§ 5.4.247 - Regolamento 7 febbraio 2006, n. 207.
Regolamento (CE) n. 207/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità [...]


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.4 politica e tutela del lavoro
Data:07/02/2006
Numero:207


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 5.4.247 - Regolamento 7 febbraio 2006, n. 207.

Regolamento (CE) n. 207/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

(G.U.U.E. 8 febbraio 2006, n. L 36).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972 che stabilisce le modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, in particolare l’articolo 122,

     considerando quanto segue:

      (1) Alcuni Stati membri o le loro autorità competenti hanno richiesto che siano apportate modifiche agli allegati del regolamento (CEE) n. 574/72, secondo la procedura definita da tale regolamento.

      (2) Le modifiche proposte derivano da decisioni adottate dagli Stati membri interessati o dalle rispettive autorità competenti che designano le autorità incaricate di garantire che la legislazione in materia di sicurezza sociale sia applicata conformemente al diritto comunitario.

      (3) L'allegato 9 menziona i regimi da prendere in considerazione per il calcolo del costo medio annuale delle prestazioni in natura, conformemente alle disposizioni degli articoli 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72.

      (4) È stato ottenuto il parere unanime della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Gli allegati da 1 a 5 e gli allegati da 7 a 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

     1. L'allegato 1 è modificato come segue.

 

     a) La rubrica «K. CIPRO» è sostituita dal testo seguente:

     «K. CIPRO:

     1. Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ministro del Lavoro e delle assicurazioni sociali), Nicosia;

     2. Υπουργός Υγείας (Ministro della Sanità), Nicosia;

     3. Yπουργός Οικονομικών (Ministro delle Finanze), Nicosia.»

 

     b) La rubrica «L. LETTONIA» è sostituita dal testo seguente:

     «L. LETTONIA:

     1. Labklājības ministrija, Rīga (Ministero dell’Assistenza sociale, Riga);

     2. Veselības ministrija, Rīga (Ministero della Sanità, Riga).»

 

     c) La rubrica «O. UNGHERIA» è sostituita dal testo seguente:

     «O. UNGHERIA:

     1. Egeszsegügyi Miniszterium (Ministero della Sanità), Budapest;

     2. Ifjúsági, Családügyi, Szociális es Eselyegyenlősegi Miniszterium (Ministero della Gioventù, della famiglia, degli affari sociali e delle pari opportunità), Budapest;

     3. Foglalkoztatáspolitikai es Munkaügyi Miniszterium (Ministero dell'Occupazione e del lavoro), Budapest;

     4. Penzügyminiszterium (Ministero delle finanze), Budapest.»

 

     d) La rubrica «Q. PAESI BASSI» è modificata come segue.

     Il punto 2 è sostituito dal testo seguente:

     «2. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministro della Sanità, del benessere e dello sport), L’Aja.»

 

     e) La rubrica «R. AUSTRIA» è sostituita dal testo seguente:

     «R. AUSTRIA:

     1. Bundesminister für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (Ministro federale della Sicurezza sociale, delle questioni riguardanti le varie generazioni e della tutela dei consumatori), Vienna;

     2. Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (Ministro federale dell'Economia e del lavoro), Vienna;

     3. Bundesminister für Gesundheit und Frauen (Ministro federale della Sanità e delle donne), Vienna;

     4. Per quanto riguarda i regimi speciali dei funzionari:

     Bundeskanzler (Cancelliere federale), Vienna, o il governo del Land interessato.»

 

     2. L'allegato 2 è modificato come segue.

 

     a) La rubrica «J. ITALIA» è modificata come segue.

     i) Il punto 3.A è sostituito dal testo seguente:

     «A. Lavoratori subordinati:

     a) in generale:

     Istituto nazionale della previdenza sociale, sedi provinciali;

     b) per i lavoratori dello spettacolo:

     Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, Roma;

     c) per i giornalisti:

     Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola”, Roma.»

     ii) Il punto 3.B è sostituito dal testo seguente:

     «B. Lavoratori autonomi:

     a) per i medici:

     Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici;

     b) per i farmacisti:

     Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti;

     c) per i veterinari:

     Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari;

     d) per gli infermieri, gli assistenti sanitari e le vigilatrici d’infanzia:

     Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia (IPASVI);

     e) per gli ingegneri e gli architetti:

     Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti;

     f) per i geometri:

     Cassa italiana di previdenza dei geometri liberi professionisti;

     g) per gli avvocati e i procuratori:

     Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense;

     h) per i dottori commercialisti:

     Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti;

     i) per i ragionieri e i periti commerciali:

     Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali;

     j) per i consulenti del lavoro:

     Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro;

     k) per i notai:

     Cassa nazionale notariato;

     l) per gli agenti doganali:

     Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie (FASC);

     m) per i biologi:

     Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi;

     n) per gli addetti e gli impiegati in agricoltura:

     Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura;

     o) per gli agenti e i rappresentanti di commercio:

     Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio;

     p) per i periti industriali:

     Ente nazionale di previdenza dei periti industriali;

     q) per gli attuari, i chimici, gli agronomi, i forestali e i geologi:

     Ente nazionale di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi;

     r) per gli psicologi:

     Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi;

     s) per i giornalisti:

     Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola”.»

 

     b) La rubrica «K. CIPRO» è sostituita dal testo seguente:

     «K. CIPRO

     1. Prestazioni in natura:

     Υπουργείο Υγείας, Λευκωσία, (Ministero della Sanità, Nicosia);

     2. Prestazioni in denaro:

     Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (Servizi delle assicurazioni sociali, ministero del Lavoro e della sicurezza sociale, Nicosia);

     3. Prestazioni familiari:

     Υπηρεσίες Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (Servizio sovvenzioni e prestazioni, ministero delle Finanze, Nicosia).»

 

     c) La rubrica «L. LETTONIA» è sostituita dal testo seguente:

     «L. LETTONIA

     La competenza delle istituzioni è disciplinata dalle disposizioni della legislazione lettone, fatte salve le seguenti diverse indicazioni.

     1. In tutti i casi, ad eccezione delle prestazioni di assistenza sanitaria in natura: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Agenzia statale delle assicurazioni sociali, Riga).

     2. Prestazioni di assistenza sanitaria in natura: Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (Agenzia statale per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, Riga).»

 

     d) La rubrica «O. UNGHERIA» è modificata come segue.

     Il punto 6 è sostituito dal testo seguente:

     «6. Prestazioni familiari

     Prestazioni in denaro:

     1. Magyar Államkincstár (Tesoreria dello Stato dell’Ungheria);

     2. Országos Egeszsegbiztosítási Penztár (Fondo nazionale d’assicurazione malattia).»

 

     e) La rubrica «Q. PAESI BASSI» è modificata come segue.

