§ 1.6.998 - Regolamento 21 febbraio 1995, n. 603.
Regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:21/02/1995
Numero:603


Sommario
Art. 1.      Nel settore dei foraggi essiccati è istituita un'organizzazione comune dei mercati che disciplina i seguenti prodotti
Art. 2.      La campagna di commercializzazione per i prodotti di cui all'articolo 1 inizia il 1o aprile di ogni anno e termina il 31 marzo dell'anno successivo
Art. 3.      1. E' concesso un aiuto per i prodotti di cui all'articolo 1
Art. 4. 
Art. 5.      Qualora, in una campagna di commercializzazione, la quantità di foraggi essiccati per la quale viene chiesto l'aiuto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 o paragrafo 3 superi il QMG di cui [...]
Art. 6. 
Art. 7.      Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 maggio di ogni anno, i quantitativi di foraggi essiccati che, nella campagna precedente, risultavano ammissibili all'aiuto in virtù [...]
Art. 8.      L'aiuto di cui all'articolo 3 è concesso, su domanda dell'interessato, per i foraggi essiccati usciti dall'impresa di trasformazione e rispondenti ai requisiti seguenti
Art. 9.      L'aiuto di cui all'articolo 3 è concesso soltanto alle imprese di trasformazione dei prodotti elencati all'articolo 1 che
Art. 10.      Le imprese che lavorano la propria produzione ovvero, in caso di associazioni, quella dei loro aderenti presentano annualmente alle autorità competenti dei rispettivi Stati membri, entro una [...]
Art. 11.      1. I contratti di cui all'articolo 9, lettera c), devono specificare, oltre al prezzo da pagare al produttore per i foraggi freschi ed eventualmente per quelli essiccati al sole, almeno gli [...]
Art. 12.      1. Gli Stati membri istituiscono un regime di controllo al fine di verificare, per ogni impresa di trasformazione
Art. 13.      Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune
Art. 14.      1. Per la classificazione tariffaria dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le [...]
Art. 15.      1. Qualora, per effetto di importazioni o di esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da [...]
Art. 16.      Salvo disposizione contraria del presente regolamento, alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1 si applicano gli articoli 92, 93 e 94 del trattato
Art. 17. 
Art. 18.      Secondo la procedura prevista all'articolo 17, vengono adottate
Art. 19.      Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate per l'applicazione del presente regolamento
Art. 20.      Il regolamento (CEE) n. 1117/78 è abrogato, ad eccezione degli articoli 7 ed 8 che rimangono in vigore fino al 30 giugno 1995. Il regolamento (CEE) n. 1417/78 è abrogato
Art. 21.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 1.6.998 - Regolamento 21 febbraio 1995, n. 603. [1]

Regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati.

(G.U.C.E. 21 marzo 1995, n. L 63).

 

Art. 1.

     Nel settore dei foraggi essiccati è istituita un'organizzazione comune dei mercati che disciplina i seguenti prodotti:

     a)

     ex 1214 10 00

     - Farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica essiccata artificialmente con il calore

     - Farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica altrimenti essiccata e macinata

     ex 1214 90 91 e

     - Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio disidratati mediante essiccamento artificiale con il calore, esclusi il fieno e i cavoli da foraggio nonché i prodotti contenenti fieno

     ex 1214 90 99

     - Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce, meliloto, tartufi di prato e ginestrino, altrimenti essiccati e macinati

     b)

     ex 2309 90 98

     - Concentrati di proteine ottenuti da succo di erba medica e di erba

     - Prodotti disidratati ottenuti esclusivamente da residui solidi e da succhi risultanti dalla preparazione dei concentrati di proteine di cui al primo trattino.

 

     Art. 2.

     La campagna di commercializzazione per i prodotti di cui all'articolo 1 inizia il 1o aprile di ogni anno e termina il 31 marzo dell'anno successivo.

TITOLO I

Regime di aiuti

 

     Art. 3.

