Settore: | Normativa europea |
Materia: | 7. consumatori |
Capitolo: | 7.3 tutela della salute |
Data: | 22/03/1990 |
Numero: | 737 |
Sommario |
Art. 1. Ad eccezione dei prodotti non atti all'alimentazione umana elencati nell'allegato I e dei prodotti che siano eventualmente da escludere dal campo di applicazione del presente regolamento secondo [...] |
Art. 2. Fatte salve le altre disposizioni vigenti, l'immissione in libera pratica dei prodotti di cui all'articolo 1 è subordinata all'osservanza delle tolleranze massime stabilite all'articolo 3 |
Art. 3. |
Art. 4. 1. Gli Stati membri procedono a controlli dell'osservanza delle tolleranze massime di cui all'articolo 3 per i prodotti di cui all'articolo 1, tenendo conto del livello di contaminazione del [...] |
Art. 5. Qualora si constatino ripetuti casi di mancata osservanza delle tolleranze massime di possono prendere le misure necessarie secondo la procedura prevista all'articolo 7. Le misure possono andare [...] |
Art. 6. Le modalità di applicazione del presente regolamento e le eventuali modifiche dell'elenco dei prodotti enumerate nell'allegato I e l'elenco dei prodotti eventualmente da escludere dal campo di [...] |
Art. 7. |
Art. 8. Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1990. Esso scade |
§ 7.3.21 - Regolamento 22 marzo 1990, n. 737.
Regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl.
(G.U.C.E. 29 marzo 1990, n. L 82).
Ad eccezione dei prodotti non atti all'alimentazione umana elencati nell'allegato I e dei prodotti che siano eventualmente da escludere dal campo di applicazione del presente regolamento secondo la procedura prevista all'articolo 7, il presente regolamento è applicabile ai prodotti originari dei paesi terzi di cui:
- all'allegato II del trattato,
- al
- al
- al
- al
Fatte salve le altre disposizioni vigenti, l'immissione in libera pratica dei prodotti di cui all'articolo 1 è subordinata all'osservanza delle tolleranze massime stabilite all'articolo 3.
Le tolleranze massime di cui all'articolo 2 sono le seguenti: la radioattività massima cumulata di cesio 134 e 137 non deve essere superiore a [7]:
- 370 Bq/kg per i prodotti lattiero-caseari elencati nell'allegato II nonché per le derrate alimentari destinate all'alimentazione particolare dei lattanti durante i primi quattro-sei mesi di vita, sufficienti da sole per il fabbisogno nutritivo di questa categoria di persone e presentate al dettaglio in imballaggi chiaramente identificati ed etichettati come 'preparazioni per lattanti';
- 600 Bq/kg per tutti gli altri prodotti interessati."
1. Gli Stati membri procedono a controlli dell'osservanza delle tolleranze massime di cui all'articolo 3 per i prodotti di cui all'articolo 1, tenendo conto del livello di contaminazione del paese di origine. I controlli possono comportare anche la presentazione di certificati di esportazione. Secondo i risultati dei controlli gli Stati membri prendono le misure necessarie per l'applicazione dell'articolo 2, compreso il divieto di immissione in libera pratica, caso per caso oppure in maniera generale per un prodotto determinato.
2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione tutte le informazioni relative all'applicazione del presente regolamento, in particolare i casi in cui le tolleranze massime non sono state osservate. La Commissione trasmette queste informazioni agli altri Stati membri.
Qualora si constatino ripetuti casi di mancata osservanza delle tolleranze massime di possono prendere le misure necessarie secondo la procedura prevista all'articolo 7. Le misure possono andare fino al divieto di importazione dei prodotti originari del paese terzo in questione.
Le modalità di applicazione del presente regolamento e le eventuali modifiche dell'elenco dei prodotti enumerate nell'allegato I e l'elenco dei prodotti eventualmente da escludere dal campo di applicazione del presente regolamento sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 7.
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1990. Esso scade:
1) il 31 marzo 2010, salvo diversa decisione del Consiglio adottata anteriormente a tale data, in particolare nel caso in cui l'elenco dei prodotti esclusi di cui all'articolo 6 dovesse comprendere tutti i prodotti atti all'alimentazione umana ai quali si applica il presente regolamento;
2) al momento dell'entrata in vigore del regolamento della Commissione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del
[1] GU n. L 282 dell'1.11.1975, pag. 104.
[2] GU n. L 377 del 31.12.1987, pag. 44.
[3] GU n. L 323 del 29.11.1980, pag. 1.
[4] GU n. L 352 del 15.12.1987, pag. 29.
[5] GU n. L 323 del 29.11.1980, pag. 27.
[6] GU n. L 286 del 20.10.1988, pag. 6.
[7] Il livello applicabile ai prodotti concentrati o disidratati è calcolato sulla base del prodotto ricostituito pronto per il consumo.