     Il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

     «1. Malattia e maternità

     a) Prestazioni in natura:

     — per le persone tenute ad assicurarsi presso un organismo assicurativo in virtù dell’articolo 2 della Zorgverzekeringswet (legge sull’assicurazione malattia): l’organismo assicuratore presso il quale l’interessato ha stipulato un’assicurazione malattia, ai sensi della legge sull’assicurazione malattia;

     — per le persone non comprese nella categoria indicata al trattino precedente che risiedono all’estero e che, in virtù del regolamento o dell’accordo SEE o dell’accordo sulla libera circolazione delle persone concluso con la Svizzera, hanno diritto all’assistenza sanitaria nel loro paese di residenza in applicazione della legislazione olandese:

     1. per la registrazione e il prelievo dei contributi obbligatori: il College voor zorgverzekeringen, a Diemen,

     2. per la richiesta di prestazioni: CZ, Tilburg;

     b) Prestazioni in denaro:

     Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Istituto di gestione delle assicurazioni per i lavoratori subordinati, Amsterdam);

     c) Prestazioni per assistenza sanitaria:

     Belastingdienst Toeslagen, Utrecht (amministrazione delle imposte — sezione prestazioni, Utrecht).»

 

     f) La rubrica «R. AUSTRIA» è modificata come segue.

     i) Al punto 2, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:

     «b) Ai fini dell’applicazione dell'articolo 45, paragrafo 6, del regolamento, se nessun periodo di contribuzione è stato compiuto sotto la legislazione austriaca, e ai fini della presa in considerazione dei periodi di servizio militare e civile, nonché dei periodi di educazione dei figli, non preceduti o seguiti da un periodo d'assicurazione in Austria:

     Pensionsversicherungsanstalt (Istituto d’assicurazione pensioni), Vienna.»

     ii) Il punto 4 è sostituito dal testo seguente:

     «4. Prestazioni familiari

     a) Prestazioni familiari ad eccezione del Kinderbetreuungsgeld (assegno per congedo parentale):

     Finanzamt (amministrazione fiscale);

     b) Kinderbetreuungsgeld (assegno per congedo parentale):

     la cassa d’assicurazione malattia cui il richiedente è affiliato o è stato affiliato da ultimo, ovvero la Gebietskrankenkasse (Cassa regionale di malattia) presso la quale la domande è stata presentata.»

 

     g) La rubrica «S. POLONIA» è modificata come segue.

     i) Al punto 2, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

     «a) per le persone che hanno esercitato recentemente un’attività dipendente o autonoma, ad eccezione degli agricoltori autonomi, e per i militari di carriera e i funzionari che hanno compiuto periodi di servizio diversi da quelli menzionati ai punti c) i), c) ii), d) i), d) ii), e) i) ed e) ii):

     1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Istituto d’assicurazione sociale) — agenzia regionale di Łódź — per le persone che hanno compiuto:

     a) periodi d’assicurazione esclusivamente nell’ambito della legislazione polacca, residenti sul territorio della Spagna, dell’Italia, della Grecia, di Cipro o di Malta,

     b) periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Spagna, in Portogallo, in Italia, in Grecia, a Cipro o a Malta;

     2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Istituto d’assicurazione sociale) — agenzia regionale di Nowy Sącz — per le persone che hanno compiuto:

     a) periodi d’assicurazione esclusivamente nell’ambito della legislazione polacca, residenti sul territorio dell'Austria, della Repubblica ceca, dell’Ungheria, della Slovacchia o della Slovenia,

     b) periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Austria, in Repubblica ceca, in Ungheria, in Slovacchia o in Slovenia;

     3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Istituto d’assicurazione sociale) — agenzia regionale di Opole — per le persone che hanno compiuto:

     a) periodi d’assicurazione esclusivamente nell’ambito della legislazione polacca, residenti sul territorio della Germania,

     b) periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Germania;

     4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Istituto d’assicurazione sociale) — agenzia regionale di Szczecin — per le persone che hanno compiuto:

     a) periodi d’assicurazione esclusivamente nell’ambito della legislazione polacca, residenti sul territorio della Danimarca, della Finlandia, della Svezia, della Lituania, della Lettonia o dell’Estonia,

     b) periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Danimarca, in Finlandia, in Svezia, in Lituania, in Lettonia o in Estonia;

     5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Istituto d’assicurazione sociale) — I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (ufficio I di Varsavia — ufficio centrale degli accordi internazionali) — per le persone che hanno compiuto:

     a) periodi d’assicurazione esclusivamente nell’ambito della legislazione polacca, residenti sul territorio del Belgio, della Francia, dei Paesi Bassi, del Lussemburgo, dell’Irlanda o del Regno Unito,

     b) periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Belgio, in Francia, nei Paesi Bassi, in Lussemburgo, in Irlanda o nel Regno Unito.»

     ii) Al punto 3, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

     «a) Prestazioni in natura: Narodowy Fundusz Zdrowia Warszawa (Cassa nazionale d’assicurazione malattia, Varsavia).»

     iii) Al punto 3, la lettera b) ii) è sostituita dal seguente:

     «ii) invalidità o decesso della persona il cui lavoro costituisce la principale fonte di reddito della famiglia:

     — per le persone che esercitavano un’attività dipendente o autonoma (ad eccezione degli agricoltori autonomi) alla data di materializzazione del rischio e per i laureati disoccupati che effettuano una formazione o un tirocinio alla data della materializzazione del rischio:

     i servizi di Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto d’assicurazione sociale) il cui elenco figura al punto 2, lettera a);

     — per le persone che esercitavano un’attività di agricoltori autonomi alla data di materializzazione del rischio:

     i servizi di Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo d’assicurazione sociale nel settore agricolo) il cui elenco figura al punto 2, lettera b);

     — per i militari di carriera, se il rischio si materializza durante un periodo di servizio attivo:

     Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Servizio delle pensioni militari a Varsavia);

     — per il personale di cui al punto 2, lettera d), se il rischio si materializza durante il periodo di destinazione a uno dei servizi il cui elenco figura al punto 2, lettera d):

     Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Servizio delle pensioni del ministero dell'Interno e dell'amministrazione a Varsavia);

     — per il personale penitenziario, se il rischio si materializza durante il periodo di servizio:

     Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Servizio delle pensioni dell'amministrazione penitenziaria a Varsavia);

     — per i giudici e i pubblici ministeri:

     i servizi specializzati del ministero della Giustizia.»

