§ 46.8.293 - Legge 29 novembre 1961, n. 1300.
Nuove misure delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:29/11/1961
Numero:1300


Sommario
Art. 1.      Le tabelle A, B e C annesse alla legge 17 dicembre 1953, n. 953, concernente le misure delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, sono rispettivamente [...]
Art. 2.      L'art. 3 della legge 17 dicembre 1953, n. 953, è abrogato e sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 3.      L'art. 4 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta [...]
Art. 4.      L'indennità mensile di volo di cui all'art. 9 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni nella legge 4 aprile [...]
Art. 5.      L'indennità mensile di volo di cui al primo comma dell'art 10 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella [...]
Art. 6.      Ai sottufficiali e graduati del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, è attribuita l'indennità fissa mensile di volo nella misura seguente
Art. 7.      L'art. 12 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta [...]
Art. 8.      La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1962
Art. 9.      Alla copertura dell'onere di lire 745.222.600 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62, sarà provveduto mediante riduzione [...]


§ 46.8.293 - Legge 29 novembre 1961, n. 1300. [1]

Nuove misure delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo.

(G.U. 19 dicembre 1961, n. 314)

 

 

     Art. 1.

     Le tabelle A, B e C annesse alla legge 17 dicembre 1953, n. 953, concernente le misure delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, sono rispettivamente sostituite dalle tabelle A, B e C annesse alla presente legge.

     Restano ferme nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge le indennità ragguagliate o comunque commisurate alle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo.

 

          Art. 2.

     L'art. 3 della legge 17 dicembre 1953, n. 953, è abrogato e sostituito dal seguente (Omissis).

     Sono soppressi i soprassoldi previsti dai numeri 3, 4, 10 e 11 della tabella III annessa alle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808.

 

          Art. 3.

     L'art. 4 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta sostituito dall'art. 4 della legge 17 dicembre 1953, n. 953, è abrogato e sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 4.

     L'indennità mensile di volo di cui all'art. 9 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, è stabilita nelle seguenti misure:

     ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, ruolo chimici e ruolo fisici:

da generale a capitano L. 30.000

tenente L. 27.000

sottotenente L. 25.000

     ufficiali medici:

da generale a capitano L. 17.400

tenente L. 16.600

sottotenente L. 16.300.

     L'indennità mensile di volo di cui all'art. 6, primo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 233, viene corrisposta nelle misure stabilite, per gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, dall'art 5 della legge 17 dicembre 1953, n. 953.

 

          Art. 5.

     L'indennità mensile di volo di cui al primo comma dell'art 10 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, è stabilita nelle seguenti misure per gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, che provengono dal servizio permanente effettivo dei ruoli naviganti:

da generale a capitano L. 17.400

tenente L. 16.600

sottotenente L. 16.300.

     Per gli ufficiali degli altri ruoli indicati nello stesso comma e per quelli di cui all'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 473, l'indennità mensile di volo è stabilita nelle seguenti misure:

da generale a capitano L. 11.000

tenente L. 10.500

sottotenente L. 10.300.

     L'indennità mensile di volo spettante agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, e del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, facenti parte di equipaggi fissi di volo, è stabilita nelle seguenti misure:

da tenente colonnello a capitano L. 15.900

tenente L. 15.100

sottotenente L. 14.800.

 

          Art. 6.

     Ai sottufficiali e graduati del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, è attribuita l'indennità fissa mensile di volo nella misura seguente:

aiutante di battaglia e maresciallo di 1 classe L. 6.900

maresciallo di 2a e 3a classe L. 6.400

sergente maggiore e sergente L. 5.300

primo aviere L. 4.350

aviere scelto L. 3.700.

     Per la corresponsione dell'indennità si osservano le condizioni e modalità stabilite dagli ultimi due commi dell'art. 11 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808.

 

          Art. 7.

     L'art. 12 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, è abrogato e sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 8.

     La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1962.

 

          Art. 9.

