§ 11.2.35 - Decisione 29 maggio 2000, n. 383.
Decisione (GAI) n. 2000/383 quadro del Consiglio relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la [...]


Settore:Normativa europea
Materia:11. unione economica e monetaria e libera circolazione capitali
Capitolo:11.2 politica monetaria
Data:29/05/2000
Numero:383


Sommario
Art. 1.  Definizioni.
Art. 2.  Nesso con la convenzione.
Art. 3.  Figure di reato generali.
Art. 4.  Altre figure di reato.
Art. 5.  Moneta non ancora emessa ma destinata ad essere immessa in circolazione.
Art. 6.  Sanzioni.
Art. 7.  Competenza giurisdizionale.
Art. 8.  Responsabilità delle persone giuridiche.
Art. 9.  Sanzioni per le persone giuridiche.
Art. 9 bis.  Recidiva.
Art. 10.  Applicazione territoriale.
Art. 11.  Attuazione.
Art. 12.  Entrata in vigore.


§ 11.2.35 - Decisione 29 maggio 2000, n. 383.

Decisione (GAI) n. 2000/383 quadro del Consiglio relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro.

(G.U.C.E. 14 giugno 2000, n. L 140).

 

     Il Consiglio dell'Unione europea,

     visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, lettera e) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista l'iniziativa della Repubblica federale di Germania,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2002 le banconote denominate in euro cominciano ad essere immesse in circolazione ed obbliga gli Stati membri partecipanti ad assicurare sanzioni adeguate contro l'alterazione e la contraffazione delle banconote e delle monete metalliche in euro.

     (2) Occorrerebbe prendere in considerazione la comunicazione della Commissione, del 23 luglio 1998, al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Banca centrale europea intitolata: "Protezione dell'euro - lotta anticontraffazione"

     (3) Andrebbe considerata la risoluzione del Parlamento europeo, del 17 novembre 1998, relativa alla comunicazione della Commissione, del 23 luglio 1998, al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Banca centrale europea, intitolata "Protezione dell'euro - lotta anticontraffazione".

     (4) Occorrerebbe prendere in considerazione la raccomandazione della Banca centrale europea, del 7 luglio 1998, relativa all'adozione di talune misure atte a rafforzare la protezione legale delle banconote e monete in euro.

     (5) Dovrebbero essere prese in considerazione le disposizioni della convenzione internazionale del 20 aprile 1929 per la repressione del falso nummario e del relativo protocollo.

     (6) Si dovrebbe tener conto del particolare significato per l'Europa dell'euro, nonché del principio di non discriminazione di cui all'articolo 5 della convenzione del 1929, che rende necessario assicurare l'applicazione di severe sanzioni penali ed altre sanzioni contro gravi reati di falsificazione concernenti l'euro o altre monete.

     (7) Data la sua importanza a livello mondiale, l'euro sarà particolarmente esposto al rischio di falsificazioni.

     (8) Si dovrebbe tener conto del fatto che sono già state riscontrate condotte fraudolente nei confronti dell'euro.

     (9) E’ opportuno assicurarsi che l'euro sia tutelato in modo adeguato in tutti gli Stati membri per mezzo di efficaci misure di diritto penale, già prima dell'immissione in circolazione delle banconote e monete metalliche, prevista per il 1° gennaio 2002, al fine di difendere la necessaria credibilità della nuova moneta ed evitare in tal modo gravi ripercussioni economiche.

     (10) Si dovrebbe tener conto della risoluzione del Consiglio, del 28 maggio 1999, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro, con le relative linee direttrici concernenti uno strumento giuridico di natura vincolante,

     ha adottato la presente decisione quadro:

 

Art. 1. Definizioni.

     Ai fini della presente decisione quadro valgono le seguenti definizioni:

     - "convenzione", la convenzione internazionale del 20 aprile 1929 per la repressione del falso nummario e il relativo protocollo,

     - "moneta", la moneta cartacea (comprese le banconote) e metallica, nella misura in cui la sua circolazione sia legalmente autorizzata, ivi comprese le banconote e monete in euro, la cui immissione in circolazione è legalmente autorizzata ai sensi del regolamento (CE) n. 974/98,

     - "persona giuridica", qualsiasi entità che sia tale in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

 

     Art. 2. Nesso con la convenzione.

     1. La presente decisione quadro è intesa a completare le disposizioni della convenzione e a agevolarne l'applicazione da parte degli Stati membri ai sensi delle disposizioni che seguono.

     2. A tal fine gli Stati membri che non l'hanno ancora fatto si impegnano ad aderire alla convenzione.

     3. Gli obblighi a norma della convenzione restano impregiudicati.

 

     Art. 3. Figure di reato generali.

     1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che costituiscano reato le condotte seguenti:

     a) falsificazione o alterazione fraudolenta di monete, qualunque ne sia il modo;

     b) immissione in circolazione fraudolenta di monete false o falsificate;

     c) importazione, esportazione, trasporto, ricettazione o procacciamento di monete false o falsificate, riconosciute tali, per la loro immissione in circolazione;

     d) fabbricazione fraudolenta, ricettazione, procacciamento o possesso di:

     - strumenti, oggetti, programmi informatici o altri mezzi che per loro natura sono particolarmente atti alla falsificazione o alla alterazione di monete, o

     - ologrammi o altri componenti della moneta che servono ad assicurare una protezione contro la falsificazione.

