§ 17.5.55 – Decisione 25 ottobre 2004, n. 757.
Decisione quadro n. 2004/757/GAI del Consiglio riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.5 cooperazione internazionale
Data:25/10/2004
Numero:757


Sommario
Art.  1. Definizioni.
Art. 2.  Reati connessi al traffico illecito di stupefacenti e di precursori.
Art. 3.  Istigazione, complicità e tentativo.
Art. 4.  Sanzioni.
Art. 5.  Circostanze particolari.
Art. 6.  Responsabilità delle persone giuridiche.
Art. 7.  Sanzioni applicabili alle persone giuridiche.
Art. 8.  Giurisdizione ed esercizio dell'azione penale.
Art. 9.  Attuazione e relazioni.
Art. 10.  Applicazione territoriale.
Art. 11.  Entrata in vigore.


§ 17.5.55 – Decisione 25 ottobre 2004, n. 757.

Decisione quadro n. 2004/757/GAI del Consiglio riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti.

(G.U.U.E. 11 novembre 2004, n. L 335).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 31, lettera e), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) Il traffico illecito di stupefacenti rappresenta una minaccia per la salute, la sicurezza e la qualità di vita dei cittadini dell'Unione europea, oltre che per l'economia legale, la stabilità e la sicurezza degli Stati membri.

     (2) La necessità di un intervento legislativo nel settore della lotta contro il traffico illecito di stupefacenti è stata riconosciuta, in particolare, dal piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia adottato durante il Consiglio «Giustizia e affari interni» di Vienna, del 3 dicembre 1998, dalle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere tenutosi il 15 e 16 ottobre 1999, in particolare al punto 48, dalla strategia antidroga dell'Unione europea (2000-2004) approvata dal Consiglio europeo tenutosi a Helsinki dal 10 al 12 dicembre 1999, nonché dal piano d'azione dell'Unione europea in materia di lotta contro la droga (2000-2004) approvato in occasione del Consiglio europeo tenutosi a Santa Maria da Feira il 19 e 20 giugno 2000.

     (3) È necessario adottare norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati di traffico illecito di stupefacenti e precursori, che consentano l’attuazione di una comune strategia, a livello dell’Unione europea, intesa a combattere tale traffico.

     (4) In virtù del principio di sussidiarietà, l'azione dell'Unione europea dovrebbe vertere sulle forme più gravi di reati in materia di stupefacenti. L'esclusione di talune condotte relative al consumo personale dal campo di applicazione della presente decisione quadro non rappresenta un orientamento del Consiglio sul modo in cui gli Stati membri dovrebbero trattare questi altri casi nella loro legislazione nazionale.

     (5) Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, comprendenti pene privative della libertà. Per stabilire l'entità della pena, si dovrebbe tener conto degli elementi di fatto quali i quantitativi e la natura degli stupefacenti oggetto di traffico e l'eventuale commissione del reato nell'ambito di un'organizzazione criminale.

     (6) Si dovrebbe consentire agli Stati membri di prevedere sanzioni ridotte per l’ipotesi in cui l'autore dell'illecito abbia fornito alle autorità competenti informazioni utili.

     (7) È necessario prendere misure che rendano possibile la confisca dei proventi degli illeciti contemplati dalla presente decisione quadro.

     (8) È opportuno provvedere a garantire che le persone giuridiche possano essere considerate responsabili degli illeciti di cui alla presente decisione quadro, commessi per loro conto.

     (9) L’efficacia dell’azione svolta per lottare contro il traffico illecito di stupefacenti dipende in modo essenziale dal ravvicinamento delle misure nazionali adottate in attuazione della presente decisione quadro,

 

     DECIDE:

 

Art. 1. Definizioni.

     Ai fini della presente decisione quadro si intende per:

     1) «stupefacenti»: tutte le sostanze contemplate dalle seguenti convenzioni delle Nazioni Unite:

     a) la convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 (quale modificata dal protocollo del 1972);

     b) la convenzione di Vienna sulle sostanze psicotrope del 1971. Tale termine comprende altresì le sostanze poste sotto controllo nell'ambito dell'azione comune 97/396/GAI del 16 giugno 1997, riguardante lo scambio di informazioni, la valutazione dei rischi e il controllo delle nuove droghe sintetiche;

     2) «precursori»: le sostanze classificate nella legislazione comunitaria che attua gli obblighi derivanti dall'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988;

     3) «persona giuridica»: qualsiasi ente che abbia personalità giuridica in forza del diritto nazionale applicabile ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

 

     Art. 2. Reati connessi al traffico illecito di stupefacenti e di precursori.