     iv) Al punto 4, le lettere c), d) ed e) sono sostituite dal testo seguente:

     «c) per i militari di carriera:

     i servizi specializzati del ministero della Difesa nazionale;

     d) per il personale della polizia, gli appartenenti al corpo nazionale dei vigili del fuoco, le guardie di frontiera, i funzionari dell’Ufficio per la sicurezza interna, i funzionari dei servizi segreti e i funzionari dell’Ufficio per la sicurezza governativa:

     i servizi specializzati del ministero degli Affari interni e dell’amministrazione;

     e) per il personale penitenziario:

     i servizi specializzati del ministero della Giustizia.»

     v) Al punto 4, la lettera g) è sostituita dal testo seguente:

     «g) per i pensionati:

     — che hanno il diritto di beneficiare del regime d’assicurazione sociale dei lavoratori subordinati e autonomi, ad eccezione degli agricoltori autonomi:

     i servizi dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto d’assicurazione sociale) il cui elenco figura al punto 2, lettera a);

     — che hanno il diritto di beneficiare del regime d’assicurazione sociale degli agricoltori: i servizi del Fondo d’assicurazione sociale nel settore agricolo (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) il cui elenco figura al punto 2, lettera b);

     — che hanno il diritto di beneficiare del regime pensionistico dei militari di carriera:

     Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Servizio delle pensioni militari a Varsavia);

     — che hanno il diritto di beneficiare del regime pensionistico del personale di cui al punto 2, lettera d):

     Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Servizio delle pensioni del ministero dell'Interno e dell'amministrazione a Varsavia);

     — che hanno il diritto di beneficiare del regime pensionistico del personale penitenziario:

     Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Servizio delle pensioni dell'amministrazione penitenziaria a Varsavia);

     — che sono ex giudici e pubblici ministeri:

     i servizi specializzati del ministero della Giustizia.»

     vi) Il punto 6 è sostituito dal testo seguente:

     «6. Prestazioni familiari:

     il centro regionale di assistenza sociale territorialmente competente per il luogo di residenza o di soggiorno dell’avente diritto.»

 

     h) La rubrica «X. SVEZIA» è modificata come segue.

     Il punto 2 è sostituito dal testo seguente:

     «2. Per le prestazioni di disoccupazione:

     a) ai fini dell’applicazione degli articoli da 80 a 82 del regolamento d’attuazione:

     — la Cassa disoccupazione che sarebbe competente per la domanda d’indennità di disoccupazione in Svezia, o

     — l'autorità di vigilanza;

     b) ai fini dell’applicazione dell'articolo 83 del regolamento d’attuazione:

     — Inspekzioneen för arbetslöshetsförsäkringen (Ispettorato dell'assicurazione disoccupazione).»

 

     3. L'allegato 3 è modificato come segue.

 

     a) La rubrica «B. REPUBBLICA CECA» è modificata come segue.

     Il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

     «1. Prestazioni in natura:

     a) in generale:

     la compagnia d'assicurazione malattia (a scelta);

     b) per i servizi di soccorso aereo:

     Ministerstvo zdravotnictví (Ministero della Sanità).»

 

     b) La rubrica «J. ITALIA» è modificata come segue:

     i) Il punto 3.A è sostituito dal testo seguente:

     «A. Lavoratori subordinati:

     a) in generale:

     Istituto nazionale della previdenza sociale, uffici provinciali;

     b) per i lavoratori dello spettacolo:

     Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, Roma;

     c) per i giornalisti:

     Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola”, Roma.»

     ii) Il punto 4 è sostituito dal testo seguente:

     «4. Assegni in caso di morte:

     Istituto nazionale della previdenza sociale, uffici provinciali;

     Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, uffici provinciali; IPSEMA.»

 

     c) La rubrica «K. CIPRO» è sostituita dal testo seguente:

     «K. CIPRO

     1. Prestazioni in natura:

     Υπουργείο Υγείας, Λευκωσία, (Ministero della Sanità, Nicosia).

     2. Prestazioni in denaro:

     Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (servizi delle assicurazioni sociali, ministero del Lavoro e della sicurezza sociale, Nicosia).

     3. Prestazioni familiari:

     Υπηρεσίες Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (Servizio sovvenzioni e prestazioni, ministero delle Finanze, Nicosia).»

 

     d) La rubrica «L. LETTONIA» è sostituita dal testo seguente:

     «L. LETTONIA

     1. In tutti i casi, ad eccezione delle prestazioni di assistenza sanitaria in natura: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Agenzia statale delle assicurazioni sociali, Riga).

     2. Prestazioni di assistenza sanitaria in natura: Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (Agenzia statale per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, Riga).»

 

     e) La rubrica «O. UNGHERIA» è modificata come segue.

     i) Il punto I.1 è sostituito dal testo seguente:

     «1. Malattia e maternità

     Prestazioni in natura e prestazioni in denaro:

     Országos Egeszsegbiztosítási Penztár es a megyei egeszsegbiztosítási penztárak (Fondo nazionale d’assicurazione malattia e Fondi regionali d’assicurazione malattia).»

     ii) Il punto I.6 è sostituito dal testo seguente:

     «6. Prestazioni familiari

     Prestazioni in denaro:

     1. Magyar Államkincstár Budapesti es Pest megyei Regionális Igazgatósága (Direzione regionale di Budapest e del distretto di Pest della Tesoreria pubblica dell’Ungheria);

     2. Országos Egeszsegbiztosítási Penztár (Fondo nazionale d’assicurazione malattia).»

     iii) Il punto II.1 è sostituito dal testo seguente:

     «1. Malattia e maternità

     Prestazioni in natura e prestazioni in denaro:

     Országos Egeszsegbiztosítási Penztár es a megyei egeszsegbiztosítási penztárak (Fondo nazionale d’assicurazione malattia e Fondi regionali d’assicurazione malattia).»

     iv) Il punto II.6 è sostituito dal testo seguente:

     «6. Prestazioni familiari

     Prestazioni in denaro:

     1. Magyar Államkincstár Budapesti es Pest megyei Regionális Igazgatósága (Direzione regionale di Budapest e del distretto di Pest della Tesoreria pubblica dell’Ungheria);

     2. Országos Egeszsegbiztosítási Penztár (Fondo nazionale d’assicurazione malattia).»

 

     f) La rubrica «Q. PAESI BASSI» è modificata come segue.

     Al punto 1, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

     «a) Prestazioni in natura

     i) Istituzione del luogo di residenza:

     CZ, Tilburg;

     ii) Istituzione del luogo di soggiorno:

     Onderlinge Waarborgmaatschappij Agis Zorgverzekeringen u.a. (Società d'assicurazione malattia mutua Agis), Amersfoort.»