ALLEGATO I
Prodotti non atti all'alimentazione umana
Codice NC Designazione delle merci |
ex 0101 19 90 Cavalli da corsa |
ex 0106 00 99 Altri animali vivi, esclusi i conigli |
domestici e i piccioni, non destinati |
all'alimentazione umana |
ex 0301 Pesci vivi ornamentali |
0408 11 90 |
0408 19 90 Uova sgusciate e giallo d'uova, non atti a usi |
alimentari (a) |
0408 91 90 |
0408 99 90 |
ex 0504 Budella, vesciche e stomaci di animali, interi |
o in pezzi, non commestibili, esclusi quelli |
di pesci |
0511 10 00 |
ex 0511 91 90 |
0511 99 10 |
0511 99 90 Prodotti di origine animale, non nominati né |
compresi altrove, escluso il sangue |
commestibile di animali; animali morti dei |
capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazione |
umana |
0713 20 10 |
0713 31 10 |
0713 32 10 |
0713 33 10 Legumi da granella, secchi, sgranati, anche |
decorticati o spezzati, destinati alla semina |
0713 39 10 |
0713 40 10 |
0713 50 10 |
0713 90 10 |
1001 90 10 Spelta destinata alla semina (a) |
1005 10 11 |
1005 10 13 Granturco ibrido, destinato alla semina (a) |
1005 10 15 |
1005 10 19 |
1006 10 10 Riso destinato alla semina (a) |
ex 1007 00 00 Sorgo a grano ibrido, destinato alla semina |
(a) |
1201 00 10 |
1202 10 10 |
1204 00 10 |
1205 00 10 |
1206 00 10 |
1207 10 10 Semi e frutti oleosi, anche frantumati, |
destinati alla semina (a) |
1207 20 10 |
1207 30 10 |
1207 40 10 |
1207 50 10 |
1207 60 10 |
1207 91 10 |
1207 92 10 |
1207 99 10 |
1209 11 00 |
1209 19 00 |
1209 21 00 |
1209 23 10 Semi, spore e frutti da sementa // |
1209 24 00 |
1209 26 00 |
1209 30 00 |
1209 91 |
1209 99 |
1501 00 11 Strutto e altri grassi di maiale destinati a |
usi industriali diversi dalla fabbricazione di |
prodotti per l'alimentazione umana (a) |
1502 00 10 Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) |
greggi, fusi od estratti a mezzo di solventi, |
destinati a usi industriali diversi dalla |
fabbricazione di prodotti per l'alimentazione |
umana (a) |
1503 00 11 Stearina solare e oleostearina destinate a usi |
industriali (a) |
1503 00 30 Olio di sevo, destinato a usi industriali |
diversi dalla fabbricazione di prodotti per |
l'alimentazione umana (a) |
1505 10 Grassi di lana e sostanze grasse derivate, |
compresa la lanolina |
1507 10 10 |
1507 90 10 Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, |
ma non modificati chimicamente, destinati ad |
usi tecnici o industriali diversi dalla |
fabbricazione di prodotti per l'alimentazione |
umana (a) |
1508 10 10 |
1508 90 10 Olio di arachide e sue frazioni, anche |
raffinati, ma non modificati chimicamente, |
destinati ad usi tecnici o industriali diversi |
dalla fabbricazione di prodotti per |
l'alimentazione umana (a) |
1511 10 10 Olio di palma e sue frazioni, anche |
raffinati, ma non modificati chimicamente, |
destinati ad usi tecnici ed industriali |
diversi dalla fabbricazione di prodotti per |
l'alimentazione umana (a) |
1515 30 10 Olio di ricino e sue frazioni, destinati alla |
produzione dell'acido ammino-undecanoico per |
la fabbricazione di fibre sintetiche o di |
materie plastiche (a) |
1515 40 00 Olio di tung (di abrasin) e sue frazioni |
1515 90 10 Olio di oleococca, di oiticica; cera di |
mirica, cera del Giappone; loro frazioni |
1511 90 91 |
1512 11 90 |
1512 19 10 |
1512 19 90 |
1512 21 10 |
1512 29 10 |
1513 11 10 |
1513 19 30 |
1513 21 11 |
1513 21 19 |
1513 29 30 |
1514 10 10 |
1514 90 10 |
1515 11 00 |
1515 19 00 |
1515 21 10 |
1515 29 10 Altri oli destinati a usi tecnici o |
industriali diversi dalla fabbricazione di |
prodotti per |
1515 50 11 l'alimentazione umana (a) |
1515 50 91 |
1515 90 21 |
1515 90 31 |
1515 90 40 |
1515 90 60 |
1516 20 91 |
1516 20 99 |
1518 00 31 |
1518 00 39 Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente |
miscelati, destinati ad usi tecnici od |
industriali diversi dalla fabbricazione di |
prodotti per l'alimentazione umana (a) |
2207 20 00 Alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo |
alcolometrico |
3823 10 00 Leganti preparati per forme o per anime da |
fonderia |
4501 Sughero naturale greggio e cascami di sughero; |
sughero frantumato, granulato o polverizzato |
5301 10 00 |
5301 21 00 |
5301 29 00 Lino greggio o macerato, ma non filato |
5302 Canapa (Cannabis sativa L.) greggia, macerata, |
stigliata, pettinata o altrimenti preparata, |
ma non filata; stoppa e cascami di canapa |
(compresi gli sfilacciati) |
ex capitolo 6 Piante vive e prodotti della floricoltura; |
bulbi, cipolle simili, fiori recisi e fogliame |
per ornamento, esclusi i piantimi, piante e |
radici di cicoria della voce 0601 20 10 |
|
(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni |
previste dalle disposizioni comunitarie adottate a riguardo. |
ALLEGATO II
Latte e prodotti lattiero-caseari ai quali
si applica la tolleranza massima di 370 Bq/kg
Codice NC 0401
0402
0403 10 11 - 39
0403 90 11 - 69
0404
[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 del
[2] Articolo già sostituito dall'art. 1 del
[3] Comma così sostituito dall'art. 1 del