Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 29/11/1961 |
Numero: | 1300 |
Sommario |
Art. 1. Le tabelle A, B e C annesse alla legge 17 dicembre 1953, n. 953, concernente le misure delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, sono rispettivamente [...] |
Art. 2. L'art. 3 della legge 17 dicembre 1953, n. 953, è abrogato e sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 3. L'art. 4 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta [...] |
Art. 4. L'indennità mensile di volo di cui all'art. 9 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni nella legge 4 aprile [...] |
Art. 5. L'indennità mensile di volo di cui al primo comma dell'art 10 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella [...] |
Art. 6. Ai sottufficiali e graduati del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, è attribuita l'indennità fissa mensile di volo nella misura seguente |
Art. 7. L'art. 12 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta [...] |
Art. 8. La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1962 |
Art. 9. Alla copertura dell'onere di lire 745.222.600 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62, sarà provveduto mediante riduzione [...] |
§ 46.8.293 - Legge 29 novembre 1961, n. 1300. [1]
Nuove misure delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo.
(G.U. 19 dicembre 1961, n. 314)
Le tabelle A, B e C annesse alla
Restano ferme nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge le indennità ragguagliate o comunque commisurate alle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo.
L'art. 3 della
Sono soppressi i soprassoldi previsti dai numeri 3, 4, 10 e 11 della tabella III annessa alle norme approvate con regio
L'art. 4 delle norme approvate con regio
L'indennità mensile di volo di cui all'art. 9 delle norme approvate con regio
ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, ruolo chimici e ruolo fisici:
da generale a capitano L. 30.000
tenente L. 27.000
sottotenente L. 25.000
ufficiali medici:
da generale a capitano L. 17.400
tenente L. 16.600
sottotenente L. 16.300.
L'indennità mensile di volo di cui all'art. 6, primo comma, della
L'indennità mensile di volo di cui al primo comma dell'art 10 delle norme approvate con regio
da generale a capitano L. 17.400
tenente L. 16.600
sottotenente L. 16.300.
Per gli ufficiali degli altri ruoli indicati nello stesso comma e per quelli di cui all'art. 1 della
da generale a capitano L. 11.000
tenente L. 10.500
sottotenente L. 10.300.
L'indennità mensile di volo spettante agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, e del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, facenti parte di equipaggi fissi di volo, è stabilita nelle seguenti misure:
da tenente colonnello a capitano L. 15.900
tenente L. 15.100
sottotenente L. 14.800.
Ai sottufficiali e graduati del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, è attribuita l'indennità fissa mensile di volo nella misura seguente:
aiutante di battaglia e maresciallo di 1 classe L. 6.900
maresciallo di 2a e 3a classe L. 6.400
sergente maggiore e sergente L. 5.300
primo aviere L. 4.350
aviere scelto L. 3.700.
Per la corresponsione dell'indennità si osservano le condizioni e modalità stabilite dagli ultimi due commi dell'art. 11 delle norme approvate con regio
L'art. 12 delle norme approvate con regio
La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1962.
Alla copertura dell'onere di lire 745.222.600 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62, sarà provveduto mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli numeri 135 (lire 250 milioni), 142 (lire 42.822.600), 149 (lire 13.500.000), 156 (lire 225 milioni), 159 (lire 100 milioni) e 161 (lire 113.900.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario anzidetto.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Tabella A - Indennità mensile normale di aeronavigazione per gli ufficiali dell'arma aeronautica ruolo naviganti.
Fino a 10 anni di effettivo servizio aeronavigante: |
||
sottotenente |
L. |
51.500 |
Tenente |
" |
52.500 |
Da 10 a 15 anni di effettivo servizio aeronavigante o capitano: |
||
sottotenente |
L. |
55.500 |
Tenente |
" |
56.500 |
Capitano |
" |
59.500 |
Da 15 a 20 anni di effettivo servizio aeronavigante o maggiore o tenente colonnello: |
||
sottotenente |
L. |
63.000 |
Tenente |
|
64.500 |
Capitano |
" |
67.500 |
Maggiore |
" |
67.500 |
tenente colonnello |
" |
67.500 |
Da 20 a 25 anni di effettivo servizio aeronavigante o colonnello: |
||
sottotenente |
L. |
71.500 |
Tenente |
" |
73.000 |
da capitano a colonnello |
" |
76.500 |
Con oltre 25 anni di effettivo servizio aeronavigante o generale: |
||
sottotenente |
L. |
80.000 |
Tenente |
" |
81.500 |
da capitano a generale |
" |
85.500 |
Indennità mensile normale di aeronavigazione per gli ufficiali osservatori Fino a 10 anni di effettivo servizio aeronavigante: |
||
sottotenente |
L. |
51.500 |
Tenente |
" |
52.500 |
da capitano a generale |
" |
54.000 |
Con oltre 10 anni di effettivo servizio aeronavigante: |
||
sottotenente |
" |
55.500 |
Tenente |
" |
56.500 |
da capitano a generale |
" |
59.500 |
Tabella B - Indennità mensile normale di pilotaggio per i sottufficiali e militari di truppa dell'arma aeronautica ruolo naviganti.
Fino a 10 anni di effettivo servizio di pilotaggio: |
|
|
militare di truppa |
L. |
43.500 |
da sergente a maresciallo di 2a classe |
" |
45.500 |
da maresciallo 1a classe ad aiutante di battaglia |
" |
46.500 |
Da 10 a 15 anni di effettivo servizio di pilotaggio: |
|
|
militare di truppa |
L. |
48.000 |
da sergente a maresciallo di 2a classe |
" |
50.500 |
da maresciallo 1a classe ad aiutante di battaglia |
" |
51.500 |
Da 15 a 20 anni di effettivo servizio di pilotaggio: |
||
militare di truppa |
L. |
53.500 |
da sergente a maresciallo di 2a classe |
" |
56.000 |
da maresciallo 1a classe ad aiutante di battaglia |
" |
57.000 |
Da 20 a 25 anni di effettivo servizio di pilotaggio: |
||
militare di truppa |
L. |
58.000 |
da sergente a maresciallo di 2a classe |
" |
61.000 |
da maresciallo 1a classe ad aiutante di battaglia |
" |
62.500 |
Con oltre 25 anni di effettivo servizio di pilotaggio: |
||
militare di truppa |
L. |
63.500 |
da sergente a maresciallo di 2a classe |
" |
66.500 |
da maresciallo 1 classe ad aiutante di battaglia |
" |
68.000 |
Tabella C - Indennità mensile di volo per i sottufficiali e graduati dell'arma aeronautica ruolo specialisti.
1. Facenti parte degli equipaggi fissi di volo [a]: |
||
aiutanti di battaglia e maresciallo 1a classe |
L. |
15.300 |
da maresciallo di 2a classe a sergente |
" |
15.000 |
15 aviere e aviere scelto |
" |
14.300 |
2. Non facenti parte degli equipaggi fissi di volo ed appartenenti alle categorie motoristi, montatori, marconisti, armieri, elettromeccanici di bordo e fotografi: |
||
aiutanti di battaglia e maresciallo 1 classe |
L. |
9.700 |
maresciallo di 2a e 3a classe |
" |
9.000 |
[a] Con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, viene annualmente stabilito il numero massimo dei sottufficiali e graduati di truppa facenti parte degli equipaggi fissi di volo. |
[1] Abrogata dall'art. 2268 del