 

     g) La rubrica «R. AUSTRIA» è modificata come segue.

     i) Al punto 1, la lettera b) ii) è sostituita da quanto segue:

     «ii) in caso di trattamento in un ospedale che ricade nell’ambito di responsabilità di un Landesgesundheitsfonds (Fondo regionale per la salute), Landesgesundheitsfonds competente per il luogo di residenza o di soggiorno dell’interessato;»

     ii) Al punto 2, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:

     «b) in tutti gli altri casi, con riserva dell'applicazione dell'articolo 53 del regolamento d’attuazione:

     Pensionsversicherungsanstalt, Wien (Istituto d’assicurazione pensioni, Vienna);»

     iii) Al punto 3, la lettera a) ii) è sostituita dal testo seguente:

     «ii) in caso di trattamento in un ospedale che rientra nell’ambito di responsabilità di un Landesgesundheitsfonds (Fondo regionale per la salute), Landesgesundheitsfonds competente per il luogo di residenza o di soggiorno dell’interessato;»

     iv) Il punto 5 è sostituito dal testo seguente:

     «5. Prestazioni familiari:

     Finanzamt (amministrazione fiscale) competente per il luogo di residenza o di soggiorno dell’interessato.»

     h) La rubrica «S. POLONIA» è modificata come segue.

     i) Al punto 2, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

     «a) per le persone che hanno esercitato recentemente un’attività dipendente o autonoma, ad eccezione degli agricoltori autonomi, e per i militari di carriera e i funzionari che hanno compiuto periodi di servizio diversi da quelli menzionati alle lettere c), d) ed e):

     1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Istituto d’assicurazione sociale) — agenzia regionale di Łódź — per le persone che hanno compiuto periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Spagna, Portogallo, Italia, Grecia, Cipro o Malta;

     2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Istituto d’assicurazione sociale) — agenzia regionale di Nowy Sącz — per le persone che hanno compiuto:

     a) periodi d’assicurazione esclusivamente nell’ambito della legislazione polacca, residenti sul territorio dell'Austria, della Repubblica ceca, dell’Ungheria, della Slovacchia o della Slovenia,

     b) periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Austria, Repubblica ceca, Ungheria, Slovacchia o Slovenia;

     3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Istituto d’assicurazione sociale) — agenzia regionale di Opole — per le persone che hanno compiuto periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Germania;

     4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Istituto d’assicurazione sociale) — agenzia regionale di Szczecin — per le persone che hanno compiuto periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Danimarca, Finlandia, Svezia, Lituania, Lettonia o Estonia;

     5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Istituto d’assicurazione sociale) — I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (ufficio I di Varsavia — ufficio centrale degli accordi internazionali) — per le persone che hanno compiuto periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Lussemburgo, Irlanda o Regno Unito.»

     ii) Al punto 2, la lettera g) è sostituita dal testo seguente:

     «g) per le persone che hanno compiuto esclusivamente periodi d’assicurazione nell’ambito di una legislazione estera:

     1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Istituto d’assicurazione sociale) — agenzia regionale di Łódź — per le persone che hanno compiuto periodi d’assicurazione nell’ambito di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Spagna, Portogallo, Italia, Grecia, Cipro o Malta;

     2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Istituto d’assicurazione sociale) — agenzia regionale di Nowy Sącz — per le persone che hanno compiuto periodi d’assicurazione nell’ambito di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Austria, Repubblica ceca, Ungheria, Slovacchia o Slovenia;

     3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Istituto d’assicurazione sociale) — agenzia regionale di Opole — per le persone che hanno compiuto periodi d’assicurazione nell’ambito di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Germania;

     4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Istituto d’assicurazione sociale) — agenzia regionale di Szczecin — per le persone che hanno compiuto periodi d’assicurazione nell’ambito di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Danimarca, Finlandia, Svezia, Lituania, Lettonia o Estonia;

     5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Istituto d’assicurazione sociale) — I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (ufficio I di Varsavia — ufficio centrale degli accordi internazionali) — per le persone che hanno compiuto periodi d’assicurazione nell’ambito di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Lussemburgo, Irlanda o Regno Unito.»

     iii) Al punto 3, la lettera b) ii) è sostituita da quanto segue:

     «ii) invalidità o decesso della persona il cui lavoro costituisce la principale fonte di reddito della famiglia:

     — per le persone che hanno svolto di recente attività subordinate o autonome (ad eccezione degli agricoltori autonomi):

     le unità dell’Istituto delle assicurazioni sociali (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) di cui al punto 2, lettera a);

     — per le persone che hanno svolto di recente attività di agricoltore autonomo:

     le unità del Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) di cui al punto 2, lettera b);

     — per i militari di carriera che hanno compiuto periodi di servizio in Polonia, se l’ultimo periodo corrisponde al periodo di servizio citato e a periodi assicurativi maturati all’estero:

     Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Ufficio pensioni militari di Varsavia), qualora sia l'istituzione competente di cui all'allegato 2, punto 3, lettera b) ii), terzo trattino;

     — per i funzionari di cui al punto 2, lettera d), che hanno compiuto periodi di servizio militare in Polonia, se l’ultimo periodo corrisponde al periodo di servizio in una delle formazioni elencate al punto 2, lettera d) e a periodi assicurativi maturati all’estero:

     Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Ufficio per le pensioni del ministero degli Affari interni e dell'amministrazione di Varsavia), qualora sia l'istituzione competente di cui all'allegato 2, punto 3, lettera b) ii), quarto trattino;

     — per gli appartenenti alla polizia penitenziaria che hanno compiuto periodi di servizio miliare in Polonia, se l’ultimo periodo corrisponde al periodo di servizio citato e periodi assicurativi maturati nell’ambito di una legislazione estera:

     Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Ufficio per le pensioni del servizio penitenziario di Varsavia), qualora sia l'istituzione competente di cui all’allegato 2, punto 3, lettera b), punto ii), quinto trattino;

     — per i giudici e i pubblici ministeri:

     enti specializzati del ministero della Giustizia;

     — per le persone che hanno maturato esclusivamente periodi assicurativi nell’ambito di una legislazione estera:

     le unità dell’Istituto delle assicurazioni sociali (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) di cui al punto 2, lettera g).»

 

     4. L'allegato 4 è modificato come segue.

 

     a) La rubrica «K. CIPRO» è sostituita dal testo seguente:

     «K. CIPRO

     1. Prestazioni in natura:

     Υπουργείο Υγείας, Λευκωσία, (Ministero della Sanità, Nicosia).

