§ 1.6.694 - Regolamento 27 febbraio 1968, n. 234.
Regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:27/02/1968
Numero:234


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Per incoraggiare le iniziative professionali e interprofessionali, per i prodotti di cui all'articolo 1 possono essere adottate le seguenti misure comunitarie: - misure tendenti a migliorarne la [...]
Art. 3.      Per i prodotti di cui all'articolo 1, o per gruppi di tali prodotti, possono essere determinate delle norme comuni di qualità, di calibrazione e di condizionamento nonché il campo d'applicazione [...]
Art. 4.      Eventuali adattamenti da apportare alle norme di qualità, per tener conto delle esigenze delle tecniche di produzione e di commercializzazione, sono decisi secondo la procedura prevista [...]
Art. 5.      1. Gli Stati membri sottopongono ad un controllo di conformità i prodotti per i quali sono stabilite le norme di qualità. Essi notificano agli altri Stati membri e alla Commissione, al più tardi [...]
Art. 6.      Quando le norme sono fissate, ogni offerta al pubblico fatta mediante annunci, cataloghi e tariffe in cui sia indicato il prezzo, deve del pari comportare la menzione della natura del prodotto e [...]
Art. 7.      1. Ogni anno, e per la prima volta nel 1968, possono essere fissati uno o più prezzi minimi all'esportazione verso i paesi terzi secondo la procedura prevista all'articolo 14, per ciascuno dei [...]
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 10 bis. 
Art. 11.      Fatte salve le disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato sono applicabili alla produzione ed al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1
Art. 12.      Il Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le misure eventualmente necessarie per completare le disposizioni del presente [...]
Art. 13.      1. E' istituito un Comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, in appresso denominato «Comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un [...]
Art. 14. 
Art. 15.      Il Comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro
Art. 16.      Alla fine del periodo transitorio, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, decide, tenendo conto [...]
Art. 17.      Nell'applicazione del presente regolamento deve essere tenuto conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 39 e 110 del trattato
Art. 18.      Il presente regolamento si applica, fatte salve le disposizioni adottate o da adottare, ai fini del ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati [...]
Art. 19.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 1.6.694 - Regolamento 27 febbraio 1968, n. 234.

Regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura.

(G.U.C.E. 2 marzo 1968, n. L 55).

 

Art. 1. [1]

     Nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura è istituita un'organizzazione comune dei mercati che comporta un regime di norme di qualità e degli scambi per i prodotti del capitolo 6 della nomenclatura combinata.

 

     Art. 2.

     Per incoraggiare le iniziative professionali e interprofessionali, per i prodotti di cui all'articolo 1 possono essere adottate le seguenti misure comunitarie: - misure tendenti a migliorarne la qualità e a svilupparne l'utilizzazione;

     - misure tendenti a promuovere una migliore organizzazione della loro produzione e della loro commercializzazione;

     - misure tendenti a facilitare la constatazione dell'evoluzione dei loro prezzi sul mercato.

Le regole generali concernenti tali misure sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

 

     Art. 3.

     Per i prodotti di cui all'articolo 1, o per gruppi di tali prodotti, possono essere determinate delle norme comuni di qualità, di calibrazione e di condizionamento nonché il campo d'applicazione di dette norme ; queste possono riguardare in particolare la classificazione per categoria di qualità, l'imballaggio, la presentazione e le indicazioni esterne. Quando siano state stabilite delle norme, i prodotti ai quali si applicano non possono essere esposti per la vendita, messi in vendita, venduti, consegnati o comunque commercializzati se non sono conformi a tali norme. Le norme e le regole generali per la loro applicazione sono stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

 

     Art. 4.

     Eventuali adattamenti da apportare alle norme di qualità, per tener conto delle esigenze delle tecniche di produzione e di commercializzazione, sono decisi secondo la procedura prevista all'articolo 14.

 

     Art. 5.