     2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che la partecipazione e l'istigazione alle condotte di cui al paragrafo 1, nonché i tentativi relativi alle condotte di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), siano passibili di sanzioni.

 

     Art. 4. Altre figure di reato.

     Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che le condotte di cui all'articolo 3 siano passibili di sanzioni anche per quanto riguarda banconote o monete metalliche fabbricate usando gli strumenti o i materiali legali in violazione dei diritti o delle condizioni a cui le autorità competenti possono emettere moneta, senza l'accordo di queste ultime.

 

     Art. 5. Moneta non ancora emessa ma destinata ad essere immessa in circolazione.

     Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che le condotte di cui agli articoli 3 e 4 siano passibili di sanzioni quando:

     a) si riferiscono alle future banconote e monete metalliche in euro e avvengono anteriormente al 1° gennaio 2002;

     b) si riferiscono a banconote ed a monete metalliche non ancora emesse, ma destinate ad essere immesse in circolazione ed aventi corso legale.

 

     Art. 6. Sanzioni.

     1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che le condotte di cui agli articoli 3, 4 e 5 siano soggette a sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, comprendenti pene privative della libertà che possono comportare l'estradizione.

     2. I reati di falsificazione o alterazione di monete di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) sono passibili di pene privative della libertà e il massimo della pena decretata non può essere inferiore a otto anni.

 

     Art. 7. Competenza giurisdizionale.

     1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo:

     - ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per definire la propria competenza giurisdizionale in merito ai reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 quando il reato è stato commesso totalmente o parzialmente nel suo territorio,

     - gli articoli 8 e 9 e l'articolo 17 della convenzione sono applicabili ai reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente decisione quadro.

     2. Per lo meno gli Stati membri che hanno adottato l'euro adottano le misure adeguate per garantire la possibilità di perseguire penalmente la falsificazione di monete, almeno quella dell'euro, indipendentemente dalla cittadinanza dell'autore del reato e dal luogo in cui quest'ultimo è stato commesso.

     3. Se più Stati membri hanno la competenza giurisdizionale e la possibilità di perseguire efficacemente un reato inerente alle stesse azioni, gli Stati membri interessati collaborano per decidere quale di essi dovrà procedere contro l'autore o gli autori, per concentrare - ove possibile - in un unico Stato membro le azioni penali in materia.

 

     Art. 8. Responsabilità delle persone giuridiche.

     1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona che agisca individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, la quale detenga una posizione dominante in seno alla persona giuridica, basata:

     - sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica, o

     - sull'autorità di prendere decisioni per conto della persona giuridica, o

     - sull'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica,

     nonché essere dichiarate complici o istigatori di tali reati o responsabili del tentativo di commettere i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b).

     2. Oltre ai casi già previsti al paragrafo 1, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di uno dei soggetti di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la perpetrazione di un reato di cui agli articoli 3, 4 e 5 a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.

     3. La responsabilità della persona giuridica ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'azione penale contro le persone fisiche che siano autori, istigatori o complici dei reati di cui agli articoli 3, 4 e 5.

 

     Art. 9. Sanzioni per le persone giuridiche.

     1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché la persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 sia passibile di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive comprendenti sanzioni pecuniarie di natura penale o amministrativa ed eventualmente altre sanzioni, tra cui:

     a) l'esclusione dal godimento di un vantaggio o aiuto pubblico;

     b) divieto temporaneo o permanente di esercitare un'attività commerciale;

     c) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;

     d) provvedimenti giudiziari di scioglimento.

     2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché la persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 sia passibile di sanzioni o misure effettive, proporzionate e dissuasive.

 

          Art. 9 bis. Recidiva. [1]

     Ciascuno Stato membro ammette il principio della recidiva alle condizioni esistenti nella sua legislazione nazionale e, a tali condizioni, riconosce quali generatrici di siffatta recidiva le sentenze di condanna definitive pronunciate in un altro Stato membro per uno dei reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente decisione quadro o per uno dei reati di cui all'articolo 3 della convenzione, a prescindere dalla valuta falsificata.

 

     Art. 10. Applicazione territoriale.

     La presente decisione quadro si applica a Gibilterra.

 

     Art. 11. Attuazione.

     1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro entro il 31 dicembre 2000 per quanto riguarda l'articolo 5, lettera a), ed entro il 29 maggio 2001 per le altre disposizioni.

     2. Entro gli stessi termini gli Stati membri trasmettono al Segretariato generale del Consiglio, alla Commissione e alla Banca centrale europea il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi loro imposti dalla presente decisione quadro. Entro il 30 giugno 2001 il Consiglio esamina, sulla scorta di una relazione scritta della Commissione basata su tali informazioni, in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro.

 

     Art. 12. Entrata in vigore.

     La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

 

 

Allegato

Dichiarazione della Repubblica d'Austria

     L'Austria si riferisce alla possibilità accordatale all'articolo 18, paragrafo 2 del secondo protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (G.U.C.E. 19 luglio 1997, n. C 221), di non essere svincolata dagli articoli 3 e 4 di detto protocollo per un periodo di cinque anni e dichiara con ciò che soddisferà i propri obblighi ai sensi degli articoli 8 e 9 della decisione quadro nell'ambito dello stesso periodo.

 


[1] Articolo aggiunto dall'art. 1 della decisione n. 2001/888/GAI.