Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 2. ordinamento della provincia |
Capitolo: | 2.3 comuni |
Data: | 05/02/2013 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Consiglio comunale. |
Art. 2. Giunta comunale. |
Art. 3. Parità di accesso nella giunta comunale. |
Art. 4. Eleggibilità alla carica di sindaco. |
Art. 5. Pari opportunità nelle nomine e designazioni effettuate dagli organi comunali. |
Art. 6. Cause di ineleggibilità alla carica di sindaco. |
Art. 7. Incompatibilità di cariche. |
Art. 8. Ineleggibilità a consigliere comunale. |
Art. 9. Incompatibilità alla carica di consigliere comunale. |
Art. 10. Sottoscrizione delle liste di partiti e gruppi rappresentati in Consiglio provinciale o nella Camera dei deputati. |
Art. 11. Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento - Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti. |
Art. 12. Disposizioni in materia di pubblicità della situazione patrimoniale. |
Art. 13. Attribuzioni della giunta comunale. |
Art. 14. Consigli circoscrizionali. |
Art. 15. Notifica degli atti. |
Art. 16. Scioglimento e sospensione del consiglio comunale. |
Art. 17. Astensione dalle deliberazioni. |
Art. 18. Disposizioni in materia di indennità di carica. |
Art. 19. Riduzione delle indennità di carica degli amministratori degli enti locali della regione. |
Art. 20. Utilizzo degli strumenti informatici per la convocazione degli organi collegiali e l'invio di documentazione. |
Art. 21. Disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria dei comuni. |
Art. 22. Adeguamento degli statuti comunali. |
Art. 23. Norme transitorie. |
Art. 24. Testi unici. |
Art. 25. Entrata in vigore. |
§ 2.3.71 - L.R. 5 febbraio 2013, n. 1.
Modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezione degli organi dei comuni.
(B.U. 12 febbraio 2013, n. 7)
CAPO I
Ulteriori modifiche alle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali
Art. 1. Consiglio comunale.
1. All'articolo 1 della:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
"1. Il consiglio comunale nei comuni della provincia di Trento è composto da:
a) 40 componenti nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti oppure capoluogo di provincia;
b) 32 componenti nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
c) 22 componenti nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
d) 18 componenti nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
e) 15 componenti nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;
f) 12 componenti nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunge quello fissato.
1-bis. Il consiglio comunale nei comuni della provincia di Bolzano è composto da:
a) 45 componenti nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti oppure capoluogo di provincia;
b) 36 componenti nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
c) 27 componenti nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
d) 18 componenti nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
e) 15 componenti nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;
f) 12 componenti nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunge quello fissato.";
b) nel comma 3 dopo le parole: "fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento" sono inserite le parole: "e nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano" e l'ultimo periodo è soppresso.
Art. 2. Giunta comunale.
1. All'articolo 2 della
a) il comma 1 è sostituto dal seguente:
"1. La giunta comunale si compone del sindaco, che la presiede, e di un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a:
a) 7 componenti nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti oppure capoluogo di provincia;
b) 6 componenti nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
c) 5 componenti nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
d) 4 componenti nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
e) 3 componenti nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;
f) 2 componenti nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti.";
b) nel comma 2 le parole ", in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere ed assessore" sono soppresse;
c) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
"2-ter. Gli assessori, compresi quelli nominati o eletti tra cittadini non facenti parte del consiglio, devono essere in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere e assessore.".
Art. 3. Parità di accesso nella giunta comunale.
1. La giunta comunale deve essere composta da rappresentanti di entrambi i generi. La rappresentanza del genere meno rappresentato deve essere garantita almeno proporzionalmente alla sua consistenza in consiglio comunale con arrotondamento all'unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a cinquanta e con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a cinquanta. La rappresentanza in giunta di entrambi i generi può essere garantita mediante la nomina o l'elezione di un cittadino/una cittadina non facente parte del consiglio, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2-ter della
2. Qualora venga nominata o eletta una giunta comunale non composta da rappresentanti dei due generi come previsto al comma 1, la giunta provinciale diffida immediatamente il comune ad adeguarsi entro trenta giorni. Scaduto tale termine la giunta provinciale provvede allo scioglimento del consiglio comunale ai sensi dell'articolo 58, comma 1, lettera a) della
Art. 4. Eleggibilità alla carica di sindaco.
