§ 20.6.50 - Regolamento 9 dicembre 1992, n. 3911.
Regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali.


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:09/12/1992
Numero:3911


Sommario
Art. 1.      Fatti salvi i poteri degli Stati membri ai sensi dell'articolo 36 del trattato, per «beni culturali» s'intendono, ai fini del presente regolamento, i beni elencati nell'allegato
Art. 2.      1. L'esportazione di beni culturali, al di fuori del territorio della Comunità, è subordinata alla presentazione di una licenza di esportazione
Art. 3.      1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione di beni culturali
Art. 4.      La licenza di esportazione è presentata, a sostegno della dichiarazione di esportazione, al momento dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, presso l'ufficio doganale [...]
Art. 5.      1. Gli Stati membri possono limitare il numero degli uffici doganali competenti per espletare le formalità di esportazione dei beni culturali
Art. 6.      Ai fini del presente regolamento, si applicano mutatis mutandis le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1468/81, in particolare quelle relative alla riservatezza delle informazioni
Art. 7.      Le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento, in particolare quelle relative al formulario da utilizzare (per esempio, il modello e le caratteristiche tecniche), sono [...]
Art. 8. 
Art. 9.      Ciascuno Stato membro decide le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni devono essere sufficientemente dissuasive da indurre al [...]
Art. 10.      Ogni Stato membro informa la Commissione delle misure che prende per l'esecuzione del presente regolamento
Art. 11.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee della direttiva 93/. . ./CEE


§ 20.6.50 - Regolamento 9 dicembre 1992, n. 3911. [1]

Regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali.

(G.U.C.E. 31 dicembre 1992, n. L 395).

 

Art. 1.

     Fatti salvi i poteri degli Stati membri ai sensi dell'articolo 36 del trattato, per «beni culturali» s'intendono, ai fini del presente regolamento, i beni elencati nell'allegato.

 

TITOLO 1

Licenza di esportazione

 

     Art. 2.

     1. L'esportazione di beni culturali, al di fuori del territorio della Comunità, è subordinata alla presentazione di una licenza di esportazione.

     2. La licenza di esportazione è rilasciata, su richiesta dell'interessato,

     - da un'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si trova lecitamente e definitivamente il bene culturale alla data del 1° gennaio 1993,

     - oppure, dopo la suddetta data, da un'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio il bene culturale si trova dopo essere stato lecitamente e definitivamente spedito da un altro Stato membro o dopo essere stato importato da un paese terzo o reimportato da un paese terzo in seguito ad una spedizione lecita da uno Stato membro verso il suddetto paese terzo.

     Tuttavia, senza pregiudizio del paragrafo 4, lo Stato membro competente conformemente al primo comma, primo e secondo trattino può non richiedere licenze di esportazione per i beni culturali elencati nell'allegato, categoria A 1, primo e secondo trattino qualora detti beni abbiano un interesse archeologico o scientifico limitato e purché non provengano direttamente da scavi, scoperte e siti archeologici in uno Stato membro e la loro presenza sul mercato sia lecita.

     L'autorizzazione di esportazione può essere rifiutata ai sensi del presente regolamento, qualora i beni culturali in questione siano contemplati da una legislazione che tutela il patrimonio nazionale avente valore artistico, storico e archeologico nello Stato membro di cui trattasi.

     Se necessario, l'autorità di cui al primo comma, secondo trattino prende contatto con le autorità competenti dello Stato membro da cui proviene il bene culturale, in particolare le autorità competenti ai sensi della direttiva 93/. . ./CEE del Consiglio, del . . ., relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro. [2]

     3. La licenza di esportazione è valida in tutta la Comunità.

     4. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, l'esportazione diretta dal territorio doganale della Comunità di beni del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico, che non rientrano nella definizione di beni culturali ai sensi del presente regolamento, è soggetta alla normativa nazionale dello Stato membro di esportazione.

 

     Art. 3.

     1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione di beni culturali.

     2. La Commissione pubblica l'elenco di queste autorità, nonché le eventuali modifiche dello stesso, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

 

     Art. 4.

     La licenza di esportazione è presentata, a sostegno della dichiarazione di esportazione, al momento dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, presso l'ufficio doganale competente ad accettare tale dichiarazione.

 

     Art. 5.

     1. Gli Stati membri possono limitare il numero degli uffici doganali competenti per espletare le formalità di esportazione dei beni culturali.

     2. Quando si avvalgono della possibilità di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco degli uffici doganali debitamente abilitati.

     La Commissione pubblica tali informazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

 

TITOLO 2

Cooperazione amministrativa

 

     Art. 6.

     Ai fini del presente regolamento, si applicano mutatis mutandis le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1468/81, in particolare quelle relative alla riservatezza delle informazioni.

Oltre alla cooperazione di cui al primo comma, gli Stati membri fanno tutto il necessario per stabilire, sul piano dei loro rapporti reciproci, una cooperazione tra le autorità doganali e le autorità competenti di cui all'articolo 4 della direttiva 93/. . ./CEE.

 

TITOLO 3

Disposizioni generali e finali

 

     Art. 7.

     Le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento, in particolare quelle relative al formulario da utilizzare (per esempio, il modello e le caratteristiche tecniche), sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 2.

 

     Art. 8. [3]

     1. La Commissione è assistita da un comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 9.

     Ciascuno Stato membro decide le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni devono essere sufficientemente dissuasive da indurre al rispetto di tali disposizioni.

 

     Art. 10.

     Ogni Stato membro informa la Commissione delle misure che prende per l'esecuzione del presente regolamento.

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri. Ogni tre anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

Il Consiglio valuta l'efficacia del presente regolamento dopo un periodo di applicazione di tre anni e, deliberando, su proposta della Commissione, procede agli eventuali adeguamenti.

