§ 69.2.21 - D.P.R. 31 marzo 1971, n. 275.
Revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e di pena del Ministero di grazia e giustizia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.2 istituti di prevenzione e pena
Data:31/03/1971
Numero:275


Sommario
Art. 1.      I ruoli organici del personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena del Ministero di grazia e giustizia sono sostituiti da quelli [...]
Art. 2.      Nella prima attuazione del presente decreto i posti recati in aumento nel ruolo degli assistenti sociali della carriera di concetto, dopo l'assorbimento dei [...]
Art. 3.      Nella prima attuazione del presente decreto i posti recati in aumento nei ruoli dei coadiutori e degli aiutanti della carriera esecutiva, dopo l'assorbimento dei [...]
Art. 4.      Nella prima attuazione del presente decreto, e nei limiti indicati dall'allegata tabella 11, i posti recati in aumento nel ruolo del personale operaio di seconda [...]
Art. 5.      Nella prima attuazione del presente decreto i posti recati in aumento, esclusi quelli indicati nei precedenti articoli 2 e 3, sono conferiti mediante passaggi nella [...]
Art. 6.      All'onere di L. 303 milioni derivante dalla applicazione del presente decreto nell'esercizio 1971 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del [...]
Art. 7.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dalla stessa data salvo le altre diverse [...]


§ 69.2.21 - D.P.R. 31 marzo 1971, n. 275.

Revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e di pena del Ministero di grazia e giustizia.

(G.U. 26 maggio 1971, n. 132)

 

 

     Art. 1.

     I ruoli organici del personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena del Ministero di grazia e giustizia sono sostituiti da quelli stabiliti nell'allegata tabella.

     I posti recati in aumento nei ruoli di cui alla tabella prevista dal comma precedente, riassorbono i posti in soprannumero esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 2.

     Nella prima attuazione del presente decreto i posti recati in aumento nel ruolo degli assistenti sociali della carriera di concetto, dopo l'assorbimento dei soprannumeri, possono essere conferiti mediante concorso per esame riservato a coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, svolgono con carattere continuativo da data non posteriore al 30 giugno 1970 compiti di assistente sociale presso gli istituti di prevenzione e di pena.

     L'ammissione al concorso di cui al precedente comma è subordinata al possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e di un certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale istituita o autorizzata a norma di legge. Per l'ammissione al predetto concorso si prescinde dal limite di età.

     Il concorso consiste in un esame colloquio sulle materie previste dall'art. 26 della legge 16 luglio 1962, n. 1085. Le modalità di svolgimento del concorso stesso saranno stabilite nel relativo bando.

 

          Art. 3.

     Nella prima attuazione del presente decreto i posti recati in aumento nei ruoli dei coadiutori e degli aiutanti della carriera esecutiva, dopo l'assorbimento dei soprannumeri, sono conferiti, nei limite di un quinto, ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia aventi titolo al passaggio all'impiego civile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

     I restanti posti recati in aumento sono conferiti mediante passaggio di personale di ruolo di corrispondente carriera di altre amministrazioni dello Stato.

     I passaggi previsti dal precedente comma si effettuano nella qualifica iniziale mediante concorso per titoli integrato da colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dei servizi penitenziari, da bandire entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti e titoli di studio stabiliti nei relativi bandi.

     Sono ammessi ai concorsi predetti anche gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano svolto, in modo lodevole e continuativo, per almeno un anno, mansioni di ufficio presso l'amministrazione centrale o presso gli istituti e servizi di prevenzione e di pena.

 

          Art. 4.

     Nella prima attuazione del presente decreto, e nei limiti indicati dall'allegata tabella 11, i posti recati in aumento nel ruolo del personale operaio di seconda categoria, sono conferiti, con qualifica di vigilatrice penitenziaria, mediante concorso riservato alle operaie di ruolo di terza categoria che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano mansioni di sorveglianza e custodia delle detenute o internate negli istituti di prevenzione e di pena.

     Le modalità per l'espletamento del concorso di cui al precedente comma saranno stabilite nel relativo bando.

     Sono estese all'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena le disposizioni relative all'assunzione di personale straordinario di cui al decreto delegato emanato in attuazione dell'art. 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

 

          Art. 5.

     Nella prima attuazione del presente decreto i posti recati in aumento, esclusi quelli indicati nei precedenti articoli 2 e 3, sono conferiti mediante passaggi nella qualifica iniziale di personale di ruolo di corrispondente carriera di altre amministrazioni dello Stato.

     I passaggi previsti dal precedente comma si effettuano mediante concorsi per titoli, da bandire entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, ai quali sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti e titoli di studio stabiliti nei relativi bandi.

     In corrispondenza dei passaggi di cui al presente articolo, restano indisponibili fino alla revisione dei ruoli organici prevista dal primo comma dell'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni e integrazioni, altrettanti posti nelle qualifiche iniziali dei ruoli di provenienza del personale trasferito.

     I posti eventualmente disponibili dopo l'applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi del presente articolo sono conferiti mediante pubblici concorsi.

 

          Art. 6.

     All'onere di L. 303 milioni derivante dalla applicazione del presente decreto nell'esercizio 1971 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 7.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dalla stessa data salvo le altre diverse decorrenze espressamente stabilite.

     Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme incompatibili con quelle contenute nel presente decreto.

 

 

Tabelle

(Omissis)