1. Nel comma 3 dell'articolo 5 della
Art. 5. Pari opportunità nelle nomine e designazioni effettuate dagli organi comunali.
1. Nelle nomine e designazioni di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati, o di componenti di commissioni, ad eccezione di quelle consiliari, effettuate dagli organi comunali deve essere garantita una adeguata rappresentanza di entrambi i generi, da assicurarsi, eventualmente, nelle successive nomine o designazioni.
2. Il comma 1-bis dell'articolo 4 della
Art. 6. Cause di ineleggibilità alla carica di sindaco.
1. All'articolo 6 della
a) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"d) chi ha il coniuge, ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado che ricoprano nell'Amministrazione del comune il posto di segretario comunale;";
b) il comma 1-bis è abrogato.
Art. 7. Incompatibilità di cariche.
1. All'articolo 7 della
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Non può ricoprire la carica di sindaco o di assessore chi riveste la carica di presidente, direttore generale o vicedirettore generale di istituti di credito aventi la sede o filiali nel comune.";
b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
"2-bis. Nei comuni della provincia di Trento non possono ricoprire la carica di sindaco o di assessore i segretari comunali e i segretari delle comunità che svolgono servizio nella medesima provincia. Nei comuni della provincia di Bolzano non possono ricoprire la carica di sindaco o di assessore i segretari comunali e i segretari delle comunità comprensoriali che svolgono servizio nella medesima provincia. La causa di incompatibilità non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per collocamento in aspettativa.";
c) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
"2-ter. Non può ricoprire la carica di sindaco chi ha il coniuge, ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado che siano concessionari della riscossione dei tributi, tesorieri, appaltatori o concessionari di servizi comunali o in qualunque modo di fideiussori, qualora il valore dell'appalto o della concessione superi nell'anno l'importo lordo di euro 258.228,44.";
d) il comma 3 è abrogato;
e) il comma 3-bis è abrogato;
f) il comma 4 è abrogato;
g) nel comma 5 la parola: "immediatamente" è soppressa e dopo le parole: "carica medesima" sono aggiunte le parole: "se non sono decorsi almeno trenta mesi dalla cessazione della carica".
Art. 8. Ineleggibilità a consigliere comunale.
1. Nella lettera g) del comma 1 dell'articolo 12 della
Art. 9. Incompatibilità alla carica di consigliere comunale.
1. Al comma 1 dell'articolo 20 della
a) dopo la lettera c) è inserita la seguente:
"c-bis) il medico igienista e il veterinario di distretto dipendenti delle aziende sanitarie locali, limitatamente ai comuni che fanno parte del distretto medesimo. La causa di incompatibilità non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per collocamento in aspettativa;";
b) nella lettera d) dopo le parole "in materia tributaria" sono inserite le parole "ovvero di una lite instauratasi a seguito di azione popolare" e sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;".
Art. 10. Sottoscrizione delle liste di partiti e gruppi rappresentati in Consiglio provinciale o nella Camera dei deputati.
1. Nel comma 1 dell'articolo 65 della
Art. 11. Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento - Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti.
1. Al comma 1 dell'articolo 34 della
CAPO II
Ulteriori modifiche alle leggi regionali sull'ordinamento delle autonomie locali
Art. 12. Disposizioni in materia di pubblicità della situazione patrimoniale. [2]
1. Nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, limitatamente al sindaco e agli assessori, si applicano le disposizioni stabilite dall’articolo 14 del
Art. 13. Attribuzioni della giunta comunale.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della
"1-bis. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione superiore a 13.000 abitanti, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 2, lettera m), la giunta delibera la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati.".
Art. 14. Consigli circoscrizionali.
1. Nel comma 2 dell'articolo 20 della
2. L'articolo 20 della
Art. 15. Notifica degli atti.
1. L'articolo 24 della
"Art. 24
1. La notificazione degli atti del comune o, su richiesta degli interessati aventi diritto, di altri atti, è disciplinata con regolamento comunale.".
Art. 16. Scioglimento e sospensione del consiglio comunale.
