mensa a mente della precedente lettera b). Vi partecipano pure gli ufficiali capi servizio di forza navale, nonchè gli aspiranti ufficiali e gli allievi della regia accademia navale, quando non sia costituita la mensa di cui alla lettera d).

     Il comandante in seconda che sostituisce il comandante anche se definitivamente sbarcato, continua a partecipare alla mensa ufficiali.

     d) Mensa allievi della regia accademia navale.

     E' costituita sulle navi scuola.

     e) Mense sottufficiali.

     Vi partecipano i sottufficiali imbarcati, quelli di passaggio e quelli accasermati nonchè i sottocapi con le funzioni del grado superiore, conferite dall'autorità competente. Sulle unità di dislocamento non inferiore a 5000 tonnellate è istituita la mensa unica per tutti i sottufficiali imbarcati.

 

 

          Art. 38. Costituzione delle mense di bordo sulle navi o gruppi di navi in disponibilità sulle navi in allestimento e sulle navi appoggio di unità in costruzione o allestimento.

     1. Sulle navi in disponibilità o allestimento o gruppi di navi in disponibilità, il ministero può ordinare od autorizzare la costituzione della mensa ufficiali col pasto di mezzodì obbligatorio per tutti ed il pasto della sera obbligatorio per i soli ufficiali di servizio, quando è ordinato a bordo servizio di vigilanza permanente per gli ufficiali di vascello o di macchina. Non è mai costituita mensa comandante, il quale, se lo crede, partecipa alla mensa ufficiali.

     2. Su tutte le navi in disponibilità sono costituite le mense sottufficiali.

     3. Sulle navi appoggio delle unità in costruzione o allestimento è istituita una mensa ufficiali con quota uguale per ciascun commensale, non superiore all'importo degli assegni di vitto di cui alla tabella II) del presente regolamento.

 

 

          Art. 39. Costituzione di mense speciali.

     Quando sia giudicato necessario, per il notevole numero di persone di passaggio, è in facoltà del comandante della nave di costituire una mensa speciale per detto personale, assumendo all'uopo in servizio il personale di mensa e di cucina necessario.

 

 

          Art. 40. Amministrazione delle mense.

     1. Gli assegni di vitto per i partecipanti alla mensa di ufficiale ammiraglio e di comandante, sono devoluti al titolare rispettivo, cui spetta l'amministrazione della mensa stessa.

     2. Per le altre mense gli assegni sono amministrati con l'osservanza delle norme contenute nel regolamento per il servizio a bordo delle regie navi.

 

 

Capo II

 

ASSEGNAZIONE ALLE MENSE DI BORDO DEI PERSONALI CIVILI APPARTENENTI ALLA REGIA MARINA E DEGLI ESTRANEI ALLA REGIA MARINA, IMBARCATI O DI PASSAGGIO

 

          Art. 41. Personali militari estranei alla regia marina e personali civili dipendenti dalle amministrazioni dello Stato.

     1. Il personale militare o assimilato non appartenente alla regia marina, il personale civile ed i salariati della regia marina e di tutte le altre amministrazioni dello Stato, quando di passaggio su regie navi, hanno diritto agli assegni di vitto che sono percepiti dalle mense alle quali sono assegnati in virtù delle disposizioni seguenti.

     2. Il personale militare e assimilato è assegnato alle mense alle quali parteciperebbero i militari di uguale grado della regia marina.

     3. Il personale civile è assegnato alle mense comandante o ufficiali in relazione al grado rivestito secondo il vigente ordinamento gerarchico del personale delle amministrazioni dello Stato; il personale di grado inferiore a quello di guardiamarina ed il personale subalterno, sono assegnati alle mense sottufficiali.

     4. I salariati sono assegnati alle mense sottufficiali o equipaggio a seconda che essi siano parificati a sottufficiali o militari del C.R.E.M.