     1. Ciascuno Stato membro provvede affinché siano punite le seguenti condotte intenzionali allorché non autorizzate:

     a) la produzione, la fabbricazione, l'estrazione, la preparazione, l'offerta, la commercializzazione, la distribuzione, la vendita, la consegna a qualsiasi condizione, la mediazione, la spedizione, la spedizione in transito, il trasporto, l'importazione o l'esportazione di stupefacenti;

     b) la coltura del papavero da oppio, della pianta di coca o della pianta della cannabis;

     c) la detenzione o l'acquisto di stupefacenti allo scopo di porre in essere una delle attività di cui alla lettera a);

     d) la fabbricazione, il trasporto, la distribuzione di precursori, quando la persona che compie tali atti sia a conoscenza del fatto che essi saranno utilizzati per la produzione o la fabbricazione illecite di stupefacenti.

     2. Sono escluse dal campo di applicazione della presente decisione quadro le condotte descritte al paragrafo 1, se tenute dai loro autori soltanto ai fini del loro consumo personale quale definito dalle rispettive legislazioni nazionali.

 

     Art. 3. Istigazione, complicità e tentativo.

     1. Ciascuno Stato membro provvede affinché siano qualificati come reato l'istigazione, la complicità o il tentativo di commettere uno dei reati di cui all'articolo 2.

     2. Uno Stato membro può prevedere che esulino dalla responsabilità penale il tentativo di offerta o di preparazione di stupefacenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), nonché il tentativo di detenzione di stupefacenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c).

 

     Art. 4. Sanzioni.

     1. Ciascuno Stato membro provvede affinché i reati di cui agli articoli 2 e 3 siano soggetti a pene detentive effettive, proporzionate e dissuasive.

     Ciascuno Stato membro provvede affinché i reati di cui all'articolo 2 siano soggetti a pene detentive della durata massima compresa tra almeno 1 e 3 anni.

     2. Ciascuno Stato membro provvede affinché i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), siano soggetti a pene detentive della durata massima compresa tra almeno 5 e 10 anni in presenza di ciascuna delle seguenti circostanze:

     a) il reato implica grandi quantitativi di stupefacenti;

     b) il reato o implica la fornitura degli stupefacenti più dannosi per la salute, oppure ha determinato gravi danni alla salute di più persone.

     3. Ciascuno Stato membro provvede affinché i reati di cui al paragrafo 2 siano soggetti a pene detentive della durata massima di almeno dieci anni, qualora il reato sia commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi dell'azione comune 98/733/GAI del 21 dicembre 1998, relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea.

     4. Ciascuno Stato membro provvede affinché i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), siano soggetti a pene detentive della durata massima compresa tra almeno 5 e 10 anni, qualora il reato sia commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi dell'azione comune 98/733/GAI e i precursori siano destinati ad essere utilizzati nella produzione o per la produzione di stupefacenti alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) o b).

     5. Fatti salvi i diritti delle vittime o di altri terzi in buona fede, ciascuno Stato membro prende i provvedimenti necessari per consentire la confisca di sostanze oggetto di reati di cui agli articoli 2 e 3, di strumenti utilizzati o destinati a essere utilizzati per la commissione di tali reati e dei proventi derivanti da tali reati o la confisca di beni il cui valore corrisponde a quello di detti proventi, sostanze o strumenti.

     I termini «confisca», «strumenti», «proventi» e «beni» hanno lo stesso significato attribuito loro all'articolo 1 della convenzione del Consiglio d'Europa del 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato.

 

     Art. 5. Circostanze particolari.

     In deroga all'articolo 4, ciascuno Stato membro può adottare le misure necessarie affinché le pene di cui all'articolo 4 possano essere ridotte nel caso in cui l'autore del reato:

     a) rinunci all'attività criminosa nell'ambito del traffico di stupefacenti e di precursori, e

     b) fornisca alle autorità amministrative o giudiziarie informazioni che esse non avrebbero potuto ottenere con altri mezzi e che sono loro utili per:

     i) prevenire o attenuare gli effetti del reato,

     ii) individuare o consegnare alla giustizia i complici nel reato,

     iii) acquisire elementi di prova, o

     iv) prevenire la commissione di altri reati di cui agli articoli 2 e 3.

