Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 2. ordinamento della provincia |
Capitolo: | 2.3 comuni |
Data: | 22/02/2008 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. (Modalità di presentazione delle candidature) |
Art. 2. (Commissione o sottocommissione elettorale circondariale. Esame ed ammissione delle candidature) |
Art. 3. (Incompatibilità di cariche) |
Art. 4. (Consigli circoscrizionali) |
Art. 5. (Presentazione delle candidature nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano) |
Art. 6. (Aggiornamento dei presidenti degli Uffici elettorali di sezione) |
Art. 7. (Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali) |
Art. 8. (Norma transitoria) |
Art. 9. (Testo Unico) |
§ 2.3.60 - L.R. 22 febbraio 2008, n. 2.
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali
(B.U. 4 marzo 2008, n. 10)
Art. 1. (Modalità di presentazione delle candidature)
1. Nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 21 della
Art. 2. (Commissione o sottocommissione elettorale circondariale. Esame ed ammissione delle candidature)
1. Nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 22 della
Art. 3. (Incompatibilità di cariche)
1. Al comma 1 dell’articolo 20 della
Art. 4. (Consigli circoscrizionali)
1. Le norme relative alla non candidabilità, all’ineleggibilità e all’incompatibilità dei consiglieri comunali sono estese, in quanto applicabili, ai consiglieri circoscrizionali.
2. La carica di consigliere circoscrizionale è incompatibile con la carica di consigliere di altra circoscrizione.
Art. 5. (Presentazione delle candidature nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano)
1. Nel comma 1 dell’articolo 19 della
Art. 6. (Aggiornamento dei presidenti degli Uffici elettorali di sezione)
1. Nel comma 1 dell’articolo 35 della
Art. 7. (Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali)
1. Per gli aventi diritto di voto per le elezioni comunali affetti da gravi infermità, tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, se dimorano nel territorio del comune per cui sono elettori, si applica l’articolo 1 del
Art. 8. (Norma transitoria)
1. Le disposizioni relative ai consiglieri circoscrizionali contenute nell’articolo 4 si applicano a decorrere dal primo procedimento per l’elezione degli organi comunali successivo all’entrata in vigore della presente legge.
Art. 9. (Testo Unico)
1. Il Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta, è tenuto a riunire e coordinare in forma di Testo Unico le norme in materia di composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali contenute nella presente