     Alla copertura dell'onere di lire 745.222.600 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62, sarà provveduto mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli numeri 135 (lire 250 milioni), 142 (lire 42.822.600), 149 (lire 13.500.000), 156 (lire 225 milioni), 159 (lire 100 milioni) e 161 (lire 113.900.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario anzidetto.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Tabella A - Indennità mensile normale di aeronavigazione per gli ufficiali dell'arma aeronautica ruolo naviganti.

 

Fino a 10 anni di effettivo servizio aeronavigante:

sottotenente

L.

51.500

Tenente

"

52.500

Da 10 a 15 anni di effettivo servizio aeronavigante o capitano:

sottotenente

L.

55.500

Tenente

"

56.500

Capitano

"

59.500

Da 15 a 20 anni di effettivo servizio aeronavigante o maggiore o tenente colonnello:

sottotenente

L.

63.000

Tenente

 

64.500

Capitano

"

67.500

Maggiore

"

67.500

tenente colonnello

"

67.500

Da 20 a 25 anni di effettivo servizio aeronavigante o colonnello:

sottotenente

L.

71.500

Tenente

"

73.000

da capitano a colonnello

"

76.500

Con oltre 25 anni di effettivo servizio aeronavigante o generale:

sottotenente

L.

80.000

Tenente

"

81.500

da capitano a generale

"

85.500

Indennità mensile normale di aeronavigazione per gli ufficiali osservatori Fino a 10 anni di effettivo servizio aeronavigante:

sottotenente

L.

51.500

Tenente

"

52.500

da capitano a generale

"

54.000

Con oltre 10 anni di effettivo servizio aeronavigante:

sottotenente

"

55.500

Tenente

"

56.500

da capitano a generale

"

59.500

 

     Tabella B - Indennità mensile normale di pilotaggio per i sottufficiali e militari di truppa dell'arma aeronautica ruolo naviganti.

 

Fino a 10 anni di effettivo servizio di pilotaggio:

 

 

militare di truppa

L.

43.500

da sergente a maresciallo di 2a classe

"

45.500

da maresciallo 1a classe ad aiutante di battaglia

"

46.500

Da 10 a 15 anni di effettivo servizio di pilotaggio:

 

 

militare di truppa

L.

48.000

da sergente a maresciallo di 2a classe

"

50.500

da maresciallo 1a classe ad aiutante di battaglia

"

51.500

Da 15 a 20 anni di effettivo servizio di pilotaggio:

militare di truppa

L.

53.500

da sergente a maresciallo di 2a classe

"

56.000

da maresciallo 1a classe ad aiutante di battaglia

"

57.000

Da 20 a 25 anni di effettivo servizio di pilotaggio:

militare di truppa

L.

58.000

da sergente a maresciallo di 2a classe

"

61.000

da maresciallo 1a classe ad aiutante di battaglia

"

62.500

Con oltre 25 anni di effettivo servizio di pilotaggio:

militare di truppa

L.

63.500

da sergente a maresciallo di 2a classe

"

66.500

da maresciallo 1 classe ad aiutante di battaglia

"

68.000

 

     Tabella C - Indennità mensile di volo per i sottufficiali e graduati dell'arma aeronautica ruolo specialisti.

 

1. Facenti parte degli equipaggi fissi di volo [a]:

aiutanti di battaglia e maresciallo 1a classe

L.

15.300

da maresciallo di 2a classe a sergente

"

15.000

15 aviere e aviere scelto

"

14.300

2. Non facenti parte degli equipaggi fissi di volo ed appartenenti alle categorie motoristi, montatori, marconisti, armieri, elettromeccanici di bordo e fotografi:

aiutanti di battaglia e maresciallo 1 classe

L.

9.700

maresciallo di 2a e 3a classe

"

9.000

[a] Con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, viene annualmente stabilito il numero massimo dei sottufficiali e graduati di truppa facenti parte degli equipaggi fissi di volo.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, esclusi articoli 4, 5 e 6.