§ 2.3.71 - L.R. 5 febbraio 2013, n. 1.
Modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezione degli organi dei comuni.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.3 comuni
Data:05/02/2013
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Consiglio comunale.
Art. 2.  Giunta comunale.
Art. 3.  Parità di accesso nella giunta comunale.
Art. 4.  Eleggibilità alla carica di sindaco.
Art. 5.  Pari opportunità nelle nomine e designazioni effettuate dagli organi comunali.
Art. 6.  Cause di ineleggibilità alla carica di sindaco.
Art. 7.  Incompatibilità di cariche.
Art. 8.  Ineleggibilità a consigliere comunale.
Art. 9.  Incompatibilità alla carica di consigliere comunale.
Art. 10.  Sottoscrizione delle liste di partiti e gruppi rappresentati in Consiglio provinciale o nella Camera dei deputati.
Art. 11.  Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento - Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti.
Art. 12.  Disposizioni in materia di pubblicità della situazione patrimoniale.
Art. 13.  Attribuzioni della giunta comunale.
Art. 14.  Consigli circoscrizionali.
Art. 15.  Notifica degli atti.
Art. 16.  Scioglimento e sospensione del consiglio comunale.
Art. 17.  Astensione dalle deliberazioni.
Art. 18.  Disposizioni in materia di indennità di carica.
Art. 19.  Riduzione delle indennità di carica degli amministratori degli enti locali della regione.
Art. 20.  Utilizzo degli strumenti informatici per la convocazione degli organi collegiali e l'invio di documentazione.
Art. 21.  Disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria dei comuni.
Art. 22.  Adeguamento degli statuti comunali.
Art. 23.  Norme transitorie.
Art. 24.  Testi unici.
Art. 25.  Entrata in vigore.


§ 2.3.71 - L.R. 5 febbraio 2013, n. 1.

Modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezione degli organi dei comuni.

(B.U. 12 febbraio 2013, n. 7)

 

CAPO I

Ulteriori modifiche alle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali

 

Art. 1. Consiglio comunale.

1. All'articolo 1 della: legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Il consiglio comunale nei comuni della provincia di Trento è composto da:

a) 40 componenti nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti oppure capoluogo di provincia;

b) 32 componenti nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

c) 22 componenti nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

d) 18 componenti nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

e) 15 componenti nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

f) 12 componenti nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunge quello fissato.

1-bis. Il consiglio comunale nei comuni della provincia di Bolzano è composto da:

a) 45 componenti nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti oppure capoluogo di provincia;

b) 36 componenti nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

c) 27 componenti nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

d) 18 componenti nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

e) 15 componenti nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

f) 12 componenti nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunge quello fissato.";

b) nel comma 3 dopo le parole: "fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento" sono inserite le parole: "e nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano" e l'ultimo periodo è soppresso.

 

     Art. 2. Giunta comunale.

1. All'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 1994 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituto dal seguente:

"1. La giunta comunale si compone del sindaco, che la presiede, e di un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a:

a) 7 componenti nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti oppure capoluogo di provincia;

b) 6 componenti nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

c) 5 componenti nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

d) 4 componenti nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

e) 3 componenti nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

f) 2 componenti nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti.";

b) nel comma 2 le parole ", in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere ed assessore" sono soppresse;

c) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

"2-ter. Gli assessori, compresi quelli nominati o eletti tra cittadini non facenti parte del consiglio, devono essere in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere e assessore.".

 

     Art. 3. Parità di accesso nella giunta comunale.

1. La giunta comunale deve essere composta da rappresentanti di entrambi i generi. La rappresentanza del genere meno rappresentato deve essere garantita almeno proporzionalmente alla sua consistenza in consiglio comunale con arrotondamento all'unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a cinquanta e con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a cinquanta. La rappresentanza in giunta di entrambi i generi può essere garantita mediante la nomina o l'elezione di un cittadino/una cittadina non facente parte del consiglio, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2-ter della legge regionale n. 3 del 1994 e successive modificazioni, anche se lo statuto comunale non prevede tale facoltà [1].

2. Qualora venga nominata o eletta una giunta comunale non composta da rappresentanti dei due generi come previsto al comma 1, la giunta provinciale diffida immediatamente il comune ad adeguarsi entro trenta giorni. Scaduto tale termine la giunta provinciale provvede allo scioglimento del consiglio comunale ai sensi dell'articolo 58, comma 1, lettera a) della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni.

