§ 46.10.47 - Legge 18 marzo 1989, n. 108.
Revisione degli organici del personale di custodia degli istituti di prevenzione e pena.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.10 polizia penitenziaria e agenti di custodia
Data:18/03/1989
Numero:108


Sommario
Art. 1.      1. La dotazione organica degli operai degli istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, modificato dalla [...]
Art. 2.      1. L'organico del Corpo degli agenti di custodia, stabilito dalla legge 22 dicembre 1981, n. 773, modificato dalla legge 12 febbraio 1986, n. 27, dalla legge 22 dicembre [...]
Art. 3.      1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 70.000 milioni per l'anno 1989 ed in lire 95.750 milioni per ciascuno degli anni 1990 e [...]


§ 46.10.47 - Legge 18 marzo 1989, n. 108.

Revisione degli organici del personale di custodia degli istituti di prevenzione e pena.

(G.U. 29 marzo 1989, n. 73)

 

 

     Art. 1.

     1. La dotazione organica degli operai degli istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, modificato dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, dal decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, dalla legge 26 aprile 1982, n. 215, e dalla legge 12 febbraio 1986, n. 27, è incrementata di 1.000 unità riservate alle vigilatrici penitenziarie (4° livello). Alla copertura dei posti suddetti si provvede:

     a) mediante l'assunzione, nella misura del 40 per cento dei posti, di coloro che abbiano prestato servizio per almeno centottanta giorni effettivi negli istituti di prevenzione e di pena in qualità di vigilatrici penitenziarie straordinarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, anche se sono superati i limiti di età per l'assunzione, secondo le modalità stabilite dall'art. 3 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, fatti salvi i posti previsti dalle riserve di legge;

     b) mediante l'assunzione in prova, per il rimanente 60 per cento dei posti, di coloro che, avendo partecipato a concorsi pubblici a posti di vigilatrice penitenziaria, abbiano riportato l'idoneità. A tal fine sarà predisposta una graduatoria nazionale di tutte le idonee non assunte dei concorsi banditi con i decreti ministeriali dal 3 ottobre 1985 alla data di pubblicazione della presente legge.

     2. I posti che non risultino coperti con le modalità di cui al comma 1 saranno oggetto di concorso pubblico secondo le vigenti disposizioni.

 

          Art. 2.

     1. L'organico del Corpo degli agenti di custodia, stabilito dalla legge 22 dicembre 1981, n. 773, modificato dalla legge 12 febbraio 1986, n. 27, dalla legge 22 dicembre 1986, n. 905, e dal decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, è aumentato di 40 unità nel grado di maresciallo maggiore, di 48 unità nel grado di maresciallo capo, di 53 unità del grado di maresciallo ordinario, di 276 unità nei gradi di vice brigadiere e brigadiere e di 2.583 unità nel ruolo degli appuntati e delle guardie.

     2. Nei limiti delle vacanze di organico nei gradi di cui al comma 1, è consentita la riammissione in servizio, a domanda, del personale del Corpo degli agenti di custodia collocato in congedo a propria richiesta o per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio, il quale non abbia superato i 40 anni di età, non abbia riportato condanne penali e sia in possesso dei requisiti previsti per l'arruolamento nel Corpo degli agenti di custodia, con esclusione del requisito dello stato civile di celibe o vedovo senza prole. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 19 maggio 1976, n. 321.

 

          Art. 3.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 70.000 milioni per l'anno 1989 ed in lire 95.750 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Riforma ordinamento agenti di custodia".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.