Settore: | Normativa europea |
Materia: | 17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo |
Capitolo: | 17.3 cooperazione giudiziaria in materia penale |
Data: | 24/02/2005 |
Numero: | 212 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni. |
Art. 2. Confisca. |
Art. 3. Poteri estesi di confisca. |
Art. 4. Mezzi giuridici di tutela. |
Art. 5. Salvaguardia. |
Art. 6. Attuazione. |
Art. 7. Entrata in vigore. |
§ 17.3.200 – Decisione 24 febbraio 2005, n. 212.
Decisione quadro n. 2005/212/GAI del Consiglio relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato.
(G.U.U.E. 15 marzo 2005, n. L 68).
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29, l’articolo 31, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera b),
vista l’iniziativa del Regno di Danimarca,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) La motivazione fondamentale della criminalità organizzata transfrontaliera è il profitto economico. Un’efficace azione di prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata deve pertanto concentrarsi sul rintracciamento, il congelamento, il sequestro e la confisca dei proventi di reato. Questo è tuttavia ostacolato tra l’altro dalle differenze tra le legislazioni in materia degli Stati membri.
(2) Nelle conclusioni del Consiglio europeo di Vienna del dicembre 1998 si sollecitava un potenziamento dell’azione di lotta dell’Unione europea alla criminalità organizzata internazionale conformemente a un piano d’azione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
(3) Dal punto 50, lettera b), del piano d’azione di Vienna risulta che entro cinque anni dall’entrata in vigore del trattato di Amsterdam si devono migliorare e ravvicinare, se necessario, le disposizioni nazionali sul sequestro e la confisca dei proventi di reato, tenendo conto di diritti di terzi in buona fede.
(4) Al punto 51 delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 si sottolinea che il riciclaggio dei capitali è il nucleo stesso della criminalità organizzata, che esso dovrebbe essere sradicato ovunque si manifesti e che il Consiglio europeo è determinato ad assicurare che siano intraprese iniziative concrete per rintracciare, congelare, sequestrare e confiscare i proventi di reato. Inoltre, al punto 55 il Consiglio europeo auspica un ravvicinamento delle normative e procedure penali relative al riciclaggio dei capitali (ad esempio, in materia di rintracciamento, congelamento e confisca dei capitali).
(5) La raccomandazione n. 19 del piano d’azione del 2000 «Prevenzione e controllo della criminalità organizzata: strategia dell’Unione europea per l’inizio del nuovo millennio», approvato dal Consiglio il 27 marzo 2000, indica che occorrerebbe esaminare l’eventuale necessità di uno strumento che, tenendo conto delle migliori prassi in uso negli Stati membri e nella debita osservanza dei principi fondamentali del diritto, introduca la possibilità di mitigare, nell’ambito del diritto penale, civile o fiscale, a seconda dei casi, l’onere della prova per quanto concerne l’origine dei beni detenuti da una persona condannata per un reato connesso con la criminalità organizzata.
(6) L’articolo 12, relativo al sequestro e alla confisca, della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 12 dicembre 2000 prevede che le parti possano esaminare la possibilità di chiedere a chi abbia commesso un reato di documentare l’origine legittima dei presunti effetti o proventi confiscabili, sempre che tale richiesta sia compatibile con i principi del diritto nazionale e con la natura dell’azione giudiziaria.
(7) Tutti gli Stati membri hanno ratificato la convenzione del Consiglio d’Europa dell’8 novembre 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato. Vari Stati membri hanno emesso dichiarazioni sull’articolo 2 della convenzione relativo alla confisca, intese a precisare che essi sono unicamente tenuti a confiscare i proventi di una serie di determinati reati.
(8) La decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio contiene disposizioni concernenti il riciclaggio di denaro, l’individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato. In base a detta decisione quadro gli Stati membri sono inoltre tenuti a non formulare o non mantenere alcuna riserva riguardo alle disposizioni della convenzione del Consiglio d’Europa relative alla confisca se il reato è punibile con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno.
(9) Gli strumenti esistenti in questo settore non hanno assicurato in misura sufficiente un’efficace cooperazione transfrontaliera in materia di confisca, in quanto vi sono ancora vari Stati membri che non possono confiscare i proventi di tutti i reati punibili con una pena privativa della libertà superiore a un anno.
(10) Obiettivo della presente decisione quadro è assicurare che tutti gli Stati membri dispongano di norme efficaci che disciplinino la confisca dei proventi di reato, anche per quanto riguarda l’onere della prova relativamente all’origine dei beni detenuti da una persona condannata per un reato connesso con la criminalità organizzata. La presente decisione quadro è legata alla proposta danese di decisione quadro relativa al reciproco riconoscimento nell’ambito dell’Unione europea delle decisioni di confisca dei proventi di reato e di ripartizione dei beni confiscati, che viene presentata contemporaneamente.