     2. Prestazioni in denaro:

     Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (Servizi delle assicurazioni sociali, ministero del Lavoro e della sicurezza sociale, Nicosia).

     3. Prestazioni familiari:

     Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (Servizio sovvenzioni e prestazioni, ministero delle Finanze, Nicosia).»

 

     b) La rubrica «L. LETTONIA» è sostituita dal testo seguente:

     «L. LETTONIA

     1. In tutti i casi, ad eccezione delle prestazioni di assistenza sanitaria in natura: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Agenzia statale delle assicurazioni sociali, Riga).

     2. Prestazioni di assistenza sanitaria in natura: Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (Agenzia statale per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, Riga).»

 

     c) La rubrica «O. UNGHERIA» è modificata come segue.

     i) Il punto 6 è sostituito dal testo seguente:

     «6. Prestazioni familiari

     — Prestazioni in denaro:

     1. Magyar Államkincstár (Tesoreria pubblica dell’Ungheria);

     2. Országos Egeszsegbiztosítási Penztár (Fondo nazionale d’assicurazione malattia).»

     — Assegno di maternità e assegno di congedo parentale:

     Országos Egeszsegbiztosítási Penztár (Fondo nazionale d’assicurazione malattia).

 

     d) La rubrica «Q. PAESI BASSI» è modificata come segue.

     Il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

     «1. Malattia, maternità, invalidità, infortuni sul lavoro, malattie professionali e disoccupazione

     a) Prestazioni in natura:

     College voor zorgverzekeringen (Consiglio delle casse malattia), Diemen.

     b) Prestazioni in denaro:

     Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (Istituto di gestione delle assicurazioni per i lavoratori subordinati), Amsterdam.

     c) Assegni per cure sanitarie:

     Belastingdienst Toeslagen, Utrecht (amministrazione delle imposte — sezione prestazioni, Utrecht.»

 

     e) La rubrica «R. AUSTRIA» è modificata come segue:

     Il punto 3 è sostituito dal testo seguente:

     «3. Prestazioni familiari

     a) Prestazioni familiari ad eccezione del Kinderbetreuungsgeld (assegno per congedo parentale):

     Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generazioneen und Konsumentenschutz (Ministero federale della Sicurezza sociale, delle questioni riguardanti le varie generazioni e della tutela dei consumatori), Vienna.

     b) Kinderbetreuungsgeld (assegno per congedo parentale):

     Niederösterreichische Gebietskrankenkasse (Cassa regionale di malattia della Bassa Austria) — centro competente per il Kinderbetreuungsgeld.»

 

     f) La rubrica «V. SLOVACCHIA» è modificata come segue.

     Il punto 2 è sostituito dal testo seguente:

     «2. Prestazioni in natura:

     Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Autorità di controllo delle cure sanitarie), Bratislava.»

 

     g) La rubrica «W. FINLANDIA» è sostituita dal testo seguente:

     «W. FINLANDIA

     1. Assicurazione malattia e maternità, pensioni nazionali, assegni familiari, assegni di disoccupazione e pensioni professionali:

     Kansaneläkelaitos — Folkpensionianstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki.

     2. Pensioni professionali:

     Eläketurvakeskus/Pensioniskyddscentralen, Helsinki.

     3. Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

     Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto — Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Federazione delle istituzioni di assicurazione infortuni), Helsinki.»

 

     5. L'allegato 5 è modificato come segue.

 

     a) La rubrica «67. DANIMARCA — FINLANDIA» è sostituita dal testo seguente:

     «67. DANIMARCA — FINLANDIA

     Articolo 15 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003: accordo sulla rinuncia reciproca ai rimborsi conformemente agli articoli 36, 63 e 70 del regolamento (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e a maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, e prestazioni di disoccupazione) e conformemente all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento d’attuazione (costi dei controlli amministrativi e degli esami medici).»

 

     b) La rubrica «130. SPAGNA — FRANCIA» è sostituita dal testo seguente:

     «130. SPAGNA — FRANCIA

     Accordo del 17 maggio 2005 che fissa le modalità specifiche di gestione e di regolamento dei crediti reciproci di cure sanitarie in applicazione delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.»

 

     c) La rubrica «142. SPAGNA — PORTOGALLO» è sostituita dal testo seguente:

     «142. SPAGNA — PORTOGALLO

     a) Articoli 42, 43 e 44 dell'accordo amministrativo del 22 maggio 1970;

     b) accordo del 2 ottobre 2002 tra Spagna e Portogallo che fissa le modalità specifiche di gestione e di regolamento dei crediti reciproci di cure sanitarie in applicazione delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 al fine di facilitare e accelerare il pagamento di tali crediti, conformemente agli articoli 93, 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72.»

 

     d) La rubrica «146. SPAGNA — SVEZIA» è sostituita dal testo seguente:

     «146. SPAGNA — SVEZIA

     Accordo del 1o dicembre 2004 sul rimborso dei costi delle prestazioni in natura erogato in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.»

 

     e) La rubrica «290. PORTOGALLO — REGNO UNITO» è sostituita dal testo seguente:

     «290. PORTOGALLO — REGNO UNITO

     Accordo dell’8 giugno 2004, conformemente agli articoli 36, paragrafo 3, e 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71, che fissa altri metodi di rimborso dei costi delle prestazioni in natura erogate in virtù di tale regolamento nei due paesi a decorrere dal 1o gennaio 2003.»

 

     f) La rubrica «298. FINLANDIA — SVEZIA» è sostituita dal testo seguente:

     «298. FINLANDIA — SVEZIA

     Articolo 15 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003: accordo sulla rinuncia reciproca ai rimborsi in virtù degli articoli 36, 63 e 70 del regolamento (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, d'infortuni sul lavoro e malattie professionali, e prestazioni di disoccupazione) e conformemente all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di attuazione (costi dei controlli amministrativi e degli esami medici).»

 

     6. L'allegato 7 è modificato come segue.

 

     a) La rubrica «G. Spagna» è sostituita dal testo seguente:

     «G. SPAGNA

     Banco Popular, Madrid.»

 

     b) La rubrica «W. FINLANDIA» è sostituita dal testo seguente:

     «W. FINLANDIA

     Nessuno.»