     I salariati equiparati a militari del C.R.E.M. a loro richiesta e con autorizzazione del comando di bordo possono partecipare alla mensa sottufficiali, nei qual caso la razione ed il miglioramento vitto vengono computati a favore della mensa sottufficiali, alla quale inoltre verrà versato direttamente da parte degli interessati, l'importo del trattamento tavola.

     5. I salariati, sia della regia marina sia delle altre amministrazioni dello Stato, hanno diritto agli assegni di vitto, oltre che nei casi di passaggio su regie navi, anche quando siano a bordo in missione, purchè prendano parte ai pasti. Se prendono un solo pasto, percepiscono la razione intera e metà del trattamento tavola.

 

 

          Art. 42. Dignitari dello Stato. Estranei alle amministrazioni dello Stato.

     1. Le commissioni e deputazioni del Senato e della Camera dei deputati, i Ministri Segretari di Stato ed i Sottosegretari di Stato di passaggio su navi dello Stato partecipano alla mensa dell'autorità più elevata in grado e questa mensa riceve dalla cassa di bordo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per essi. in facoltà del Ministero di ordinare che sia fatto uguale trattamento anche per gli altri grandi dignitari dello Stato, qualora ciò sia giudicato opportuno [18].

     2. I Senatori, i Deputati e i Ministri di Stato di passaggio partecipano alla mensa dell'autorità più elevata in grado, cui si corrisponde la quota individuale di trattamento tavola e razione viveri stabilita per la mensa stessa [19].

     3. I civili, non impiegati dello Stato, dei quali il ministero ordina l'imbarco per missioni scientifiche, per garanzia del funzionamento di macchinario e materiali dell'industria privata non ancora consegnati alla regia marina o per altro motivo, hanno il trattamento stabilito volta per volta dal ministero.

     4. Quando in seguito ad autorizzazione ministeriale o per circostanze eccezionali come stato di guerra, rivolgimenti politici, pubbliche calamità, raccolta di naufraghi, rimpatri di marittimi, e simili sono imbarcate persone di passaggio od è loro dato ricovero, il comandante di bordo, d'accordo con le autorità locali o con i regi consoli, le assegna alle mense di bordo od alla mensa equipaggio secondo la rispettiva condizione sociale.

     5. Alle mense competono, per ciascun passeggero, gli assegni di vitto come per gli ordinari commensali, ed alla mensa dell'equipaggio competono la razione e gli assegni accessori di vitto stabiliti per i sottocapi e comuni.

     6. Qualora tra i passeggeri vi siano persone appartenenti alla stessa famiglia, queste partecipano tutte alla mensa cui è aggregato il capo famiglia; le persone di servizio prendono i pasti col personale di servizio alla mensa stessa.

     Per i bambini di età inferiore ai 5 anni non competono assegni di vitto.

 

 

          Art. 43. Funzionari esteri.

     Qualora funzionari esteri si trovino di passaggio su regie navi, si seguono per essi le norme stabilite per i funzionari dello Stato di grado o di posizione equivalente.

 

 

Capo III

 

PERSONALE DI SERVIZIO PER LE MENSE DI BORDO

 

          Art. 44. Personale per il servizio delle mense.

     1. Alle mense di bordo sulle navi armate ed in riserva e, nei casi previsti dall'art. 38, n. 1, su quelle in disponibilità o allestimento, è assegnato il seguente personale borghese di servizio, oltre gli attendenti militari di cucina e di mensa previsti dal regolamento per il servizio a bordo delle navi della marina militare:

     Mensa ammiraglio:

     se ammiraglio d'armata o ammiraglio di squadra: due cuochi, due domestici;

     se ammiraglio di divisione o contrammiraglio: un cuoco, un domestico.

     Mensa comandante di nave:

     un cuoco, un domestico.

     Mensa ufficiali:

     con 20 commensali o meno: un cuoco, un domestico;

     con più di 20 o meno di 40 commensali: due cuochi, due domestici;

     con 40 o più commensali: tre cuochi, tre domestici.

     Mensa unica sottufficiali:

     sulle unità di dislocamento non inferiore alle 5000 tonnellate:

     fino a 50 commensali: un cuoco;

     oltre 50 commensali: due cuochi, un domestico.

