Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.6 politica commerciale |
Data: | 24/07/1997 |
Numero: | 2135 |
Sommario |
Art. 1. 1. Nel periodo che va dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al 31 dicembre 2001, in conformità del suddetto accordo in forma di scambio di lettere l'importazione nella [...] |
Art. 2. 1. Il documento di vigilanza di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è rilasciato automaticamente e gratuitamente dalle competenti autorità degli Stati membri, per tutte le quantità richieste, entro [...] |
Art. 3. 1. La constatazione che il prezzo unitario al quale si effettua l'operazione supera di meno del 5% quello indicato nel documento d'importazione oppure che il valore o la quantità totali dei [...] |
Art. 4. 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro i primi dieci giorni di ogni mese |
Art. 5. Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento devono essere inviate per via elettronica alla Commissione delle Comunità europee utilizzando l'apposita rete integrata a meno che, per [...] |
Art. 6. Comitato. |
Art. 7. Disposizioni finali. |
Art. 8. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e [...] |
§ 20.6.61 - Regolamento 24 luglio 1997, n. 2135. [1]
Regolamento (CE) n. 2135/97 del Consiglio relativo alla gestione del sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio contemplati ai trattati CE e CECA dalla Federazione russa nella Comunità europea.
(G.U.C.E. 4 novembre 1997, n. L 300).
1. Nel periodo che va dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al 31 dicembre 2001, in conformità del suddetto accordo in forma di scambio di lettere l'importazione nella Comunità di taluni prodotti di acciaio contemplati dai trattati CE e CECA, originari della Federazione russa, elencati nell'appendice I è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità della Comunità secondo il modello di cui all'appendice II [2].
2. Nel periodo che va dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al 31 dicembre 2001, l'importazione nella Comunità dei prodotti di acciaio elencati nell'appendice I, originari della Federazione russa, è subordinata altresì al rilascio di un documento di esportazione da parte delle autorità competenti della Federazione russa. Il documento di esportazione deve essere conforme al modello di cui all'appendice III. Esso è valido per le esportazioni in tutto il territorio doganale della Comunità. L'importatore deve presentare l'originale del documento di esportazione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di spedizione delle merci in questione.
3. Non occorrono documenti di esportazione per le merci originarie della Federazione russa già spedite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, purché la destinazione iniziale fosse diversa dalla Comunità e purché i prodotti che il regime di vigilanza preventiva in vigore nel 1997 consente di importare solo su presentazione di un documento di vigilanza siano effettivamente corredati di tale documento.
4. La spedizione si considera effettuata alla data in cui i prodotti sono caricati, per l'esportazione, sul mezzo di trasporto.
5. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appresso denominata «nomenclatura combinata» o, in forma abbreviata, «NC»). L'origine di detti prodotti è determinata secondo le regole vigenti nella Comunità.
6. Le autorità competenti della Comunità si impegnano ad informare la Federazione russa di qualsiasi modifica della nomenclatura combinata (NC) riguardante i prodotti contemplati dal presente accordo prima che entri in vigore nella Comunità.
1. Il documento di vigilanza di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è rilasciato automaticamente e gratuitamente dalle competenti autorità degli Stati membri, per tutte le quantità richieste, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui l'importatore comunitario ha presentato la richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salvo prova contraria, si presume che tale richiesta sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.
2. Il documento di vigilanza rilasciato da una delle competenti autorità nazionali elencate nell'appendice IV è valido in tutta la Comunità.
3. La domanda dell'importatore relativa al documento di vigilanza deve contenere le seguenti indicazioni:
a) nome e indirizzo completo del richiedente (compresi i numeri di telefono e di fax e l'eventuale numero di identificazione utilizzato dalle autorità nazionali competenti) e, se del caso, partita IVA;
b) se del caso, nome e indirizzo completo del dichiarante o del suo rappresentante (compresi i numeri di telefono e di fax);
c) nome e indirizzo completo dell'esportatore;
d) descrizione precisa delle merci, compresi:
- la denominazione commerciale;
- il(i) codice(i) della nomenclatura combinata (NC);
- il paese di origine;
- il paese di spedizione;
e) il peso netto, espresso in kg, e le quantità nell'unità prescritta, se diverse dal peso netto, per voce della nomenclatura combinata;
f) il valore cif delle merci in ecu alla frontiera comunitaria per voce della nomenclatura combinata;
g) se si tratta di prodotti derivati o di qualità inferiore agli standard [1];
h) il periodo e il luogo proposti per lo sdoganamento;
i) se la domanda ripete una domanda precedente relativa al medesimo contratto;
j) la seguente dichiarazione, datata e firmata dal richiedente con la trascrizione del suo nome in stampatello:
«Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e che risiede nella Comunità». L'importatore presenta inoltre una copia del contratto di vendita o di acquisto, la fattura pro forma e/o, qualora le merci non siano acquistate direttamente nel paese di produzione, un certificato di produzione rilasciato dall'acciaieria produttrice.
4. I documenti di vigilanza possono essere utilizzati solo fintanto che il regime di liberalizzazione delle importazioni continua ad applicarsi alle operazioni in questione. Fatte salve eventuali modifiche delle normative in vigore in materia di importazione o eventuali decisioni prese nell'ambito di un accordo o della gestione di un contingente:
- il periodo di validità del documento di vigilanza è fissato a quattro mesi;
- i documenti di vigilanza inutilizzati o parzialmente utilizzati possono essere rinnovati per un periodo equivalente.