     1. E' concesso un aiuto per i prodotti di cui all'articolo 1.

     2. Fatto salvo l'articolo 5, l'aiuto è fissato a 68,83 ECU/t per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), primo e terzo trattino e per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b).

     3. Fatto salvo l'articolo 5, l'aiuto è fissato a 38,64 ECU/t per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), secondo e quarto trattino.

 

     Art. 4. [2]

     1. L'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 2 può essere concesso per un quantitativo massimo garantito (QMG) di foraggi essiccati pari a 4 517 223 tonnellate per singola campagna di commercializzazione. [3]

     2. Il QMG di cui al paragrafo 1 viene suddiviso come sotto indicato tra gli Stati membri:

 

     Quantitativo nazionale garantito (QNG) [4]

 

(tonnellate)

UEBL

8 000

Repubblica ceca

27 942

Danimarca

334 000

Germania

421 000

Grecia

32 000

Spagna

1 224 000

Francia

1 455 000

Irlanda

5 000

Italia

523 000

Lituania

650

Ungheria

49 593

Paesi Bassi

285 000

Austria

4 400

Polonia

13 538

Portogallo

5 000

Slovacchia

13 100

Finlandia

3 000

Svezia

11 000

Regno Unito

102 000

 

     3. L'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 3 può essere concesso per un quantitativo massimo garantito (QMG) di foraggi essiccati al sole pari a 443 500 tonnellate per singola campagna di commercializzazione.

     4. Il QMG di cui al paragrafo 3 viene suddiviso come sotto indicato tra gli Stati membri:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     Qualora, in una campagna di commercializzazione, la quantità di foraggi essiccati per la quale viene chiesto l'aiuto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 o paragrafo 3 superi il QMG di cui all'articolo 4, rispettivamente paragrafo 1 o paragrafo 3, l'aiuto per la campagna in questione è calcolato come segue:

     - per il primo 5% eccedente il QMG, l'aiuto viene ridotto in tutti gli Stati membri di una percentuale proporzionale a quella che risulta in eccedenza rispetto al QMG,

     - al di là del 5%, l'aiuto viene ulteriormente ridotto, negli Stati membri la cui produzione ha superato il rispettivo QNG maggiorato del 5%, in misura proporzionale all'entità dell'eccedenza.

La riduzione da applicare è fissata, secondo la procedura prevista all'articolo 17, ad un livello che garantisce lo statu quo di bilancio, espresso in ECU agricole in rapporto alle spese che si sarebbe dovuto sostenere qualora il QMG non fosse stato superato.

 

     Art. 6. [5]

     1. Le imprese di trasformazione dei foraggi essiccati che presentano domanda di aiuto a norma del presente regolamento possono ottenere il pagamento anticipato di un importo pari a:

     - 41,30 ECU/t, qualora venga richiesto l'aiuto per i foraggi disidratati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, o 55,06 ECU/t se esse hanno costituito una garanzia pari a 13,76 ECU/t; e

     - 23,18 ECU/t qualora venga richiesto l'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 3, o 30,91 ECU/t se esse hanno costituito una garanzia pari a 7,73 ECU/t.

Gli Stati membri operano i controlli necessari per verificare il diritto all'aiuto. A verifica avvenuta, essi procedono al versamento dell'anticipo. Tuttavia, l'anticipo può essere versato prima che sia stato accertato il diritto all'aiuto, quando è stata costituita una garanzia pari all'importo dell'anticipo maggiorato del 10%. Detta garanzia copre qualsiasi altra garanzia che avrebbe potuto essere costituita a norma del primo o secondo trattino. Una volta accertato il diritto all'aiuto tale garanzia è portata al livello di cui al primo comma, primo o secondo trattino e, al versamento del saldo, essa è totalmente svincolata.

     2. I foraggi essiccati danno diritto al versamento dell'anticipo soltanto dopo essere usciti dall'impresa di trasformazione.