 

     Art. 4. Eleggibilità alla carica di sindaco.

1. Nel comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 3 del 1994 la parola: "immediatamente" è soppressa e dopo le parole: "tre volte consecutive" sono aggiunte le parole: "se non sono decorsi almeno trenta mesi dalla cessazione della medesima carica".

 

     Art. 5. Pari opportunità nelle nomine e designazioni effettuate dagli organi comunali.

1. Nelle nomine e designazioni di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati, o di componenti di commissioni, ad eccezione di quelle consiliari, effettuate dagli organi comunali deve essere garantita una adeguata rappresentanza di entrambi i generi, da assicurarsi, eventualmente, nelle successive nomine o designazioni.

2. Il comma 1-bis dell'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 1993 e successive modificazioni è abrogato.

 

     Art. 6. Cause di ineleggibilità alla carica di sindaco.

1. All'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 1994 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"d) chi ha il coniuge, ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado che ricoprano nell'Amministrazione del comune il posto di segretario comunale;";

b) il comma 1-bis è abrogato.

 

     Art. 7. Incompatibilità di cariche.

1. All'articolo 7 della legge regionale n. 3 del 1994 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Non può ricoprire la carica di sindaco o di assessore chi riveste la carica di presidente, direttore generale o vicedirettore generale di istituti di credito aventi la sede o filiali nel comune.";

b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. Nei comuni della provincia di Trento non possono ricoprire la carica di sindaco o di assessore i segretari comunali e i segretari delle comunità che svolgono servizio nella medesima provincia. Nei comuni della provincia di Bolzano non possono ricoprire la carica di sindaco o di assessore i segretari comunali e i segretari delle comunità comprensoriali che svolgono servizio nella medesima provincia. La causa di incompatibilità non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per collocamento in aspettativa.";

c) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

"2-ter. Non può ricoprire la carica di sindaco chi ha il coniuge, ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado che siano concessionari della riscossione dei tributi, tesorieri, appaltatori o concessionari di servizi comunali o in qualunque modo di fideiussori, qualora il valore dell'appalto o della concessione superi nell'anno l'importo lordo di euro 258.228,44.";

d) il comma 3 è abrogato;

e) il comma 3-bis è abrogato;

f) il comma 4 è abrogato;

g) nel comma 5 la parola: "immediatamente" è soppressa e dopo le parole: "carica medesima" sono aggiunte le parole: "se non sono decorsi almeno trenta mesi dalla cessazione della carica".

 

     Art. 8. Ineleggibilità a consigliere comunale.

1. Nella lettera g) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 3 del 1994 le parole "con capitale maggioritario" sono sostituite dalle parole "con capitale superiore al 50 per cento".

 

     Art. 9. Incompatibilità alla carica di consigliere comunale.

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"c-bis) il medico igienista e il veterinario di distretto dipendenti delle aziende sanitarie locali, limitatamente ai comuni che fanno parte del distretto medesimo. La causa di incompatibilità non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per collocamento in aspettativa;";

b) nella lettera d) dopo le parole "in materia tributaria" sono inserite le parole "ovvero di una lite instauratasi a seguito di azione popolare" e sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;".

 

     Art. 10. Sottoscrizione delle liste di partiti e gruppi rappresentati in Consiglio provinciale o nella Camera dei deputati.

1. Nel comma 1 dell'articolo 65 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 le parole: "Consiglio provinciale e" sono sostituite dalle parole: "Consiglio provinciale o".

 

     Art. 11. Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento - Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti.

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale n. 3 del 1994 e successive modificazioni nella lettera g) dopo le parole: "oltre al seggio del sindaco, il 60 per cento dei seggi" sono aggiunte le parole: ", con eventuale arrotondamento all'unità superiore".

 

CAPO II

Ulteriori modifiche alle leggi regionali sull'ordinamento delle autonomie locali

 

     Art. 12. Disposizioni in materia di pubblicità della situazione patrimoniale. [2]

1. Nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, limitatamente al sindaco e agli assessori, si applicano le disposizioni stabilite dall’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 [3].

 

     Art. 13. Attribuzioni della giunta comunale.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 1 del 1993 e successive modificazioni è inserito il seguente:

"1-bis. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione superiore a 13.000 abitanti, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 2, lettera m), la giunta delibera la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati.".

 

     Art. 14. Consigli circoscrizionali.

