Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 2. ordinamento della provincia |
Capitolo: | 2.3 comuni |
Data: | 14/08/1986 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. (Omissis) |
Art. 2. (Omissis) |
Art. 3. (Omissis) |
Art. 4. Decorrenza delle indennità e gettoni. |
Art. 5. (Omissis) |
§ 2.3.15 - Legge Regionale 14 agosto 1986, n. 4.
Modifiche alle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con D.P.G.R. 19 gennaio 1984, n. 6/L concernenti l'indennità di carica agli amministratori comunali e nuove norme riguardanti i segretari comunali dei comuni della regione.
(B.U. 26 agosto 1986, n. 36).
(Omissis) [1].
(Omissis) [2].
(Omissis) [3].
Art. 4. Decorrenza delle indennità e gettoni.
1. Le nuove misure delle indennità e dei gettoni di presenza previsti dalla presente legge decorrono dalla data di entrata in vigore della
(Omissis) [4]
TITOLO II
(Omissis) [5]
[1] Articolo abrogato dall’art. 14 della
[2] Articolo abrogato dall’art. 14 della
[3] Aggiunge gli articoli 28 bis, 28 ter, 28 quater e 28 quinquies al
[4] Modifica l'art. 52 del
[5] Titolo abrogato dall'art. 74 della