     3. In caso di versamento di un anticipo, viene pagato, tenuto conto dell'articolo 5, un conguaglio pari all'eventuale differenza tra l'importo dell'anticipo stesso e l'ammontare totale dell'aiuto dovuto all'impresa di trasformazione in causa.

     4. In caso di versamento di un anticipo superiore all'ammontare totale spettante all'impresa di trasformazione in causa, tenuto conto dell'articolo 5, l'impresa rimborsa all'autorità competente dello Stato membro che lo richieda la quota dell'anticipo corrispondente all'importo indebitamente riscosso.

 

     Art. 7.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 maggio di ogni anno, i quantitativi di foraggi essiccati che, nella campagna precedente, risultavano ammissibili all'aiuto in virtù dell'articolo 3, rispettivamente paragrafo 2 e paragrafo 3.

 

     Art. 8.

     L'aiuto di cui all'articolo 3 è concesso, su domanda dell'interessato, per i foraggi essiccati usciti dall'impresa di trasformazione e rispondenti ai requisiti seguenti:

     a) il tenore massimo di umidità deve essere compreso tra l'11 e il 14% e può essere differenziato secondo il modo di presentazione del prodotto;

     b) il tenore minimo di proteine grezze totali rispetto alla materia secca non deve essere inferiore:

     - al 15% per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a) e lettera b), secondo trattino,

     - al 45% per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo trattino;

     c) il foraggio essiccato deve essere di qualità sana, leale e mercantile.

Tuttavia, in particolare per quanto riguarda il tenore di carotene e di fibre possono essere fissati requisiti supplementari, secondo la procedura prevista all'articolo 17.

 

     Art. 9.

     L'aiuto di cui all'articolo 3 è concesso soltanto alle imprese di trasformazione dei prodotti elencati all'articolo 1 che:

     a) tengano una contabilità di magazzino contenente almeno l'indicazione:

     - dei quantitativi lavorati di foraggi freschi ed eventualmente di foraggi essiccati al sole; tuttavia, se la situazione particolare dell'impresa lo richiede, i quantitativi possono essere stimati in base alle superfici seminate,

     - dei quantitativi di foraggi essiccati prodotti, nonché dei quantitativi e della qualità di detti foraggi usciti dall'impresa;

     b) forniscano, se del caso, tutti gli altri documenti giustificativi necessari per controllare il diritto all'aiuto;

     c) rientrino in almeno una delle categorie seguenti:

     - imprese che hanno stipulato contratti con produttori di foraggi da essiccare,

     - imprese che lavorano la propria produzione ovvero, in caso di associazioni, quella dei loro soci,

     - imprese che siano approvvigionate da persone fisiche o giuridiche presentanti garanzie da stabilirsi e che abbiano stipulato contratti con produttori di foraggi da essiccare; dette persone fisiche o giuridiche possono procedere ad acquisti di foraggi soltanto se le autorità competenti degli Stati membri in cui i foraggi sono stati raccolti hanno loro accordato il proprio riconoscimento in base a condizioni stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 17.

 

     Art. 10.

     Le imprese che lavorano la propria produzione ovvero, in caso di associazioni, quella dei loro aderenti presentano annualmente alle autorità competenti dei rispettivi Stati membri, entro una data da stabilirsi, una dichiarazione indicante le superfici il cui raccolto di foraggio è destinato alla trasformazione.

 

     Art. 11.

     1. I contratti di cui all'articolo 9, lettera c), devono specificare, oltre al prezzo da pagare al produttore per i foraggi freschi ed eventualmente per quelli essiccati al sole, almeno gli elementi seguenti:

     - la superficie il cui raccolto deve essere consegnato all'impresa di trasformazione,

     - le modalità di consegna e di pagamento.

     2. Se i contratti di cui all'articolo 9, lettera c), primo trattino sono contratti speciali di lavorazione dei foraggi forniti dai produttori, essi devono precisare almeno la superficie il cui raccolto deve essere consegnato e contenere una clausola che faccia obbligo all'impresa di trasformazione di versare ai produttori l'aiuto di cui all'articolo 3 ottenuto dall'impresa stessa per i quantitativi trasformati in applicazione dei suddetti contratti.

