§ 2.3.80 - L.R. 24 aprile 2015, n. 5.
Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11 recante "Disposizioni in materia di enti locali".


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.3 comuni
Data:24/04/2015
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11 recante "Disposizioni in materia di enti locali".
Art. 2.  Entrata in vigore.


§ 2.3.80 - L.R. 24 aprile 2015, n. 5.

Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11 recante "Disposizioni in materia di enti locali".

(B.U. 5 maggio 2015, n. 18 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11 recante "Disposizioni in materia di enti locali".

1. Nell'articolo 16 della legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1 dopo le parole "dei referendum popolari" sono inserite le parole ", sulla base di quanto stabilito nei singoli statuti e regolamenti comunali, ";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I componenti della Commissione per i procedimenti referendari sono nominati dal Consiglio dei comuni, previa intesa tra il Consiglio dei comuni stesso e i Presidenti del Tribunale di Bolzano, della Sezione di controllo della Corte dei Conti avente sede a Bolzano e della Sezione autonoma per la provincia di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, e sono individuati mediante sorteggio, a cura del segretario del Consiglio dei comuni, di un membro effettivo e di un membro supplente nell'ambito di ciascuna delle tre terne di nomi proposte rispettivamente dai Presidenti medesimi.";

c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Fino alla nomina della Commissione, l'ammissibilità dei referendum popolari comunali è valutata dall'organo previsto dal rispettivo statuto e regolamento comunale.".

 

     Art. 2. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.