     Mensa sottufficiali:

     sulle unità di dislocamento inferiore alle 5000 tonnellate: da 5 fino a 25 commensali: un marinaio con funzioni di cuoco; oltre 25 commensali: due marinai con funzioni di cuoco [20].

     2. Alle mense ufficiali dei cacciatorpediniere, torpediniere, avvisi scorta, corvette, sommergibili e cacciasommergibili, in luogo dei cuochi e dei domestici borghesi, sono assegnati marinai con funzioni di cuoco e di domestico nella misura di un cuoco e di un domestico per i cacciatorpediniere, e di un cuoco per le altre unità, senza speciale aumento delle relative tabelle di equipaggiamento. Il Ministero può, però, autorizzare per i cacciatorpediniere l'imbarco di un cuoco e di un domestico borghesi, e, per le torpediniere, gli avvisi scorta e le corvette l'imbarco di un cuoco borghese [21].

     3. Alle mense costituite sulle navi appoggio, in conformità del n. 3 dell'articolo 38, l'assegnazione del personale viene autorizzata e determinata volta per volta dal ministero, in relazione al numero dei partecipanti alle mense stesse.

     4. Alle mense degli allievi della regia accademia navale provvede quell'istituto mediante propri famigli da esso retribuiti. Per detto personale viene corrisposta alla mensa la razione viveri e il miglioramento vitto.

     5. In tempo di guerra, ed anche in tempo di pace per speciali circostanze, i cuochi e domestici borghesi possono essere totalmente o parzialmente sostituiti da marinai funzionanti da cuoco o da domestico per disposizione del ministero.

 

 

          Art. 45. Trattamento economico al personale addetto alle mense di bordo.

     1. I cuochi e i domestici borghesi assegnati alle mense di bordo in conformità del precedente articolo, sono salariati dalla Marina Militare. Ad essi, oltre la razione viveri e l'assegno miglioramento vitto, spettano la mercede per le giornate di effettiva presenza a bordo e gli altri assegni accessori nella misura fissata dal Ministero per i propri salariati secondo le disposizioni che ne regolano il trattamento economico [22].

     2. I cuochi e domestici borghesi devono sempre essere compresi nominativamente nei fogli assegni. Essi quando il funzionamento della mensa è temporaneamente sospeso percepiscono personalmente oltre le retribuzioni di cui sopra anche la razione in contanti.

     3. [23].

 

 

          Art. 46. Mensa dell'equipaggio. Cuochi dell'equipaggio.

     1. La mensa dell'equipaggio è costituita sulle navi in qualsiasi posizione amministrativa.

     Vi partecipano tutti i sottocapi e comuni imbarcati, quelli di passaggio e quelli accasermati, purchè non addetti al servizio delle mense o ricoverati nelle infermerie di bordo.

     2. I cuochi dell'equipaggio sono assegnati alle navi in ragione di 1 ogni 150 uomini del C.R.E.M. e frazioni e assegnati dalla tabella (aggiungendo per le navi scuola gli allievi) fino al numero di 4 per le navi di 600 uomini; oltre la forza di 600 uomini è assegnato un altro cuoco ogni altri 200 uomini o frazione di 200 uomini in più.

     Nel caso in cui la nave trasporti personale di passaggio, il numero di detti cuochi è aumentato temporaneamente in ragione di 1 per ogni 200 persone o frazione di 200 persone in più dei partecipanti alla mensa dell'equipaggio.

     3. Il Ministero può autorizzare l'assegnazione di un cuoco borghese per le mense equipaggio aventi almeno 70 partecipanti e l'assegnazione di due cuochi borghesi per le mense equipaggio aventi 300 o più partecipanti.

     Qualora venga esercitata la facoltà di cui sopra, per ogni cuoco borghese assegnato alle mense equipaggio verrà corrispondentemente ridotto il numero dei cuochi militari di cui al precedente paragrafo 2) [24].