5. L'importatore rinvia i documenti di vigilanza all'autorità che li ha rilasciati al termine del periodo di validità.
1. La constatazione che il prezzo unitario al quale si effettua l'operazione supera di meno del 5% quello indicato nel documento d'importazione oppure che il valore o la quantità totali dei prodotti presentati all'importazione superano di meno del 5% quelli indicati in detto documento non osta all'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.
2. Le domande di documenti d'importazione, nonché i documenti stessi, sono riservate e possono quindi essere consultate solo dalle autorità competenti e dal richiedente.
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro i primi dieci giorni di ogni mese:
a) dati precisi sulle quantità e sui valori (calcolati in ecu) per i quali sono stati rilasciati documenti d'importazione nel corso del mese precedente;
b) i particolari delle importazioni effettuate nel corso del mese che precede quello di cui alla lettera a).
Le informazioni fornite dagli Stati membri sono suddivise per prodotto, codice NC e paese.
2. Gli Stati membri segnalano tutte le eventuali anomalie o frodi riscontrate nonché, se del caso, i motivi per cui si sono rifiutati di rilasciare un documento d'importazione.
Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento devono essere inviate per via elettronica alla Commissione delle Comunità europee utilizzando l'apposita rete integrata a meno che, per cause tecniche di forza maggiore, non si debba ricorrere temporaneamente ad altri mezzi di comunicazione.
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Art. 7. Disposizioni finali.
Le modifiche delle appendici eventualmente necessarie in seguito alle modifiche dell'allegato o delle appendici dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Federazione russa e le modifiche delle norme comunitarie in materia di statistiche, regimi doganali, regole comuni per l'importazione o vigilanza delle importazioni sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 6.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] Secondo i criteri stabiliti nella comunicazione della Commissione concernente i criteri di identificazione dei prodotti siderurgici di seconda scelta originari dei paesi terzi applicati dai servizi doganali degli Stati membri (GU C 180 dell'11. 7. 1991, pag. 4).
ALLEGATO [4]
APPENDICE I
Elenco dei prodotti soggetti a duplice controllo senza limiti quantitativi
FEDERAZIONE RUSSA
Nastri laminati a freddo di larghezza non superiore a 500 mm
7211 23 99
7211 29 50
7211 29 90
7211 90 90
Lamiere elettriche a grani non orientati
7211 23 91
7225 19 10
7225 19 90
7226 19 10
7226 19 30
7226 19 90
Lamiere elettriche a grani orientati
7226 11 90
APPENDICE II
(Omissis)
APPENDICE III
(Omissis)
APPENDICE IV [5]
ELENCO DELLE COMPETENTI
BELGIQUE/BELGIE
Administration des relations économiques
Quatrième division: Mise en oeuvre des politiques commerciales
internationales - Services «Licences»
Rue Général Leman 60
B-1040 Bruxelles
Télécopieur: [32 2] 230 83 22
Bestuur van de Economische Betrekkingen
Vierde Afdeling: Toepassing van het Internationaal Handelsbeleid - Dienst
Vergunningen
Generaal Lemanstraat 60
B-1040 Brussel
Fax: 32 2 230 83 22
DANMARK
Erhvervsfremme Styrelsen
S¢ndergade 25
DK-8600 Silkeborg
Fax: 45 87 20 40 77
DEUTSCHLAND
Bundesamt fur Wirtschaft, Dienst 01
Postfach 51 71
D-65762 Eschborn 1
Fax: 49 61 96-40 42 12
ESPANA
Ministerio de Economía y Hacienda
Dirección General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Fax: 34 1 5 63 18 23/349 38 31
FRANCE
SERIBE
3-5 rue Barbet-de-Jony
F-75357 Paris 07 SP
Télécopieur: 33 1 43 19 43 69
IRELAND
Licensing Uni
Department of Tourism and Trade
Kildare Street
IRL-Dublin 2
Fax: 353 1 676 61 54
ITALIA
Ministero del Commercio con l'estero
Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime
degli scambi
Viale America 341
I-00144 Roma
Telefax: 39 6 59 93 22 35/59 93 26 36
LUXEMBOURG
Ministère des affaires étrangères
Office des licences
Boîte postale 113
L-2011 Luxembourg
Télécopieur: 352 46 61 38
NEDERLAND
Centrale Dienst voor In- en Uitvoer
Postbus 30003
Engelse Kamp 2
NL-9700 RD Groningen
Fax: 31-50 526 06 98
OSTERREICH
Bundesministerium fur wirtschaftliche Angelegenheiten
Aussenwirtschaftsadministration
Landstrasser Hauptstrasse 55-57
A-1030 Wien
Fax: [43-1] 715 83 47
PORTUGAL
Direccao-Geral do Comércio Externo
Avenida da República, 79
P-1000 Lisboa
Telefax: 351-1 793 22 10
SUOMI
Tullihallitus
PL 512
FIN-00101 Helsinki
Telekopio: +358-9 614 2852
SVERIGE
Kommerskollegium
Box 6803
S-113 86 Stockholm
Fax: 46 8 30 67 59
UNITED KINGDOM
Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House, West Precinct
Billingham, Cleveland
UK-TS23 2NF
Fax: [44] 1642 533 557
[1] L'articolo 1 del
[2] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del
[3] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[4] Allegato così sostituito dall'art. 1 del
[5] Si omette la dicitura in lingua greca.