 

     7. L'allegato 8 è modificato come segue.

     Al punto A, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

     «a) con un periodo di riferimento di un mese di calendario nei rapporti tra:

     — il Belgio e la Repubblica ceca,

     — il Belgio e la Germania,

     — il Belgio e la Grecia,

     — il Belgio e la Spagna,

     — il Belgio e la Francia,

     — il Belgio e l'Irlanda,

     — il Belgio e la Lituania,

     — il Belgio e il Lussemburgo,

     — il Belgio e l'Austria,

     — il Belgio e la Polonia,

     — il Belgio e il Portogallo,

     — il Belgio e la Slovacchia,

     — il Belgio e la Finlandia,

     — il Belgio e la Svezia,

     — il Belgio e il Regno Unito,

     — la Repubblica ceca e la Danimarca,

     — la Repubblica ceca e la Germania,

     — la Repubblica ceca e la Grecia,

     — la Repubblica ceca e la Spagna,

     — la Repubblica ceca e la Francia,

     — la Repubblica ceca e l’Irlanda,

     — la Repubblica ceca e la Lettonia,

     — la Repubblica ceca e la Lituania,

     — la Repubblica ceca e il Lussemburgo,

     — la Repubblica ceca e l’Ungheria,

     — la Repubblica ceca e Malta,

     — la Repubblica ceca e i Paesi Bassi,

     — la Repubblica ceca e l’Austria,

     — la Repubblica ceca e la Polonia,

     — la Repubblica ceca e il Portogallo,

     — la Repubblica ceca e la Slovenia,

     — la Repubblica ceca e la Slovacchia,

     — la Repubblica ceca e la Finlandia,

     — la Repubblica ceca e la Svezia,

     — la Repubblica ceca e il Regno Unito,

     — la Danimarca e la Lituania,

     — la Danimarca e la Polonia,

     — la Danimarca e la Slovacchia,

     — la Germania e la Grecia,

     — la Germania e la Spagna,

     — la Germania e la Francia,

     — la Germania e l'Irlanda,

     — la Germania e la Lituania,

     — la Germania e il Lussemburgo,

     — la Germania e l'Austria,

     — la Germania e la Polonia,

     — la Germania e la Slovacchia,

     — la Germania e la Finlandia,

     — la Germania e la Svezia,

     — la Germania e il Regno Unito,

     — la Grecia e la Lituania,

     — la Grecia e la Polonia,

     — la Grecia e la Slovacchia,

     — la Spagna e la Lituania,

     — la Spagna e l'Austria,

     — la Spagna e Polonia,

     — la Spagna e la Slovenia,

     — la Spagna e la Slovacchia,

     — la Spagna e la Finlandia,

     — la Spagna e la Svezia,

     — la Francia e la Lituania,

     — la Francia e il Lussemburgo,

     — la Francia e l'Austria,

     — la Francia e la Polonia,

     — la Francia e il Portogallo,

     — la Francia e la Slovenia,

     — la Francia e la Slovacchia,

     — la Francia e la Finlandia,

     — la Francia e la Svezia,

     — l’Irlanda e la Lituania,

     — l'Irlanda e l'Austria,

     — l’Irlanda e Polonia,

     — l’Irlanda e il Portogallo,

     — l’Irlanda e la Slovacchia,

     — l'Irlanda e la Svezia,

     — la Lettonia e la Lituania,

     — la Lettonia e il Lussemburgo,

     — la Lettonia e l’Ungheria,

     — la Lettonia e la Polonia,

     — la Lettonia e la Slovenia,

     — la Lettonia e la Slovacchia,

     — la Lettonia e la Finlandia,

     — la Lituania e il Lussemburgo,

     — la Lituania e l’Ungheria,

     — la Lituania e i Paesi Bassi,

     — la Lituania e l’Austria,

     — la Lituania e il Portogallo,

     — la Lituania e la Slovenia,

     — la Lituania e la Slovacchia,

     — la Lituania e la Finlandia,

     — la Lituania e la Svezia,

     — la Lituania e il Regno Unito,

     — il Lussemburgo e l'Austria,

     — il Lussemburgo e la Polonia,

     — il Lussemburgo e il Portogallo,

     — il Lussemburgo e la Slovenia,

     — il Lussemburgo e la Slovacchia,

     — il Lussemburgo e la Finlandia,

     — il Lussemburgo e la Svezia,

     — l’Ungheria e l'Austria,

     — l’Ungheria e la Polonia,

     — l’Ungheria e la Slovenia,

     — l’Ungheria e la Slovacchia,

     — Malta e la Slovacchia,

     — i Paesi Bassi e l'Austria,

     — i Paesi Bassi e la Polonia,

     — i Paesi Bassi e la Slovacchia,

     — i Paesi Bassi e la Finlandia,

     — i Paesi Bassi e la Svezia,

     — l’Austria e la Polonia,

     — l’Austria e il Portogallo,

     — l’Austria e la Slovenia,

     — l’Austria e la Slovacchia,

     — l’Austria e la Finlandia,

     — l’Austria e la Svezia,

     — l’Austria e il Regno Unito,

     — la Polonia e il Portogallo,

     — la Polonia e la Slovenia,

     — la Polonia e la Slovacchia,

     — la Polonia e la Finlandia,

     — la Polonia e la Svezia,

     — la Polonia e il Regno Unito,

     — il Portogallo e la Slovenia,

     — il Portogallo e la Slovacchia,

     — il Portogallo e la Finlandia,

     — il Portogallo e la Svezia,

     — il Portogallo e il Regno Unito,

     — la Slovenia e la Slovacchia,

     — la Slovenia e la Finlandia,

     — la Slovenia e il Regno Unito,

     — la Slovacchia e la Finlandia,

     — la Slovacchia e la Svezia,

     — la Slovacchia e il Regno Unito,

     — la Finlandia e la Svezia,

     — la Finlandia e il Regno Unito,

     — la Svezia e il Regno Unito.»

 

     8. L'allegato 9 è modificato come segue.

 

     a) La rubrica «L. LETTONIA» è sostituita dal testo seguente:

     «L. LETTONIA

     Il costo medio annuo delle prestazioni è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni in natura (servizi sanitari) amministrati dall’Ufficio nazionale d’assicurazione malattia obbligatoria.»

 

     b) La rubrica «R. AUSTRIA» è modificata come segue.