In ogni caso il Consiglio, su proposta della Commissione, effettua ogni tre anni l'esame e, ove necessario, la rivalutazione degli importi indicati nell'allegato, per tener conto degli indici economici e monetari nella Comunità.

 

     Art. 11.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee della direttiva 93/. . ./CEE [3].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] Non ancora adottata all'atto della presente pubblicazione; conformemente all'articolo 11, il presente regolamento entrerà in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione della direttiva nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

[2] Vedi nota all'articolo 2, paragrafo 2.

[3] La direttiva relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, di cui si è già fatto riferimento all'articolo 2, paragrafo 2 e all'articolo 6, non è stata ancora adottata all'atto della presente pubblicazione.

 

 

ALLEGATO [4]

CATEGORIE DI BENI CULTURALI CONTEMPLATE ALL'ARTICOLO 1

 

A.

 

     1. Reperti archeologici aventi più di 100 anni, provenienti da: 9705 00 00

- siti archeologici

9706 00 00

- collezioni archeologiche

     2. Elementi costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di 100 anni

9705 00 00

9706 00 00

     3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alla categoria 3 bis o 4, fatti interamente a mano, su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale [1]

     3 bis. Acquarelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano, su qualsiasi supporto [1]

     4. Mosaici, diversi da quelli delle categorie 1 o 2, realizzati interamente a mano, con qualsiasi materia, e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materia [1]

     5. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali [1]

Capitolo 49

9702 00 00

8442 50 99

     6. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale [1], diverse da quelle della categoria 1

9703 00 00

     7. Fotografie, film e relativi negativi [1]

3704

3705

3706

4911 91 80

     8. Incunaboli e manoscritti, comprese le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione [1]

9702 00 00

9706 00 00

4901 10 00

4901 99 00

4904 00 00

4905 91 00

4905 99 00

4906 00 00

     9. Libri aventi più di 100 anni, isolati o in collezione 9705 00 00

9706 00 00

     10. Carte geografiche stampate aventi più di 200 anni

9706 00 00

     11. Archivi di qualsiasi natura e supporto, comprendenti elementi aventi più di 50 anni

3704

3705

3706

4901

4906

9705 00 00

9706 00 00

     12. a) Collezioni [2] ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia

9705 00 00

     b) Collezioni [2] aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico

9705 00 00

     13. Mezzi di trasporto aventi più di 75 anni

9705 00 00

Capitoli 86-89

     14. Altri oggetti d'antiquariato non contemplati dalle categorie A1 - A13

     a) aventi fra 50 e 100 anni:

     - giocattoli, giochi

Capitolo 95

- vetrerie

7013

- articoli di oreficeria

7114

- mobili e oggetti d'arredamento

Capitolo 94

- strumenti ottici, fotografici o cinematografici

Capitolo 90

- strumenti musicali

Capitolo 92

- orologi

Capitolo 91

- opere di legno

Capitolo 44

- vasellame

Capitolo 69

- arazzi

5805 00 00

- tappeti

Capitolo 57

- carte da parati

4814

- armi

Capitolo 93

     b) aventi più di 100 anni

9706 00 00

I beni culturali rientranti nelle categorie A1 - A14 sono disciplinati dal presente regolamento soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori di cui al punto B.

 

B. Valori applicabili a talune categorie di cui al punto A (in ecu)

 

Valori:

qualunque ne sia il valore

- 1 (Reperti archeologici)

- 2 (Smembramento di monumenti)

- 8 (Incunaboli e manoscritti)

- 11 (Archivi)

15 000

- 4 (Mosaici e disegni)

- 5 (Incisioni)

- 7 (Fotografie)

- 10 (Carte geografiche stampate)

50 000

- 6 (Arte statuaria)

- 9 (Libri)

- 12 (Collezioni)

- 13 (Mezzi di trasporto)

- 14 (Altri oggetti)

150 000

- 3 (Quadri)

30 000

- 3 bis (acquarelli, guazzi e pastelli)

Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di licenza di esportazione. Il valore è quello del bene culturale nello Stato membro di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento.

Per gli Stati membri che non adottano l'euro i valori espressi in euro nell'allegato sono convertiti e espressi nelle monete nazionali al tasso di cambio del 31 dicembre 2001 pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tale controvalore nelle monete nazionali è rivisto ogni due anni a decorrere dal 31 dicembre 2001. Il calcolo del controvalore si basa sulla media del valore quotidiano di tali monete, espresso in euro, relativo al periodo di ventiquattro mesi terminante l'ultimo giorno del mese di agosto che precede la revisione avente effetto dal 31 dicembre. Questo metodo di calcolo è riesaminato, su proposta della Commissione, dal comitato consultivo dei beni culturali, in linea di principio due anni dopo la prima applicazione. Per ogni revisione i valori espressi in euro e i loro controvalori in moneta nazionale sono periodicamente pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a partire dai primi giorni del mese di novembre precedente la data da cui ha effetto la revisione

 

 

[1] Aventi più di cinquant'anni e non appartenenti all'autore.

[2] Quali definite dalla Corte di giustizia nella sentenza n. 252/84: «Gli oggetti da collezione ai sensi della voce 97.05 della TDC sono quelli che possiedono le qualità richieste per far parte di una collezione, cioè gli oggetti relativamente rari, che non sono normalmente usati secondo la loro destinazione originaria, che formano oggetto di transazioni speciali al di fuori del mercato abituale degli analoghi oggetti di uso comune ed hanno un valore elevato.»

 


[1] Abrogato dall'art. 11 del Regolamento (CE) n. 116/2009.

[2] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 1 maggio 2001, n. L 121.

[3] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 806/2003.

[4] Allegato modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2469/96 e dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 974/2001.