1. Nel comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale n. 1 del 1993 e successive modificazioni è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il consiglio comunale, con deliberazione approvata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, può attribuire un gettone di presenza per i consiglieri delle circoscrizioni per le sole sedute del consiglio circoscrizionale e una indennità ai presidenti dei consigli circoscrizionali, in misura non superiore al 6 per cento dell'indennità del sindaco per i comuni della provincia di Bolzano e non superiore al 10 per cento dell'indennità del sindaco per i comuni della provincia di Trento, determinata tenuto conto dell'ampiezza del territorio della circoscrizione, della consistenza demografica e delle funzioni attribuite alla circoscrizione.".

2. L'articolo 20 della legge regionale n. 1 del 1993 e successive modificazioni, nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il presente articolo, e il D.P.Reg. 20 aprile 2010, n. 4/L e successive modificazioni, per le parti relative agli organi delle circoscrizioni e ad eccezione delle norme che prevedono la corresponsione di gettoni di presenza per le sedute delle commissioni, si applicano ai comuni di Bolzano, Trento e Rovereto fino alla data delle prime elezioni per il rinnovo del rispettivo consiglio comunale successive all'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della riduzione delle indennità disposta con la presente legge. [Da tale data cessano di avere efficacia tutte le disposizioni statutarie e regolamentari del comune relative all'istituzione, all'organizzazione e al funzionamento delle circoscrizioni, a meno che entro un armo dall'entrata in vigore della presente legge i comuni non confermino con apposito atto consiliare, approvato con le modalità e con le maggioranze stabilite per le modifiche dello statuto, l'istituzione delle circoscrizioni [4]].

 

     Art. 15. Notifica degli atti.

1. L'articolo 24 della legge regionale n. 1 del 1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 24

1. La notificazione degli atti del comune o, su richiesta degli interessati aventi diritto, di altri atti, è disciplinata con regolamento comunale.".

 

     Art. 16. Scioglimento e sospensione del consiglio comunale.

1. Nel comma 1, lettera b), numero 2) dell'articolo 58 della legge regionale n. 1 del 1993 e successive modificazioni le parole: "prodotte entro venti giorni, decorrenti dalla data di presentazione delle prime dimissioni e comunque entro la data in cui è effettuata la convocazione della seduta destinata alla surrogazione del primo dei dimissionari" sono sostituite dalle parole: "prodotte contestualmente ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente".

 

     Art. 17. Astensione dalle deliberazioni.

1. Al comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni dopo le parole "Le disposizioni" sono aggiunte le parole "sull'obbligo di astensione dalle deliberazioni".

 

     Art. 18. Disposizioni in materia di indennità di carica.

1. All'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 4 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1 le parole: "delle sue articolazioni, " sono soppresse;

b) nel comma 2 la parola: "circoscrizionali, " e le parole: "e commissioni" sono soppresse e viene aggiunto in fine il seguente periodo: "I presidenti dei consigli dei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti hanno diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione ai consigli di importo pari a tre volte quello stabilito per i consiglieri comunali, ";

c) la lettera h) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

"h) determinazione dell'indennità di carica dei presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, in misura non superiore al 50 per cento di quella prevista per i rispettivi assessori comunali;";

d) la lettera j) del comma 3 è soppressa;

e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. È vietato il cumulo di indennità e il cumulo di indennità e gettoni di presenza comunque percepiti per le cariche contemporaneamente rivestite negli enti indicati nel comma 1. Per tali cariche è consentito il cumulo dei soli gettoni di presenza.";

f) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Gli enti indicati nel comma 1 possono determinare la corresponsione di un gettone di presenza per la partecipazione alle commissioni consiliari e alle commissioni previste per legge o regolamento in una misura non superiore al 50 per cento di quella spettante ai componenti dei rispettivi consigli.";

g) il comma 5 è abrogato;

h) il comma 6 è abrogato.

 

     Art. 19. Riduzione delle indennità di carica degli amministratori degli enti locali della regione.

1. Al fine del contenimento della spesa pubblica e della riduzione dei costi della politica negli enti locali della regione, a decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge le misure delle indennità di carica stabilite nel D.P.Reg. n. 4/L del 2010 e successive modificazioni e quelle delle indennità per gli enti di cui all'articolo 7 del medesimo D.P.Reg. fissate con deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano sono ridotte del 7 per cento, con eventuale arrotondamento all'unità inferiore.