(11) La presente decisione quadro non osta a che gli Stati membri applichino i loro principi fondamentali relativi al giusto processo, in particolare alla presunzione d’innocenza, ai diritti di proprietà, alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione in altri media,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:
Art. 1. Definizioni.
Ai fini della presente decisione quadro si intende per:
— «provento», ogni vantaggio economico derivato da reati. Esso può consistere in qualsiasi bene quale definito al secondo trattino,
— «bene», un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché i documenti legali o gli strumenti comprovanti il diritto di proprietà o altri diritti sui predetti beni,
— «strumento», qualsiasi bene usato o destinato a essere usato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati,
— «confisca», una sanzione o misura, ordinata da un’autorità giudiziaria a seguito di un procedimento per uno o più reati, che consiste nel privare definitivamente di un bene,
— «persona giuridica», qualsiasi entità così definita a norma del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di altri organismi pubblici nell’esercizio dei pubblici poteri e di organizzazioni internazionali pubbliche.
Art. 2. Confisca.
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per poter procedere alla confisca totale o parziale di strumenti o proventi di reati punibili con una pena privativa della libertà superiore ad un anno o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi.
2. Per quanto riguarda i reati fiscali, gli Stati membri possono ricorrere a procedure diverse dalle procedure penali per privare l’autore del reato dei proventi che ne derivano.
Art. 3. Poteri estesi di confisca.
1. Ciascuno Stato membro adotta almeno le misure necessarie per poter procedere, nei casi di cui al paragrafo 2, alla confisca totale o parziale dei beni detenuti da una persona condannata per un reato:
a) commesso nel quadro di un’organizzazione criminale quale definita nell’azione comune 98/733/GAI, del 21 dicembre 1998, relativa alla punibilità della partecipazione a un’organizzazione criminale negli Stati membri dell’Unione europea, qualora il reato sia contemplato:
— dalla
— dalla
— dalla
— dalla
— dalla
— dalla
b) contemplato dalla
purché, conformemente alle decisioni quadro sopra menzionate,
— nei casi diversi dal riciclaggio di capitali, il reato sia punibile con pene detentive massime comprese almeno tra 5 e 10 anni,
— nei casi di riciclaggio di capitali, il reato sia punibile con pene detentive massime di almeno 4 anni, e sia di natura tale da produrre profitto economico.
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a consentire la confisca ai sensi del presente articolo perlomeno:
a) quando un giudice nazionale, sulla base di fatti circostanziati, è pienamente convinto che il bene in questione sia il provento di attività criminose della persona condannata, commesse durante un periodo anteriore alla condanna per il reato di cui al paragrafo 1 ritenuta ragionevole dal giudice nelle circostanze della fattispecie; oppure
b) quando un giudice nazionale, sulla base di fatti circostanziati, è pienamente convinto che il bene in questione sia il provento di analoghe attività criminose della persona condannata, commesse durante un periodo anteriore alla condanna per il reato di cui al paragrafo 1 ritenuta ragionevole dal giudice nelle circostanze della fattispecie; oppure
c) quando si stabilisce che il valore del bene è sproporzionato al reddito legittimo della persona condannata e un giudice nazionale, sulla base di fatti circostanziati, è pienamente convinto che il bene in questione sia il provento di attività criminose della persona condannata stessa.
3. Ciascuno Stato membro può altresì prendere in considerazione l’adozione delle misure necessarie per poter procedere, conformemente alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, alla confisca totale o parziale dei beni acquisiti da persone con le quali la persona in questione ha le relazioni più strette e dei beni trasferiti a una persona giuridica su cui la persona in questione, che agisce da sola o in collegamento con persone con le quali essa ha relazioni più strette, esercita un controllo. Questo si applica anche se la persona in questione riceve una parte rilevante del reddito della persona giuridica.
4. Gli Stati membri possono ricorrere a procedure diverse dalle procedure penali per privare l’autore del reato del godimento del bene in questione.
Art. 4. Mezzi giuridici di tutela.
Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie ad assicurare che le persone cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 dispongano di effettivi mezzi giuridici a tutela dei propri diritti.
Art. 5. Salvaguardia.
La presente decisione quadro lascia inalterato l’obbligo di rispettare i diritti e i principi fondamentali sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea, tra cui, in particolare, la presunzione di innocenza.
Art. 6. Attuazione.
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro entro il 15 marzo 2007.
2. Gli Stati membri trasmettono al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione, entro il 15 marzo 2007, il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro. Sulla base di una relazione redatta a partire da tali informazioni e di una relazione scritta della Commissione, il Consiglio esamina entro il 15 giugno 2007, in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro.
Art. 7. Entrata in vigore.
La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.