1. Nel comma 1, lettera b), numero 2) dell'articolo 58 della
Art. 17. Astensione dalle deliberazioni.
1. Al comma 2 dell'articolo 33 della
Art. 18. Disposizioni in materia di indennità di carica.
1. All'articolo 1 della
a) nel comma 1 le parole: "delle sue articolazioni, " sono soppresse;
b) nel comma 2 la parola: "circoscrizionali, " e le parole: "e commissioni" sono soppresse e viene aggiunto in fine il seguente periodo: "I presidenti dei consigli dei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti hanno diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione ai consigli di importo pari a tre volte quello stabilito per i consiglieri comunali, ";
c) la lettera h) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
"h) determinazione dell'indennità di carica dei presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, in misura non superiore al 50 per cento di quella prevista per i rispettivi assessori comunali;";
d) la lettera j) del comma 3 è soppressa;
e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. È vietato il cumulo di indennità e il cumulo di indennità e gettoni di presenza comunque percepiti per le cariche contemporaneamente rivestite negli enti indicati nel comma 1. Per tali cariche è consentito il cumulo dei soli gettoni di presenza.";
f) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Gli enti indicati nel comma 1 possono determinare la corresponsione di un gettone di presenza per la partecipazione alle commissioni consiliari e alle commissioni previste per legge o regolamento in una misura non superiore al 50 per cento di quella spettante ai componenti dei rispettivi consigli.";
g) il comma 5 è abrogato;
h) il comma 6 è abrogato.
Art. 19. Riduzione delle indennità di carica degli amministratori degli enti locali della regione.
1. Al fine del contenimento della spesa pubblica e della riduzione dei costi della politica negli enti locali della regione, a decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge le misure delle indennità di carica stabilite nel D.P.Reg. n. 4/L del 2010 e successive modificazioni e quelle delle indennità per gli enti di cui all'articolo 7 del medesimo D.P.Reg. fissate con deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano sono ridotte del 7 per cento, con eventuale arrotondamento all'unità inferiore.
2. Al presidente ed ai componenti degli organi esecutivi dei consorzi obbligatori di funzione di cui all'articolo 42-bis della
3. L'assemblea del consorzio ridetermina le indennità ai sensi del comma 2 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data vengono corrisposte le indennità precedentemente determinate con la deliberazione dell'assemblea immediatamente successiva all'entrata in vigore del D.P.Reg. n. 4/L del 2010.
4. Le misure delle indennità rideterminate ai sensi del comma 1 sono confermate fino alla data del secondo turno elettorale generale successivo all'entrata in vigore della presente legge, salvo quanto stabilito dall'articolo 14, dall'articolo 18, comma 1, lettera c) e dall'articolo 23, comma 2 per la parte riferita a tale articolo 18, comma 1, lettera e), della presente legge.
Art. 20. Utilizzo degli strumenti informatici per la convocazione degli organi collegiali e l'invio di documentazione.
1. Al fine della riduzione dei costi, la convocazione degli organi collegiali degli enti locali è effettuata di norma con l'utilizzo di strumenti informatici, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dei singoli enti. Gli atti relativi ai punti all'ordine del giorno delle sedute degli organi collegiali sono resi disponibili o accessibili di norma su supporto informatico o mediante accesso ad apposita sezione del sito del comune.
1-bis. I regolamenti possono altresì disporre che la registrazione audio o audio-video della seduta costituisca il verbale della seduta medesima. A tal fine i regolamenti, nel rispetto delle disposizioni vigenti, individuano idonee modalità per garantire autenticità, veridicità e conservazione a norma del verbale, che non è soggetto ad approvazione nella seduta successiva da parte del consiglio comunale [5].
Art. 21. Disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria dei comuni.