2. Al presidente ed ai componenti degli organi esecutivi dei consorzi obbligatori di funzione di cui all'articolo 42-bis della legge regionale n. 1 del 1993 e successive modificazioni può essere attribuita dall'assemblea del consorzio un'indennità mensile di carica nella misura non superiore al 30 per cento di quella prevista per il comune avente maggiore popolazione fra quelli appartenenti all'ambito territoriale di competenza del consorzio stesso, con esclusione dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e a condizione che il consorzio abbia piena autonomia di bilancio.

3. L'assemblea del consorzio ridetermina le indennità ai sensi del comma 2 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data vengono corrisposte le indennità precedentemente determinate con la deliberazione dell'assemblea immediatamente successiva all'entrata in vigore del D.P.Reg. n. 4/L del 2010.

4. Le misure delle indennità rideterminate ai sensi del comma 1 sono confermate fino alla data del secondo turno elettorale generale successivo all'entrata in vigore della presente legge, salvo quanto stabilito dall'articolo 14, dall'articolo 18, comma 1, lettera c) e dall'articolo 23, comma 2 per la parte riferita a tale articolo 18, comma 1, lettera e), della presente legge.

 

     Art. 20. Utilizzo degli strumenti informatici per la convocazione degli organi collegiali e l'invio di documentazione.

1. Al fine della riduzione dei costi, la convocazione degli organi collegiali degli enti locali è effettuata di norma con l'utilizzo di strumenti informatici, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dei singoli enti. Gli atti relativi ai punti all'ordine del giorno delle sedute degli organi collegiali sono resi disponibili o accessibili di norma su supporto informatico o mediante accesso ad apposita sezione del sito del comune.

1-bis. I regolamenti possono altresì disporre che la registrazione audio o audio-video della seduta costituisca il verbale della seduta medesima. A tal fine i regolamenti, nel rispetto delle disposizioni vigenti, individuano idonee modalità per garantire autenticità, veridicità e conservazione a norma del verbale, che non è soggetto ad approvazione nella seduta successiva da parte del consiglio comunale [5].

 

     Art. 21. Disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria dei comuni.

1. All'articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 101 le parole: "iscritti nell'albo dei revisori contabili" sono sostituite dalle parole: "iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in possesso dei requisiti formativi stabiliti dalle Province ai sensi del comma 101-bis per lo svolgimento delle funzioni di revisore nei comuni rientranti nel rispettivo territorio";

b) dopo il comma 101 è inserito il seguente:

"101-bis. Le Province, al fine dell'esercizio del controllo successivo sulla gestione degli enti locali di cui all'articolo 79, comma 3 dello Statuto speciale di autonomia, organizzano, in collaborazione con il competente Ordine professionale e con le associazioni rappresentative dei revisori, percorsi di formazione e aggiornamento per gli iscritti di cui al comma 101, finalizzati all'acquisizione di specifiche competenze nei settori in cui le Province svolgono funzioni di controllo. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentiti il competente Ordine professionale e le associazioni rappresentative dei revisori, vengono fissate modalità, frequenza e valutazione di tali percorsi formativi.";

c) nel comma 102 la cifra "5.000" è sostituita dalla cifra "15.000";

d) nel comma 103 dopo la parola "rieleggibili" è inserita la parola "continuativamente";

e) il comma 113 è abrogato.

2. Il possesso dei requisiti formativi previsto dall'articolo 17, comma 101 della legge regionale n. 10 del 1998 e successive modificazioni non è condizione necessaria per la nomina a revisore fino all'effettuazione dei percorsi formativi di cui al comma 101-bis dello stesso articolo 17.

3. La disposizione recata dal comma 1, lettera c) si applica a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla revisione della tabella approvata con D.P.Reg. 16 luglio 2002, n. 9/L al revisore dei conti dei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti viene attribuito un compenso massimo annuo lordo pari ad euro 6.000,00 (seimila/00) e al revisore dei conti dei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 15.000 abitanti viene attribuito un compenso massimo annuo lordo pari ad euro 9.000,00 (novemila/00).

4. Dall'entrata in vigore della presente legge non trovano più applicazione le disposizioni regolamentari del comune incompatibili con la nuova disciplina recata dal comma 1, lettera e). Gli incarichi di revisione attribuiti e regolati sulla base di tali disposizioni regolamentari durano fino alla naturale scadenza, se il tempo residuo dell'incarico non supera il periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Qualora il tempo residuo dell'incarico sia superiore ai due anni, l'incarico cessa automaticamente decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Resta confermata la competenza del consiglio comunale a scegliere ed eleggere i revisori dei conti. Nei comuni della provincia autonoma di Bolzano la composizione del collegio dei revisori deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

6. Fino alla definitiva attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il requisito d'iscrizione al registro dei revisori legali si intende riferito all'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

 

CAPO III

Norme transitorie e finali

 

     Art. 22. Adeguamento degli statuti comunali.