 

     Art. 6. Responsabilità delle persone giuridiche.

     1. Ciascuno Stato membro provvede affinché le persone giuridiche possano essere considerate responsabili di uno dei reati di cui agli articoli 2 e 3, allorché siano commessi, per loro conto, individualmente o in qualità di componenti di un loro organo, da soggetti che vi esercitino un ruolo direttivo e che abbiano il potere di:

     a) rappresentare le persone giuridiche o

     b) prendere decisioni a nome delle persone giuridiche o

     c) esercitare controlli in seno alle persone giuridiche.

     2. Fatti salvi i casi di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro provvede affinché le persone giuridiche possano essere considerate responsabili nei casi in cui il mancato esercizio di vigilanza o controllo da parte di una delle persone di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di uno dei reati di cui agli articoli 2 e 3, a favore della suddetta persona giuridica, ad opera di una persona soggetta alla sua autorità.

     3. La responsabilità delle persone giuridiche prevista dai paragrafi 1 e 2 non esclude l'esercizio dell'azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autrici, istigatrici o complici di uno dei reati di cui agli articoli 2 e 3.

 

     Art. 7. Sanzioni applicabili alle persone giuridiche.

     1. Gli Stati membri provvedono affinché la persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, sia punibile con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive che comprendono sanzioni pecuniarie penali e non penali e, eventualmente, altre sanzioni quali:

     a) l’esclusione dal godimento di un beneficio fiscale o non fiscale ovvero di sussidi pubblici;

     b) l’interdizione temporanea o permanente dall’esercizio di un'attività commerciale;

     c) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;

     d) provvedimenti giudiziari di scioglimento;

     e) la chiusura temporanea o permanente delle sedi usate per commettere il reato;

     f) ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, la confisca di sostanze oggetto di reati di cui agli articoli 2 e 3, di strumenti utilizzati o destinati a essere utilizzati per la commissione di tali reati e dei proventi derivanti da tali reati o la confisca di beni il cui valore corrisponde a quello di detti proventi, sostanze o strumenti.

     2. Ciascuno Stato membro provvede affinché la persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, sia punibile con sanzioni o misure effettive, proporzionate e dissuasive.

 

     Art. 8. Giurisdizione ed esercizio dell'azione penale.

     1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria competenza giurisdizionale sui reati di cui agli articoli 2 e 3 laddove:

     a) il reato sia commesso anche solo parzialmente sul suo territorio;

     b) l'autore del reato sia un suo cittadino; oppure

     c) il reato sia commesso a beneficio di una persona giuridica che ha la sua sede nel territorio di tale Stato membro.

     2. Uno Stato membro può decidere di non applicare o di applicare solo in situazioni o circostanze specifiche le regole di giurisdizione di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), purché il reato sia commesso al di fuori del suo territorio.

     3. Lo Stato membro che, secondo il suo ordinamento giuridico, non autorizza l'estradizione dei propri cittadini adotta le misure necessarie a stabilire la propria competenza giurisdizionale sui reati di cui agli articoli 2 e 3 ed eventualmente a perseguirli, qualora siano commessi da suoi cittadini al di fuori del suo territorio.

     4. Gli Stati membri che decidessero di avvalersi della facoltà di cui al paragrafo 2 ne informano il Segretariato generale del Consiglio e la Commissione, indicando, in tal caso, le situazioni e le circostanze specifiche alle quali si applica tale decisione.

 

     Art. 9. Attuazione e relazioni.

     1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il 12 maggio 2006.

     2. Gli Stati membri trasmettono al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione, entro il termine di cui al paragrafo 1, il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi loro imposti dalla presente decisione quadro. La Commissione, entro il 12 maggio 2009, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della decisione quadro, compresi i suoi effetti sulla cooperazione giudiziaria in materia di traffico illecito di stupefacenti. A seguito di tale relazione, il Consiglio valuta entro 6 mesi dopo la presentazione di tale relazione se gli Stati membri hanno adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro.

 

     Art. 10. Applicazione territoriale.

     La presente decisione quadro si applica a Gibilterra.

 

     Art. 11. Entrata in vigore.

     La presente decisione quadro entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.