1. All'articolo 17 della
a) nel comma 101 le parole: "iscritti nell'albo dei revisori contabili" sono sostituite dalle parole: "iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al
b) dopo il comma 101 è inserito il seguente:
"101-bis. Le Province, al fine dell'esercizio del controllo successivo sulla gestione degli enti locali di cui all'articolo 79, comma 3 dello Statuto speciale di autonomia, organizzano, in collaborazione con il competente Ordine professionale e con le associazioni rappresentative dei revisori, percorsi di formazione e aggiornamento per gli iscritti di cui al comma 101, finalizzati all'acquisizione di specifiche competenze nei settori in cui le Province svolgono funzioni di controllo. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentiti il competente Ordine professionale e le associazioni rappresentative dei revisori, vengono fissate modalità, frequenza e valutazione di tali percorsi formativi.";
c) nel comma 102 la cifra "5.000" è sostituita dalla cifra "15.000";
d) nel comma 103 dopo la parola "rieleggibili" è inserita la parola "continuativamente";
e) il comma 113 è abrogato.
2. Il possesso dei requisiti formativi previsto dall'articolo 17, comma 101 della
3. La disposizione recata dal comma 1, lettera c) si applica a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla revisione della tabella approvata con D.P.Reg. 16 luglio 2002, n. 9/L al revisore dei conti dei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti viene attribuito un compenso massimo annuo lordo pari ad euro 6.000,00 (seimila/00) e al revisore dei conti dei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 15.000 abitanti viene attribuito un compenso massimo annuo lordo pari ad euro 9.000,00 (novemila/00).
4. Dall'entrata in vigore della presente legge non trovano più applicazione le disposizioni regolamentari del comune incompatibili con la nuova disciplina recata dal comma 1, lettera e). Gli incarichi di revisione attribuiti e regolati sulla base di tali disposizioni regolamentari durano fino alla naturale scadenza, se il tempo residuo dell'incarico non supera il periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Qualora il tempo residuo dell'incarico sia superiore ai due anni, l'incarico cessa automaticamente decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. Resta confermata la competenza del consiglio comunale a scegliere ed eleggere i revisori dei conti. Nei comuni della provincia autonoma di Bolzano la composizione del collegio dei revisori deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.
6. Fino alla definitiva attuazione delle disposizioni contenute nel
CAPO III
Norme transitorie e finali
Art. 22. Adeguamento degli statuti comunali.
1. I comuni adeguano il proprio statuto alle disposizioni recate dalla presente legge entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della medesima. In caso di mancato adeguamento trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 60, comma 2 della
Art. 23. Norme transitorie.
1. Le disposizioni relative al numero dei componenti il consiglio comunale, al numero dei componenti la giunta comunale, alla parità di accesso nella giunta comunale, alle cause di ineleggibilità alla carica di sindaco, ai casi di incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore, alle cause di incompatibilità a consigliere comunale, alla pubblicità della situazione patrimoniale, alle articolazioni del comune, contenute rispettivamente negli articoli 1, 2, comma 1, lettera a), 3, 6, 7, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), 9, comma 1, lettera a), 12 e 18, comma 1, lettera a), si applicano a decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo all'entrata in vigore della presente legge. Fino a tale rinnovo continuano a trovare applicazione le norme modificate dagli articoli indicati nel presente comma nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le disposizioni contenute nell'articolo 18, comma 1, lettere b), ad eccezione delle commissioni circoscrizionali, c) ed f) si applicano a decorrere dal primo turno elettorale generale successivo all'entrata in vigore della presente legge.
2-bis. Per gli enti della provincia di Bolzano, le disposizioni contenute nell’articolo 18, comma 1, lettere d), e) e g) si applicano a decorrere dal primo turno elettorale generale successivo all’entrata in vigore della presente legge [6].
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, in caso di rinnovo degli organi comunali prima dell'entrata in vigore delle modifiche statutarie, il numero degli assessori è determinato con deliberazione del consiglio comunale uscente entro la misura massima prevista dall'articolo 2.
Art. 24. Testi unici.
1. Il Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta, è tenuto a riunire e coordinare in forma di testo unico le norme in materia di composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali contenute nella presente legge con le norme contenute nella
2. Il Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta, è tenuto a riunire e coordinare in forma di testo unico le norme in materia di ordinamento dei comuni contenute nella presente legge con le norme contenute nella
Art. 25. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Comma così modificato dall'art. 1 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[3] Comma così modificato dall'art. 3 della
[4] Periodo soppresso dall'art. 4 della
[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[6] Comma inserito dall'art. 5 della