     Il punto 2 è sostituito dal testo seguente:

     «2. Ospedali che rientrano nell’ambito di responsabilità di un Landesgesundheitsfonds (Fondo regionale per la sanità);»

 

     9. L'allegato 10 è modificato come segue.

 

     a) La rubrica «A. BELGIO» è modificata come segue:

     i) Il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

     «1. Ai fini dell’applicazione dell'articolo 14 del regolamento nonché dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, e degli articoli 12 bis, 13 e 14 del regolamento d'attuazione:

     Office national de sécurité sociale, Bruxelles/Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Brussel (Ufficio nazionale di sicurezza sociale).»

     ii) Il punto 3 ter è sostituito dal testo seguente:

     «3 ter. Ai fini dell’applicazione degli articoli 14 sexies e 14 septies del regolamento e dell'articolo 12 ter del regolamento d’attuazione:

     Service public fédéral de sécurité sociale, Bruxelles/Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Brussel (Servizio pubblico federale di sicurezza sociale).»

     iii) Il punto 4 è sostituito dal testo seguente:

     «4. Ai fini dell’applicazione de l'articolo 17 del regolamento e:

     — dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento d’attuazione:

     a) unicamente i casi individuali di deroga:

     Office national de sécurité sociale, Bruxelles/Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Brussel (Ufficio nazionale per la sicurezza sociale);

     b) eccezioni a favore di talune categorie di lavoratori subordinati:

     Service public fédéral de sécurité sociale, direction générale Politique sociale, Bruxelles/Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-generaal Sociaal Beleid, Brussel (Servizio pubblico federale di sicurezza sociale, direzione generale politica sociale);

     — dell’articolo 11 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento d’attuazione:

     Service public fédéral de sécurité sociale, direction générale Indépendants, Bruxelles/Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-generaal Zelfstandigen, Brussel. (Servizio pubblico federale di sicurezza sociale, direzione generale lavoratori autonomi).»

     iv) Il punto 4 bis è sostituito dal testo seguente:

     «4 bis. Ai fini dell’applicazione dell'articolo 17 del regolamento quando si tratta di un regime speciale per i funzionari pubblici:

     Service public fédéral de sécurité sociale, Bruxelles/Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Brussel (Servizio pubblico federale di sicurezza sociale).»

 

     b) La rubrica «D. GERMANIA» è modificata come segue.

     Il punto 2 è sostituito dal testo seguente:

     «2. Ai fini dell’applicazione:

     — dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 14 ter, paragrafo 1, del regolamento e delle convenzioni di cui all'articolo 17 del regolamento, in relazione all'articolo 11 del regolamento d'attuazione;

     — dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 14 ter, paragrafo 2, del regolamento e delle convenzioni di cui all'articolo 17 del regolamento, in relazione all'articolo 11 bis del regolamento d'attuazione;

     — dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera b); dell'articolo 14, paragrafo 3; dell'articolo 14 bis, paragrafi da 2 a 4, e dell'articolo 14 quater, lettera a), del regolamento e delle convenzioni di cui all'articolo 17 del regolamento, in relazione all'articolo 12 bis del regolamento d’attuazione:

     i) persone iscritte all'assicurazione malattia:

     l’istituzione alla quale sono iscritte per questa assicurazione, nonché le autorità doganali per quanto riguarda i controlli;

     ii) persone non iscritte all'assicurazione malattia:

     — impiegati:

     Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Ufficio federale di assicurazione degli impiegati), Berlino, nonché le autorità doganali per quanto riguarda i controlli,

     — operai:

     l’istituzione competente d'assicurazione degli operai, nonché le autorità doganali per quanto riguarda i controlli.»

 

     c) La rubrica «G. SPAGNA» è sostituita dal testo seguente:

     «G. SPAGNA

     1. Ai fini dell’applicazione dell'articolo 17 del regolamento a casi singoli e per quella dell'articolo 6, paragrafo 1 (ad eccezione della convenzione speciale tra i lavoratori marittimi e l’Istituto sociale della Marina), dell'articolo 11, paragrafo 1, degli articoli 11 bis e 12 bis, dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, e dell'articolo 109 del regolamento d’attuazione:

     Tesorería General de la Seguridad Social (Tesoreria generale della sicurezza sociale), Madrid.

     2. Ai fini dell’applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2 (salvo per quanto riguarda i lavoratori del mare e le indennità di disoccupazione), dell'articolo 110 (salvo per quanto riguarda i lavoratori del mare) e dell'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento d’attuazione:

     Instituto Nacional de la Seguridad Social (Istituto nazionale della sicurezza sociale), Madrid.

     3. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 102, paragrafo 2, per quanto riguarda i lavoratori del mare (salvo per quanto riguarda le indennità di disoccupazione) e dell’articolo 110 del regolamento d’attuazione:

     Instituto Social de la Marina (Istituto sociale della Marina), Madrid.

     4. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 38, paragrafo 1, dell’articolo 70, paragrafo 1, dell’articolo 85, paragrafo 2, e dell’articolo 86, paragrafo 2, del regolamento d’attuazione, salvo per quanto riguarda i lavoratori del mare e, ai fini dell’applicazione dei due ultimi articoli citati, salvo per le persone soggette al regime speciale per il personale militare:

     Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (Direzioni provinciali dell'Istituto nazionale della sicurezza sociale).

     5. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1 (convenzione speciale per i lavoratori del mare), dell’articolo 38, paragrafo 1 (per quanto riguarda i lavoratori del mare), dell’articolo 70, paragrafo 1, dell’articolo 80, paragrafo 2, dell’articolo 81, dell’articolo 82, paragrafo 2, dell’articolo 85, paragrafo 2, e dell’articolo 86, paragrafo 2, del regolamento d’attuazione:

     Direcciones Provinciales del Instituto Social de la Marina (Direzioni provinciali dell’Istituto sociale della Marina).

     6. Ai fini dell’applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2, per quanto riguarda le indennità di disoccupazione:

     Servicio Público de Empleo Estatal (Servizio pubblico statale per l’occupazione), INEM, Madrid.

     7. Ai fini dell’applicazione dell'articolo 80, paragrafo 2, dell'articolo 81 e dell'articolo 82, paragrafo 2, del regolamento d’attuazione per quanto riguarda le indennità di disoccupazione, salvo per quanto riguarda i lavoratori del mare:

     Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal (Direzioni provinciali del servizio pubblico statale per l’occupazione), INEM, Madrid.

     8. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 2, e dell’articolo 86, paragrafo 2, del regolamento d’attuazione riguardo agli assegni familiari per le persone soggette al regime speciale per il personale militare:

     Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa (Direzione generale del personale del ministero della Difesa), Madrid.

     9. Regime speciale dei funzionari civili dello Stato: ai fini dell’applicazione degli articoli 14 sexies, 14 septies e 17 del regolamento e dell'articolo 12 bis del regolamento d’attuazione:

     Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, Servicios Centrales (Mutualità generale dei funzionari dello Stato, servizi centrali), Madrid.

     10. Regime speciale del personale militare: ai fini dell’applicazione degli articoli 14 sexies, 14 septies e 17 del regolamento e dell'articolo 12 bis del regolamento d’attuazione:

     Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Istituto di assicurazioni sociali delle forze armate), Madrid.

