Settore: | Normativa europea |
Materia: | 5. diritto delle imprese |
Capitolo: | 5.4 politica e tutela del lavoro |
Data: | 13/01/2005 |
Numero: | 77 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 5.4.231 – Regolamento 13 gennaio 2005, n. 77.
Regolamento (CE) n. 77/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità.
(G.U.U.E. 20 gennaio 2005, n. L 16).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Alcuni Stati membri o le loro autorità competenti hanno richiesto modifiche degli allegati al regolamento (CEE) n. 574/72, conformemente alla procedura da esso prevista.
(2) Le modifiche proposte derivano da decisioni adottate dagli Stati membri interessati o dalle rispettive autorità competente che designano le autorità responsabili per l’attuazione della legislazione di sicurezza sociale in conformità con il diritto comunitario.
(3) L’allegato 9 indica i regimi da prendere in considerazione per il calcolo del costo medio annuo delle prestazioni in natura, in conformità dell’articolo 94 e dell’articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72.
(4) È stato ottenuto il parere unanime della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Gli allegati da 1 a 5 e gli allegati 7, 9 e 10 al regolamento (CEE) n. 574/72 sono modificati secondo quanto previsto nell’allegato al presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
ALLEGATO
1. L’allegato 1 è modificato come segue:
(Omissis)
2. L’allegato 2 è modificato come segue:
(Omissis)
3. L’allegato 3 è modificato come segue:
(Omissis)
4. L’allegato 4 è modificato come segue:
(Omissis)
5. L’allegato 5 è modificato come segue:
(Omissis)
6. L’allegato 7 è modificato come segue:
(Omissis)
7. L’allegato 9 è modificato come segue:
(Omissis)
8. L’allegato 10 è modificato come segue:
(Omissis)