 

     Art. 12.

     1. Gli Stati membri istituiscono un regime di controllo al fine di verificare, per ogni impresa di trasformazione:

     - l'osservanza delle condizioni definite agli articoli precedenti;

     - la corrispondenza tra il quantitativo per il quale è chiesto l'aiuto e il quantitativo di foraggi essiccati di qualità minima uscito dall'impresa stessa.

     2. Al momento dell'uscita dei foraggi essiccati dall'impresa di trasformazione, si procede alla determinazione del loro peso ed al prelevamento di campioni.

     3. Ogni Stato membro comunica alla Commissione, prima di adottarle, le disposizioni che esso intende emanare ai fini dell'applicazione del paragrafo 1.

TITOLO II

Scambi con paesi terzi

 

     Art. 13.

     Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

 

     Art. 14.

     1. Per la classificazione tariffaria dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella nomenclatura combinata.

     2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

     - la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,

     - l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

 

     Art. 15.

     1. Qualora, per effetto di importazioni o di esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, la Commissione può applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, adotta le regole generali di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi e i limiti nei quali gli Stati membri possono prendere misure di conservazione.

     2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

     3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Deliberando a maggioranza qualificata, esso può modificare o annullare la misura stessa.

     4. Le disposizioni del presente articolo sono applicate nel rispetto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato.

TITOLO III

Disposizioni generali

 

     Art. 16.

     Salvo disposizione contraria del presente regolamento, alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1 si applicano gli articoli 92, 93 e 94 del trattato.

 

     Art. 17. [6]

     1. La Commissione è assistita da un comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 18.

     Secondo la procedura prevista all'articolo 17, vengono adottate:

     a) le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare quelle relative:

     - alla concessione dell'aiuto di cui all'articolo 3 e al versamento dell'anticipo di cui all'articolo 6,

     - all'accertamento e alla verifica del diritto all'aiuto, comprese le necessarie misure di controllo, che possono far uso di taluni elementi contemplati dal sistema integrato,

     - allo svincolo delle garanzie di cui all'articolo 6, paragrafo 1 [7],

     - ai criteri di determinazione della qualità minima,

     - ai requisiti cui devono rispondere le imprese menzionate all'articolo 9, lettera c), secondo trattino, nonché alle condizioni specificate all'articolo 10,

     - alla misura di controllo da applicare conformemente all'articolo 12, paragrafo 2,

     - alle condizioni da rispettare in sede di conclusione dei contratti ai sensi dell'articolo 9 e alle indicazioni che essi devono contenere oltre a quanto prescritto dall'articolo 11,

     - al quantitativo massimo garantito (QMG);

     b) le misure transitorie che si rendano eventualmente necessarie per facilitare il passaggio dal regime di aiuti definito dal regolamento (CEE) n. 1117/78 al regime istituito dal presente regolamento.

 

     Art. 19.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate per l'applicazione del presente regolamento.

 

     Art. 20.

     Il regolamento (CEE) n. 1117/78 è abrogato, ad eccezione degli articoli 7 ed 8 che rimangono in vigore fino al 30 giugno 1995. Il regolamento (CEE) n. 1417/78 è abrogato.

     I riferimenti ai regolamenti abrogati a norma del primo e del secondo comma devono intendersi fatti al presente regolamento [8].

 

     Art. 21.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica dal 1 aprile 1995, ad eccezione del titolo II, che si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

 

 


[1] Regolamento abrogato dall’art. 25 del regolamento (CE) n. 1786/2003.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1347/95.

[3] Paragrafo così sostituito dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[4] Tabella così sostituita dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 684/95.

[6] Articolo così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 806/2003.

[7] Trattino aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 684/95.

[8] Comma aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 684/95.