     1. Gli Stati membri sottopongono ad un controllo di conformità i prodotti per i quali sono stabilite le norme di qualità. Essi notificano agli altri Stati membri e alla Commissione, al più tardi un mese dopo l'entrata in vigore di ciascuna norma di qualità, il nome e l'indirizzo degli organismi incaricati del controllo per il prodotto o gruppo di prodotti per il quale è stata stabilita la norma.

     2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1, se del caso, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 14, tenuto conto in particolare della necessità di garantire il coordinamento delle attività degli organismi di controllo e l'interpretazione e applicazione uniformi delle norme di qualità.

 

     Art. 6.

     Quando le norme sono fissate, ogni offerta al pubblico fatta mediante annunci, cataloghi e tariffe in cui sia indicato il prezzo, deve del pari comportare la menzione della natura del prodotto e del calibro.

 

     Art. 7.

     1. Ogni anno, e per la prima volta nel 1968, possono essere fissati uno o più prezzi minimi all'esportazione verso i paesi terzi secondo la procedura prevista all'articolo 14, per ciascuno dei prodotti della sottovoce 0601 10, in tempo utile, prima della stagione di

commercializzazione.

Le esportazioni di detti prodotti devono effettuarsi ad un prezzo uguale o superiore al prezzo minimo fissato per il prodotto in parola [2].

     2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 14.

 

     Art. 8. [3]

     1. Le importazioni nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1 possono essere soggette alla presentazione di un titolo di importazione. Il titolo è rilasciato dagli Stati membri a qualsiasi interessato che ne faccia richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità.

Il titolo di importazione è valido in tutta la Comunità. Il suo rilascio può essere subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare durante il periodo di validità del titolo e che, salvo caso di forza maggiore rimane acquisita, totalmente o parzialmente, qualora l'operazione non sia effettuata entro tale termine o sia effettuata solo in parte.

     2. Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 14.

 

     Art. 9. [4]

     Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

 

     Art. 10. [5]

     1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.

     2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, degli scambi con i paesi terzi sono vietate:

     - la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,

     - l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

 

     Art. 10 bis. [6]

     1. Qualora per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato adotta le modalità generali di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi ed i limiti entro i quali gli Stati membri possono prendere misure cautelative.

     2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi della data di ricezione della domanda.

     3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.

     4. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 14.

     5. Nell'applicazione del presente articolo occorre tener conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato

 

     Art. 11.

     Fatte salve le disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato sono applicabili alla produzione ed al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.

 

     Art. 12.

     Il Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le misure eventualmente necessarie per completare le disposizioni del presente regolamento in funzione dell'esperienza acquisita.

 

     Art. 13.

     1. E' istituito un Comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, in appresso denominato «Comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

     2. [7].

 

     Art. 14. [8]

     1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricultura.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 15.

     Il Comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

 

     Art. 16.

     Alla fine del periodo transitorio, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, decide, tenendo conto dell'esperienza acquisita, in merito alla conferma o alla modifica delle disposizioni dell'articolo 14.

 

     Art. 17.

     Nell'applicazione del presente regolamento deve essere tenuto conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 39 e 110 del trattato.

 

     Art. 18.

     Il presente regolamento si applica, fatte salve le disposizioni adottate o da adottare, ai fini del ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno lo scopo di mantenere o di migliorare il livello tecnico o genetico della produzione di taluni prodotti disciplinati dall'articolo 1 destinati specificatamente alla riproduzione.

 

     Art. 19.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1º luglio 1968.

 

 


[1] Articolo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3991/87 e così modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3336/92.

[2] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3991/87.

[3] Articolo così sostituito dall'allegato XIX al regolamento (CE) n. 3290/94.

[4] Articolo così sostituito dall'allegato XIX al regolamento (CE) n. 3290/94.

[5] Articolo così sostituito dall'allegato XIX al regolamento (CE) n. 3290/94.

[6] Articolo inserito dall'allegato XIX al regolamento (CE) n. 3290/94.

[7] Paragrafo abrogato dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 806/2003.

[8] Articolo modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle Comunità europee, dall'allegato I al trattato di adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee, dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3768/85 e dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Comunità europea e così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 806/2003.