     11. Regime speciale dei funzionari dell'amministrazione della giustizia: ai fini dell’applicazione degli articoli 14 sexies, 14 septies e 17 del regolamento e dell'articolo 12 bis del regolamento d’attuazione:

     Mutualidad General Judicial (Mutualità generale giudiziaria), Madrid.»

 

     d) La rubrica «J. ITALIA» è modificata come segue.

     i) Il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

     «1. Ai fini dell’applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento d’attuazione:

     Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Roma.»

     ii) Il punto 3 è sostituito dal testo seguente:

     «3. Ai fini dell’applicazione degli articoli 11 bis e 12 del regolamento d’attuazione:

     per i medici:

     Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici;

     per i farmacisti:

     Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti;

     per i veterinari:

     Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari;

     per gli infermieri, gli assistenti sanitari e le vigilatrici d'infanzia:

     Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia;

     per gli agenti e i rappresentanti di commercio:

     Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio;

     per i biologi:

     Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi;

     per i periti industriali:

     Ente nazionale di previdenza dei periti industriali;

     per gli psicologi:

     Ente nazionale di previdenza ed assistenza psicologi;

     per i giornalisti:

     Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola”;

     per gli attuari, chimici, agronomi, forestali e geologi:

     Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi;

     per gli addetti e gli impiegati in agricoltura:

     Ente Nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura;

     per gli ingegneri e gli architetti:

     Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti;

     per i geometri:

     Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri;

     per gli avvocati e i procuratori:

     Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense;

     per i commercialisti:

     Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti;

     per i ragionieri e periti commerciali:

     Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali;

     per i consulenti del lavoro:

     Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro;

     per i notai:

     Cassa nazionale notariato;

     per gli agenti doganali:

     Fondo di previdenza a favore degli spedizionieri doganali.»

 

     e) La rubrica «K. CIPRO» è sostituita dal testo seguente:

     «K. CIPRO

     1. Ai fini dell’applicazione dell'articolo 14 quater, dell'articolo 14 quinquies, paragrafo 3, e dell'articolo 17 del regolamento, dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 10 ter, dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, dell'articolo 12 bis, dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 38, paragrafo 1, dell'articolo 70, paragrafo 1, dell'articolo 80, paragrafo 2, dell'articolo 81, dell'articolo 82, paragrafo 2, dell'articolo 85, paragrafo 2, dell'articolo 86, paragrafo 2, dell'articolo 91, paragrafo 2, e dell'articolo 109 del regolamento d’attuazione:

     — Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (Servizi delle assicurazioni sociali, ministero del Lavoro e della sicurezza sociale, Nicosia);

     — Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (Servizio sovvenzioni e prestazioni, ministero delle Finanze, Nicosia).

     2. Ai fini dell’applicazione dell'articolo 8, dell'articolo 102, paragrafo 2, e dell'articolo 110 del regolamento d’attuazione (per le prestazioni in denaro):

     — Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (Servizi delle assicurazioni sociali, ministero del Lavoro e della sicurezza sociale, Nicosia);

     — Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (Servizio sovvenzioni e prestazioni, ministero delle Finanze, Nicosia).

     3. Ai fini dell’applicazione dell'articolo 8, dell'articolo 102, paragrafo 2, dell'articolo 110 e dell'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento d’attuazione (per le prestazioni in natura) e degli articoli 36 e 63 del regolamento:

     — Υπουργείο Υγείας, Λευκωσία (Ministero della Sanità, Nicosia).»

 

     f) La rubrica «L. LETTONIA» è sostituita dal testo seguente:

     «L. LETTONIA

     Ai fini dell’applicazione:

     a) dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'articolo 14 bis, paragrafi 1 e 4, dell'articolo 14 ter, paragrafo 1, dell'articolo 14 quinquies, paragrafo 3, e dell'articolo 17 del regolamento:

     Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Ufficio nazionale d’assicurazione sociale, Riga);

     b) dell'articolo 10 ter, dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 82, paragrafo 2, e dell'articolo 109 del regolamento d’attuazione:

     Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Ufficio nazionale d’assicurazione sociale, Riga);

     c) dell'articolo 102, paragrafo 2, del regolamento d’attuazione (in collegamento con gli articoli 36 e 63 del regolamento):

     Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (Ufficio nazionale d’assicurazione malattia obbligatoria, Riga);

     d) dell'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento:

     Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Ufficio nazionale d’assicurazione sociale, Riga).»

 

     g) La rubrica «Q. PAESI BASSI» è modificata come segue.

     Il punto 2 è soppresso. L’attuale punto 3 diviene il punto 2 e l’attuale punto 4 diviene il punto 3.

 

     h) La rubrica «S. POLONIA» è modificata come segue.

     i) Il punto 3 è sostituito dal testo seguente:

     «3. Ai fini dell’applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 10 ter, dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 14 del regolamento d’attuazione:

     a) Prestazioni in natura:

     Narodowy Fundusz Zdrowia Warszawa (Cassa nazionale d’assicurazione malattia, Varsavia);

     b) altre prestazioni:

     i) per i lavoratori subordinati e autonomi ad eccezione degli agricoltori autonomi:

     gli uffici del Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Istituto d’assicurazione sociale) aventi competenza territoriale sulla sede del datore di lavoro della persona assicurata (o del lavoratore autonomo),

     ii) per gli agricoltori autonomi:

     gli uffici regionali della Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS — Fondo d’assicurazione sociale nel settore agricolo) aventi competenza territoriale sul luogo d'assicurazione dell’agricoltore.»

     ii) È aggiunto il seguente nuovo punto 13:

     «13. Ai fini dell’applicazione dell'articolo 109 del regolamento d’attuazione:

     gli uffici del Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto d’assicurazione sociale) competenti per il luogo di residenza del lavoratore dipendente.»

 

     i) La rubrica «V. SLOVACCHIA» è modificata come segue.

     Il punto 12 è sostituito dal testo seguente:

     «12. Ai fini dell’applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2, del regolamento d’attuazione:

     a) in collegamento con i rimborsi a titolo degli articoli 36 e 63 del regolamento:

     Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Autorità di controllo delle cure sanitarie), Bratislava;

     b) in collegamento con il rimborso a titolo dell’articolo 70 del regolamento:

     Sociálna poisťovňa (Cassa d’assicurazione sociale), Bratislava.»

 

     j) La rubrica «X. SVEZIA» è modificata come segue.

     Il punto 7 è sostituito dal testo seguente:

     «7. Ai fini dell’applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2, del regolamento d’attuazione:

     a) Försäkringskassan (Cassa d’assicurazione sociale);

     b) Inspekzioneen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF (Ispettorato dell’assicurazione disoccupazione).»