1. I comuni adeguano il proprio statuto alle disposizioni recate dalla presente legge entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della medesima. In caso di mancato adeguamento trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 60, comma 2 della legge regionale n, 1 del 1993.

 

     Art. 23. Norme transitorie.

1. Le disposizioni relative al numero dei componenti il consiglio comunale, al numero dei componenti la giunta comunale, alla parità di accesso nella giunta comunale, alle cause di ineleggibilità alla carica di sindaco, ai casi di incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore, alle cause di incompatibilità a consigliere comunale, alla pubblicità della situazione patrimoniale, alle articolazioni del comune, contenute rispettivamente negli articoli 1, 2, comma 1, lettera a), 3, 6, 7, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), 9, comma 1, lettera a), 12 e 18, comma 1, lettera a), si applicano a decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo all'entrata in vigore della presente legge. Fino a tale rinnovo continuano a trovare applicazione le norme modificate dagli articoli indicati nel presente comma nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni contenute nell'articolo 18, comma 1, lettere b), ad eccezione delle commissioni circoscrizionali, c) ed f) si applicano a decorrere dal primo turno elettorale generale successivo all'entrata in vigore della presente legge.

2-bis. Per gli enti della provincia di Bolzano, le disposizioni contenute nell’articolo 18, comma 1, lettere d), e) e g) si applicano a decorrere dal primo turno elettorale generale successivo all’entrata in vigore della presente legge [6].

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, in caso di rinnovo degli organi comunali prima dell'entrata in vigore delle modifiche statutarie, il numero degli assessori è determinato con deliberazione del consiglio comunale uscente entro la misura massima prevista dall'articolo 2.

 

     Art. 24. Testi unici.

1. Il Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta, è tenuto a riunire e coordinare in forma di testo unico le norme in materia di composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali contenute nella presente legge con le norme contenute nella L.R. 6 aprile 1956, n. 5, nella L.R. 19 settembre 1963, n. 28, nella L.R. 14 agosto 1967, n. 15, nella L.R. 13 luglio 1970, n. 11, nella L.R. 10 agosto 1974, n. 6, nella L.R. 12 maggio 1978, n. 7, nella L.R. 18 marzo 1980, n. 3, nella L.R. 6 dicembre 1986, n. 11, nella L.R. 7 luglio 1988, n. 12, nella L.R. 26 febbraio 1990, n. 4, nella L.R. 30 novembre 1994, n. 3, nella L.R. 23 ottobre 1998, n. 10, nella L.R. 22 dicembre 2004, n. 7, nella L.R. 22 febbraio 2008, n. 2 e nella L.R. 17 maggio 2011, n. 4.

2. Il Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta, è tenuto a riunire e coordinare in forma di testo unico le norme in materia di ordinamento dei comuni contenute nella presente legge con le norme contenute nella L.R. 21 ottobre 1963, n. 29, nella L.R. 31 marzo 1971, n. 6, nella L.R. 7 maggio 1976, n. 4, nella L.R. 30 agosto 1979, n. 4, nella L.R. 18 marzo 1980, n. 3, nella L.R. 20 agosto 1981, n. 7, nella L.R. 28 agosto 1983, n. 10, nella L.R. 16 novembre 1983, n. 16, nella L.R. 14 agosto 1986, n. 4, nella L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, nella L.R. 30 novembre 1994, n. 3, nella L.R. 23 ottobre 1998, n. 10, nella L.R. 22 dicembre 2004, n. 7, nella L.R. 6 dicembre 2005, n. 9, nella L.R. 20 marzo 2007, n. 2, nella L.R. 13 marzo 2009, n. 1, nella L.R. 11 dicembre 2009, n. 9, nella L.R. 14 dicembre 2010, n. 4 e nella L.R. 14 dicembre 2011, n. 8.

 

     Art. 25. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 23 ottobre 2015, n. 24.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10.

[3] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 2 maggio 2013, n. 3.

[4] Periodo soppresso dall'art. 4 della L.R. 2 maggio 2013, n. 3.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 15 giugno 2017, n. 5.

[6] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 2 maggio 2013, n. 3, con la decorrenza ivi prevista.