 

 

          Art. 47. Mensa dell'infermeria. Cuochi infermeria.

     1. Sulle regie navi con equipaggio superiore a 500 persone dove esiste infermeria e cucina infermeria, è costituita una mensa infermeria cui partecipano i ricoverati e gli ammessi alla razione in contanti per ragioni di salute.

     2. A detta cucina è assegnato un solo marinaio cuoco, al quale spetta lo stesso trattamento dei cuochi equipaggio.

 

     Tabelle [25] - (Omissis)


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, esclusi articoli 5 e 19.

[2] Comma soppresso dall'art. 4 della L. 14 luglio 1959, n. 494.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.D. 31 ottobre 1941, n. 1495.

[4] Paragrafo già sostituito dall'art. 2 del D.Lgt. 1° febbraio 1945, n. 61 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 24 gennaio 1948, n. 196.

[5] Paragrafo già sostituito dall'art. 2 del D.Lgt. 1° febbraio 1945, n. 61 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 24 gennaio 1948, n. 196.

[6] Paragrafo già sostituito dall'art. 3 del D.Lgt. 1° febbraio 1945, n. 61 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 24 gennaio 1948, n. 196.

[7] Paragrafo aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 24 gennaio 1948, n. 196.

[8] Articolo abrogato dall'art. 22 della L. 23 marzo 1983, n. 78.

[9] Il titolo IV è stato abrogato dall'art. 14 della L. 27 maggio 1970, n. 365.

[10] Paragrafo già sostituito dall'art. 4 del D.Lgt. 1° febbraio 1945, n. 61 e così ulteriormente sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 24 gennaio 1948, n. 196.

[11] Paragrafo già sostituito dall'art. 4 del D.Lgt. 1° febbraio 1945, n. 61 e così ulteriormente sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 24 gennaio 1948, n. 196.

[12] Articolo già modificato dal D.Lgt. 1° febbraio 1945, n. 61 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 24 gennaio 1948, n. 196.

[13] Paragrafo già sostituito dall'art. 6 del D.Lgt. 1° febbraio 1945, n. 61 e così ulteriormente sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 24 gennaio 1948, n. 196.

[14] Paragrafo già sostituito dall'art. 6 del D.Lgt. 1° febbraio 1945, n. 61 e così ulteriormente sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 24 gennaio 1948, n. 196.

[15] Paragrafo già sostituito dall'art. 8 del D.Lgt. 1° febbraio 1945, n. 61 e così ulteriormente sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 24 gennaio 1948, n. 196.

[16] Paragrafo già sostituito dall'art. 8 del D.Lgt. 1° febbraio 1945, n. 61 e così ulteriormente sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 24 gennaio 1948, n. 196.

[17] Il Titolo V è stato abrogato dall'art. 14 della L. 27 maggio 1970, n. 365.

[18] Paragrafo già sostituito dall'art. 9 del D.Lgt. 1° febbraio 1945, n. 61 e così ulteriormente sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. 24 gennaio 1948, n. 196.

[19] Paragrafo già sostituito dall'art. 9 del D.Lgt. 1° febbraio 1945, n. 61 e così ulteriormente sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. 24 gennaio 1948, n. 196.

[20] Paragrafo così sostituito dall'art. 11 del D.Lgs. 24 gennaio 1948, n. 196.

[21] Paragrafo così sostituito dall'art. 11 del D.Lgs. 24 gennaio 1948, n. 196.

[22] Paragrafo così sostituito dall'art. 10 del D.Lgt. 1° febbraio 1945, n. 61.

[23] Paragrafo sostituito dall'art. 10 del D.Lgt. 1° febbraio 1945, n. 61, dall'art. 12 del D.Lgs. 24 gennaio 1948, n. 196, e abrogato dall'art. 14 della L. 27 maggio 1970, n. 365.

[24] Paragrafo aggiunto dall'art. 12-bis del D.Lgs. 24 gennaio 1948, n. 196.

[25] Tabelle così modificate dall'art. 14 della L. 25 maggio 1970, n. 365.